Entscheiddatum: 14.03.2013Publikationsdatum: 08.07.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-1210/2013
Sentenza del 14 marzo 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Regula Schenker Senn; cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...), Liberia, aliasB._______, nato il (...), paese sconosciuto, aliasC._______, nato il (...), paese sconosciuto, alias,D._______, nato il (...), Liberia,ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;decisione dell'UFM del 28 febbraio 2013 / N [...].
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 18 novembre 2012;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il giorno medesimo, mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
il verbale dell'audizione sulle generalità del 22 novembre 2012 (di seguito: verbale 1);
la domanda di riammissione in Italia del richiedente da parte dell'UFM del (...);
la decisione dell'autorità competente italiana del (...) nella quale ha respinto tale richiesta;
il provvedimento dell'UFM del 7 gennaio 2013 con il quale l'Ufficio ha posto fine alla procedura Dublino e ha statuito che la procedura d'asilo si sarebbe svolta in Svizzera;
il rapporto medico del 7 gennaio 2013 redatto dal Dr. med. E._______ di F._______ in merito a un problema (...) del richiedente a (...);
il verbale di audizione del 6 febbraio 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 28 febbraio 2013, notificata all'interessato al più presto il 1° marzo 2013, con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del ricorrente del 6 marzo 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 7 marzo 2013);
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale in data 8 marzo 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile;
che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che non avendo né esibito un documento d'identità, né fornito una valida e verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che in assenza di documenti d'identità occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-giato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che come rettamente ritenuto dall'UFM nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente siano inverosimili;
che in particolare durante la seconda audizione il richiedente ha dichiarato di avere svolto un addestramento con il Fronte Rivoluzionario Unito (Revolutionary United Front [di seguito: RUF]), spiegando tra l'altro come i membri di questo esercito ribelle lo avrebbero spinto a unirsi a loro e come sarebbe riuscito a scappare (cfr. verbale 2, pagg. 4 seg.); che tuttavia, durante la prima audizione, egli in alcun modo ha accennato alla sua aderenza a questo gruppo; che egli si è poi palesemente contraddetto circa le circostanze della fuga da questo gruppo; che infatti in un primo tempo ha dichiarato che in un'occasione, mentre si trovava con i membri del RUF, avrebbe loro comunicato la sua intenzione di allontanarsi brevemente per comprare qualcosa, per poi in realtà fuggire (cfr. verbale 2, pag. 5); che in un secondo tempo ha invece dichiarato che una notte avrebbero sparato alla gamba di un suo amico e di essere fuggito per timore che la stessa cosa potesse succedere a lui; che quella notte sarebbe riuscito a fuggire anche perché nessuno lo avrebbe visto e il suo leader non sarebbe stato presente (cfr. verbale 2, pag. 7); che inoltre, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, egli ha fornito indicazioni confuse e contraddittorie dal punto di vista della cronologia degli eventi; che infatti durante la prima audizione egli ha affermato di essere espatriato nel giugno del 2002 (cfr. verbale 1, pag. 5); che in occasione della seconda audizione egli ha invece asserito di avere lasciato il Paese nel luglio o nell'agosto del 2002 (verbale 2, pag. 7), oppure tra giugno e agosto del 2002 (cfr. verbale 2, pag. 8); che tuttavia egli ha anche dichiarato di essere espatriato pochi giorni dopo avere lasciato il RUF (cfr. verbale 2, pag. 7); che visto tuttavia che, secondo le sue dichiarazioni, egli sarebbe entrato nel gruppo nel 2000 o nel 2001 (cfr. verbale 2, pag. 6) e vi sarebbe rimasto per la durata di due settimane (cfr. verbale 2, pag. 5), se queste dichiarazioni corrispondessero al vero, l'espatrio, secondo la logica delle cose, sarebbe dovuto avvenire ben prima del giugno (oppure luglio o agosto) del 2002; che egli si è infine contraddetto anche nelle allegazioni concernenti il rogo che avrebbe colpito la sua casa; che infatti, in un primo tempo egli ha dichiarato di avere litigato con una persona, con la quale sarebbe passato anche alle mani, in quanto qualcuno gli avrebbe detto che questa persona gli avrebbe bruciato la casa (cfr. verbale 1, pag. 8); che tuttavia, durante la seconda audizione, egli ha dichiarato di supporre che il colpevole potesse essere il leader del gruppo che lo stava cercando, come pure di non essersi mai confrontato con la persona che secondo lui avrebbe incendiato la sua casa (cfr. verbale 2, pag. 9);
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sicché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione impugnata;
che pertanto non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente;
che inoltre non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 e DTAF 2007/8, consid. 5.6.5-5.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Liberia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che da quanto esposto ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [Oasi 1, RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che la guerra civile scoppiata nel 1989 è terminata nel 2003 e dopo le elezioni svoltesi nel Paese nel 2005, la situazione si è notevolmente calmata (sulla tematica cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5906/2006 del 4 febbraio 2010); che oggi in Liberia, nonostante il tasso di criminalità elevato ed episodi di violenza sporadici, la situazione vigente nel Paese non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane, celibe, senza figli a carico, istruito e dispone di una formazione professionale quale elettricista; che in aggiunta, oltre alle sue due lingue madri (lo Hausa e l'inglese), ha conoscenze abbastanza buone dell'italiano e qualche conoscenza di arabo (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.); che per quanto concerne l'esistenza di una rete sociale in patria, seppure sia poco chiaro dove si trovino la madre e la sorella, egli potrà contare sulla presenza del suo amico G._______ e probabilmente anche del fratello (cfr. verbale 1, pagg. 4 e 8 nonché verbale 2, pagg. 4 seg.);
che motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese di origine e un rimpatrio comprometterebbe rapidamente e in modo rischioso per la vita lo stato di salute della persona; che sono considerate essenziali le cure di medicina generale e acuta strettamente necessarie per permettere una conduzione di un'esistenza conforme alla dignità umana; che non può essere concluso all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per il solo motivo che non è garantito un trattamento medico conforme agli standard svizzeri (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 con relativo riferimento);
che circa il problema al braccio causato da un incidente stradale durante l'infanzia (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, pag. 9), il Tribunale constata, come già rettamente considerato dall'autorità inferiore, che detto problema in alcun modo gli ha impedito di svolgere il tirocinio quale elettricista (cfr. verbale 2, pag. 10); che circa il problema (...), il Dr. med. E._______ nel suo rapporto ha certificato che tramite l'applicazione di creme il problema starebbe lentamente migliorando;
che il Tribunale constata inoltre che il ricorrente, in patria, ha già avuto accesso a cure mediche (cfr. verbale 1, pag. 9);
che va infine menzionata la possibilità per il ricorrente di chiedere all'UFM un aiuto al ritorno per motivi sanitari e di ricevere ad esempio medicamenti o pomate e un aiuto finanziario per la copertura dei costi di cura;
che ciò porta quindi questo Tribunale al convincimento che i problemi di salute lamentati non possano giustificare la sua ammissione provvisoria;
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in patria è in casu da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]);
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: