Entscheiddatum: 14.03.2013Publikationsdatum: 03.07.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-1240/2013
Sentenza del 14 marzo 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach, cancelliera Camilla Fumagalli. Parti A._______, nato il (...),Algeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;decisione dell'UFM del 5 marzo 2013 / N [...].
Visto:
la prima domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera in data 5 gennaio 2008;
la decisione dell'UFM del 15 aprile 2008, che ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera;
la seconda domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 29 gennaio 2013;
il verbale di audizione del 5 febbraio 2013 (di seguito: verbale 1), nonché quello relativo al diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) di medesima data (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 5 marzo 2013, notificata all'interessato il giorno stesso (cfr. Atto B20/1);
il ricorso inoltrato dal ricorrente l'8 marzo 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato);
la copia dell'incarto parziale dell'UFM, trasmessa via fax al Tribunale in data 11 marzo 2013;
l'incarto originale completo dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data 12 marzo 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino algerino nato ad Annaba (Algeria) e di aver vissuto in tale città sino al suo espatrio avvenuto il (...) 2006;
che egli ha affermato di essere rimasto in Svizzera, una prima volta, per circa sei mesi, di essere partito dopo la conclusione infruttuosa della sua procedura di asilo a fine aprile 2008, e di non essere ritornato nel proprio Paese d'origine (cfr. verbale 1, pp. 4-5 e p. 8); che egli ha, altresì, dichiarato di non avere nuovi motivi di asilo, di aver lasciato l'Algeria per motivi economici e di non aver alcun problema con chicchessia nel proprio Paese (cfr. verbale 1, p. 8); che, tuttavia, sarebbe tornato in Svizzera in quanto in Belgio avrebbe preso parte ad una rissa seguita da detenzione e non avrebbe potuto sposare la sua fidanzata (cfr. verbale 1, ibidem);
che, nell'ambito dell'audizione in merito al diritto di essere sentito a riguardo dell'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, egli ha dichiarato di essere espatriato per gli stessi motivi fatti valere nel corso della prima domanda di asilo in Svizzera; che, in particolare, in caso di rientro in Patria i suoi timori sarebbero rappresentati dalla povertà (cfr. verbale 2, p. 1);
che, dopo la conclusione della prima procedura di asilo, il medesimo avrebbe lasciato la Svizzera a fine aprile 2008 per recarsi in Belgio, transitando via Ginevra e Parigi; che in tale Paese avrebbe vissuto a B._______, fino ad (...) 2013; che, successivamente, egli sarebbe tornato in Svizzera (cfr. verbale 1, pp. 4-5);
che, nella decisione del 5 marzo 2013, l'UFM ha considerato, da un lato, che la prima procedura di asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la relativa esecuzione verso l'Algeria siccome lecita, esigibile e possibile; che la stessa ha, altresì, fissato un emolumento, giusta l'art. 17b cpv. 4 LAsi, di CHF 600.- a carico del richiedente;
che, nel ricorso, il ricorrente preliminarmente sottolinea che sarebbe giunto in Svizzera con la sua compagna C._______ (di seguito: C._______), cittadina belga; che il medesimo ribadisce che in Belgio per lui e C._______ non vi sarebbe la possibilità di contrarre matrimonio e quindi dare un futuro al figlio che ella porterebbe in grembo; che, ciò sarebbe dovuto alla sua mancanza di statuto legale in Belgio, alla disabilità da cui è affetta la compagna e al suo difficile trascorso; che, inoltre, la C._______ avrebbe subito una violenza sessuale; che, il ricorrente sarebbe invece stato vittima di una grave aggressione - documentata dall'articolo di giornale annesso al gravame - con conseguente detenzione ed emanazione di un decreto di espulsione dal Belgio; che, nemmeno in Algeria il matrimonio sarebbe possibile, dato che la famiglia dell'insorgente si sarebbe opposta all'unione e anche perché la ragazza non sarebbe cittadina del Paese in questione; che egli contesta inoltre all'UFM di avere aperto due procedure distinte per lui e la compagna, allorché le domande dovrebbero essere esaminate in un'unica procedura essendo state inoltrate congiuntamente e fondate sugli stessi motivi; che, pertanto, l'esame separato delle due domande di asilo violerebbe l'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101); che, per gli stessi motivi, il ricorrente e la compagna andrebbero attribuiti allo stesso Cantone;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via preliminare, la congiunzione della propria causa con quella della compagna C._______, conseguentemente l'annullamento della divergente decisione di ripartizione cantonale, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e l'esame nel merito della sua domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, chiesto l'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali; che, infine, l'autore del gravame chiede che sia revocato l'emolumento posto a suo carico dall'UFM;
che, preliminarmente, è respinta la conclusione ricorsuale tendente alla congiunzione della presente procedura con quella relativa alla presunta compagna (N [...]; cfr. Sentenza del Tribunale D-1243/2013), per i motivi di cui si dirà meglio in seguito; che, inoltre, i ricorsi in atti separati inoltrati dai ricorrenti e le due decisioni avversate, non concernono fatti di uguale o simile natura e non pongono gli stessi o simili termini di diritto, di modo che non si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza per un motivo di economia processuale (cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, pp. 115 e ss., n. 3.17);
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura di asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura di asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria;
che la precedente procedura di asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 15 aprile 2008;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi) in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato;
che, segnatamente, il ricorrente ha espressamente dichiarato di non essere rientrato nel suo Paese di origine tra la crescita in giudicato della decisione del 15 aprile 2008 e l'inoltro della seconda domanda di asilo in Svizzera e di fare valere gli stessi motivi già invocati nel corso del primo procedimento di asilo (cfr. verbale 1, p. 8 e verbale 2, p. 1);
che, del resto, le allegazioni ricorsuali, si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza; che, segnatamente, i motivi che avrebbero portato il ricorrente a fare ritorno in Svizzera sono irrilevanti ai sensi delle norme sull'asilo, oltre che manifestamente inverosimili per quanto riguarda la dichiarata impossibilità di sposarsi in Belgio, ritenuta la cittadinanza belga della presunta compagna C._______; che, difatti, non sono stati in alcun modo circostanziati gli asseriti ostacoli che lo Stato belga avrebbe posto alla conclusione di tale matrimonio; che, peraltro, eccetto il presunto malcontento della famiglia del ricorrente, non risultano nemmeno esservi ostacoli concreti ad un'eventuale conclusione del matrimonio in Algeria;
che, alla luce di quanto evocato, vi è, dunque, ragione di concludere che non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53 consiC. 4.2 p. 769 e i relativi riferimenti);
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura di asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della CEDU o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, in riferimento all'evocata violazione dell'art. 8 CEDU in caso di esecuzione dell'allontanamento, va rilevato che dell'asserita intenzione del ricorrente di contrarre matrimonio con C._______, agli atti non figura la benché minima prova, cosi come non vi sono prove della dichiarata gravidanza ed eventuale paternità del medesimo; che, oltretutto, dalle dichiarazioni di C._______ si evince che i due si sarebbero conosciuti quattro anni orsono (cfr. verbale relativo all'audizione di C._______ del 5 febbraio 2013, p. 5), per contro a mente dell'insorgente tale conoscenza risalirebbe unicamente ad un anno e dieci mesi fa (cfr. verbale 1, p. 7); che, pertanto, non è provato un legame prossimo vero e vissuto, rispettivamente l'esistenza di una relazione stabile; che, di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso l'Algeria non viola l'art. 8 CEDU;
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile;
che considerata la situazione generale in Algeria e la situazione personale del ricorrente; che egli è giovane, possiede una discreta formazione scolastica (cfr. verbale 1, p. 3), ha una certa esperienza professionale come falegname, agente di sicurezza e bracciante agricolo (cfr. verbale 1, p. 4), parla bene francese e ha delle conoscenze di italiano (cfr. verbale 1, p. 3); che, inoltre, il medesimo dispone di un'importante rete sociale in Patria, ritenuto che vi risiedono i genitori, tre sorelle e tre fratelli (cfr. verbale 1, p. 5);
che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 p. 21), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, conseguentemente, l'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34, consid. 12 pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, infine, conformemente all'art. 27 cpv. 3 LAsi, l'Ufficio federale ripartisce i richiedenti l'asilo fra i Cantoni tenendo conto degli interessi degni di protezione dei Cantoni e dei richiedenti stessi; che la decisione d'attribuzione può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell'unità della famiglia, fermo restando che delle relazioni con membri della famiglia diversi da quelli del nucleo fondamentale come definito all'art. 1 lett. e dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) sono suscettibili di tutela solo a condizioni restrittive;
che nella fattispecie, per i motivi già esposti nei paragrafi precedenti, la relazione fra i due non è stata minimamente provata, sicché anche l'attribuzione cantonale è incensurabile;
che, per quanto attiene all'emolumento fissato dall'UFM, il Tribunale osserva che, giusta l'art. 17b cpv. 4 LAsi, se una persona presenta una nuova domanda di asilo dopo che una procedura di asilo e allontanamento nei suoi confronti è stata chiusa con decisione passata in giudicato, l'Ufficio riscuote un emolumento qualora non entri nel merito o respinga la domanda; che, a richiesta, l'autorità inferiore esonera dal pagamento delle spese procedurali il richiedente indigente la cui domanda non sembri a priori destinata all'insuccesso, eccetto che il richiedente sia tornato in Svizzera dallo Stato d'origine o di provenienza;
che, ciò posto, l'autorità inferiore ha rettamente fissato un emolumento al ricorrente, per il che la censura in questo senso va respinta;
che, avando il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: