Entscheiddatum: 14.03.2013Publikationsdatum: 23.05.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-1243/2013
Sentenza del 14 marzo 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Benedicht Tellenbach; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nata il (...),Belgio, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 marzo 2013 / N [...].
Visto
la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera in data 29 gennaio 2013;
i verbali di audizione del 5 febbraio 2013 (di seguito: verbale 1) e del 14 febbraio 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 5 marzo 2013, notificata alla richiedente personalmente il giorno stesso (cfr. act. A 12/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo dell'interessata in applicazione dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso dell'8 marzo 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 11 marzo 2013);
copia dell'incarto dell'UFM pervenuta al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) via fax l'11 marzo 2013;
ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo (art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che in sede di audizione la richiedente ha dichiarato di essere cittadina belga e di avere sempre vissuto a B._______ (Belgio); che, la stessa, sarebbe cresciuta nell'orfanotrofio di tale città e si sarebbe occupato di lei un tutore; che da quattro anni avrebbe conosciuto tale C._______ (di seguito: C._______), richiedente l'asilo N [...] di nazionalità algerina, e avrebbe convissuto con quest'ultimo a partire dal 16 dicembre 2010; che C._______ avrebbe vissuto illegalmente in Belgio in quanto privo di permesso di soggiorno e ottenuto di conseguenza un divieto di entrata sul territorio belga della durata di dieci anni; che, a causa della situazione di illegalità di C._______, non avrebbero potuto sposarsi; che, inoltre, nel mese di (...) del 2012, l'insorgente sarebbe stata violentata da uno stupratore seriale; che quest'ultimo sarebbe stato arrestato allorché i complici sarebbero tutt'ora in libertà; che la ricorrente avrebbe scoperto recentemente di essere incinta; che, in sostanza, in Belgio non avrebbe la possibilità di creare una famiglia in ragione del decreto d'espulsione che graverebbe sul proprio compagno (cfr. verbale 1, pagg. 3 - 7 ; verbale 2, pagg. 2 e seg.);
che nella sua decisione l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito il Belgio nel novero dei Paesi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e, dall'altro lato, che le allegazioni presentate dalla richiedente circa i motivi della domanda non sarebbero rilevanti ai sensi della LAsi; che, pertanto, non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi atti a capovolgere la presunzione confutabile dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente ribadisce che in Belgio non le sarebbe possibile sposarsi con C._______ e dare un futuro al figlio che porterebbe in grembo; che, inoltre, la violenza sessuale di cui sarebbe stata vittima l'avrebbe indotta a tentare il suicidio più volte; che lo stupratore avrebbe incaricato alcuni uomini di uccidere C._______, tant'è che quest'ultimo sarebbe stato accoltellato; che, in sostanza, si sarebbe trovata in condizioni di vita particolarmente insopportabili e tali da intaccare diritti fondamentali quali la tutela della propria vita privata e famigliare; che l'UFM avrebbe giudicato a torto il racconto in merito allo stupro subito come inverosimile; che, in realtà, le contraddizioni rilevate dall'UFM sarebbero giustificate dallo stato confusionale in cui si sarebbe trovata a seguito della violenza subita; che, d'altronde, lo stupro sarebbe documentato da alcuni articoli di giornale allegati ed in ogni caso tale fatto potrebbe essere confermato dalla Polizia federale di stanza a B._______; che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Autorità inferiore, l'impossibilità di sposarsi ed i problemi di salute adotti sarebbero rilevanti in merito all'esigibilità dell'allontanamento; che la ricorrente contesta inoltre all'UFM di avere aperto due procedure distinte per lei ed C._______, allorché le domande dovrebbero essere esaminate in un'unica procedura essendo state inoltrate congiuntamente e fondate sugli stessi motivi; che, oltretutto, l'esame separato delle due domande d'asilo violerebbe l'art. 8 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101); che, per gli stessi motivi, la ricorrente ed C._______ andrebbero attribuiti allo stesso Cantone; che, in conclusione ha chiesto, la congiunzione della procedura a quella relativa ad C._______, l'annullamento della decisione di ripartizione cantonale e l'attribuzione al medesimo Cantone di C._______, l'annullamento della decisione impugnata nonché la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presumibili spese processuali con protesta di spese e ripetibili;
che, preliminarmente, è respinta la conclusione ricorsuale tendente alla congiunzione della presente procedura con quella relativa ad C._______; che infatti, i ricorsi in atti separati inoltrati dai ricorrenti e le due decisioni avversate non concernono fatti di uguale o simile natura e non pongono gli stessi o simili termini di diritto, di modo che non si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza per un motivo di economia processuale (cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, pagg. 115 seg., n. 3.17);
che giusta l'art. 34 cpv. 1 LAsi non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione;
che, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale;
che la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi corrisponde a quella dell'art. 18 LAsi e comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall'art. 3 LAsi, ma pure quegli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2);
che per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo vale un grado di verosimiglianza ridotto (cfr. ibidem);
che siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito il Belgio nella lista dei paesi esenti da persecuzioni (cfr. lista 'Safe Countries' ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, UFM, stato: ottobre 2012), sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese;
che nella fattispecie l'insorgente non è riuscita a invalidare la presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che in particolare la ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni fornite in materia d'asilo non costituiscono, manifestamente, dei motivi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi;
che, infatti, occorre innanzitutto rilevare che agli atti non è presente alcun mezzo di prova concreto a comprovare la presunta relazione con C._______, nonché l'asserita gravidanza; che, oltretutto, gli interessati si sono contraddetti in merito alla loro relazione; che, precisamente, la ricorrente ha dichiarato di conoscere C._______ da quattro anni e di avere convissuto con lo stesso a partire dal 16 dicembre 2010 (cfr. verbale1, pag. 5); che, tuttavia, C._______ ha affermato di conoscere l'insorgente da solo un anno e dieci mesi (cfr. verbale di audizione di C._______ N [...] del 5 febbraio 2013, pag. 7); che è inoltre inverosimile, ritenuta la cittadinanza belga della ricorrente, che il Belgio non abbia permesso il matrimonio tra quest'ultima ed C._______; che, d'altronde, non sono provati i non meglio precisati ostacoli che lo Stato belga avrebbe opposto alla conclusione di tale matrimonio; che, oltretutto, eccetto il presunto ed irrilevante malcontento della famiglia di C._______, non risultano nemmeno esserci ostacoli concreti alla conclusione del matrimonio in Algeria, Paese d'origine di C._______; che la violenza sessuale che avrebbe subito in Belgio non è rilevante ai fini dell'asilo; che, infatti, le Autorità belghe sono notoriamente efficienti ed in grado di garantire protezione alle vittime di tali reati; che, d'altronde, la stessa insorgente ha affermato che lo stupratore sarebbe stato arrestato e condannato a quindici anni di carcere; che, pertanto, la questione della verosimiglianza di tale circostanza può restare indecisa in questa sede;
che, inoltre, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente verso il Belgio possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporla in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, in merito all'evocata violazione dell'art. 8 CEDU, dalle carte processuali, malgrado la dichiarata intenzione della ricorrente di contrarre matrimonio con un cittadino algerino, anch'esso richiedente l'asilo in Svizzera, per gli stessi motivi già esposti nei paragrafi precedenti, non è stato provato un legame prossimo vero e vissuto ai sensi dell'articolo sopraccitato; che, di conseguenza, la decisione dell'UFM non viola l'art. 8 CEDU;
che dagli atti di causa non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr;
che nel caso di specie non risultano esservi, manifestamente, indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;
che di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);
che quo alla situazione personale della ricorrente, ella è giovane ed ha concluso le scuole dell'obbligo; che la stessa ha avuto un'esperienza lavorativa di due anni con i cavalli (cfr. verbale 1, pag. 4); che, inoltre, in Belgio ha sempre potuto beneficiare dell'assistenza sociale e di un ulteriore contribuito in ragione della sordità di cui soffre (cfr. verbale 1, pag. 4); che, avendo vissuto tutta la sua vita a B._______ (Belgio), vi è motivo per ritenere che l'insorgente abbia costruito un'ampia rete sociale;
che, circa i problemi psicofisici di cui soffre l'insorgente, il Tribunale osserva che in Patria, come ammesso dalla stessa ricorrente, ella ha sempre potuto beneficiare di un adeguato sostegno medico (cfr. verbale 2, D63-65, pag. 9-10); che, d'altronde, le strutture mediche belghe sono notoriamente efficienti;
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento;
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che difatti, la ricorrente possiede documenti belgi in corso di validità;
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che di conseguenza anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione la querelata decisione va confermata;
che, infine, conformemente all'art. 27 cpv. 3 LAsi, l'Ufficio federale ripartisce i richiedenti l'asilo fra i Cantoni tenendo conto degli interessi degni di protezione dei Cantoni e dei richiedenti stessi; che la decisione d'attribuzione può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell'unità della famiglia, fermo restando che delle relazioni con membri della famiglia diversi da quelli del nucleo fondamentale come definito all'art. 1 lett. e dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) sono suscettibili di tutela solo a condizioni restrittive;
che nella fattispecie, per i motivi già esposti nei paragrafi precedenti, la relazione fra i due non è stata minimamente provata, per il che anche l'attribuzione cantonale è incensurabile;
che l'UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta priva di oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono pose a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data della spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: