Art. 3 and 7 AsylA; Art. 44 AsylA; Art. 83 FNA; credibility of asylum allegations and refugee relevance of foreign criminal proceedings. An asylum claim fails where the core narrative is vague, stereotyped, and contradictory and the available documents do not corroborate it to the degree of a preponderant probability. Foreign criminal proceedings become asylum-relevant only if, in the concrete case, there is a substantiated indictment/open trial, a preponderant likelihood of imminent conviction, a nexus to a Convention ground, and a punishment of refugee-relevant intensity. Absent such elements, removal to Turkey may be upheld if no individualised risk under non-refoulement standards is shown and the conditions for provisional admission are not met. Legal aid is unavailable where the appeal lacked prospects of success (consid. on credibility, criminal proceedings, and removal review).
Entscheiddatum: 30.09.2025Publikationsdatum: 08.10.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1283/2024
Sentenza del 30 settembre 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Camilla Mariéthoz Wyssen; cancelliera Ambra Antognoli. Parti 1. A._______, nata il (...), 2. B._______, nato il (...), e i loro figli 3. C._______, nata il (...), 4. D._______, nato il (...), 5. E._______, nato il (...), 6. F._______, nato il (...), Turchia, tutti patrocinati da Elisabetta Luda, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 26 gennaio 2024 / N (...).
Visto
le domande d'asilo che gli interessati, cittadini turchi di etnia curda provenienti dalla provincia di Sirnak, hanno presentato in Svizzera il 20 novembre 2022, rispettivamente il 4 settembre 2023 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. (...)-4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 50/2 e 51/2),
i verbali di rilevamento dei dati personali relativi ai richiedenti 1 e 2 (genitori) del 28 novembre 2022 (cfr. atti SEM n. 29/8 e 30/9),
i verbali delle audizioni approfondite sui motivi d'asilo svolte con i richiedenti 1, 2 e 3 il 21 novembre 2023, rispettivamente il 22 novembre 2023 (cfr. atti SEM n. 72/15, 74/11 e 76/7),
la decisione del 26 gennaio 2024, notificata il 29 gennaio 2024, con cui la SEM non ha riconosciuto lo statuto di rifugiati ai medesimi, ha respinto la loro domanda d'asilo e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione di tale misura (cfr. atto SEM n. 93/21),
il ricorso inoltrato il 28 febbraio 2024 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) (data d'entrata: 29 febbraio 2024; cfr. risultanze processuali), con cui i ricorrenti hanno postulato, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiati e la concessione dell'asilo in Svizzera; in via subordinata, l'ammissione provvisoria in tale Paese per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; essi hanno presentato altresì istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, come pure di gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili,
lo scritto del 18 settembre, con cui i ricorrenti hanno trasmesso nuovi mezzi di prova al Tribunale (cfr. atto TAF n. 4),
e considerato
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che, in virtù dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF,
che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),
che l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo (artt. 3 e 7 LAsi), sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle argomentazioni addotte dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, di riflesso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, non avendo il ricorrente addotto nuovi fatti o mezzi di prova dirimenti per il giudizio,
che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),
che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5),
che, giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che, in particolare, sono inverosimili le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che la dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest'ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1),
che, nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo),
che, anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati - anche in combinazione tra loro - non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]),
che il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una rilevanza per l'asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l'atto d'accusa pronunciato dal ministero pubblico, vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo, la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi e la pena inflitta ha un'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2); che, a tale riguardo, è stato segnatamente rilevato che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di insulto al presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. consid. 8.4); che, per determinare se le azioni o le dichiarazioni della persona richiedente d'asilo (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere a un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5); che, infine, non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure penali debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4); che per definire l'esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece procedere ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo; che, nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7),
che, nella propria richiesta, il ricorrente 2 ha sostanzialmente addotto che le autorità turche gli avrebbero reiteratamente richiesto di imbracciare le armi e di prestare la propria collaborazione; che, delle volte, i gendarmi si sarebbero recati presso l'abitazione familiare nelle prime ore del mattino, sottoponendo l'intero nucleo a maltrattamenti; che l'interessato sarebbe inoltre stato oggetto di percosse da parte dei gendarmi in varie occasioni; che, il 20 ottobre 2022, egli sarebbe stato arrestato dalle autorità turche, le quali gli avrebbero chiesto di portare le armi, minacciandolo; che vi sarebbe inoltre una procedura penale aperta nei propri confronti a causa delle condivisioni fatte sui social media; che egli teme, in caso di ritorno in patria, di essere arrestato e incarcerato,
che la ricorrente 1 ha dichiarato di essere espatriata poiché le autorità turche avrebbero reiteratamente richiesto al coniuge (ricorrente 2) di arruolarsi quale miliziano e di imbracciare le armi a favore dei militari; che i medesimi si sarebbero frequentemente recati presso l'abitazione familiare, mettendola a soqquadro e prelevando il marito, il quale sarebbe poi rientrato, la sera stessa o il giorno successivo, con ematomi e lividi sul corpo, conseguenti alle percosse subite; che, infine, quattro o cinque giorni prima dell'espatrio, i militari avrebbero nuovamente prelevato il marito dall'abitazione, avvertendolo che, qualora avesse rifiutato le loro richieste, non gli avrebbero più concesso alcuna tregua; che, dal canto suo, la ricorrente 3 (figlia maggiorenne) ha dichiarato di non avere motivi d'asilo propri, ma di essere espatriata poiché, a seguito dell'espatrio dei genitori, i gendarmi si sarebbero presentati presso l'abitazione familiare in Turchia chiedendo notizie degli stessi,
che, in estrema sintesi, la SEM ritiene nella decisione avversata che le dichiarazioni del richiedente 2 relative ai propri motivi di espatrio, alle persecuzioni subite dalle autorità turche affinché egli portasse le armi e diventasse un loro collaboratore, all'asserito arresto del 20 ottobre 2022 e alle minacce ricevute in tale occasione e alle percosse subite dai gendarmi non soddisfino le condizioni di verosimiglianza disposte all'art. 7 LAsi; che le dichiarazioni delle ricorrenti 1 e 3 risulterebbero essere parimenti inverosimili; che i mezzi di prova versati agli atti non permetterebbero di sostenere la verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente 2; che, inoltre, anche considerati la procedura d'inchiesta basata sul reato di propaganda terroristica e il relativo mandato di accompagnamento coattivo, sarebbe altamente improbabile che in patria egli rischi di essere oggetto, in un futuro prossimo, di una persecuzione determinante per il diritto dell'asilo; che, infine, egli avrebbe, molto verosimilmente, avviato o fatto avviare consapevolmente la procedura penale in Turchia al fine di creare motivi soggettivi e ottenere protezione in Svizzera, ciò che costituirebbe un abuso di diritto non meritevole di tutela,
che, censurando la violazione del diritto federale (artt. 3 e 7 LAsi), l'insorgente 2 contesta la valutazione dell'autorità opponente, affermando sostanzialmente che le persecuzioni subite in patria sarebbero rilevanti e le sue dichiarazioni in merito sarebbero verosimili,
che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le argomentazioni ricorsuali non intaccano le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore per i motivi che seguono,
che, come correttamente rilevato dalla SEM, le dichiarazioni del richiedente 2 in ordine ai propri motivi di espatrio, alle persecuzioni subite dalle autorità turche affinché egli imbracciasse le armi e collaborasse con esse, all'asserito arresto del 20 ottobre 2022 e alle minacce ricevute in tale occasione e alle percosse inflitte dai gendarmi risultano essere inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi e, in particolare, vaghe, stereotipate e, a tratti, contradditorie; che egli ha segnatamente dichiarato che "(...) le autorità turche mi chiedevano di portare le armi e diventare un loro collaboratore e io non volevo fare questo" (cfr. atto SEM n. 72/15 D15); che, invitato a fornire maggiori precisazioni in merito, egli si è limitato a ribadire che "Le autorità mi chiedevano di portare le armi e di diventare un loro collaboratore. Dalle loro parti lo chiamano G._______. Siccome io sono della zona e conosco bene tutte le vallate ed i villaggi, era per questo che mi chiedevano di diventare un loro miliziano. Io non volevo assolutamente, non volevo assolutamente combattere altri curdi" (cfr. atto SEM n. 72/15 D22); che, nonostante gli sia stata offerta una duplice occasione per circostanziare ulteriormente le proprie allegazioni (cfr. atto SEM n. 72/15 D23-24), egli si è nuovamente limitato a ripetere sostanzialmente il proprio racconto in modo generico e stereotipato, senza aggiungere elementi atti a rendere credibile che tali eventi siano realmente occorsi in prima persona; che, contrariamente a quanto sollevato nel ricorso, tali imprecisioni non possono essere imputate al suo basso livello di scolarizzazione, ritenuto che, qualora egli avesse effettivamente vissuto episodi di tale impatto, egli sarebbe in ogni caso stato in grado di descriverli in modo più dettagliato, personale e circostanziato; che, inoltre, le dichiarazioni delle ricorrenti 1 e 3 - caratterizzate da frasi ridondanti, vaghe e stereotipate - risultano essere parimenti inverosimili; che per i dettagli in merito all'analisi della verosimiglianza, conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata, a cui si presta adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 6 LAsi),
che neppure i mezzi di prova versati agli atti - segnatamente cinque fotografie raffiguranti abitazioni parzialmente distrutte (cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 10) e sei fotografie ritraenti uomini in uniforme militare e alcune donne (cfr. mdp SEM n. 9) - permettono di corroborare la verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente principale,
che, infine, il Tribunale osserva che agli atti non risulta esservi né un mandato d'arresto, né un atto d'accusa in merito alla procedura penale per il reato di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica; che, pertanto, va di principio esclusa l'esistenza di una procedura penale rilevante per l'asilo ai sensi della giurisprudenza succitata; che, ad ogni buon conto, quanto allegato dal ricorrente 2 non giustifica l'esistenza di un timore fondato di eventuali arresti o incarcerazioni una volta rientrato nel Paese d'origine; che, infatti, si può ragionevolmente escludere che l'interessato sarà esposto al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo; che, non avendo precedenti penali, non si può ritenere a priori che egli verrà condannato ad una pena detentiva pluriennale senza condizionale in quanto, secondo la prassi dei tribunali turchi in relazione al reato in questione, viene di norma pronunciata una pena condizionale (cfr. art. 51 TCK) (cfr. sentenza TAF E-4103/2024 consid. 8.7.1); ch'egli non presenta inoltre un profilo politico di rilievo (cfr. atto SEM n. 72/15 D56-D57); che tale procedura penale non costituisce pertanto un valido motivo d'asilo; che i mezzi di prova versati agli atti relativi a tale procedura sono conseguentemente irrilevanti e la questione della loro autenticità può essere lasciata aperta (cfr. mdp SEM n. 2-7 e 11-23); che anche i mezzi di prova ulteriormente trasmessi dai ricorrenti - menzionanti il mandato di accompagnamento coattivo nei confronti del ricorrente 2 e non un mandato d'arresto - sono privi di pertinenza (cfr. atto TAF n. 4); che le generiche censure sollevate nel ricorso non permettono di sovvertire tali conclusioni,
che i timori espressi dal ricorrente 2 si rivelano pertanto infondati sotto il profilo dell'art. 3 LAsi,
che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo,
che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento,
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrl, il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi),
che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembrano generalmente pretendere i ricorrenti, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del loro allontanamento verso la Turchia,
che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera,
che, a tale proposito, i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispongono della qualità di rifugiati (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI),
che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,
che per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 (in particolare: Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Urfa e Van, per quanto riguarda le province di Hakkari e Sirnak cfr. la sentenza E-4103/2024 consid. 13.4), nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8),
che, a conferma di tale valutazione, il PKK ha inoltre dichiarato un cessate il fuoco immediato con la Turchia in data 1° marzo 2025 (cfr. comunicato dpa del 1° marzo 2025, citato secondo NZZ online, , consultato il 2 settembre 2025),
che l'esecuzione dell'allontanamento nella provincia di Sirnak non è più in principio inesigibile, ma l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso tale regione deve essere esaminata caso per caso (cfr. la sentenza E-4103/2024 consid. 13.4),
che, nello specifico, il Tribunale osserva che, sebbene gli interessati provengano dalla provincia di Sirnak, né in sede di audizione né nel ricorso essi hanno evidenziato concrete criticità riconducibili agli eventi sismici che hanno interessato tale area; che si rileva, altresì, come il ricorrente 2 versi in buone condizioni di salute e disponga di una significativa esperienza professionale, maturata sia quale (...) e (...), sia nell'ambito del (...), attività quest'ultima esercitata mediante (...) di sua proprietà; che, come egli stesso ha più volte sottolineato, la sua situazione economica in patria è sempre stata favorevole; che egli vanta inoltre conoscenze linguistiche del turco e del curdo; che egli risulta proprietario di una grande casa in cui attualmente dimorano due figli, nonché di altri terreni siti in Turchia, dai quali potrebbe eventualmente trarre profitto; che, in Turchia, egli può altresì fare affidamento sul sostegno dei figli maggiorenni, con i quali intrattiene rapporti positivi e che risultano professionalmente attivi, nonché sui fratelli e sulle sorelle della ricorrente 1, con cui quest'ultima mantiene buone relazioni; che, alla luce di tali circostanze e nonostante la sua età, egli risulta pertanto in grado di reperire un'eventuale sistemazione alternativa in Turchia, nonché di intraprendere un'attività lavorativa idonea a garantire il sostentamento della propria famiglia; che la ricorrente 1 versa parimenti in buone condizioni di salute e ha sempre svolto l'attività di casalinga, occupandosi altresì della cura degli (...) di proprietà familiare, attività che potrà proseguire in patria; che, infine, con riguardo ai figli, dagli atti non emergono elementi ostativi al loro allontanamento dalla Svizzera; che, inoltre, l'interesse superiore dei ricorrenti minorenni, così come protetto dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), non risulta essere contrario all'esecuzione di un loro allontanamento (per l'apprezzamento da svolgere in tale contesto cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2 e rif. cit.); che, anche tenuto conto del tempo di permanenza in Svizzera, non sussistono elementi per concludere che un allontanamento dei ricorrenti 4, 5 e 6 equivarrebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, tale da pregiudicare il loro sviluppo ed equilibrio; che essi verranno infatti allontanati con i genitori, i quali potranno continuare a occuparsi degli stessi sia dal profilo educativo che affettivo; che le generiche censure sollevate nel ricorso non permettono di sovvertire tali conclusioni,
che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi),
che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi),
che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento,
che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA),
che il ricorso va quindi respinto,
che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto,
che essendo state le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole al momento dell'inoltro del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), come pure l'istanza volta alla concessione del gratuito patrocinio (art. 102m LAsi), sono respinte,
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che il presente giudizio è quindi definitivo,
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio sono respinte.
Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli
Data di spedizione: