Entscheiddatum: 21.03.2013Publikationsdatum: 11.05.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-1337/2013
Sentenza del 21 marzo 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Christa Luterbacher; cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nata il (...),Stato sconosciuto, aliasB._______, nata il (...),Eritrea,ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM 4 marzo 2013 / N [...].
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera in data 25 settembre 2010;
il documento che l'UFM ha rimesso alla ricorrente il giorno medesimo, mediante il quale l'ha resa attenta circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali di audizione del 7 ottobre 2010 (di seguito: verbale 1) e del 7 febbraio 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 4 marzo 2013, notificata all'interessata il 7 marzo 2013 (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso della ricorrente datato dell'11 marzo 2013 (timbro del plico raccomandato: 13 marzo 2013; data di entrata: 14 marzo 2013);
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 15 marzo 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che quindi vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda;
che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'interessato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (ibid., consid. 6);
che nel caso concreto la ricorrente, a distanza di più di due anni dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri;
che ella ha dichiarato di non avere fatto niente per procurarseli poiché non sarebbe in grado di trovarli; che ella ha spiegato di non avere contattato il padre per farseli inviare perché è sicura che egli non li troverebbe e non vuole creargli problemi (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pagg. 2 seg.); che tali argomentazioni risultano inattendibili;
che non avendo né esibito un documento d'identità, né fornito una valida e verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che in assenza di documenti d'identità occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-giato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che visto che, come esposto in seguito, la richiedente, nella presente procedura, si è avvalsa, tra l'altro, di persecuzioni di natura sessuale, va preliminarmente considerato che giusta l'art. 6 ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311) in relazione con l'art. 17 cpv. 2 LAsi, in presenza di indizi concreti di persecuzione di natura sessuale, o se la situazione nello Stato di provenienza permette di dedurre che esiste persecuzione di natura sessuale, il richiedente l'asilo è udito da una persona del medesimo sesso;
che nella fattispecie, durante l'audizione federale, sia la persona incaricata di svolgere l'audizione che le altre persone presenti (l'interprete, la rappresentante dell'opera assistenziale [ROA] e la persona incaricata di redigere il verbale) erano di sesso femminile (cfr. verbale 2, pagg. 1 seg.); che la disposizione citata è quindi stata rispettata; che in merito all'audizione sulle generalità, il Tribunale constata che la persona che ha svolto l'audizione, come pure l'interprete, erano di sesso femminile, mentre per quanto concerne la persona incaricata di redigere il verbale, dagli atti non è senz'altro ricavabile di che sesso sia, potendosi comunque presumere con alta probabilità che fosse donna (cfr. verbale 1, pagg. 1 e 9); che tuttavia, in linea con la GICRA 2003 n. 2, consid. 5, si può non di meno ritenere questa questione, per quanto segue, di secondaria importanza o comunque non atta ad influire sull'esito del presente procedimento;
che la richiedente ha dichiarato di essere nata in Etiopia da madre etiope e padre eritreo e di essere cresciuta in Etiopia; che ella avrebbe tuttavia unicamente la cittadinanza eritrea in quanto questa la si prenderebbe dal padre (cfr. verbale 1, pagg. 1 e 5); che l'interessata non avrebbe mai conosciuto sua madre (cfr. verbale 2, pag. 3); che dapprima ella avrebbe vissuto ad Addis Abeba assieme al padre e alla nonna paterna, anch'ella eritrea (cfr. verbale 1, pag. 2); che in seguito il padre sarebbe tornato in Eritrea e avrebbe affidato la richiedente ad un suo amico di nome C._______, anch'egli residente ad Addis Abeba; che l'interessata avrebbe quindi vissuto con C._______ e la sua famiglia; che tuttavia ella avrebbe avuto dei problemi con la moglie e con il figlio di questo uomo (cfr. verbale 1, pagg. 2 e 5 e verbale 2, pagg. 3, 7 e 10); che non avendo la cittadinanza etiope, ella sarebbe stata costretta a vivere sempre nascosta, senza nessuna prospettiva; che quindi avrebbe deciso di lasciare il Paese (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 7);
che come rettamente ritenuto dall'UFM nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni della ricorrente riguardo alle sue origini e a sostegno della sua domanda d'asilo siano manifestamente inverosimili;
che infatti, alla luce delle dichiarazioni carenti, contraddittorie e illogiche, non risulta plausibile l'asserzione della richiedente secondo cui sarebbe scappata dall'Etiopia poiché in loco non avrebbe avuto uno statuto legale e non avrebbe quindi potuto condurre una vita normale in quanto obbligata a vivere di nascosto (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 7);
che infatti l'insorgente, dichiaratasi cittadina eritrea di etnia tigrina (cfr. verbale 1, pagg. 1 e 3), non è stata in grado, come rettamente ritenuto dall'UFM, di rispondere in maniera precisa e convincente a domande semplici concernenti il Paese in questione e le sue usanze; che, seppure ella abbia sostenuto di non avere mai vissuto in Eritrea (cfr. verbale 2, pag. 3) ella ha dichiarato di avere vissuto, dalla nascita fino al 2000 (cfr. verbale 1. pag. 2), oppure, a seconda delle dichiarazioni, fino al 2002 o 2003 (cfr. verbale 2, pag. 3), assieme al padre, il quale sarebbe cittadino eritreo e di etnia tigrina, e alla nonna paterna, anch'ella eritrea (cfr. verbale 1, pag. 2); che il Tribunale ritiene che tali dichiarazioni non siano verosimili, altrimenti mal si capirebbe come mai, tra l'altro, ella non sappia esprimersi in lingua tigrina (cfr. verbale 2, pag. 11); che alla domanda se il padre non le avesse mai raccontato nulla sul suo luogo di origine, la richiedente si è limitata a rispondere che egli le avrebbe raccontato che la nonna avrebbe vissuto a D._______, luogo che si troverebbe in Eritrea, senza tuttavia riuscire a fornire alcuna indicazione geografica più precisa (cfr. verbale 2, pag. 4); che inoltre non convince la dichiarazione secondo cui il padre, con il quale avrebbe vissuto per almeno (...) anni, non le avrebbe mai raccontato nulla su usi e costumi eritrei (cfr. verbale 2, pag. 4); che invitata a citare delle tradizioni eritree, ella ha unicamente fornito delle brevi indicazioni sui vestiti tradizionali, dichiarando di non ricordare nient'altro circa ulteriori usanze eritree; che inoltre, invitata ad indicare dei piatti tipici eritrei, ha saputo indicarne solo uno (cfr. verbale 2, pag. 5); che per queste ragioni, il Tribunale non ritiene verosimile l'asserita origine eritrea della richiedente (a questo riguardo cfr. anche Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2005 n. 8, consid. 3.2);
che inoltre il Tribunale constata che il racconto della richiedente è contraddistinto da incongruenze nel suo insieme; che infatti, in un primo tempo, ella ha dichiarato di avere vissuto presso C._______ e la sua famiglia a partire dal settembre del 2000 (cfr. verbale 1, pag. 2), per poi contraddirsi durante la seconda audizione affermando che il padre nel 2002 o nel 2003 dall'Etiopia sarebbe tornato in Eritrea, affidandola quindi a C._______ (cfr. verbale 2, pag. 3); che inoltre ella si è contraddetta nell'ambito delle dichiarazioni inerenti a una sua amica in Etiopia; che infatti durante la prima audizione la richiedente ha dichiarato che questa amica non poteva ospitarla in quanto anch'ella avrebbe dovuto vivere nascosta (cfr. verbale 1, pag. 7), mentre in occasione della seconda audizione ha dichiarato che, contrariamente a lei, la sua amica poteva muoversi facilmente (cfr. verbale 2, pag. 9) e non avrebbe potuto ospitarla in quanto a casa sua erano numerosi e non avrebbero avuto posto per la richiedente (cfr. verbale 2, pag. 12);
che circa le violenze sessuali di cui sopra, il Tribunale constata che la richiedente ha fornito dichiarazioni incongruenti circa gli abusi che avrebbe subito dal figlio di C._______; che a titolo di esempio, durante la prima audizione la richiedente ha dichiarato di essere stata obbligata da questo ragazzo ad avere rapporti sessuali per la prima volta dopo circa due anni il suo arrivo in questa casa (cfr. verbale 1, pag. 6), mentre durante l'audizione federale ha dichiarato che dal momento della partenza di suo padre in Eritrea, che corrisponde al momento in cui ella sarebbe stata affidata ad C._______, a quando sarebbe stata per la prima volta violentata dal figlio, sarebbero passati mesi e non anni (cfr. verbale 2, pag. 8); che per il resto si rinvia alla decisione impugnata;
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sicché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione impugnata;
che in limine, la censura del mancato esame LINGUA va deserta, rientrando nell'apprezzamento dell'autorità inferiore decidere quali mezzi di prova o informazioni assumere per l'accertamento dei fatti;
che pertanto non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente;
che inoltre non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 e DTAF 2007/8, consid. 5.6.5-5.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente nel suo Paese di origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre la ricorrente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che da quanto esposto ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che la questione del carattere possibile, ammissibile ed esigibile dell'esecuzione dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio; che tuttavia questo principio è limitato dall'obbligo della persona interessata di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 13 cpv. 1 lett. c PA (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-838/2011 del 21 novembre 2012, consid. 9.2);
che in casu la ricorrente, fornendo indicazioni manifestamente carenti e inverosimili in merito alla sua cittadinanza, è incorsa nella violazione di tale obbligo, ponendo le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo paese di origine, così come l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento;
che da quanto emerge dalle tavole processuali, il Tribunale parte dal presupposto che la ricorrente possa essere di origine etiope; che tuttavia non può essere escluso che ella possa essere originaria di un altro Paese; che vista la violazione del dovere di collaborare e la socializzazione, avvenuta in Etiopia, l'esecuzione dell'allontanamento viene esaminata verso questo Paese;
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è da considerarsi ammissibile (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che il Tribunale non può ammettere che la situazione attuale prevalente in Etiopia sia in sé costitutiva di un impedimento alla reintegrazione della ricorrente; che infatti tale Paese non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata; che seppur irrisolta la problematica circa il confine tra Eritrea ed Etiopia, a tuttora non vi è un conflitto nella zona di confine tra i due Paesi (cfr. DTAF 2011/25 consid. 8.3);
che circa la situazione personale dell'interessata, considerata la violazione dell'obbligo di collaborare di cui sopra, il Tribunale non dispone di elementi sufficienti per stabile concretamente l'entità della rete sociale e familiare di cui l'interessata dispone in patria; che inoltre, tale violazione impedisce al Tribunale di esaminare il concreto reinserimento sociale della ricorrente, per il che l'autorità giudicante si vede costretta ad esimersi dall'effettuare un esame accurato di tali aspetti; che ciononostante, il Tribunale parte dal principio che l'interessata si sia socializzata in Etiopia e ritiene che ella vi disponga di una rete sociale visto che la sua lingua madre è l'amarico e visto che vi è stata scolarizzata (cfr. verbale 1, pag. 3); che inoltre ella è giovane, scolarizzata e durante la sua permanenza in Svizzera ha potuto consolidare ulteriormente la sua formazione, imparando anche l'italiano (cfr. verbale 1, pag. 3 e verbale 2, pag. 13); che infine ella è da considerarsi in buona salute, non avendo preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 con relativo riferimento);
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente è da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che infatti la ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]);
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: