Art. 3 and 7 AsylA; Art. 83 AIGA: credibility and refugee status in asylum cases; an account may be rendered credible by an overall assessment of coherence and plausibility even if individual answers are imperfect, but refugee status requires serious prejudice for a Convention reason. Pressure from family members or mere participation in village-guard service, without concrete, individualized risk, does not suffice. If internal relocation is available and no specific danger under Art. 3 ECHR or the CAT is shown, removal remains admissible and reasonably enforceable. Legal aid under Art. 65 PA is refused where the appeal lacks sufficient prospects of success.
Entscheiddatum: 27.05.2025Publikationsdatum: 11.06.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1371/2025
Sentenza del 27 maggio 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Mathias Lanz; cancelliere Miroslav Vuckovic. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), C._______, nata il (...), D._______, nata il (...), Turchia, c/o (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 28 gennaio 2025 / N (...).
Fatti:
A.
A.a I richiedenti hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera il 20 ottobre 2024. Il 25 novembre seguente, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto con loro un'approfondita audizione individuale sui motivi d'asilo ex art. 29 LAsi (RS 142.31). In data 4 dicembre 2024, i richiedenti sono stati assegnati alla procedura ampliata ed assegnati al Cantone di E._______. Il richiedente - cittadino turco di etnia curda - ha riferito di aver lasciato la Turchia il (...) 2024 con moglie e figlie a causa dell'attività lavorativa da lui svolta e delle pressioni subìte dal padre. Nello specifico, egli sarebbe stato forzatamente arruolato dal padre nelle "guardie di sicurezza" o "guardiani del villaggio" (in turco Güvenlik Korucusu, di seguito: guardiani) nel (...); un'unità di miliziani di etnia curda - fedele al governo turco - impiegata principalmente nei combattimenti contro i paramilitari del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (in curdo Partîya Karkerén Kurdîstan o PKK) nell'est e sud-est del Paese. Durante il suo servizio l'interessato avrebbe partecipato a numerose missioni, sia nei territori curdi in Turchia (...), rischiando la vita combattendo contro il proprio popolo ed essendo testimone di crimini di guerra commessi dalle forze armate turche, alle quali i guardiani facevano da supporto. Dopo aver terminato l'ultima missione nel (...) 2024, egli avrebbe presentato le proprie dimissioni al superiore preposto, il quale le avrebbe rifiutate schernendolo, per poi riferirgli che sarebbero state accettate solo qualora il richiedente fosse riuscito a tornare vivo dalla prossima missione. L'interessato avrebbe temuto per la propria vita, dato il tono intimidatorio utilizzato dal superiore. Nell'ottobre seguente, i coniugi - (...) - sarebbero espatriati senza nulla comunicare ai di lui famigliari, ed al padre in particolare, uno zelante sostenitore del governo e persona dal fare dispotico.
A.b La moglie richiedente - anch'ella turca di etnia curda - ha essenzialmente indicato di essere espatriata in ragione dell'attività lavorativa del marito, temendo per la di lui incolumità, e dell'"atteggiamento autoritario" del suocero. Quest'ultimo non le avrebbe infatti mai permesso di andare in centro città o di uscire dal villaggio da sola. Ella ha riferito infine che le figlie minorenni non avrebbero motivi d'asilo individuali.
A.c A sostegno della propria domanda, i richiedenti hanno versato agli atti diversi mezzi di prova tra cui, gli originali della tessera identificativa dei guardiani e della licenza per il porto d'armi del marito, diverse fotografie che ritraggono quest'ultimo durante il servizio e le operazioni militari eseguite da guardiano, una pagina del libretto di famiglia ed una chiavetta USB contenente tre video (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-9).
B.Con decisione del 28 gennaio 2025, notificata il giorno seguente, la SEM ha negato ai richiedenti la qualità di rifugiati, ha respinto la loro domanda d'asilo ed ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone di E._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura.
C.Con ricorso del 28 febbraio 2025, gli interessati insorgono dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) postulando principalmente l'annullamento della decisione succitata, il riconoscimento della qualità di rifugiati, la concessione dell'asilo e - sussidiariamente - l'ammissione provvisoria in Svizzera. Ancor più sussidiariamente, richiedono il rinvio del fascicolo alla SEM per nuova decisione. Sul piano procedurale, essi chiedono venga loro concessa l'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, ovvero l'assistenza giudiziaria.
Diritto:
1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA.
1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la relativa sentenza è motivata soltanto sommariamente (cfr. artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
2.Con il ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha rilevato una generale inverosimiglianza delle allegazioni fornite dal ricorrente. Nello specifico, essa ritiene che le dichiarazioni relative alle sue dimissioni dai guardiani - presentate nove giorni dopo il rientro dalla missione e rifiutate da parte del superiore - siano poco circostanziate, lacunose e a tratti prive di logica e buon senso, tanto da far dubitare che i fatti siano avvenuti. Poco convincente risulterebbe essere inoltre il modo in cui gli insorgenti avrebbero richiesto il rilascio del passaporto, avrebbero lasciato la propria abitazione e sarebbero espatriati all'insaputa del padre del ricorrente, da loro definito come autoritario ed invadente. Secondo la SEM, le allegazioni fornite dalla moglie in merito ai motivi d'espatrio sarebbero alquanto generiche, imprecise e darebbero l'impressione di non essere l'espressione del suo reale vissuto. Inoltre, ella avrebbe fornito più informazioni, rispetto a quanto fatto dal marito, riguardo all'eventuale ultima missione che egli avrebbe dovuto affrontare prima di veder accettate le proprie dimissioni. Tale incongruenza, costituirebbe indubbiamente un forte indizio di inverosimiglianza. Dal punto di vista della rilevanza, la SEM ritiene che gli avvenimenti narrati dal ricorrente sul suo periodo di servizio da guardiano non raggiungano un'intensità tale da impedire agli interessati di continuare a condurre la loro vita nel Paese d'origine; segnatamente ad Istanbul, ove (...) ed il marito avrebbe voluto abitare dopo il servizio di leva terminato nel (...). Infatti, il solo fatto di avere esercitato tale attività non avrebbe quale conseguenza una protezione in Svizzera. Nemmeno le pressioni subìte dal padre - o dal suocero, nel caso della ricorrente - costituirebbero un motivo rilevante da un punto di vista della normativa sull'asilo. Trattasi invero di un contesto culturale e famigliare dal quale entrambi si sarebbero potuti sottrarre cambiando luogo di soggiorno. Di conseguenza, la SEM ritiene che non siano soddisfatti né i requisiti di verosimiglianza ex art. 7 LAsi né le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiati ex art. 3 LAsi. Da ultimo, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, posto segnatamente che il loro stato di salute, l'attuale situazione in materia di diritti dell'uomo e la situazione politica vigente in Turchia non risulterebbero ostativi al rimpatrio, ed essendovi inoltre delle valide alternative interne di domicilio.
3.2 Nel proprio allegato ricorsuale, i coniugi hanno riconfermato quanto asserito in sede d'audizione precisando che, per attestare la verosimiglianza di un racconto, basta che l'insieme delle allegazioni risulti essere coerente e realistico. In particolare, il marito avrebbe deciso di prendersi nove giorni per riflettere sulle dimissioni, data l'importanza della decisione e volendo valutare con la moglie come procedere. Egli ha voluto ribadire che le dimissioni - contrariamente a quanto inteso dalla SEM - non sarebbero state accettate dal superiore. Riguardo alla fuga, invece, il padre non si sarebbe accorto dei preparativi, poiché gli insorgenti abitavano al piano inferiore della casa comune. In aggiunta, la moglie non avrebbe fornito informazioni più precise sull'eventuale ultima missione del marito, ma queste sarebbero il risultato di una sua mera supposizione. Per quanto concerne la qualità di rifugiati, gli insorgenti ribadiscono che la situazione del marito, in caso di rimpatrio, andrebbe a delineare senz'altro una persecuzione rilevante ai fini dell'asilo. Difatti, egli sarebbe stato testimone di numerosi crimini commessi dalle truppe governative contro i curdi, scattando fotografie senza autorizzazione e assistendo a scene di tortura (nulla di pubblico o conosciuto dalle autorità). Quanto fatto, e già la sola presenza durante quegli episodi, lo metterebbe pertanto nel mirino delle autorità turche. Per di più, a causa delle missioni a cui ha preso parte, avrebbe molti nemici che nemmeno conoscerebbe tra la stessa popolazione curda. Le affermazioni della SEM - sulla possibilità del marito di dimettersi dal lavoro di guardiano o di trasferire la famiglia in un altro luogo in Turchia - indicano secondo i ricorrenti una completa disconnessione dell'autorità rispetto alla realtà sul campo. Tale agire sarebbe concepibile solo in teoria, mentre in pratica sarebbe impossibile senza il consenso dello Stato. In caso di trasferimento in un'altra città turca, le autorità li troverebbe, avviando poi una persecuzione nei confronti del marito. Da ultimo, essi ritengono che, nel caso di un ritorno in Turchia, vi sarebbe un rischio reale e concreto che il marito possa divenire vittima di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU; di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe illecita.
3.33.3.1 Ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono ritenuti seri pregiudizi l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).
3.3.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). Quest'ultima è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili, in particolare, le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti)
3.3.3 Nel caso in esame, il Tribunale ritiene che la disamina della verosimiglianza realizzata dall'autorità inferiore non sia condivisibile. Difatti, le allegazioni dei ricorrenti - considerate nel loro complesso - risultano essere sufficientemente sostanziate, plausibili e coerenti fra loro, tanto da poter essere considerate prevalentemente veritiere. Nello specifico, la SEM ha asserito che l'interessato non avrebbe spiegato il motivo per cui si sarebbe dimesso solo nove giorni dopo il rientro dall'ultima missione. A precisa domanda, egli avrebbe risposto tutt'altro, senza che vi fosse un nesso causale. Invero, egli non ha risposto propriamente alla domanda postagli, ma tantomeno avrebbe sviato (cfr. atto SEM n. 1369697-31/19, D111). Piuttosto ha ribadito quanto già detto, non sembrando di aver inteso il punto focale della domanda postagli. L'autorità non è peraltro nemmeno tornata sulla questione, mancando di ripetere la domanda ma continuando con altri quesiti. Il ricorrente avrebbe poi risposto in maniera evasiva alla domanda relativa ai dettagli della futura missione dopo la quale i guardiani avrebbero accettato le dimissioni, formulando delle mere ipotesi. Mal si comprende, considerato lo stato di timore dell'interessato, perché avrebbe dovuto chiedere ulteriori dettagli - rispetto a quelli fornitigli dal superiore (cfr. atto SEM n. 31, D112) - trattandosi di una missione da lui percepita come altamente rischiosa. Difatti, in seguito alla risposta del superiore, intesa nel senso da lui recepito o meno, egli si è ammutolito ed è uscito dall'ufficio per tornare subito a casa (cfr. atto SEM n. 31, D52), ritirando così di fatto le dimissioni date. Tutto ciò considerato, non è condivisibile l'opinione dell'autorità inferiore, che nulla di quanto surriferito sia potuto succedere. La SEM non ha inoltre compreso il motivo per cui egli non avrebbe riferito a nessun'altro - oltre alla moglie - la sua volontà di dimettersi. Ordunque, il Tribunale si chiede a chi eventualmente avrebbe dovuto dare tale notizia oltre che alla coniuge, la quale lo ha sostenuto nella sua decisione. Anche qualora terze persone (tra cui il padre) fossero venute a saperlo, l'autorità inferiore ha unicamente chiesto a chi egli avesse comunicato la sua decisione e non chi ne fosse stato informato (cfr. atto SEM n. 31, D117). Il fatto che il padre dell'interessato sia rimasto all'oscuro delle pratiche di rilascio dei passaporti e della partenza dei ricorrenti da F._______ insieme alle figlie non convince la SEM, la quale ha rilevato una incoerenza di fondo. Tuttavia, non è inverosimile che il padre non abbia saputo nulla dei suddetti eventi; si consideri ad esempio che (...) (cfr. atto SEM n. 31, D46), pertanto in forma confidenziale. Da ultimo, nemmeno le dichiarazioni della moglie possono essere definite aprioristicamente generiche ed imprecise. Ella ha dichiarato - in grandi linee - quanto già asserito dal marito in merito ai motivi d'espatrio; almeno per quanto ne fosse a conoscenza (cfr. atto SEM n. 32, D46). Infine, non si rileva l'importante incongruenza constatata in merito alle informazioni supplementari che la moglie avrebbe avuto rispetto alla missione necessaria per l'accettazione delle dimissioni. La SEM riferisce infatti che il marito non sapesse nulla su detta missione, in particolare sull'ubicazione della stessa, ovvero il (...) riferito dalla moglie (cfr. atto SEM n. 32, D49). Invero, anche il ricorrente ha asserito che la stessa si sarebbe dovuta svolgere in G._______ (cfr. atto SEM n. 31, D112). Non si può pertanto escludere che egli abbia fornito alla moglie dei dettagli sulla stessa, per quanto ne sapesse.
3.3.4 Nell'insieme, considerati i mezzi di prova allegati, si ritiene che le allegazioni sostenute dai ricorrenti siano, nel loro complesso ed in maniera preponderante, verosimili ex art. 7 LAsi.
3.3.5 Ciò detto, il Tribunale condivide integralmente il parere della SEM per quanto concerne il non riconoscimento della qualità di rifugiati ex art. 3 LAsi ai ricorrenti. Pur non negando il turbamento e le conseguenze psichiche che il lavoro da guardiano può aver causato al ricorrente, si conviene che l'intensità descritta da quest'ultimo non è tale da non permettere alla famiglia di continuare la propria vita in Turchia. Allo stesso modo, il solo fatto di aver svolto l'attività di guardiano non è argomento efficace per riconoscere la necessità di una protezione in Svizzera. Tantomeno lo può essere il rapporto con il padre, definito despotico e invadente. Il ricorrente è persona adulta e sana, la quale ha senz'altro la possibilità di liberarsi dalla pressione del padre. Ragione per cui, l'agire di quest'ultimo non può costituire un motivo rilevante ex art. 3 LAsi. Tornando all'attività di guardiano, il Tribunale presta adesione a quanto asserito dall'autorità inferiore, ovvero che la possibilità di dimettersi è prerogativa di ogni guardiano. Posto che lo stesso Stato turco ha proceduto con licenziamenti unilaterali nei confronti di chi si è rifiutato di prendere parte alle missioni assegnate (cfr. decisione avversata, pag. 8), il ricorrente sarebbe senz'altro in grado di cessare detta attività lavorativa senza incorrere in sanzioni di sorta. Il Tribunale non ritiene credibile che la vita dell'insorgente possa essere in pericolo per un mero rifiuto a far parte di un corpo di milizia, peraltro composto da volontari, che serve lo Stato centrale in un conflitto contro il proprio stesso popolo curdo. D'altronde, se così fosse, ci si interroga su chi mai vi si arruolerebbe. In aggiunta, il padre del ricorrente - per quanto il rapporto possa essere compromesso - è un guardiano dal (...) (cfr. atto SEM n. 31, D66) e parrebbe avere un determinato status all'interno della milizia. Pertanto, si può escludere che il ricorrente subirà ripercussioni in seguito alle dimissioni. Nemmeno le fotografie scattate senza autorizzazione o il fatto di aver assistito dalla distanza a scene di maltrattamenti di prigionieri sarebbero motivo tale da temere ripercussioni, soprattutto in virtù del fatto che si tratta di allegazioni conosciute solo alle autorità svizzere. Da ultimo, l'autorità inferiore ha correttamente rilevato che i ricorrenti - secondo il principio di sussidiarietà - hanno un'alternativa di protezione all'interno del proprio Paese non potendosi quindi avvalere della protezione di uno Stato terzo. Difatti, essi hanno senz'altro la possibilità di trasferirsi in un'altra località in Turchia, segnatamente a H._______, (...), il marito avrebbe già voluto vivere dopo il servizio di leva obbligatorio (...). Famiglia che sarebbe senz'altro disponibile nei loro confronti, data la loro preoccupazione per l'attività svolta dal marito a F.________ (cfr. atto SEM n. 32, D67). Neppure quanto allegato dalla ricorrente è atto a favorire il riconoscimento della qualità di rifugiati, in quanto ella ha dichiarato di non aver mai avuto problemi in Turchia, né a causa del lavoro del marito né personalmente (cfr. atto SEM n. 32, D64 e D72); ancor meno adatto sarebbe il rapporto conflittuale con il suocero.
3.3.6 Per quanto concerne le accennate discriminazioni in ragione dell'etnia curda, si rammenta che, per invalsa giurisprudenza, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 consid. 7.1).
3.3.7 In queste circostanze, il timore di persecuzione espresso dai ricorrenti si rivela quindi infondato sotto il profilo dell'art. 3 LAsi.
3.4 Da ultimo, va confermato che l'esecuzione dell'allontanamento pronunciato dalla SEM conformemente all'art. 44 LAsi si rivela possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 2-4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), posto segnatamente che i ricorrenti sono sani, godono di una fitta rete familiare in patria (il marito ha i genitori, quattro sorelle e tre fratelli, mentre la famiglia della moglie vive a H._______), dispongono di un'istruzione di base nonché di una buona esperienza professionale (cfr. decisione avversata, pag. 9-10; cfr. atti SEM n. 31 e 32). È quindi verosimile che essi non riscontreranno difficoltà eccessive nell'ambito della loro reintegrazione lavorativa e sociale, anche e soprattutto qualora dovessero stabilirsi ad H._______. In aggiunta, entrambi hanno riferito di non avere problemi dal punto di vista economico. Inoltre, l'attuale situazione dei diritti umani in Turchia non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento sotto il profilo dell'ammissibilità di cui all'art. 83 cpv. 3 LStrI (cfr. sentenza del TAF D-4103/2024 consid. 12.4). Per i motivi già evidenziati, va poi escluso un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Il ricorrente non ha allegato alcun procedimento a suo carico, né risulterebbe ricercato dalle Autorità, nonostante l'espatrio e la diserzione dal corpo dei guardiani. Infine, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto i ricorrenti - sprovvisti di documenti d'identità (cfr. atto SEM n. 31, D38) - hanno l'obbligo di collaborare alle procedure deputate all'ottenimento dei necessari documenti di viaggio ai fini dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine (cfr. art. 47 cpv. 1 LAsi).
In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione avversata confermata.
Poiché le richieste di giudizio erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) va respinta.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic
Data di spedizione: