Entscheiddatum: 26.03.2013Publikationsdatum: 26.04.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-1405/2013
Sentenza del 26 marzo 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller; cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...),Stato sconosciuto, aliasB._______, nato il (...),Liberia,ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 14 marzo 2013 / N [...].
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 17 febbraio 2013;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il giorno medesimo, mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali di audizione del 20 febbraio 2013 (di seguito: verbale 1) e del 5 marzo 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 14 marzo 2013, notificata all'interessato oralmente il giorno stesso (cfr. act. A 12/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del 15 marzo 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 18 marzo 2013);
copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) via fax in data 18 marzo 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile;
che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda;
che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'interessato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (ibid., consid. 6);
che nel caso concreto il ricorrente, a distanza di più di un mese dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri;
che egli ha dichiarato di non avere fatto nulla per procurarsi tali documenti poiché non ne avrebbe (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 2); che tali argomentazioni non risultano convincenti;
che non avendo né esibito un documento d'identità, né fornito una valida e verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che in assenza di documenti d'identità occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-giato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che il richiedente ha dichiarato di essere cittadino liberiano e di essere nato in Liberia, dove avrebbe vissuto fino al 2000, anno in cui i suoi genitori sarebbero deceduti durante la guerra; che a seguito di questo episodio si sarebbe trasferito con suo zio, anch'egli liberiano, in Nigeria; che nel (...) del 2012 lo zio sarebbe rimasto ucciso in un'esplosione; che inoltre all'interessato sarebbero state indirizzate delle minacce; che quindi avrebbe lasciato la Nigeria (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 8 nonché verbale 2, pagg. 4-7);
che come rettamente ritenuto dall'UFM nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente riguardo alle sue origini e a sostegno della sua domanda d'asilo siano manifestamente inverosimili;
che infatti, alla luce delle dichiarazioni carenti e illogiche, non risultano plausibili le asserzioni del richiedente secondo cui disporrebbe della cittadinanza liberiana e avrebbe vissuto in Liberia fino all'età di sei anni, per poi continuare a vivere in un contesto familiare liberiano abitando con lo zio in Nigeria (cfr. verbale 2, pag. 3);
che infatti l'insorgente non è stato in grado, come rettamente ritenuto nella decisione dell'UFM alla quale si rinvia, di rispondere in maniera precisa e convincente a domande semplici concernenti il Paese in questione e le sue usanze; che seppure, come anche rilevato dall'autorità inferiore, egli abbia saputo fornire qualche indicazione sulla Liberia, come ad esempio il prefisso internazionale telefonico, egli non è stato in grado di fornire informazioni basilari; che ad esempio non ha descritto correttamente la bandiera liberiana e non ha saputo dare alcuna risposta alla domanda su come sia amministrativamente suddiviso il Paese (cfr. verbale 1, pag. 7); che oltre a ciò, invitato a citarne usi e costumi, egli non ha saputo dare alcuna risposta; che lo stesso è accaduto quando gli è stato chiesto di citare qualche festività liberiana (cfr. verbale 2, pag. 8); che inoltre il Tribunale ritiene che, avendo l'interessato dichiarato di essere di etnia malinké e che lo zio parlerebbe la lingua malinké, mal si capisce come mai egli non sappia esprimersi in tale lingua (cfr. verbale 1, pag. 3 e verbale 2, pag. 8); che per queste ragioni, il Tribunale non ritiene verosimile l'asserita origine liberiana del richiedente (a questo riguardo cfr. anche Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2005 n. 8, consid. 3.2);
che inoltre il Tribunale constata che il racconto del richiedente è contraddistinto da incongruenze anche per quanto attiene alle asserite minacce; che infatti, come già rilevato dall'autorità inferiore, durante la prima audizione egli si è limitato ad allegare di essere stato minacciato nel dicembre del 2012 da persone che gli avrebbero semplicemente detto di tornare nel suo Paese (cfr. verbale 1, pag. 8); che tuttavia solamente in occasione dell'audizione federale egli ha dichiarato che si sarebbe trattato di minacce di morte; che inoltre, stando a quanto dichiarato in questa seconda audizione, tali minacce sarebbero già iniziate nel marzo del 2012 (cfr. verbale 2, pagg. 6 seg.); che per il resto si rinvia ai considerandi della decisione impugnata;
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sicché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni dell'UFM;
che pertanto non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente;
che inoltre non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 e DTAF 2007/8, consid. 5.6.5-5.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che da quanto esposto ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che la questione del carattere possibile, ammissibile ed esigibile dell'esecuzione dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio; che tuttavia questo principio è limitato dall'obbligo della persona interessata di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 13 cpv. 1 lett. c PA (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-838/2011 del 21 novembre 2012, consid. 9.2);
che in casu il ricorrente, fornendo indicazioni manifestamente carenti e inverosimili in merito alla sua cittadinanza, è incorso nella violazione di tale obbligo, ponendo le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo Paese di origine, così come l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento;
che da quanto emerge dalle tavole processuali, il Tribunale parte dal presupposto che il ricorrente possa essere di origine nigeriana; che tuttavia non può essere escluso che egli possa essere originario di un altro Paese; che vista la violazione del dovere di collaborare e la socializzazione, avvenuta in Nigeria, l'esecuzione dell'allontanamento viene esaminata verso questo Paese;
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è da considerarsi ammissibile (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che il Tribunale non può ammettere che la situazione attuale prevalente in Nigeria sia in sé costitutiva di un impedimento alla reintegrazione del ricorrente; che infatti tale Paese non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata;
che circa la situazione personale dell'interessato, considerata la violazione dell'obbligo di collaborare di cui sopra, il Tribunale non dispone di elementi sufficienti per stabile concretamente l'entità della rete sociale e familiare di cui l'interessato possa disporre in patria; che inoltre, tale violazione impedisce al Tribunale di esaminare il concreto reinserimento sociale del ricorrente, per il che l'autorità giudicante si vede costretta ad esimersi dall'effettuare un esame accurato di tali aspetti; che ciononostante, il Tribunale parte dal principio che l'interessato si sia socializzato in Nigeria visto che vi ha frequentato le scuole e vi ha lavorato; che egli è giovane, scolarizzato e dispone di un'esperienza professionale quale (...) (cfr. verbale 1, pag. 4); che inoltre egli è da considerarsi in buona salute, non avendo preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 con relativo riferimento);
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che infatti il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]);
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: