Entscheiddatum: 22.03.2013Publikationsdatum: 23.05.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-1407/2013
Sentenza del 22 marzo 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...),Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 15 marzo 2013 / N [...].
Visto
la prima domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera in data 18 ottobre 2009;
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 9 novembre 2009 che ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, passata in giudicato in data 18 novembre 2009;
la seconda domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 19 febbraio 2013;
il verbale di audizione del 25 febbraio 2013 (di seguito: verbale 1), nonché quello relativo al diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) di medesima data (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 15 marzo 2013, notificata oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. Atto B20/1);
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 15 marzo 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato);
la copia dell'incarto parziale dell'UFM, trasmessa via fax al Tribunale in data 18 marzo 2013;
l'incarto originale completo dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data 19 marzo 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano nato a B._______ (Nigeria) e di avere vissuto a C._______ (Nigeria) dal 2000 all'ottobre del (...), data del suo espatrio (cfr. verbale 1, pag. 3-5);
che egli ha affermato di essere rimasto in Svizzera, una prima volta, dall'ottobre del 2009 sino all'aprile del 2010; che, a seguito della decisione negativa in materia di asilo, avrebbe raggiunto l'Italia dove sarebbe rimasto ininterrottamente sino al suo recente ritorno in Svizzera (cfr. verbale 1, pag. 5); che egli ha, altresì, dichiarato di non avere nuovi motivi di asilo rispetto a quelli già adotti nel corso della prima procedura di asilo (cfr. verbale 1, pag. 8); che, tuttavia, sarebbe tornato in Svizzera in quanto in Italia non avrebbe né un lavoro, né un futuro (cfr. verbale 1, pag. 8);
che, nell'ambito dell'audizione in merito al diritto di essere sentito a riguardo dell'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, egli ha espressamente ribadito di non essere ritornato in Patria nel periodo intercorso tra la prima domanda di asilo e la domanda di asilo in oggetto; che, inoltre, i motivi per cui chiede asilo sono gli stessi già fatti valere nella prima domanda di asilo; che, infine, ha aggiunto che dovrebbe tornare nel Paese di origine il prossimo dicembre in quanto potrebbe esserci una riconciliazione a seguito di un incontro previsto per agosto 2013;
che, nella decisione del 5 marzo 2013, l'UFM ha considerato, da un lato, che la prima procedura di asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la relativa esecuzione verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile; che la stessa ha, altresì, fissato un emolumento, giusta l'art. 17b cpv. 4 LAsi, di CHF 600.- a carico del richiedente;
che, nel ricorso, il ricorrente sostiene di essere rientrato in Nigeria dopo la conclusione della prima procedura d'asilo e di avere riportato questa circostanza nel corso delle audizioni; che, tuttavia, egli non sarebbe in grado di spiegare perché l'evocato ritorno in Patria non risulti nei verbali; che, quo ai motivi di asilo, in Nigeria la polizia lo avrebbe cercato a causa dei problemi già fatti valere nel corso della prima domanda di'asilo; che, infine, la propria situazione personale sarebbe drammatica e la Nigeria sarebbe in costante peggioramento, di modo che il suo allontanamento non sarebbe esigibile; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e l'esame nel merito della sua domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, chiesto l'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura di asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura di asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria;
che la precedente procedura di asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 9 novembre 2009;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi) in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato;
che, segnatamente, il ricorrente ha espressamente dichiarato in entrambe le audizioni di non essere rientrato nel suo Paese di origine tra la conclusione della prima domanda di asilo e l'attuale procedura, nonché di fare valere i medesimi motivi già invocati nel corso della prima procedura (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2);
che, del resto, le allegazioni ricorsuali, si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza; che, segnatamente, l'asserito ritorno in Patria è stato accennato unicamente nel ricorso; che, tuttavia, tale circostanza è in netto contrasto con quanto affermato nei verbali; che l'insorgente, apponendo la propria firma in calce ai verbali, ha confermato la veridicità dei medesimi e la loro fedefacenza alle dichiarazioni rilasciate; che, di conseguenza, l'evocato ritorno in Patria è inverosimile;
che, alla luce di quanto espresso, vi è, dunque, ragione di concludere che non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 e i relativi riferimenti);
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura di asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile;
che il ricorrente è giovane e vanta un'elevata formazione scolastica essendo laureato in (...) (cfr. verbale 1, pag. 4); che egli ha esperienze professionali di venditore (cfr. ibidem); che, in considerazione dell'inverosimiglianza delle proprie dichiarazioni, vi è motivo di credere che l'insorgente disponga in Patria di una rete sociale più ampia di quella dichiarata; che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 p. 21), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, conseguentemente, l'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34, consid. 12 pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, avando il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: