Entscheiddatum: 08.04.2013Publikationsdatum: 23.05.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-1654/2013
Sentenza dell'8 aprile 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nata il (...),Mongolia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 29 marzo 2013 / N [...].
Visto
la prima domanda di asilo che la ricorrente ha presentato in Svizzera in data 28 dicembre 2008;
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 4 giugno 2009, che ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera;
la sentenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) dell'1° luglio 2009 che ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato dalla richiedente contro la succitata decisione dell'UFM;
la seconda domanda di asilo che la richiedente ha presentato in Svizzera in data 12 febbraio 2013;
i verbali di audizione del 22 febbraio 2013 (di seguito: verbale 1) e del 14 marzo 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 29 marzo 2013, notificata all'interessata il giorno stesso (cfr. Atto B14/1);
il ricorso inoltrato dalla ricorrente il 29 marzo 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata: 2 aprile 2013);
la copia dell'incarto parziale dell'UFM trasmessa via fax al Tribunale in data 2 aprile 2013;
l'incarto originale completo dell'UFM pervenuto al Tribunale in data 3 aprile 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, l'insorgente ha dichiarato di essere cittadina mongola nata a B._______ (Mongolia) e di avere vissuto in tale città sino al suo matrimonio avvenuto nel (...) (cfr. verbale 1, pag. 5);
che la ricorrente ha affermato di essere stata in Svizzera una prima volta tra il 28 dicembre 2008 ed il 23 maggio 2010, data del rimpatrio a seguito dell'esito negativo della prima domanda di asilo (cfr. verbale 1, pag. 5); che, in occasione del suo ritorno nel Paese di origine, con l'aiuto di un'amica, avrebbe eluso i controlli dell'aeroporto di Ulaanbaatar (Mongolia) e si sarebbe nascosta in un appartamento della medesima amica (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, D62-D74, pag. 8-9); che non avrebbe mai lasciato tale appartamento per timore di essere arrestata dalla polizia; che, infatti, il problema che avrebbe in Patria, già descritto nel corso della prima procedura d'asilo, non sarebbe ancora risolto (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, D50-51, pag. 6-7); che, inoltre, dal maggio del 2010 avrebbe subito ripetuti abusi sessuali da parte del marito della summenzionata amica (cfr. verbale 1, pag. 9-10 e verbale 2, D51 e D104-126, pag. 6-7 e 12-14); che, in aggiunta, sarebbero sorti dei problemi anche in merito alla situazione del proprio figlio; che, infatti, quest'ultimo vivrebbe da anni con gli zii i quali, tuttavia, non sarebbero più bendisposti nei confronti del nipote; che, pertanto, anche per questo motivo avrebbe deciso di espatriare insieme al figlio (cfr. verbale 1, pag, 9 e verbale 2, D51, pag. 6-7);
che, nella decisione del 5 marzo 2013, l'UFM ha considerato, da un lato, che la prima procedura di asilo è definitivamente conclusa e, dall'altro lato, che i fatti addotti dalla ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria in quanto inverosimili;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pronunciato l'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera e la relativa esecuzione verso la Mongolia siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, la ricorrente sostiene che, dopo il proprio ritorno in Mongolia, si sarebbero verificati nuovi fatti determinanti; che, in particolare, la situazione già descritta nella prima procedura si sarebbe aggravata; che, inoltre, avrebbe subito gravi violenze sessuali; che, la sua procedura sarebbe stata esaminata in maniera sbrigativa ritenuto che l'UFM liquiderebbe a priori le sue dichiarazioni come arbitrarie sulla base dell'esito della prima procedura; che, oltretutto, andrebbe considerata la situazione relativa al figlio; che quest'ultimo vivrebbe illegalmente a C._______ (Austria) presso una famiglia di immigrati mongoli; che, in questo senso, le Autorità svizzere dovrebbe in primis permettere la riunificazione tra l'insorgente ed il figlio; che, infine, l'allontanamento verso la Mongolia sarebbe inesigibile e, pertanto, andrebbe quantomeno concessa l'ammissione provvisoria;
che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e l'esame nel merito della sua domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, chiesto l'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura di asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura di asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria;
che la precedente procedura di asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 4 giugno 2009 a seguito della sentenza del Tribunale del 1° luglio 2009;
che la ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi) in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato;
che, infatti, i motivi adotti dall'insorgente nella presente procedura sono sostanzialmente i medesimi già oggetto della prima domanda di asilo; che tali motivi sono già stati giudicati inverosimili; che, d'altronde, la ricorrente non ha saputo fornire alcuna prova concreta atta a modificare il giudizio d'inverosimiglianza già espresso nel corso della prima procedura d'asilo; che, in particolare, non ha prodotto il benché minimo documento a comprova della procedura giudiziaria che sarebbe stata aperta nei suoi confronti in Patria; che, d'altronde, ella ha affermato di non sapere nemmeno lo stadio attuale dell'evocata procedura penale; che, pertanto, è pure inverosimile che l'insorgente abbia vissuto quasi due anni nascosta in un appartamento, così come le conseguenti violenze sessuali che avrebbe subito; che, anche in merito alla situazione del figlio, la ricorrente si è limitata ad affermare, in maniera generica, che lo stesso vivrebbe illegalmente a C._______ presso una famiglia mongola; che, tuttavia, ella non ha saputo fornire alcun dato concreto circa le generalità di tale famiglia o l'indirizzo presso cui vivrebbero; che, oltretutto, nel corso della prima procedura d'asilo, l'insorgente ha affermato che il figlio vivrebbe con la di lei madre (cfr. verbale del 9 gennaio 2009, pag. 3 relativo alla prima domanda di asilo); che, tuttavia, nella procedura in oggetto la ricorrente ha sostenuto che sua madre sarebbe deceduta quando ella sarebbe stata piccola (cfr. verbale 1, pag. 5) e che il figlio vivrebbe da parecchi anni presso sua sorella (cfr. verbale 2, D51, pag. 6); che, in considerazione di tali contraddizioni, vi è ragione di ritenere come inverosimili anche le dichiarazioni relative al figlio;
che, del resto, le allegazioni ricorsuali, si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza; che, in particolare, non soccorrono la ricorrente gli evocati problemi che avrebbe avuto con l'interprete; che, infatti, l'insorgente ha sempre dichiarato di ben comprendere l'interprete e, apponendo la propria firma in calce ai verbali, ha attestato la fedefacenza dei verbali alle proprie dichiarazioni;
che, alla luce di quanto evocato, vi è dunque ragione di concludere che non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 e i relativi riferimenti);
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura di asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della CEDU o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile;
che la ricorrente è giovane, ha frequentato le scuole dell'obbligo e la scuola professionale per infermieri; che ella ha esercitato la professione di infermiera e di commerciante di vestiti; che, inoltre, la medesima può contare sul sostengo della sorella e, ritenute le dichiarazioni contraddittorie ed inverosimili relative alla propria situazione famigliare, vi è motivo di ritenere che abbia in Patria una rete sociale maggiore di quella dichiarata (cfr. verbale 1, pag. 2-4);
che la ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 p. 21), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, conseguentemente, l'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che la ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34, consid. 12 pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: