Entscheiddatum: 01.07.2013Publikationsdatum: 30.07.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-1770/2013
Sentenza del 1° luglio 2013 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Bendicht Tellenbach, Gérald Bovier, cancelliera Camilla Fumagalli. Parti A._______, nata il (...),Eritrea, patrocinata dal lic. iur. Mario Amato, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Domanda d'asilo presentata all'estero e autorizzazione d'entrata; decisione dell'UFM del 4 marzo 2013 / N [...].
Visto
lo scritto del 25 maggio 2012, tramite il quale il rappresentante dell'interessata ha richiesto l'autorizzazione di ingresso in Svizzera per la sua mandante allo scopo di proseguire la procedura di asilo;
l'annessa procura firmata a "Lugano, il 7 febbraio 2012";
le risposte al questionario sui motivi d'asilo, fornite in data 18 ottobre 2012 dal rappresentante dell'interessata;
l'istruzione della domanda d'asilo, durante la quale l'interessata non si è mai manifestata personalmente presso l'UFM o presso altre autorità svizzere;
la decisione dell'UFM, del 4 marzo 2013 - indirizzata al rappresentante della ricorrente -, tramite la quale detto Ufficio non ha autorizzato l'entrata in Svizzera dell'interessata ed ha respinto la sua domanda di asilo dall'estero;
il ricorso del 3 aprile 2013, presentato dal rappresentante della ricorrente, tramite il quale si chiede l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata, segnatamente l'autorizzazione ad entrare in Svizzera, l'accoglimento della domanda di asilo e l'esenzione dal versamento anticipato delle presumibili spese processuali;
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]) contro una decisione in materia di asilo emanata dall'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che in primo luogo va esaminato se l'UFM ha a giusto titolo ammesso la domanda d'asilo, presentata il 25 maggio 2012 dal mandatario della ricorrente;
che con le modifiche urgenti della LAsi del 28 settembre 2012 (cfr. RU 2012 5359; FF 2010 3889), entrate in vigore il 29 settembre 2012 con effetto sino al 28 settembre 2015, è stata eliminata la possibilità di deporre una domanda d'asilo presso una rappresentanza svizzera all'estero;
che giusta la disposizione transitoria, le domande dall'estero inoltrate prima dell'entrata in vigore di suddette modifiche sono rette dagli art. 12, 19, 20, 41 capoverso 2, 52 e 68 LAsi nel tenore previgente;
che il presente ricorso è quindi trattato secondo le disposizioni applicabili del diritto previgente e l'invalsa giurisprudenza sviluppata sul tema;
che la domanda d'asilo di un richiedente all'estero presentata direttamente presso l'UFM non costituisce di per sé un motivo di irricevibilità (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1997 n. 15, consid. 2b);
che la domanda d'asilo, diritto di carattere strettamente personale relativo, può essere validamente introdotta per il tramite di un rappresentante legale o convenzionale (cfr. GICRA 1996 n. 5 consid. 4c-4g p. 41-46);
che, tuttavia, l'avvio di una procedura d'asilo all'estero da parte di una persona capace di discernimento (maggiorenne o minorenne) ha carattere strettamente personale, quindi indelegabile (cfr. DTAF 2011/39, consid. 4.3.2);
che è necessario che la domanda di protezione personale emerga chiaramente dagli atti procedurali e che il richiedente si manifesti personalmente di fronte all'autorità svizzera;
che vi è la possibilità di sanare il vizio nel corso della procedura di prima istanza, per esempio tramite una presa di posizione scritta di proprio pugno o perlomeno firmata relativa ai propri motivi d'asilo o tramite risposte ai quesiti posti dell'UFM redatte personalmente (cfr. ibidem);
che nella fattispecie, l'unica traccia della ricorrente, agli atti della procedura di prima istanza, è la firma apposta sulla procura rilasciata al qui rappresentante in Lugano;
che a parte in questo atto, la ricorrente non si è in altro modo manifestata nel corso della procedura di prima istanza;
che va inoltre rilevato che le risposte ai quesiti posti dall'UFM in data 20 settembre 2012, oltre a poter presumere che esse non siano state personalmente redatte dalla richiedente, non conoscendo la medesima la lingua italiana, risultano non essere state firmate pur essendo stato esplicitamente richiesto dall'UFM (cfr. Atto B5/4, p. 4);
che agli atti non è nemmeno stato depositato alcun documento d'identità o di identificazione della ricorrente, nonostante l'esplicita richiesta in questo senso (cfr. Atto B5/4, p. 3);
che, alla luce di quanto appena menzionato, non è possibile stabilire se la ricorrente abbia realmente voluto deporre la domanda d'asilo in questione;
che, di conseguenza, l'UFM non avrebbe potuto a questo stadio e sulla base degli atti di causa determinarsi in merito alla domanda d'asilo;
che, in virtù di quanto esposto, la decisione dell'UFM del 4 marzo 2013 è nulla e la causa è ad esso rinviata;
che detto Ufficio deciderà circa il prosieguo della procedura, per esempio facendo in modo di sanare i vizi menzionati o comunicando al mandatario che la domanda d'asilo in questione non può essere presa in considerazione (cfr. DTAF 2011/39, consid. 4.3.2 in fine);
il ricorso è quindi senza oggetto;
che avendo il Tribunale statuito nel merito, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1-3 PA);
che non viene attribuita alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. sentenza del Tribunale E-3162/2011 del 6 dicembre 2011, consid. 6.2);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
La decisione del 4 marzo 2013 è nulla. La causa è rinviata all'UFM ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano spese processuali.
Non viene attribuita alcuna indennità a titolo di spese ripetibili.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e all'UFM.
Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
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