Entscheiddatum: 11.04.2013Publikationsdatum: 25.09.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-1801/2013
Sentenza dell'11 aprile 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...), aliasB._______, nato il (...), aliasC._______, nato il (...), aliasD._______, nato il (...), aliasA._______, nato il (...), aliasA._______, nato il (...), aliasMongolia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 aprile 2013 / N (...).
Visto
la domanda di asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data 25 maggio 2009;
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 13 luglio 2009, con cui detto Ufficio non è entrato nel merito della succitata domanda di asilo pronunciando, nel contempo, l'allontanamento dell'interessato;
la sentenza del 30 marzo 2010 con cui il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha respinto il ricorso inoltrato dal ricorrente contro la suddetta decisione dell'autorità inferiore;
la seconda domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 12 marzo 2013;
il verbale di audizione del 22 marzo 2013 (di seguito: verbale 1), nonché quello relativo al diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) del 25 marzo 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 5 aprile 2013, notificata all'interessato il giorno stesso (cfr. Atto B18/1);
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 4 aprile 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata: 8 aprile 2013);
la copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax al Tribunale in data 8 aprile 2013;
l'incarto originale completo dell'UFM, pervenuto al Tribunale in data 9 aprile 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, l'interessato ha dichiarato di essere nato a Ulaanbaatar (Mongolia) da madre mongola e padre cinese; che avrebbe vissuto in Mongolia sino all'età di quindici anni; che, tuttavia, le Autorità mongole non lo riconoscerebbero come cittadino mongolo in ragione della nazionalità cinese del padre; che, allo stesso modo, le Autorità cinesi non lo riconoscerebbero quale cittadino cinese; che, pertanto, sarebbe apolide (cfr. verbale 1, pag. 3);
che egli ha affermato di aver lasciato la Svizzera il 18 giugno 2011, dopo la conclusione infruttuosa della sua procedura di asilo, e di non essere ritornato nel proprio Paese d'origine (cfr. verbale 1 pag. 6-7); che il medesimo ha, altresì, ammesso di avere mentito al riguardo dei motivi di asilo fatti valere nel corso della prima procedura di asilo (cfr. verbale 1 pag. 9); che, tuttavia, i motivi descritti nella presente procedura sarebbero veri;
che nell'ambito dell'audizione in merito al diritto di essere sentito a riguardo dell'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, egli ha ribadito che i motivi presentati nella prima procedura d'asilo erano falsi; che, in realtà, egli sarebbe fuggito dalla Mongolia temendo i famigliari della moglie i quali lo riterrebbero responsabile della sua scomparsa; che, inoltre, le Autorità mongole lo arresterebbero non ritenendolo cittadino mongolo e, oltretutto, vorrebbero incolparlo di crimini non commessi (cfr. verbale 2, pag.1);
che, nella decisione del 15 febbraio 2013, l'UFM ha considerato, da un lato, che la prima procedura di asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la sua esecuzione verso la Mongolia siccome lecita, esigibile e possibile; che la stessa ha, altresì, fissato un emolumento, giusta l'art. 17b cpv. 4 LAsi, di CHF 600.- a carico del richiedente;
che, nel ricorso, il ricorrente sottolinea che avrebbe esposto nuovi fatti rilevanti rispetto alla sua prima procedura d'asilo; che, in particolare, non avrebbe più notizie della moglie e avrebbe avuto notevoli problemi dalla sua scomparsa; che egli temerebbe per la propria vita e non avrebbe alcuna possibilità di ottenere protezione dalla Mongolia; che nella procedura in oggetto avrebbe fornito la propria reale identità e, pertanto, l'UFM non dovrebbe utilizzare quella falsa declinata nella prima procedura d'asilo; che egli non sarebbe certo di essere cittadino mongolo; che, in particolare, sarebbe stato incarcerato in Mongolia in quanto ritenuto cinese; che, anche per questo motivo, l'allontanamento nel Paese d'origine non sarebbe ragionevolmente esigibile;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura di asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura di asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria;
che la precedente procedura di asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 13 luglio 2009 a seguito della sentenza del 30 marzo 2010 con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso interposto dall'insorgente;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi) in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato;
che, segnatamente, il ricorrente ha dapprima sostenuto che i propri motivi d'asilo sarebbero sorti nel 2000, allorché avrebbe indagato sulla scomparsa della sorella verosimilmente obbligata a prostituirsi da alcuni uomini; che, infatti, dopo essersi rivolto alla polizia per trovare la sorella, sarebbe stato ingiustamente accusato di esercitare la tratta di esseri umani; che, inoltre, sarebbe stato picchiato più volte dai veri colpevoli; che a precisa domanda se avesse esposto tutti i motivi di asilo, l'insorgente ha espressamente affermato di non avere ulteriori motivi d'asilo; che, tuttavia, il ricorrente ha in seguito aggiunto che i famigliari della moglie lo accuserebbero di avere venduto quest'ultima; che, pertanto, se dovesse tornare in Mongolia essi lo farebbero arrestare (cfr. verbale 1, pag. 10-12 e verbale 2);
che, a comprova dell'inconsistenza dei motivi adotti, l'insorgente ha poi espressamente dichiarato che se avesse ottenuto un lavoro la prima volta che giunse in Svizzera, segnatamente nel 2009, non avrebbe chiesto l'asilo; che, oltretutto, interrogato sul motivo per cui non avesse fatto valere i motivi di asilo adotti nella procedura in oggetto già nella prima procedura, egli ha semplicemente risposto di non sapere il perché;
che, del resto, le allegazioni ricorsuali, si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza;
che, alla luce di quanto evocato, vi è, dunque, ragione di concludere che non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 e i relativi riferimenti);
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura di asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel Paese d'origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile;
che il ricorrente è giovane, vanta esperienze pluriennali quale facchino ed elettricista e parla numerose lingue (cfr. verbale 1, pag. 6); che, pertanto, ha senz'altro buone possibilità di inserirsi professionalmente nel Paese d'origine; che, ritenute le dichiarazioni inverosimili e contraddittorie in merito alle proprie generalità, vi è ragione di credere che in Mongolia disponga di una rete sociale più ampia di quella dichiarata; che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 p. 21), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, conseguentemente, l'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34, consid. 12 pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che va rammentato al ricorrente che l'obbligo di collaborare comprende anche il dovere di addurre i fatti in modo completo e veritiero e, ovvero, che l'occultamento deliberato di fatti rilevanti è da ritenersi quale violazione dell'obbligo di collaborare;
che il tentativo nel presente procedimento di sviare l'autorità con dichiarazioni contrastanti e generiche circa il suo paese d'origine non può essere tutelato;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: