Entscheiddatum: 16.04.2013Publikationsdatum: 08.07.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-1803/2013
Sentenza del 16 aprile 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...), aliasB._______, nato il (...),Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 27 marzo 2013 / N [...].
Visto:
la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 6 febbraio 2012;
il verbale di audizione sulle generalità del 23 febbraio 2012, in occasione della quale è stato anche concesso il diritto di essere sentito circa un'eventuale evasione della domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) con il relativo trasferimento verso l'Italia;
la decisione dell'UFM del 21 marzo 2012 di non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi con contestuale pronuncia dell'allontanamento dell'interessato verso l'Italia;
la seconda domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 26 febbraio 2013;
il verbale di audizione del 4 marzo 2013, in occasione della quale al richiedente è stato concesso il diritto di essere sentito circa un'evasione della sua domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi (di seguito: verbale);
la decisione dell'UFM del 27 marzo 2013 (notificata all'insorgente in data 3 aprile 2013; cfr. act. B 22/1) di non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi con contestuale pronuncia dell'allontanamento dell'interessato verso l'Italia, ordinando l'esecuzione al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso e indicando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi;
la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato l'esecuzione del rinvio dell'interessato verso l'Italia come lecita, ragionevolmente esigibile e possibile, posto che, da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato, non sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che inoltre l'Italia applicherebbe la direttiva 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti l'asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003; di seguito: direttiva accoglienza);
il ricorso del 5 aprile 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 8 aprile 2013) con il quale il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata nonché alla trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in subordine, ha chiesto che l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia venga considerata non ragionevolmente esigibile; che ha altresì concluso alla concessione dell'effetto sospensivo e ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta spese e ripetibili;
i seguenti allegati al ricorso:
una copia del certificato medico datato del 25 marzo 2013 del med. pract. C.\_\_\_\_\_\_\_ del (...) di D.\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito: certificato medico);
una copia del pass d'uscita concernente il richiedente, rilasciato dall'UFM e valido dal 26 febbraio 2013 al 27 aprile 2013;
una copia delle radiografie fatte al ginocchio dell'interessato in data (...);
la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento in data 8 aprile 2013;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 9 aprile 2013;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che nella fattispecie tali condizioni sono soddisfatte ed occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo (art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che vi è luogo di determinare se l'UFM poteva applicare la disposizione di cui all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, secondo la quale non entra in materia di una domanda d'asilo allorquando il richiedente può rendersi in uno Stato terzo competente a condurre la procedura d'asilo e di rinvio in virtù di un accordo internazionale;
che in applicazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD, RS 0.142.392.68), l'UFM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti nel Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50/1 del 25 febbraio 2003; di seguito: Regolamento Dublino II) (cfr. art. 1 e 29a cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pagg. 193 e segg.);
che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la procedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima dovendo essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 Regolamento Dublino II; Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ª ed., Vienna 2010, n. 4 pagg. 86 seg.);
che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III;
che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successivamente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno, sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello presso il quale la domanda d'asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazione con gli art. 6 a 13 Regolamento Dublino II);
che lo Stato membro sul territorio del quale il richiedente ha soggiornato per un periodo continuato di almeno cinque mesi prima dell'inoltro della sua domanda è tenuto a prendere in carico, nelle condizioni previste agli art. 17 a 19 Regolamento Dublino II, il richiedente l'asilo che ha inoltrato una domanda in un altro Stato membro (cfr. art. 10 cpv. 2 e 16 cpv. 1 lett. a Regolamento Dublino II);
che tale obbligo cessa se il cittadino di un Paese terzo si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto cittadino di un Paese terzo non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 16 cpv. 3 Regolamento Dublino II);
che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato Regolamento; cfr. ugualmente l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dall'UFM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC", che il ricorrente aveva depositato una domanda d'asilo in Italia il (...) 2011 (cfr. act. B 3/3);
che peraltro egli ha dichiarato di disporre di un permesso di soggiorno italiano valido fino al (...) (cfr. verbale, pag. 1);
che il 12 marzo 2013 l'UFM ha presentato alle autorità italiane competenti una richiesta, fondata sull'art. 16 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II, volta a riprendere in carico il richiedente (cfr. act. B 11/5);
che l'Italia ha tacitamente riconosciuto la sua competenza, in quanto le sue autorità non hanno risposto entro il termine di due settimane previsto all'art. 20 cpv. 1 lett. b Regolamento Dublino II (art. 20 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II);
che la censura secondo cui la domanda di riammissione, da parte della Svizzera all'Italia, sarebbe viziata in quanto riporterebbe una data scorretta, è inconferente dal momento che il Tribunale può confermare che detta richiesta, classificata agli atti con il n. B 11/5 e come non soggetta a libera consultazione per un interesse pubblico preponderante, riporta la data corretta del 12 marzo 2013;
che quindi la richiesta svizzera di ripresa a carico è avvenuta conformemente ai termini nel pieno rispetto dell'art. 17 cpv. 1 Regolamento Dublino II;
che di conseguenza la competenza dell'Italia è data;
che l'interessato ritiene che in Italia non potrebbe disporre delle cure mediche di cui necessiterebbe in ragione dei suoi problemi al ginocchio, al quale nel 2011 è stato operato (cfr. verbale, pag. 2);
che nell'atto di ricorso l'insorgente ha addotto, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che motivi medici si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia, in quanto vi sarebbero carenze nell'assistenza medica; che inoltre la carenza di possibilità di alloggio nel Paese lo costringerebbe a vivere per strada, con ripercussioni per la sua salute;
che certo appartiene alle autorità svizzere di vegliare a che l'interessato non sia esposto, in caso di trasferimento verso Italia, a un trattamento contrario al diritto internazionale, in particolare all'art. 3 CEDU;
che tuttavia questo Stato è segnatario della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), così come della CEDU e della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che non incombe quindi alla Svizzera di determinare se l'interessato sarà assistito, dopo il suo trasferimento, in condizioni soddisfacenti;
che spetta al ricorrente di provare che la sua situazione potrebbe contravvenire alle esigenze dell'art. 3 CEDU;
che vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da parte dello Stato di destinazione, appartiene al ricorrente di inficiarla, adducendo dei seri indizi che permetterebbero di ammettere che, nel suo caso particolare, le autorità di questo Stato non rispetterebbero questa garanzia e non gli accorderebbero la protezione necessaria o lo priverebbero di condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [Corte EDU] M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011);
che il ricorrente non ha conseguito stabilire che lo Stato di destinazione sarebbe sprovvisto di istituzioni pubbliche tali da rispondere, se richiesto, ai suoi bisogni;
che il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire alla CEDU in caso di esecuzione del suo trasferimento;
che, in particolare, egli non ha stabilito che lo Stato di destinazione violerebbe le norme della direttiva accoglienza;
che incomberà quindi al ricorrente di far valere la sua situazione specifica e le sue difficoltà, in rapporto al suo statuto, nonché di prevalersene dinanzi alle autorità italiane competenti, utilizzando le vie di diritto adeguate;
che pertanto, in mancanza di tali prove, la presunzione secondo la quale lo Stato di destinazione rispetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. sentenza della Corte EDU M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 69, 342-343 e riferimenti citati; cfr. anche DTAF 2011/35);
che inoltre il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. c. Regno Unito [richiesta n. 26565/05] del 27 maggio 2008);
che all'occorrenza tale non è il caso del ricorrente, il quale, stando al certificato medico prodotto, non risulta essere allo stadio succitato; che stando al menzionato certificato, egli soffrirebbe di dolori al ginocchio destro dopo essere stato sottoposto a un'operazione al legamento crociato anteriore; che secondo lo stesso scritto, egli dovrebbe sottoporsi a una terapia medica di allenamento per la durata di due o tre mesi e continuare a portare l'ortesi nonché, al bisogno, applicare un cerotto di Flectoparin;
che è notorio che lo Stato di destinazione dispone d'infrastrutture mediche sufficienti;
che comunque vi è d'attendersi che l'UFM avrà premura di tenere conto delle condizioni fisiche dell'interessato al momento di procedere con l'esecuzione dell'allontanamento;
che, visto quanto precede, non si è in presenza di un rischio personale, serio e concreto che il trasferimento del ricorrente verso lo Stato di destinazione sarebbe contrario all'art. 3 CEDU o a un altro obbligo derivante dal diritto internazionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata;
che pertanto non vi è ragione di applicare la clausola di sovranità dell'art. 3 cpv. 2 1a frase Regolamento Dublino II;
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino II ed è tenuta a riprenderlo in carico giusta le condizioni previste all'art. 20 Regolamento Dublino II;
che quindi è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della domanda d'asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi e ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 cpv. 1 LAsi, posto che egli non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1);
che in siffatte circostanze non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10 pag. 645);
che in virtù di quanto sopra enunciato anche le conclusioni ricorsuali volte all'annullamento della decisione impugnata e al rinvio degli atti all'autorità inferiore vanno respinte;
che visto quanto precede il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UFM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda d'asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, è confermata;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che anche la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene senza oggetto con la presente sentenza;
che la misura supercautelare concessa in data 8 aprile 2013 cessa di avere effetto con la pronuncia della presente sentenza;
che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
La misura supercautelare pronunciata in data 8 aprile 2013 è revocata.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: