Entscheiddatum: 06.07.2010Publikationsdatum: 14.07.2010
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-1906/2007/cac
{T 0/2}
Sentenza del 6 luglio 2010
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Bruno Huber e Robert Galliker;
cancelliere Federico Pestoni.
Parti
A._______, alias
B._______,
Mongolia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 21 febbraio 2007 / N (...).
Fatti:
A.
Il ricorrente, originario della Mongolia, nato a C._______ (D._______, E._______) con ultimo domicilio ad F._______, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il (...).
Nel corso delle audizioni sui motivi d'asilo, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di essere ucciso in patria, posto che, avendo operato in qualità di guardia del corpo del parlamentare G._______, egli sarebbe a conoscenza di fatti concernenti il citato politico e sui quali starebbe indagando il Centro di spionaggio dello Stato. Proprio a causa di ciò, il ricorrente sarebbe stato interrogato una prima volta il 26 giugno 2006 ed una seconda volta il 3 luglio 2006. In quest'ultima occasione gli sarebbero stati sequestrati il passaporto e la tessera d'accesso al parlamento. Malgrado gli fosse stato intimato di mantenere il più assoluto riserbo sulle indagini, egli ha dovuto avvertire G._______, in quanto senza documenti era impossibilitato a svolgere la propria funzione. Il politico nonché suo datore di lavoro lo avrebbe tranquillizzato dicendo che avrebbe sistemato le cose. Tuttavia, in data 8 luglio 2006, l'interessato ha subito un'aggressione ad opera di quattro o cinque uomini, per la quale sarebbe stato ricoverato in ospedale per oltre un mese. Durante la sua degenza egli avrebbe ricevuto una telefonata da parte di G._______ che lo avrebbe minacciato intimandogli di cessare di fare la spia. A seguito di ciò, il ricorrente avrebbe avvertito la polizia circa i propri sospetti sul coinvolgimento di G._______ nell'organizzazione dell'aggressione subita. Malgrado le rassicurazioni e le promesse di intervento da parte delle forze dell'ordine, una volta dimesso dall'ospedale, nel mese d'agosto del 2006, alcuni individui avrebbero sequestrato e condotto il ricorrente presso un cimitero, dove sarebbe stato gettato in una buca, minacciato, picchiato e finanche violentato. Infine, l'interessato, promettendo di sparire, sarebbe stato risparmiato e si sarebbe nascosto in campagna, ad H._______ fino al mese di (...) del (...) quando ha deciso di lasciare il Paese.
B.
Con decisione del 21 febbraio 2007, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo suesposta. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, ossia la Mongolia, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 14 marzo 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF) contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità e l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il proprio Paese d'origine. Egli ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia.
D.
Il TAF, con decisione incidentale del 20 marzo 2007, ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. Ha inoltre rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172 021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
E.
In medesima data, con decisione incidentale, il TAF ha concesso un termine di 15 giorni all'UFM per prendere posizione sul ricorso depositato dall'insorgente.
F.
Con osservazioni del 28 marzo 2007, l'UFM ha confermato quanto già espresso con decisione del 21 febbraio 2007, posto che dalle dichiarazioni del richiedente non emergono elementi tali da giustificare una modifica del precedente atto.
G.
Con decisione incidentale del 4 aprile 2007, il TAF ha concesso al ricorrente un termine di 15 giorni per produrre un memoriale di replica.
H.
In data 18 aprile 2007, il ricorrente ha introdotto il proprio scritto, rilevando che l'UFM, nelle proprie osservazioni, si è dilungato sulla questione della violenza sessuale da egli asserita, ma della quale non ha eccepito nulla in sede ricorsuale. Inoltre, l'insorgente non si spiega come mai l'autorità di prime cure gli oppone tutta una serie di contraddizioni senza aver preso in considerazione le motivazioni da egli esposte in sede di seconda audizione, quando è stato confrontato con tali discrepanze.
I.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5).
3.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni del richiedente come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e pertanto all'ammissione della sua domanda d'asilo. In particolare, l'autorità di prima istanza ha messo in evidenza le diverse contraddizioni emerse nelle due audizioni sostenute dal richiedente, giudicando inoltre, inefficaci ai fini della presente causa, i documenti versati agli agli atti dal ricorrente, e meglio la tessera di guardia del corpo e l'estratto del casellario giudiziale in quanto essi non provano in alcun modo che egli abbia effettivamente lavorato per G._______ né tantomeno che sia stato vittima dei soprusi e delle persecuzioni allegate. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile.
3.2 Nel gravame, l'insorgente sostiene di aver addotto validi e sufficienti motivi a suffragio della propria domanda di asilo e che le contraddizioni rilevate dall'UFM sarebbero già state da lui chiarite nel corso delle audizioni. Egli ritiene inoltre che il suo rientro in Patria non sarebbe ragionevolmente esigibile, in quanto troverebbe applicazione l'art. 3 CEDU, e ciò perché, se allontanato, egli sarebbe esposto a quei trattamenti vietati dalla disposizione in questione. Per questi motivi il ricorrente ritiene di adempiere le condizioni necessarie all'ottenimento dell'asilo e, subordinatamente l'ammissione provvisoria non essendo l'esecuzione del suo allontanamento ragionevolmente esigibile ne ammissibile.
3.3 In conclusione, l'insorgente ha chiesto l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e la concessione dell'asilo in Svizzera, subordinatamente la concessione dell'ammissione provvisoria. Egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese anticipate di giustizia.
4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23, GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1).
5.1 Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, contraddittorie e non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso.
In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragione per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza.
A titolo di esempio, quo alla cronologia degli eventi, si rileva che in occasione della prima audizione testimoniale il ricorrente ha affermato di essere rimasto in ospedale dall'8 luglio fino al 25 agosto 2006 e di aver ricevuto la telefonata minatoria di G._______ il 15 agosto 2006 (cfr. verbale d'audizione del 29 dicembre 2006, pag. 6), mentre in sede di seconda audizione egli ha cambiato versione dicendo che di aver ricevuto la predetta telefonata il 15 luglio 2006 e di essere stato dimesso in data 15 agosto 2006 (cfr. verbale d'audizione del 29 gennaio 2007, pagg. 3 e 4). Inoltre, il ricorrente ha inizialmente dichiarato che, in occasione della seconda aggressione, egli sarebbe stato prelevato dalla sua abitazione da due persone, mentre altri due individui erano già all'interno della macchina nella quale è stato condotto (cfr. verbale d'audizione del 29 dicembre 2006, pagg. 5 e 6). Successivamente, di converso, egli ha riferito che le persone venute a prenderlo erano due e che ve n'era una terza ad attenderli in macchina, specificando che al cimitero sarebbe poi comparsa una quarta persona (cfr. verbale d'audizione del 29 gennaio 2007, pag. 4). Stanti le suesposte incongruenze nel racconto dei fatti precedenti all'asserito stupro, ritenuto che il ricorrente, pur messo in condizione di farlo, non ha voluto fornire dettagli a questo proposito, v'è da ritenere che, come rettamente rilevato dall'UFM, pure questo fatto non sia avvenuto nelle circostanze evocate dall'interessato. Infine, a proposito dell'incontro che in data 26 giungo 2006 il ricorrente avrebbe avuto con gli agenti del Centro di spionaggio di Stato, egli ha riferito in un primo momento di essere stato fermato da due ufficiali fuori dal parlamento (cfr. verbale d'audizione del 29 dicembre 2006, pag. 6), riportando in seguito che gli agenti lo avrebbero cercato al proprio domicilio (cfr. verbale d'audizione del 29 gennaio 2007, pag. 3).
Tutto ciò stante, vista l'inverosimiglianza delle dichiarazioni, vengono a far difetto argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui alla decisione impugnata.
5.2 In virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno Stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del TAF D-7847/2006 del 18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 pagg. 180 e segg.; GICRA 2000 n. 15 pagg. 107 e segg.).
Il ricorrente avrebbe denunciato all'autorità locale la prima aggressione, avvenuta l'8 luglio 2006 ed all'origine del suo lungo ricovero all'ospedale, così come la telefonata minatoria da parte di G._______ durante la sua degenza, ricevendo peraltro delle rassicurazioni da parte della polizia. Tuttavia non lo ha più fatto dopo la seconda aggressione, a seguito della quale si sarebbe trasferito in campagna, ad H._______, facendo perdere le sue tracce. Da un lato, dunque, dopo la denuncia della prima aggressione, il ricorrente non si sarebbe più informato circa lo stato dell'inchiesta onde poterla eventualmente sollecitare, dall'altro, sembrerebbe che il ricorrente non abbia insistito presso le autorità mongole affinché esse lo proteggessero e difendessero i suoi diritti, rivolgendosi per esempio ai superiori di polizia o meglio ancora al Centro di spionaggio dello Stato che stava indagando su G._______. Pertanto non si può ritenere che, nel caso in rassegna, le forze dell'ordine abbiano rinunciato a proteggerlo o siano state impossibilitate a farlo. Perciò, si deve ritenere che il ricorrente non ha intrapreso tutte le procedure che ci si poteva attendere da lui al fine di far valere i propri diritti presso le autorità competenti. Del resto, il ricorrente non è riuscito a dimostrare che le autorità mongole non gli accorderebbero un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti.
5.3 A titolo meramente abbondanziale, occorre rilevare che dal 25 agosto 2006 all'(...) il ricorrente si è trasferito ad H._______, in campagna, e lì non ha più avuto alcun problema né con G._______ né con terze persone. Ciò conferma la possibilità per l'interessato di ricorrere alla fuga interna senza dover espatriare per risolvere gli asseriti disagi vissuti in patria.
Alla luce di quanto precede, a mente di questo Tribunale - anche indipendentemente dall'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'insorgente rettamente rilevata dall'UFM - i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato.
Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi).
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; GICRA 2005 no 1, consid. 3.2.2; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA.
7.1 Quo all'ammissibilità, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile.
7.2
Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1 pag. 215).
Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Mongolia, da un lato, e la sua situazione personale, dall'altro.
Nella circostanza, codesto Tribunale non può ammettere che la situazione attuale prevalente in Mongolia è in sé costitutiva di un impedimento alla reintegrazione del ricorrente. Infatti, è notorio che questo paese non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata.
Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è ancora giovane, può vantare un'ottima formazione scolastica avendo egli ottenuto la licenza universitaria di istruttore sportivo ed una buona esperienza lavorativa sia come istruttore sia come guardia del corpo (cfr. verbale d'audizione del 29 dicembre 2006, pag. 2). Stando a quanto riferito, il ricorrente ha ancora entrambi i genitori ed un fratello in patria e, oltre a ciò, ha vissuto per diverso tempo a C._______, E._______, ed in seguito ad F._______ (cfr. verbale d'audizione del 29 dicembre 2006, pag. 1). Pertanto si può partire dal presupposto che abbia ancora una discreta rete sociale nel Paese d'origine. Infine si rileva che l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica, GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile.
7.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
7.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
Comunicazione a:
ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento)
UFM, Divisione soggiorno, (allegati: incarto N (...) e copia del ricorso del 22 gennaio 2007, per corriere interno; in copia)
I._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione: