Entscheiddatum: 16.04.2013Publikationsdatum: 03.07.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-1948/2013
Sentenza del 16 aprile 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yanick Felley, cancelliera Camilla Fumagalli. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...),Mongolia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;decisione dell'UFM del 10 aprile 2013 / N [...].
Visto:
la domanda di asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera in data 21 febbraio 2013;
i verbali di audizione dell'interessato del 27 febbraio 2013 (di seguito: verbale 1) e del 13 marzo 2013 (di seguito: verbale 3) e quelli dell'interessata del 27 febbraio 2013 (di seguito: verbale 2) e del 13 marzo 2013 (di seguito: verbale 4);
la decisione dell'UFM del 10 aprile 2013, notificata agli interessati il medesimo giorno (cfr. atto A20/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento, nonché l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera;
il ricorso inoltrato dai ricorrenti il 10 aprile 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato);
l'incarto dell'UFM, pervenuto via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 11 aprile 2013;
l'incarto originale dell'UFM, ottenuto dal Tribunale in data 15 aprile 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che, in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo (art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, gli interessati - marito e moglie, cittadini mongoli originari di Ulan Bator, commercianti - hanno dichiarato di essere espatriati a causa dei problemi riscontrati dal marito a seguito di un prestito chiesto ad alcuni cinesi per aprire un (...); che l'interessato, a suo dire, sarebbe stato più volte vittima della violenza di alcuni nazionalisti mongoli a causa del (...) da lui gestito e a causa di alcune dichiarazioni pro cinesi rilasciate; che l'interessata, da parte sua, ha dichiarato di avere un problema al fegato e di non averlo ancora curato a causa della mancanza di soldi; che la medesima ha altresì affermato che alcuni membri della mafia cinese ed alcuni mongoli minacciavano suo marito e che il medesimo sarebbe rientrato a casa con costole rotte e ferite di altro genere in almeno un paio di occasioni;
che, nella decisione del 10 aprile 2013, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia di asilo presentate dai ricorrenti sarebbero ampiamente lacunose, vaghe e contraddittorie, tanto da risultare inverosimili; che quindi non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi di esposizione dei ricorrenti a persecuzioni in caso di rientro in Patria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera e la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, i ricorrenti fanno valere che, nel corso delle audizioni avrebbero fornito una quantità di dettagli tali da escludere categoricamente che si tratti di una storia di fantasia; che le incoerenze citate dall'UFM andrebbero minimizzate e non giustificherebbero una decisione di non entrata nel merito della domanda di asilo; che l'Ufficio, inoltre, non spiegherebbe, nella decisione impugnata, per quali motivi le spiegazioni fornite dal ricorrente non sarebbero convincenti;
che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della loro domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che i medesimi hanno, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali;
che, giusta l'art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione;
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l'asilo invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale;
che, dall'altro lato, la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi si intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall'art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2);
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda di asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (cfr. ibidem);
che, infatti, si deve entrare nel merito delle domande di asilo di ricorrenti provenienti da Paesi dove sono considerati al riparo da ogni persecuzione ed esaminare nel dettaglio la questione della qualità di rifugiato, se dagli atti risultano indizi di persecuzione, la cui inverosimiglianza non può essere riconosciuta prima facie (cfr. DTAF 2011/8, consid. 4 e 6);
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese;
che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono verosimili indizi di persecuzione; che, in sede ricorsuale, i ricorrenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, le allegazioni dei ricorrenti risultano poco convincenti ed inverosimili ad un'analisi prima facie;
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi;
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che degli atti della causa non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr;
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2009/50, consid. 9 p. 733);
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti; che i medesimi dispongono di rete famigliare in Patria (cfr. verbale 1, p. 5; verbale 2, p. 5), godono di buona istruzione ed esperienza lavorativa nel ramo commerciale (cfr. verbale 1, pp. 4-5; verbale 2, p. 4);
che i ricorrenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 p. 21 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, infatti, l'asma e l'epatite C non sono manifestamente da ritenersi tali; che del resto i ricorrenti soffrono da anni delle summenzionate patologie ed hanno sempre ottenuto adeguato accesso alle cure in Patria (cfr. verbale 1, p. 10; verbale 2, pp. 7-8);
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento degli autori del gravame;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti usando la necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34, consid. 12 pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: