Entscheiddatum: 07.05.2013Publikationsdatum: 10.06.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-2099/2013
Sentenza del 7 maggio 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...),Senegal, aliasB._______, nato il (...),Congo (Kinshasa),ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 10 aprile 2013 / N [...].
Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data 17 gennaio 2013 in Svizzera;
i verbali di audizione del 25 gennaio 2013 (di seguito: verbale 1) e del 28 marzo 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 10 aprile 2013, con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo del richiedente dalla Svizzera;
il ricorso del 12 aprile 2013 (timbro del plico raccomandato: 15 aprile 2013; data di entrata: 16 aprile 2013);
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 17 aprile 2013;
la lettera del ricorrente scritta a mano e intitolata "Réclamation de mes documents photos", inviata via fax alla Sezione della popolazione del Cantone Ticino (di seguito: SPOP) il 17 aprile 2013 e inoltrata dalla SPOP al Tribunale via fax il medesimo giorno;
la decisione incidentale del 18 aprile 2013 con la quale il Tribunale ha invitato il ricorrente a comunicare per iscritto al Tribunale, entro un termine di 3 giorni a decorrere dalla ricezione della decisione incidentale, se intendesse ritirare il suo ricorso;
il ritorno al Tribunale in data 30 aprile 2013 della citata decisione incidentale, per la quale il primo tentativo di consegna infruttuoso è avvenuto il 19 aprile 2013 (cfr. tracciamento dell'invio giusta il numero di raccomandata: [...]);
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA);
che il Tribunale, con decisione incidentale del 18 aprile 2013, ha constatato che la lettera del 17 aprile 2013 sarebbe stata di difficile comprensione, che dalle dichiarazioni ivi contenute sarebbe sembrato tuttavia che l'interessato intendesse lasciare la Svizzera il 22 aprile 2013 e che quindi si sarebbe potuto intendere che gli non avesse più interesse al mantenimento del ricorso; che quindi il Tribunale ha invitato il ricorrente a comunicare per iscritto al Tribunale, entro un termine di 3 giorni a decorrere dalla ricezione della decisione incidentale (cfr. art. 20 PA), se intendesse ritirare il suo ricorso, con la comminatoria che, in caso di decorso infruttuoso del termine, il Tribunale avrebbe trattato il ricorso secondo l'inserto;
che giusta l'art. 20 cpv. 2 bis PA una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla, è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;
che nella fattispecie, la decisione incidentale del 18 aprile 2013 è pertanto da considerarsi notificata il 26 aprile 2013;
che entro il termine impartito nulla è pervenuto a questo Tribunale;
che quindi il Tribunale decide secondo l'inserto (cfr. art. 23 PA);
che il richiedente ha dichiarato di essere cittadino senegalese e di avere lasciato il Paese a seguito dei problemi avuti con l'esercito; che in un primo tempo, dal (...), egli stesso sarebbe stato un membro dell'esercito, mentre il padre avrebbe fatto parte dei ribelli del Movimento delle Forze Democratiche nel Casamance (MFDC); che nel (...), l'esercito avrebbe ucciso il padre e la sorella dell'interessato, la quale sarebbe stata prima anche violentata; che l'interessato avrebbe quindi chiesto al suo comandante spiegazioni sull'accaduto, il quale non avrebbe tuttavia saputo fornirgli informazioni precise e anzi lo avrebbe accusato di simpatizzare lui stesso per il movimento ribelle; che quindi il ricorrente avrebbe lasciato l'esercito e sarebbe passato al movimento dei ribelli; che nel (...) i militari dell'esercito lo avrebbero arrestato e messo in detenzione; che l'interessato sarebbe anche stato torturato; che egli sarebbe evaso dalla prigione il (...) 2009 e in seguito sarebbe espatriato (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pagg. 5-7);
che a sostegno della sua domanda egli ha depositato la sua carta di membro del MFDC, due fotografie raffiguranti dei militari e una fotografia raffigurante un soldato chino sul corpo di una donna nuda con (...); che il ricorrente asserisce che la donna ritratta su questa immagine sarebbe sua sorella;
che nella sua decisione l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito il Senegal nel novero dei Paesi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e, dall'altro lato, che le allegazioni presentate dal richiedente circa i motivi della domanda non sarebbero verosimili; che i mezzi di prova prodotti non gioverebbero alla causa del richiedente; che infatti, la carta di membro del MFDC parrebbe grossolanamente contraffatta; che le due immagini raffiguranti scene di vita militare non raffigurerebbero alcun evento significativo e non sarebbe nemmeno possibile riconoscervi il richiedente; che inoltre sarebbe chiaramente visibile che la fotografia ritraente una donna nuda sia stata modificata prima della stampa e non vi sarebbe modo di evincere l'identità della donna; che pertanto non proverebbe nulla; che quindi non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi atti a capovolgere la presunzione confutabile dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente contesta la posizione dell'UFM secondo cui non vi sarebbero indizi di persecuzione; che, per il fatto di avere combattuto a fianco dei ribelli, sarebbe stato imprigionato e torturato; che egli ribadisce la veridicità delle sue allegazioni; che l'interessato contesta anche la valutazione dell'UFM secondo cui i mezzi di prova prodotti sarebbero stati contraffatti;
che in conclusione il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato, secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria, intesa come dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili;
che giusta l'art. 34 cpv. 1 LAsi non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione;
che, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale;
che la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi corrisponde a quella dell'art. 18 LAsi e comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall'art. 3 LAsi, ma pure quegli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2);
che siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito il Senegal nella lista dei paesi esenti da persecuzioni (cfr. lista 'Safe Countries' ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, UFM, stato: ottobre 2012), sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese;
che per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo vale un grado di verosimiglianza ridotto (cfr. ibidem);
che l'UFM è tenuto a entrare nel merito della domanda di un richiedente proveniente da un Paese figurante nella citata lista se dagli atti emergono indizi di persecuzione la cui inverosimiglianza non può essere riconosciuta prima facie ("auf den ersten Blick"; cfr. ibidem, consid. 4 e 6);
che infatti una valutazione materiale dei motivi d'asilo invocati dal richiedente non può essere effettuata nell'ambito di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, ma necessita di una decisione materiale (cfr. ibidem, consid. 6.2);
che l'incarcerazione e la sottoposizione a tortura in ragione all'appartenenza a un movimento ribelle costituiscono, manifestamente, delle persecuzioni ai sensi dell'art. 18 e 34 cpv. 1 LAsi;
che il Tribunale, pur ammettendo la presenza di imprecisioni nel racconto del richiedente nell'indicazione delle date esatte degli avvenimenti, non ritiene che gli indizi di persecuzione possano nella fattispecie essere, nel loro insieme, considerati inverosimili sin da un esame prima facie;
che infatti l'UFM nella sua decisione di non entrata nel merito ha svolto una valutazione materiale delle allegazioni dell'interessato, soffermandosi sull'esame della verosimiglianza, esprimendo in questo modo implicitamente che le allegazioni dell'interessato non erano già prima facie inverosimili;
che anche circa i mezzi di prova prodotti, il Tribunale ritiene che è a torto che l'UFM ha giudicato che sin da un esame prima facie questi non potessero provare nulla;
che a titolo di esempio, una delle argomentazioni dell'UFM per ritenere che la carta di membro del MFDC fosse da ritenere contraffatta, verte sul fatto che il richiedente, in sede di audizione, non ha saputo fornire le più elementari indicazioni sul contenuto di tale carta; che tuttavia, mal si capisce la ragione per cui l'UFM parta dal presupposto che consegnare una carta contraffatta implichi una minore conoscenza del suo contenuto rispetto alla consegna di una carta autentica;
che anche per quanto attiene alle correzioni e all'uso d'inchiostri differenti su tale carta, il Tribunale ritiene ciò non possa indurre l'UFM a scartarne l'autenticità già con un esame prima facie;
che quindi vi sono nella fattispecie degli indizi di persecuzione, i quali non possono essere considerati prima facie inverosimili;
che, di conseguenza, è a torto che l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;
che visto tutto quanto sopra, il ricorso è accolto, la decisione del 10 aprile 2013 è annullata e gli atti sono trasmessi all'UFM per una valutazione nel merito;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA) e pertanto l'istanza di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1) è pure divenuta senza oggetto;
che al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è accolto.
La decisione dell'UFM del 10 aprile 2013 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano spese processuali e non vengono assegnate indennità di ripetibili.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti
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