Art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi; safe third country and prior protection in the third state. Where the applicant has previously stayed in a Council-Federal-designated safe third country, has already obtained effective international protection there, and that state has confirmed readmission, the SEM may validly issue a non-entry decision. Removal is admissible and reasonably enforceable unless the person makes credible, concrete and individualized facts showing a real risk of treatment contrary to Art. 3 CEDU/Art. 3 CAT or an existential emergency. General shortcomings in the receiving state's reception system do not suffice absent severe personal vulnerability. Legal aid is denied where the appeal is manifestly without prospects.
Entscheiddatum: 08.04.2025Publikationsdatum: 14.05.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2195/2025
Sentenza dell'8 aprile 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Camilla Mariéthoz Wyssen; cancelliere Agostino Bullo. Parti A._______, nato il (...), Iran, patrocinato da Viviana Lino,SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento(paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 24 marzo 2025 / N (...).
Fatti:
A. Il 5 dicembre 2024, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera insieme alla madre (di cui alla procedura del Tribunale D-2191/2025; cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-3/2). Dalle informazioni contenute nella banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali (EURODAC) è risultato che, il (...) 2024, il richiedente aveva depositato una domanda d'asilo in Grecia, ottenendo la protezione internazionale il (...) 2024 successivo. Agli atti è stato depositato il permesso di soggiorno greco in originale dell'interessato. Il 19 dicembre 2024, la SEM ha effettuato con l'interessato un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo sicuro, nel contesto del quale è stato concesso il diritto di essere sentito in relazione al suo stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31), nonché al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia. Il 23 dicembre 2024, l'autorità inferiore ha presentato alle competenti autorità greche una domanda di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]; cfr. atto della SEM n. 16/6). Il 30 dicembre 2024, la Grecia ha accettato la riammissione dell'interessato confermando che, il (...) 2024, quest'ultimo aveva ottenuto lo statuto di rifugiato, unitamente ad un permesso di soggiorno valido fino (...) 2027 (cfr. atto della SEM n. 25/1). Con scritto del 31 dicembre 2024, la rappresentanza legale ha trasmesso una richiesta di concessione dell'ammissione provvisoria (cfr. atto della SEM n. 26/3). Tramite ulteriore lettera la ricorrente per il tramite della sua patrocinatrice ha trasmesso nuovi mezzi di prova in data 17 febbraio 2025 (cfr. atto della SEM n. 29/1). Con scritto del 21 marzo 2025, la rappresentanza legale si è espressa in merito al progetto di decisione negativa della SEM (cfr. atto della SEM n. 35/3).
B. Con decisione del 24 marzo 2025, notificata il medesimo giorno (cfr. atto della SEM n. 52/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, incaricando il Canton B._______ dell'esecuzione della misura e disponendo la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice.
C. Con ricorso del 31 marzo 2025, l'interessato avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) concludendo alla congiunzione delle cause con quella della madre (di cui alla procedura del Tribunale D-2191/2025), all'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'ammissione provvisoria. In subordine, il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per completamento dell'istruzione. Sul piano procedurale, egli chiede la concessione dell'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali.
Diritto:
1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi e 31 33 LTAF), è di principio ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame
1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
3.1 Nel ricorso viene anzitutto chiesta la congiunzione delle cause tra il ricorrente e la madre C._______.
3.2 In merito a tale richiesta si rileva come le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17).
3.3 Nella presente disamina le cause inerenti il ricorrente e la madre (quest'ultima di cui al ruolo D-2191/2025), che sono state pure oggetto di due decisioni separate da parte della SEM, per quanto pongano simili quesiti giuridici avendo presentato pure un unico memoriale difensivo, a differenza di quanto ritenuto nel gravame (cfr. p.to II., pag. 6 del ricorso), non riguardano essenzialmente fattispecie coincidenti in ogni loro punto. Pertanto, non appare giudizioso congiungere le cause. Tuttavia, il Tribunale, avrà cura che le medesime siano evase parallelamente. Entrambi i ricorsi sono infatti valutati e decisi nello stesso momento dal medesimo collegio giudicante.
4.1 Nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che, in virtù della sua qualità di rifugiato, il ricorrente avrebbe già ottenuto in Grecia un valido titolo di soggiorno e che, il 30 dicembre 2024, detto Paese avrebbe accettato la domanda della sua riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero di non entrare in materia della domanda d'asilo in oggetto. Inoltre, considerate le dichiarazioni relative al suo stato valetudinario e alle vicende occorse durante il suo precedente soggiorno in Grecia, il richiedente potrebbe rientrare nello Stato in parola senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. Egli non apparterrebbe poi alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili, poiché le sue affezioni non sarebbe gravi ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022. L'insorgente potrebbe altresì rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i suoi diritti derivanti dallo statuto di rifugiato al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro, un alloggio, ottenere la necessaria assistenza medica e protezione adeguata da parte dell'autorità nell'eventualità in cui dovesse incontrare nuovamente suo padre violento. In questo senso, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile.
5.1 Nel ricorso in merito alle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente concernenti le difficoltà di accesso a corsi di formazione, all'alloggio, al mercato del lavoro e alle cure mediche per i beneficiari di protezione internazionale, la ricorrente cita diversi rapporti a sostegno della propria tesi (cfr. ricorso pag. 8 e segg.). In merito alla ricerca di un lavoro e alloggi, nonostante gli sforzi dello stesso e il possesso di documenti atti ad accertare la sua situazione di rifugiato esso avrebbe trovato solo attività di volontariato e nessun alloggio al di fuori del campo profughi situato sull'isola di D._______ dal quale le autorità elleniche avrebbero cercato di cacciarlo sin dal momento dell'ottenimento dei documenti. Egli si sarebbe rivolto diverse volte all'associazione Euro Releve e, nonostante si fosse messo a disposizione per ricoprire qualsiasi attività lavorativa da loro proposta e tutti i suoi indirizzi di contatto, non ha mai ottenuto nessun riscontro. Infine, il ricorrente dovrebbe essere considerato soggetto vulnerabile, vista la natura dei traumi subiti nel corso della sua vita e le condizioni di precarietà alle quali sarebbe stato sottoposto in caso di ritorno in Grecia.
6.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Grecia (art. 2 cpv. 2 unitamente all'allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30) o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che lo Stato in esame abbia garantito la riammissione della persona interessata nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125). La giurisprudenza ha poi precisato come non v'è luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona richiedente, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiata (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi).
6.2 Nel caso concreto, il 29 agosto 2024 la Grecia ha riconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato, concedendogli la protezione internazionale unitamente ad un permesso di soggiorno, mentre il 30 dicembre 2024, su richiesta della Svizzera, ha accettato la riammissione dello stesso sul proprio territorio (cfr. atto della SEM n. 25/1). Tali elementi non sono stati peraltro contestati nel ricorso.
6.3 Ciò posto, le condizioni legali dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano pacificamente ottemperate. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, la ricorrente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 cum art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9) e, pertanto, il Tribunale conferma la pronuncia di quest'ultima misura.
L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento - contestata indirettamente nel ricorso - dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).
8.1
8.1.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). A tal proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessata provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2).
8.1.2 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). A tal proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessata provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2).
8.1.3 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, i beneficiari della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. ex pluris sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2).
8.1.4 Nel caso concreto, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura.
8.1.5 Inoltre, posta l'assenza di ulteriori elementi avvalorati da riscontri documentali, le allegazioni per cui l'interessato sarebbe stata in Grecia in pessime condizioni, senza alcun accesso alle cure mediche e poi si sarebbe ritrovato in serie difficoltà nella ricerca di un alloggio e di un lavoro, non risultano dirimenti per il giudizio (cfr. atto della SEM n. 17/7, D15 e segg., pag. 3 e segg.,). I beneficiari della protezione internazionale possono contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest'ultima è stata trasposta dalla Grecia nel diritto nazionale interno con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Gli obblighi dello Stato greco nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono inoltre l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). In caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU).
8.1.6 Va altresì osservato che il (...) 2024 la Grecia gli ha riconosciuto lo statuto di rifugiato e gli ha rilasciato un permesso di soggiorno con validità dal (...) 2024 al (...) 2027 (cfr. atti della SEM n. 9/1 e 25/1). Il 30 dicembre 2024, la Grecia ha inoltre dichiarato di accettare la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio (cfr. atto della SEM n. 25/1). Ne discende ch'egli potrà rivolgersi alle competenti autorità per far valere i diritti che gli spettano. Dagli atti di causa non emergono inoltre elementi per concludere che, in caso di allontanamento, le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio, sufficientemente reale e imminente, di privazioni di una gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Le garanzie internazionali succitate potranno infatti permettere all'interessato l'accesso ad un alloggio, al mercato del lavoro e al sistema sanitario laddove necessario. Per questi motivi, egli non sarà confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale oppure esposto a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale.
8.1.7 Anche in merito alle asserite minacce proferite dal padre alla madre del ricorrente e alla sua presunta presenza in territorio greco, l'interessato, insieme alla madre, potrà altresì rivolgersi alle autorità di polizia e giudiziarie elleniche per denunciare i fatti che gli sarebbero capitati o eventuali atti futuri, ed ottenere protezione. Infatti, è compito di quest'ultimo rivolgersi, se del caso, alle autorità di polizia e giudiziarie per denunciare fatti ed ottenere protezione.
8.1.8 Da ultimo, non risultano validi elementi per ritenere che lo stato di salute dell'insorgente, di cui si dirà in seguito (cfr. consid. 8.3.3 infra), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1).
8.2 L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile.
8.3
8.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
8.3.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Il Tribunale ha inoltre statuito che l'esecuzione dell'allontanamento di persone beneficiarie della protezione internazionale in Grecia rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3).
8.3.3 Nel caso concreto, si rileva innanzitutto che il ricorrente non ha fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia non gli garantirebbe le prestazioni assistenziali a cui ha diritto. A tale riguardo, egli nel breve periodo di soggiorno in Grecia non si è prodigato sufficientemente a cercare un alloggio, un sostegno o un lavoro legale dopo avere ottenuto la protezione internazionale. Analogamente, non ha reso verosimile l'assenza di un'adeguata protezione contro eventuali aggressioni da parte di terzi. Inoltre, con riferimento al suo stato psicologico, si rileva che lo stesso è perlopiù legato alla presenza del padre in Grecia, alla sua domanda d'asilo e quindi al futuro suo e di sua madre. Nell'ambito della sessione psicologica del 17 febbraio 2025 ha riferito di non voler assumere famarci, ma ha acconsentito a prendere Redormin e Relaxan, tuttavia nell'incontro successivo, ha ammesso che i farmaci ricevuti erano troppo leggeri e ha accettato una presa in carico psichiatrica che verrà pertanto programmata (cfr. atti della SEM n. 28/3, 32/4 e 33/4). Ciononostante il Tribunale rileva che la Grecia dispone di strutture mediche sufficienti che possono offrire eventuali trattamenti necessari al suo stato psicologico. Infatti, quest'ultimo ha accesso alle cure mediche alle stesse condizioni dei cittadini greci (artt. 2 lett. b e g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4; D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Anche per quanto concerne le ulteriori patologie di cui soffre l'interessato ovvero (...); calazio occhi sinistro (cfr. atti della SEM n. 11/4 e 14/2) nonché le patologie psicologiche citate in precedenza, il ricorrente non può essere ritenuto una persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza. Infatti, le affezioni di cui soffre non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. giurisprudenza citata supra consid. 8.1.8).
8.3.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl).
8.4 Infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LStrI.
8.5 Per il resto, conviene rinviare agli accertamenti e alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA).
Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione avversata non è inoltre inadeguata per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento (art. 49 PA). Il ricorso va quindi respinto.
Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, occorre inoltre respingere la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
Visto l'esito della vertenza, le spese processuali di CHF 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di congiunzione delle cause è respinta.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo
Data di spedizione: