Art. 3 and 7 AsylA; credibility and relevance of asylum grounds; Art. 44 AsylA and Art. 83 FNA: an asylum claim fails where the account is globally unconvincing and not corroborated by reliable evidence. Vague, internally inconsistent or belatedly produced copies of documents do not suffice to render persecution plausible. In removal cases, the applicant must also make any obstacle to enforcement at least plausible; absent a credible risk of persecution or an individual obstacle, removal remains lawful, admissible and reasonably enforceable. For Kurdish men from the Iraqi Kurdistan region, enforceability is assessed in light of the updated country practice and the applicant’s personal network and health (consid. 10).
Entscheiddatum: 16.07.2025Publikationsdatum: 09.09.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2222/2022
Sentenza del 16 luglio 2025 Composizione Giudici Giulia Marelli (presidente del collegio), Regina Derrer, Nina Spälti Giannakitsas, cancelliere Luca Rossi. Parti A._______, nato il (...) 2002, Iraq, patrocinato dalla MLaw Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio Giuridico, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM dell'11 aprile 2022 / N (...).
Fatti:
A.
A.a A._______ (di seguito: interessato, richiedente, ricorrente, insorgente), cittadino iracheno di etnia curda, celibe, originario di B._______ dove ha vissuto fino all'espatrio il 5 maggio 2021, è giunto in Svizzera il 29 giugno 2021 ed ha depositato il giorno stesso una domanda d'asilo (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. 12/10).
A.b L'interessato è stato sentito sui motivi d'asilo nell'audizione del 25 agosto 2021 (cfr. atto SEM n. 37/12 [di seguito: verbale 1]) e in quella del 17 settembre 2021 (cfr. atto SEM n. 43/10 [di seguito: verbale 2]), nonché nell'audizione integrativa del 19 gennaio 2022 (cfr. atti SEM n. 63/11 [di seguito: verbale 3]), che ha avuto luogo dopo il passaggio alla procedura ampliata e l'attribuzione al Cantone Ticino decisi dalla SEM il 24 settembre 2021 (cfr. atti SEM n. 45/1, 47/2).
B. Con decisione dell'11 aprile 2022, notificata il 13 aprile 2022 (cfr. atti SEM n. 67/11, 68/1), la SEM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato, ritenendo che i motivi addotti non soddisfacessero le condizioni di verosimiglianza e di rilevanza previste dall'art. 3 e 7 LAsi, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera e incaricando il Cantone Ticino con l'esecuzione del medesimo provvedimento.
C.
C.a Con ricorso del 13 maggio 2022 (data di entrata: 16 maggio 2022), l'interessato, sempre per il tramite della propria patrocinatrice, ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale, TAF) la suddetta decisione chiedendone l'annullamento e, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo nonché, in via subordinata, l'ammissione provvisoria. Ha inoltre chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, e la concessione del gratuito patrocinio, protestando infine tasse e spese.
A supporto delle proprie allegazioni il ricorrente ha prodotto, oltre ad una copia della decisione impugnata e una procura dell'8 ottobre 2021, copia del mandato d'arresto del 24 maggio 2021 a suo carico (non tradotto) e un'informazione sul governatorato C._______ (Rapporto EASO: "Common Analysis, Last updated: January 2021" [doc. TAF 1]).
C.b Con decisione incidentale del 24 maggio 2022 il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino alla fine della procedura e lo ha invitato a dimostrare la propria indigenza, a trasmettere l'originale del mandato d'arresto e una traduzione dello stesso e a fornire le generalità complete dello zio paterno che si troverebbe in Svizzera (doc. TAF 3). Richieste a cui l'insorgente ha parzialmente dato seguito nel termine impartito con scritto dell'8 giugno 2022, inoltrando quale nuovo mezzo di prova la copia di una sentenza del 20 settembre 2021 (doc. TAF 4).
C.c Con decisione incidentale del 13 luglio 2022 questo Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, nominando la MLaw Elisabetta Luda quale patrocinatrice d'ufficio (doc. TAF 5), e ha invitato la SEM a prendere posizione in merito al ricorso.
C.d Con risposta della SEM del 25 luglio 2022 (doc. TAF 8) e con le osservazioni del ricorrente del 18 agosto 2022 (doc. TAF 10) le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni.
C.e In data 2 aprile 2024, per ragioni organizzative, il procedimento è stato riassegnato alla giudice dell'istruzione Giulia Marelli.
C.f Dando seguito alla richiesta fatta dalla giudice dell'istruzione con decisione incidentale del 21 maggio 2025 (doc. TAF 14), il 4 giugno 2025 il ricorrente ha prodotto la documentazione volta a dimostrare la propria situazione d'indigenza (doc. TAF 15), fornendo informazioni sul suo percorso di formazione in Svizzera e chiedendo nuove sullo stato della procedura.
Diritto:
1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA.
Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
Inoltre tiene conto della situazione del Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4).
3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera.
3.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
3.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
3.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove.
Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
4.1 A sostegno della sua domanda d'asilo, in sostanza e per quanto qui di rilievo, il richiedente ha riferito che il 1° maggio 2020 suo zio paterno D._______ - espatriato nell'estate del 2018 per motivi di cui egli non sarebbe a conoscenza, ma che ipotizza possano essere legati alle sue attività sui social media - gli avrebbe chiesto di sbloccare il suo profilo Instagram, che l'interessato ipotizza sia stato bloccato dal Governo a causa di contenuti a sostegno della causa curda e di critica alle autorità. Egli avrebbe dato seguito alla richiesta il 10 maggio 2020 e due o tre giorni dopo due agenti Asayesh (ossia della polizia di sicurezza del Kurdistan iracheno) sarebbero venuti a casa sua per prelevare suo padre. Quest'ultimo, rientrato a casa dopo alcune ore, non avrebbe fatto parola dei motivi della visita degli agenti e di quanto accaduto durante il fermo e il richiedente non gli avrebbe chiesto nulla al riguardo. A suo dire non sarebbe stata comunque la prima volta che il padre veniva convocato dagli Asayesh. Egli ipotizza, senza averne alcuna certezza, che costoro gli facessero pressione affinché convincesse D._______, in qualità di fratello maggiore, a cessare le attività di condivisione sui social media.
Il 25 maggio 2020, mentre il padre era assente per svolgere le sue mansioni di Peshmerga, due agenti Asayesh si sarebbero recati nel negozio di famiglia dove l'interessato stava lavorando e gli avrebbero ordinato di fornir loro i dati di accesso al profilo di suo zio. Non ottenendo quanto richiesto essi avrebbero dapprima confiscato il suo computer e alcune ore dopo sarebbero tornati per portarlo con loro in centrale. Nei loro uffici gli sarebbe stato detto "forse tuo padre ti ha dato una lezione?" e gli sarebbe stato restituito il portatile, intatto e senza che mancasse alcun programma. Il richiedente avrebbe quindi messo immediatamente al corrente suo zio dell'accaduto e solo dopo alcuni giorni avrebbe informato il padre, una volta quest'ultimo rincasato dopo diversi giorni di assenza per lavoro.
Il 20 agosto 2020 lo zio D._______ avrebbe pubblicato un video riguardante l'occupazione turca del Kurdistan iracheno e denunciato la corruzione dell'amministrazione del governo curdo, video che anche l'interessato avrebbe poi condiviso su Instagram il giorno seguente. Il 22 agosto 2020 suo padre sarebbe venuto a prenderlo a scuola e insieme si sarebbero recati presso gli uffici degli Asayesh, dove gli sarebbe stato intimato di cancellare il suddetto video dai social network e di cancellare il profilo social di suo zio, altrimenti avrebbe avuto molti problemi e suo padre sarebbe stato licenziato dal suo lavoro di Peshmerga. Egli avrebbe quindi cancellato il video postato sul proprio profilo, ma non da quello dello zio, dicendo loro di non poter accedere al suo profilo, non disponendo dei dati di accesso e pertanto di non poter neppure chiuderlo. Il capo degli Asayesh si sarebbe infuriato, lo avrebbe fatto ammanettare e condurre in una piccola stanza dove sarebbe stato trattenuto per un giorno intero. Il mattino seguente, prima di essere rilasciato, sarebbe stato portato in un altro locale, dove era presente anche suo padre e dove sarebbe stato informato della sua fortuna di non avere ancora compiuto 18 anni, poiché, in caso contrario, sarebbe stato condannato a tre anni di prigione.
Dopo tale evento avrebbe smesso di condividere contenuti politici sui social network, per evitare di mettere nei guai la propria famiglia. Il 2 maggio 2021, rispondendo alla domanda di un insegnante sulle sue aspirazioni professionali, l'interessato avrebbe dichiarato che, al pari di molti suoi compagni, avrebbe voluto diventare presidente della regione del Kurdistan, ma che questo non sarebbe stato possibile dal momento che nessuno di loro apparteneva alla "famiglia di Barzani". Sentendo tale affermazione il direttore della scuola si sarebbe irritato e gli avrebbe detto: "sei simile a tuo zio paterno D._______".
Il 3 maggio 2021, mentre si trovava da un amico a studiare, il padre lo avrebbe chiamato al telefono riferendogli che due agenti Asayesh si sarebbero presentati a casa loro cercandolo. Sebbene non sapesse dire per quale motivo fosse ricercato, il padre gli avrebbe detto di non tornare a casa dopo aver finito di studiare, ma di recarsi a casa dello zio materno, dove sarebbe rimasto nascosto fino all'espatrio il 5 maggio 2021.
Il richiedente ha inoltre dichiarato che a partire da gennaio 2020 e fin dopo il suo espatrio sarebbe stato ripetutamente contattato da persone sconosciute e dai nomi fittizi, ma che egli ritiene con certezza sarebbero figli di personalità importanti della zona appartenenti alla ''tribù di Barzani", che conoscendo le sue abilità informatiche, avrebbero chiesto il suo aiuto per forzare l'accesso o chiudere dei profili di terze persone, o per rubare dei dati da altri profili. Egli avrebbe sempre respinto tali richieste e perciò sarebbe stato ripetutamente minacciato da queste persone che, per fargli paura, gli avrebbero detto: "sai di chi sono figlio?". Dal canto suo egli avrebbe sistematicamente bloccato tali contatti, di modo che non potessero più mettersi in contatto con lui. Le minacce ricevute non si sarebbero ad ogni modo mai concretizzate, sebbene dopo il suo espatrio avrebbe ricevuto un messaggio di insulti da parte di una persona sconosciuta che inviandogli una foto di sua sorellina, avrebbe commentato che quest'ultima stava crescendo e che lui l'aveva abbandonata lì (mezzo di prova della SEM [mdp] 10). Dopo questo messaggio, l'interessato avrebbe chiuso il suo profilo, apprendendo tuttavia dai suoi famigliari, che dopo il suo arrivo in Svizzera, nel corso del mese di agosto 2021, delle persone sconosciute avrebbero chiesto informazioni su di lui a sua sorella. Al riguardo egli ha dichiarato di non avere alcuna informazione aggiuntiva, poiché avrebbe paura di fare domande al riguardo ai suoi genitori.
Durante la terza audizione ha infine riferito che il padre gli avrebbe raccontato di essere stato prelevato il 7 novembre 2021 da un agente Asayesh che Io avrebbe poi condotto in centrale per interrogarlo riguardo al luogo dove fossero fuggiti il figlio e il fratello D._______; dopo aver dichiarato di non esserne a conoscenza, il padre sarebbe stato rilasciato senza ulteriori conseguenze. A dimostrazione di tale circostanza l'interessato ha prodotto il video, senza audio, ricavato dalle telecamere di sicurezza del negozio (mdp 11). Egli ha infine asserito di non poter fare rientro in Iraq perché verrebbe probabilmente arrestato per non aver risposto alle domande degli Asayesh su suo zio e per essere fuggito da loro.
A suffragio delle proprie affermazioni, oltre all'originale della propria carta d'identità irachena, l'interessato ha prodotto in copia una serie di fotografie, di video e di screenshot di messaggi e conversazioni con vari interlocutori sui quali si tornerà, laddove necessario, più avanti.
4.2 Nella decisione impugnata la SEM ha messo in dubbio l'attendibilità dell'allegazione del richiedente secondo cui nell'agosto 2021, dopo il suo espatrio, alcuni sconosciuti avrebbero avvicinato sua sorellina chiedendole informazioni su di lui. Il fatto che l'interessato non abbia saputo fornire alcun dettaglio di tale episodio, poiché avendo avuto paura non si sarebbe informato maggiormente, secondo l'autorità inferiore sarebbe incompatibile con l'esperienza generale e con la logica dell'agire. La totale mancanza di conoscenza rispetto a tale evento costituirebbe quindi un elemento d'inverosimiglianza.
La SEM non ha ritenuto inoltre che il video, senza audio, girato dalla telecamera di sorveglianza del negozio sia un mezzo di prova adeguato a corroborare l'allegazione secondo cui suo padre, in data 7 novembre 2021, sarebbe stato prelevato dal suo negozio da agenti dell'Asayesh per essere interrogato riguardo al luogo in cui si trovasse il ricorrente e lo zio. Al riguardo l'autorità inferiore ha rammentato che, secondo l'insorgente stesso, il padre non era nuovo a convocazioni presso la sede degli Asayesh; dei motivi e delle dinamiche di tali visite, tuttavia, egli sarebbe stato e sarebbe tuttora all'oscuro. Per tale ragione dal video non sarebbe possibile dedurre se il padre si sia allontanato dal negozio insieme a un individuo armato per motivi suoi personali o per le ragioni addotte dal ricorrente in modo comunque vago e privo dei dettagli che ci si potrebbe aspettare da una persona perseguitata nel proprio Paese. Tantopiù che dopo tale evento e almeno fino al 19 gennaio 2022 non risulta che le autorità lo abbiano ulteriormente cercato o chiesto informazioni sul suo conto. Alla luce di quanto sopra, la SEM ha pertanto ritenuto inverosimile che l'interessato fosse ricercato dalle autorità in novembre 2021.
Pure sotto il profilo della rilevanza, la SEM non ha riscontrato elementi che permetterebbero di concludere che vi fosse o che sussista in un prossimo futuro, un fondato timore di subire delle misure di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. Per quanto riguarda gli eventi di maggio e agosto 2020 essa ha rilevato che l'interessato, pur non avendo dato seguito alle intimazioni impartitegli dagli Asayesh in tali occasioni, non avrebbe di fatto subito alcuna conseguenza negativa diretta o indiretta, ad esempio attraverso il licenziamento del padre. Al contrario egli non avrebbe più avuto contatti con gli Asayesh fino a maggio 2021, ragione per cui il probabile scopo delle minacce ricevute sarebbe stato unicamente quello d'indurre il ricorrente ad astenersi dal pubblicare ulteriori contenuti non graditi. Sottolineando che quest'ultimo avrebbe continuato a vivere per svariati mesi presso la sua abitazione senza avere particolari problemi, la SEM ha quindi ritenuto che gli eventi narrati non raggiungessero un'intensità tale da indurre l'interessato a credere di potersi salvare la vita unicamente lasciando il Paese.
L'autorità inferiore ha inoltre rilevato che nulla agli atti lascia supporre che la ricerca del ricorrente da parte degli Asayesh il 3 maggio 2021, fosse stata condotta per un motivo rilevante ai sensi dell'asilo. Gli agenti non avrebbero infatti specificato per quale motivo lo stessero cercando e non avrebbero proferito alcuna minaccia ai suoi famigliari, che per altro dopo tale evento non sarebbero più stati contattati dagli Asayesh almeno fino a novembre 2021.
Anche ammesso che le autorità lo stessero ricercando per le esternazioni fatte dinnanzi al docente, le stesse non risulterebbero parificabili a una pubblicazione sui social network; inoltre, qualora l'interessato non fosse fuggito all'estero è lecito supporre che sarebbe andato incontro a un altro colloquio simile a quello già avuto in agosto 2020, senza subire particolari conseguenze, come dimostra il fatto che, anche dopo il suo espatrio, la sua famiglia avrebbe continuato a vivere indisturbata presso il medesimo domicilio. Su questo punto la SEM ha ritenuto che le allegazioni del ricorrente non raggiungessero un'intensità sufficiente e non fondato il suo timore di persecuzione futura.
Neppure rilevanti, a mente dell'autorità inferiore, sono infine le minacce ricevute da terze persone via social, non essendosi le stesse mai concretizzate ed avendo potuto l'interessato bloccare gli autori delle stesse. In relazione all'invio della foto della sorella con i commenti minacciosi, la SEM ha inoltre rilevato che quest'ultima non avrebbe mai subito alcun tipo di rappresaglia a causa del rifiuto dell'interessato di collaborare con gli autori delle minacce e di dar seguito alle loro richieste.
4.3 Nel ricorso del 13 maggio 2022, l'insorgente contesta la valutazione dell'autorità inferiore in merito alla verosimiglianza e alla pertinenza dei suoi asserti. Concretamente, egli considera il proprio racconto sia nel complesso che nei singoli eventi addotti coerente e convincente e perfettamente verosimile. Alla luce del proprio contesto famigliare e della preoccupazione per l'incolumità fisica dei propri genitori egli ritiene perfettamente plausibile il suo timore di contattarli telefonicamente per aggiornarli e per chiedere loro informazioni così come la reticenza di costoro a informarlo su fatti rilevanti accaduti in patria, per non spaventarlo.
Dando prova di tale premura il padre avrebbe infatti atteso che il ricorrente gli comunicasse l'esito della decisione impugnata per trasmettergli il mandato d'arresto a suo carico emesso il 24 maggio 2021 per un reato di tipo politico, prodotto quale nuovo mezzo di prova. Sulla base del proprio racconto il ricorrente ritiene pertanto evidente che al momento dell'espatrio avesse ragione di nutrire un fondato timore di subire dei seri pregiudizi. In agosto 2020, egli sarebbe infatti scampato a conseguenze negative per gli atti a lui ascritti per il solo fatto che era ancora minorenne. Il 3 maggio 2021 per contro egli sarebbe stato trattato come un adulto e pertanto difficilmente sarebbe incorso in un colloquio simile a quello precedente.
Egli suppone che le esternazioni che avrebbe fatto il 2 maggio 2021 dinnanzi al docente sarebbero state segnalate alle autorità, che avrebbero quindi riaperto il suo dossier, già evidentemente corposo, in particolare in relazione ai rapporti con lo zio paterno. Da qui il mandato d'arresto, che sarebbe stato spiccato a una ventina di giorni dalla ricerca infruttuosa presso casa dei genitori, nonché le ulteriori ricerche d'informazioni presso i suoi famigliari in agosto e novembre 2021, i quali, contrariamente a quanto ritenuto dalla SEM, non avrebbero affatto potuto vivere indisturbati dopo il suo espatrio.
Egli ritiene infine che le minacce che avrebbe ricevuto via social media a seguito dei suoi rifiuti di collaborare con importanti personalità curde, potrebbero essersi concretizzate proprio con la delazione alle autorità competenti delle sue esternazioni del 2 maggio 2021, generando così la persecuzione di cui egli si duole. Da ultimo egli ritiene che sussistano degli elementi non considerati che rendono inammissibile e inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq (doc. TAF 1).
Con il memoriale completivo dell'8 giugno 2022, a ulteriore dimostrazione della gravità della propria situazione, l'insorgente ha inoltre trasmesso la sentenza in contumacia del 20 settembre 2021 con la quale, per i reati politici di cui è imputato, sarebbe stato condannato a sei anni di reclusione (doc. TAF 4).
4.4 In sede di risposta la SEM, oltre a constatare alcune incongruenze fra quanto dichiarato nelle audizioni e nel ricorso riguardo ai contatti regolari con il padre e al diritto di porre domande a quest'ultimo, ha rilevato che le preoccupazioni del ricorrente nei confronti dei genitori non giustificherebbero comunque il suo disinteresse nel reperire informazioni su fatti rilevanti di cui questi erano già a conoscenza. Ha inoltre sottolineato l'incongruenza esistente fra la pretesa premura del padre - che per non farlo preoccupare avrebbe omesso di renderlo edotto sugli importanti accadimenti seguiti al suo espatrio, nonostante questi potessero aiutarlo nella procedura d'asilo - e la scelta di quest'ultimo di trasmettergli, prima dell'emanazione della decisione impugnata, il video del suo prelievo in negozio da parte di un presunto agente armato in novembre 2021 e di spiegargli di essere stato interrogato riguardo a dove egli (l'interessato) si trovasse. Preso atto dell'ulteriore materiale probatorio presentato dal ricorrente, la SEM ha rilevato che lo stesso non apporta elementi nuovi che potrebbero giustificare una modifica delle proprie conclusioni. Tantopiù che da un primo esame sommario dell'autenticità essa ha riscontrato più di un'incongruenza con il materiale comparativo in suo possesso (doc. TAF 8).
5.1 Nel caso in disamina, occorre concordare con la SEM sul fatto che - nonostante un racconto spontaneo arricchito anche da certi dettagli personali e secondari - le allegazioni del ricorrente riguardo al fatto che fosse ricercato dalle autorità del suo Paese per motivi politici non risultano, in una valutazione globale, verosimili, difettando di concretezza e precisione sui punti essenziali, risultando talvolta poco plausibili e non essendo per altro supportate da mezzi di prova affidabili e concludenti.
5.2
5.2.1 Oltre ai motivi già evocati dalla SEM, ai quali per evitare inutili ripetizioni si rimanda interamente, da un punto di vista generale, passando in rassegna gli eventi narrati nelle tre audizioni, sorprende la pochezza di dettagli (diversi) e l'asserita ignoranza da parte del ricorrente riguardo alla maggior parte dei fatti rilevanti in materia d'asilo, così come la necessità dell'auditrice di doverlo continuamente sollecitare con domande di delucidazione su specifici punti, a fronte di risposte confuse e stereotipate.
5.2.2 Il ricorrente è infatti rimasto estremamente vago riguardo agli eventi che avrebbero indotto suo zio D._______ ad espatriare e ai motivi per cui il profilo Instagram di quest'ultimo sarebbe stato chiuso da non meglio specificate autorità. Invitato a chiarire maggiormente tali circostanze nella prima e nella seconda audizione si è limitato ad asserire genericamente che costui sarebbe stato perseguitato per aver pubblicato dei video contro il governo, senza sapere per quali altri motivi fosse fuggito dall'Iraq (verbale 1, D47-49; verbale 2, D25-28) né per quale ragione, quando e da chi fosse stato chiuso il suo profilo Instagram (verbale 2, D25-28). Incalzato, a giusto titolo, su tali circostanze - conto tenuto della persecuzione di cui sostiene essere vittima a causa delle attività online di D._______ (verbale 3, D23) - in occasione della terza audizione l'interessato si è limitato a fare delle supposizioni riguardo alla chiusura del profilo Instagram (verbale 3, D41) e non ha saputo essere più preciso riguardo all'espatrio dello zio, sostenendo che all'epoca lui fosse ancora molto giovane (trattandosi di giugno-luglio 2018 [verbale 1, D25], quando aveva comunque quasi 16 anni) e che una volta ritrovato lo zio in Svizzera non si sarebbe sentito in diritto di interrogarlo sui motivi della sua fuga (verbale 3, D24-32). Tale asserita reticenza nel porre domande allo zio, da un lato, mal si concilia con il rapporto di fiducia che il ricorrente ha descritto esservi con quest'ultimo, che gli avrebbe lasciato gestire il suo profilo Instagram da maggio 2020 (verbale 2, D27) e che sarebbe stata la prima persona da lui contattata il 25 maggio 2020 dopo la visita degli agenti Asayesh (verbale 1, D43); dall'altro è poco plausibile considerato che il ricorrente sospetterebbe di essere ricercato dagli agenti Asayesh proprio per via delle attività dello zio paterno (verbale 3, D23). Infine, risulta alquanto sorprendente che lo zio, fuggito all'estero proprio per aver fatto delle pubblicazioni online, incaricasse suo nipote - che si trovava in patria ed era dunque facilmente rintracciabile dalle autorità - di riaprire (e gestire) il suo account Instagram, esponendolo così potenzialmente e volontariamente allo stesso rischio dal quale egli sarebbe fuggito (verbale 1, D44; verbale 2, D25-29).
5.2.3 La veridicità del racconto dell'insorgente può essere messa in dubbio anche sulla base di una valutazione della plausibilità e della concludenza logica. In primo luogo, risulta già relativamente difficile credere che gli agenti Asayesh avrebbero considerato talmente gravi le esternazioni del 2 maggio 2021 - esposte oralmente, in una cerchia ristretta di persone e a ben vedere neppure particolarmente offensive - da ritenere necessario perseguirlo e punirlo. In secondo luogo, appare poco plausibile il comportamento del padre del ricorrente che, senza neppure sapere il motivo per cui gli agenti Asayesh stessero cercando il figlio (verbale 1, D44) e senza neppure cercare delle soluzioni alternative, gli avrebbe detto di nascondersi ed espatriare.
La decisione di espatriare presa dal ricorrente infine, appare piuttosto contraria alla logica dell'agire. Da dopo l'episodio del 22 agosto 2020 egli avrebbe interrotto qualsiasi attività sui social network per conto dello zio, nonostante non avesse avuto nessuna particolare conseguenza negativa dopo tale interrogatorio, semplicemente non desiderando incappare in ulteriori problemi (verbale 1, D44). Appare quindi illogico che per paura delle conseguenze di un'esternazione pronunciata a voce dinnanzi a un docente, assimilabile sulla base degli atti a null'altro che a una spacconata, egli temesse a tal punto per la propria incolumità da non vedere altra soluzione se non l'espatrio.
5.2.4 Le allegazioni del ricorrente non convincono inoltre per quanto concerne le pretese richieste di collaborazione da parte di terze persone alle quali lui non avrebbe ottemperato e alle pretese minacce che ne sarebbero seguite. Egli non soltanto non ha saputo sostanziare il motivo per cui fosse persuaso che si trattasse di figli di personalità importanti governative, ma neppure ha saputo indicare alcun nominativo di tali persone (se non due fittizi, senza spiegare come potessero essere riconducibili a tali personalità potenti), né tantomeno il numero esatto di persone che lo avrebbero minacciato (verbale 1, D56-80). Invitato a chiarire il momento in cui tali minacce sarebbero state proferite per la prima volta e per quanto tempo esse sono proseguite, egli si è ripetutamente contraddetto e non è riuscito a fornire delle risposte convincenti (verbale 1, D82-87). Difettando di una spiegazione chiara, coerente e dettagliata - nonostante molteplici solleciti in tal senso da parte dell'auditrice della SEM - l'esposizione di tali eventi dà l'impressione che gli stessi non siano stati effettivamente vissuti in prima persona dall'interessato.
5.3
5.3.1 Da ultimo occorre rilevare che nessuno dei documenti versati agli atti permette di comprovare maggiormente le allegazioni del ricorrente.
5.3.2 Innanzitutto i molteplici screenshot di conversazioni via social media (mdp 4-10) non sono dei mezzi di prova adeguati, dal momento che dagli stessi non è possibile determinare chi fossero le persone implicate, le circostanze e soprattutto le date in cui tali scambi avrebbero avuto luogo. È pertanto a giusto titolo che la SEM ha ritenuto che gli stessi non fossero suscettibili di conferire maggiore verosimiglianza alle allegazioni del ricorrente, al pari dello screenshot del suo profilo Instagram e al video dello zio (mdp 2 e 3). In tal senso neppure giovano maggiormente al ricorrente le fotografie di suo padre nella funzione di Peshmerga (mdp 1), né tantomeno, per le ragioni già ampiamente illustrate dalla SEM alle quali si rinvia interamente (cfr. decisione impugnata pto. 1 pag. 5), il video della telecamera di sorveglianza del negozio di suo padre (mdp 11).
5.3.3 Per quanto invece riguarda il mandato d'arresto emesso il 24 maggio 2021 per un generico reato di tipo politico (allegato al doc. TAF 1) e la sentenza in contumacia del 20 settembre 2021 di condanna a sei anni di reclusione (allegato al doc. TAF 4), inoltrati solamente in copia, questo Tribunale non ritiene che siano dei mezzi di prova attendibili e suscettibili di dare maggiore credito alla tesi del ricorrente. In primo luogo lascia perplessi il fatto che tali documenti siano stati prodotti per la prima volta in corso di causa, nonostante entrambi precedano la terza audizione, il mandato d'arresto addirittura tutte le audizioni (tenutesi il 25 agosto 2021, il 17 settembre 2021 e il 19 gennaio 2022). Il ricorrente non fornisce alcuna spiegazione riguardo ai motivi per cui ha trasmesso tardivamente tali mezzi di prova, da lui ritenuti determinanti per dimostrare la persecuzione da parte delle autorità irachene. Ritenuto che la data di tali documenti precede ampiamente quella della terza audizione, gli stessi avrebbero senz'altro potuto essere sottoposti alla SEM già in tale occasione unitamente al nuovo mezzo di prova prodotto dal ricorrente, ossia il video dell'arresto del padre (registrato in novembre 2021). In secondo luogo il ricorrente non fornisce alcuna indicazione riguardo alle modalità che gli hanno permesso di venire in possesso di tali atti ufficiali o quantomeno come e quando ne sia venuto a conoscenza.
Da ultimo, a fronte del noto problema di falsificazione di atti ufficiali esistenti in Iraq, a giusto titolo accennato dalla SEM, trattandosi di documenti prodotti in copia non è possibile determinare l'autenticità e l'attendibilità degli stessi (cfr. fra le tante la sentenza del TAF E-5010/2022 del 26 settembre 2024 consid. 6.1). In definitiva, i mezzi di prova prodotti in corso di causa non permettono di rendere maggiormente verosimile la tesi del ricorrente e di modificare le considerazioni esposte nei paragrafi che precedono e nella decisione impugnata.
5.4 Per questi motivi, risulta pertanto inverosimile che l'insorgente sia stato vittima di persecuzioni mirate da parte degli Asayesh e di terze persone e che sia attualmente ricercato dalle autorità del proprio Paese per reati politici.
6.1 Per completezza, per quanto riguarda la pertinenza dei motivi d'asilo invocati, si rileva che oltre a limitarsi a una generica contestazione delle conclusioni a cui è giunta la SEM, il ricorrente neppure ha apportato elementi nuovi e rilevanti, suscettibili di condurre a una valutazione differente della sua posizione. Pur avendo a giusto titolo rilevato che al momento della visita degli Asayesh in maggio 2021 non fosse ormai più minorenne - come affermato erroneamente dall'autorità inferiore - alla luce di tutte le circostanze già evocate e di quanto da lui stesso narrato, ciò ancora non permette di ritenere che a causa della sua maggior età egli corresse oggettivamente il rischio accresciuto di essere esposto a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo, assumendo ipoteticamente la verosimiglianza degli asserti dell'interessato.
6.2 Si concorda quindi con la SEM - per i motivi da questa indicati nella decisione impugnata che vengono in conclusione confermati e ripresi in questa sede - nel ritenere che le vicende narrate riguardo agli eventi che avrebbero indotto l'interessato ad espatriare non permettono di riconoscere che vi fosse al momento della fuga, né in tutta verosimiglianza in un futuro prossimo, l'oggettiva esistenza di un fondato timore di essere esposto a pregiudizi seri e persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi e non costituiscono pertanto dei validi motivi d'asilo.
In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
9.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa.
Nel gravame il ricorrente avversa anche tale assunto.
10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
Anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati e per quelli a cui si è fatto rinvio, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
Pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
10.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
10.2.1 Nella sua sentenza di riferimento D-913/2021 del 19 marzo 2024, il Tribunale amministrativo federale ha aggiornato la sua prassi in materia di esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nel Kurdistan iracheno e ha stabilito che tale misura è generalmente ragionevole per gli uomini curdi soli e in buona salute o per le coppie, che vi abbiano vissuto per un lungo periodo. Sebbene la situazione socioeconomica possa essere definita tesa in alcuni settori, in generale si può presumere che vi sia un accesso sufficiente all'elettricità, all'acqua, all'istruzione e all'assistenza medica di base. Nelle province curde non si riscontra una situazione di violenza generalizzata e la situazione della sicurezza è sostanzialmente stabile. Permangono alcune riserve per quanto riguarda le regioni di montagna nelle zone di confine colpite dalle offensive militari turche. Per le persone provenienti dalle regioni montane rurali vicino al confine è necessario procedere a un esame individuale in merito all'esistenza di un'alternativa di soggiorno (cfr. in merito il consid. 14 della citata sentenza).
10.2.2 Nell'evenienza concreta, il ricorrente è un giovane uomo di 22 anni, celibe e senza responsabilità famigliari, che gode in generale di buona salute, nonostante un problema all'occhio, di cui tuttavia non si è più lamentato dopo la prima audizione di agosto 2021, e nemmeno ribadito in sede ricorsuale. Originario di B._______, nella provincia di C._______, dove è cresciuto e ha svolto gli studi fino all'ultimo anno di liceo - essendo espatriato prima di sottoporsi agli esami di maturità (verbale 1, D24 e D44) - parla curdo, il dialetto Badini e afferma di capire abbastanza bene l'inglese e un po' di turco (atto SEM n. 12/10). Egli ha riferito di aver lavorato saltuariamente presso il negozio di elettronica di proprietà del padre prima dell'espatrio (verbale 1, D38) e di aver frequentato in Svizzera l'apprendistato come parrucchiere in vista dell'ottenimento del Certificato di formazione pratica (doc. TAF 12). Egli ancora dispone di una solida rete sociale che potrà aiutarlo in caso di necessità, come la madre, il padre e, in minor misura il fratello e la sorella minori, nonché svariati zii paterni e materni che dimorano anch'essi a B._______ e con i quali asserisce di essere in buoni rapporti (verbale 1, D14-20). In assenza di indizi contrari (cfr. art. 8 LAsi) è ragionevole supporre che in caso di un suo rientro, queste persone non rifiuterebbero di fornirgli un alloggio e un sostegno personale minimo, almeno in un primo momento, onde permettergli di mettere a frutto le proprie competenze lavorative, maturate in patria e in Svizzera, ed essere in grado di sostenersi da solo. Alla luce di quanto precede e non essendo stati ritenuti verosimili, rispettivamente pertinenti i motivi d'asilo non vi è motivo per dubitare che il ricorrente potrà reintegrarsi nel mondo lavorativo e in generale nel proprio Paese.
10.2.3 Di conseguenza, l'esecuzione dell'ordine di allontanamento deve essere considerata ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI a contrario).
10.3 Infine, siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo Paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).
10.4 Pertanto anche l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente va confermata in questa sede.
Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto.
12.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 13 luglio 2022, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.
12.2
12.2.1 Con la medesima decisione incidentale il Tribunale ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio fondata sull'art. 102m cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LAsi e nominato la MLaw Elisabetta Luda quale patrocinatrice d'ufficio.
12.2.2 V'è pertanto da riconoscere alla predetta un'indennità per patrocinio d'ufficio. La tariffa oraria, è di regola da CHF 200 a 220.- per gli avvocati, e da CHF 100 a 150.- per i mandatari che non beneficiano di un brevetto d'avvocato (art. 12 TS-TAF che rinvia all'art. 10 cpv. 2 TS-TAF), essendo precisato che le spese non necessarie non vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF).
12.2.3 Poiché la patrocinatrice d'ufficio non ha inoltrato una nota d'onorario, giusta l'art. 14 cpv. 2 TS-TAF il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa in complessivi CHF 900.- (art. 9 cpv. 1 TS-TAF, art. 10 cpv. 1 e cpv. 2 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese processuali.
La cassa del Tribunale verserà alla MLaw Elisabetta Luda un'indennità per patrocinio d'ufficio di complessivi CHF 900.-.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
La presidente del collegio: Il cancelliere: Giulia Marelli Luca Rossi
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