Art. 3 and 7 LAsi; refugee status and verisimilitude of asylum grounds; political activities and ethnic affiliation alone are insufficient unless concrete, serious prejudice is credibly shown. Newly raised asylum motives that contradict the hearing record may be rejected as implausible; a common criminal conviction does not in itself constitute persecution. Under Art. 83 LStrI, removal is admissible and reasonable absent an individual risk of treatment prohibited by international law, and legal aid under Art. 65 PA is denied where the appeal lacks prospects of success.
Entscheiddatum: 11.02.2025Publikationsdatum: 28.05.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2309/2023
Sentenza dell'11 febbraio 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Manuel Borla; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato dal MLaw Candan Enver, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 28 marzo 2023 / N (...).
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha depositato in Svizzera il 27 ottobre 2022 (cfr. atto SEM n. [{...}]- 3/2),
il verbale d'audizione secondo l'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) datato 9 marzo 2023 (cfr. atto SEM n. 22/12, di seguito: il verbale), la decisione di passaggio alla procedura ampliata del 13 marzo 2023,
la decisione del 28 marzo 2023, con la quale la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, considerando l'esecuzione di quest'ultima misura come possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile,
il ricorso datato 24 aprile 2023 (data d'entrata: 27 aprile 2023), con il quale l'insorgente chiede al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) l'annullamento della decisione avversata, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, la possibilità di risiedere in Svizzera sino al termine della procedura d'asilo, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria, infine egli chiede l'assistenza giudiziaria completa,
gli allegati acclusi al gravame, in particolare la documentazione fotografica che ritrae il ricorrente durante una manifestazione curda in Svizzera, documentazione fotografica che ritrarrebbe asseriti parenti del ricorrente quali membri del PKK, 1 SMS da parte del padre del ricorrente, una copia di lettera senza intestazione secondo cui il ricorrente deve presentarsi in polizia in quanto non avrebbe ossequiato il proprio obbligo di annuncio, una copia di un asserito scritto, senza intestazione, di un dirigente dell'HDP secondo cui il ricorrente è membro del partito,
la decisione incidentale del Tribunale datata 6 giugno 2023, con cui è stata respinta la domanda di assistenza giudiziaria e richiesto il pagamento di un anticipo pari a CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali entro il 21 giugno 2023,
il pagamento di suddetto anticipo in data 15 giugno 2023,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che, in virtù dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF,
che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che, inoltre, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata e neppure dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, in tal caso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che, nel caso concreto, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi,
che preliminarmente il Tribunale osserva che il ricorso contro la decisione impugnata comporta ex art. 55 cpv. 1 PA l'effetto sospensivo; che pertanto la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso è priva d'oggetto e risulta pertanto inammissibile; che inoltre ai sensi dell'art. 42 LAsi, la persona che ha presentato domanda d'asilo in Svizzera è autorizzata a soggiornarvi fino a conclusione della procedura,
che, su domanda, la Svizzera, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),
che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti),
che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata),
che, nel caso concreto, il richiedente, cittadino turco di etnia curda, di B._______ nella provincia di C._______, ha affermato di aver partecipato a proteste pacifiche del partito HDP tra il 2011 e il 2013, venendo posto in custodia cautelare più volte; che inoltre le autorità turche gli avrebbero chiesto di fare la spia, e che a seguito del suo rifiuto sarebbero stati sparati dei colpi contro l'abitazione di famiglia; che il (...) gennaio 2017 egli si sarebbe recato presso la sede dell'esercito per rimandare il servizio militare e secondo i suoi asserti egli sarebbe stato preso di mira e maltrattato dai militari in quanto accusato di collaborare con i terroristi; che sulla scorta dei documenti giudiziari prodotti emerge che vi sarebbe stata una lite tra il richiedente e il sergente A.K; che inoltre egli avrebbe utilizzato delle foto del PKK quale minaccia; che per tali avvenimenti, il richiedente è stato condannato ad una pena pecuniaria e a cinque anni di periodo di controllo, senza alcuna misura di libertà vigilata; che dal 2017 egli è stato interrogato 4 volte dalla polizia ed è stato fermato una decina di volte mentre svolgeva la propria professione di autista di TIR e in tali contesti i poliziotti lo avrebbero minacciato e insultato; che per tali motivi egli è espatriato e in caso di ritorno in Turchia egli teme di essere arrestato e interrogato per la partecipazione al PKK in Svizzera, per poi essere incarcerato e rinchiuso; che egli ha prodotto a sostegno della propria domanda d'asilo un atto di accusa (MdP1), una sentenza motivata (MdP3), una conferma di passaggio in giudicato (MdP4), una ricevuta della decisione accessoria (MdP5), una fiche penale relativa al signor A.K. (MdP6),
che nella decisione impugnata, la SEM considera anzitutto che il reato penale per cui è stato condannato, per lesioni lievi a una pena pecuniaria e a cinque anni di periodo di controllo senza misure di libertà vigilata e l'assoluzione per minaccia tramite utilizzo di fotografie dell'organizzazione terroristica non costituisce una persecuzione ai sensi del diritto d'asilo, in quanto la condanna è relativa a un reato di diritto comune; che pure l'entità della condanna e il periodo di controllo non soddisfano l'esigenza di intensità di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi; che per quanto concerne i suoi timori delle conseguenze di un eventuale ritorno in Turchia, la SEM ritiene che egli sia espatriato legalmente con il proprio passaporto e che egli fosse soggetto unicamente ad un obbligo di controllo e non di libertà vigilata; che la sua attività politica non risulta essere rilevante ai sensi della LAsi; che infatti egli si è limitato ad aiutare durante le manifestazioni dell'HDP e in seno a tale partito egli non ha mai avuto un ruolo dirigenziale; che inoltre dal 2013 non sarebbe più stato messo in custodia cautelare; che le asserite discriminazioni nei suoi confronti delle autorità e le asserite minacce non rendono l'esistenza nel Paese di origine impossibile o insopportabile ai sensi della LAsi; che per prassi costante la situazione generale in cui versa la minoranza curda in Turchia non è di per sé motivo sufficiente per riconoscere la qualità di rifugiato; che pure i fermi da parte della polizia, le asserite minacce e molestie non hanno un'intensità maggiore rispetto a quella della maggior parte della popolazione curda in Turchia; che inoltre i verbali a cui è stato sottoposto erano parte della procedura penale in cui era coinvolto e quindi legittimi; che per gli altri fermi, egli non ha sofferto di particolari conseguenze o prosegui penali; che pertanto le dichiarazioni non soddisfano i criteri per il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; che per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, essendo egli originario dalla provincia di C._______, bisogna valutare un'alternativa di domicilio; che egli è giovane e in buona salute e in patria si è mantenuto economicamente grazie alle sue attività economiche; che egli è in ottimi rapporti con la famiglia e il padre è proprietario di un panificio, una linea di taxi e diversi beni immobiliari; che alcuni parenti con cui è in buoni contatti vivono ad Istanbul e ad Antalya; che pertanto può contare sul supporto della famiglia per reinstallarsi in Turchia altresì tenuto conto della libertà di domicilio in Turchia,
che l'insorgente contesta tuttavia la valutazione dell'autorità inferiore; che durante la sua attività di autista di TIR avrebbe trasportato membri dell'HDP e del PKK e avrebbe effettuato servizi di corriere per tali gruppi; che il padre avrebbe altresì lavorato per la stessa società di trasporti e sarebbe stato licenziato in quanto membro dell'HDP e per via del figlio, qui ricorrente, che sarebbe ricercato dalle autorità; che il padre non avrebbe mai avuto una ditta di taxi; che la zia del ricorrente sarebbe stata uccisa dalle autorità in quanto membro del PKK e per la quale il ricorrente avrebbe effettuato servizi di corriere; che il ricorrente sarebbe espatriato dopo la morte di quest'ultima parente per timore che le autorità potessero essere venute a conoscenza del suo ruolo di corriere; che diversi suoi parenti sono membri del PKK e dell'HDP e sarebbero morti e altri avrebbero ottenuto asilo in Svizzera; che il fratello del ricorrente abiterebbe a Istanbul e lavorerebbe come infermiere; che il ricorrente non ha alcun contatto con lui e anche quest'ultimo a causa della sua paura della situazione in Turchia sarebbe a sua volta intenzionato ad espatriare; che altri parenti sarebbero perseguitati ed espatriati; che il padre del ricorrente lo avrebbe informato che la polizia lo starebbe cercando tramite un SMS; che il ricorrente, anche non essendo membro ufficiale del partito HDP era riconosciuto quale tale visto il suo impegno quale volontario; che egli non ha più ossequiato al suo obbligo di notifica e pertanto la polizia lo avrebbe invitato a recarsi in polizia; che il presidente dell'HDP di B._______, tramite uno scritto, avrebbe indicato che i familiari del ricorrente sono diventati combattenti e sarebbero stati uccisi o ricercati,
che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore,
che di seguito il Tribunale analizza la rilevanza dei motivi addotti ex art. 3 LAsi; che per quanto concerne la condanna penale per lesioni semplici subita dal ricorrente in Turchia, nel ricorso non viene contestata la valutazione della SEM circa la mancata rilevanza; che in tal senso il Tribunale, che condivide la valutazione effettuata dalla SEM, vi rimanda; che le asserite discriminazioni patite dal ricorrente in ragione della sua etnia curda non sono dipoi rilevanti per l'asilo poiché mancano, nel caso concreto, dell'intensità sufficiente per ammettere un serio pregiudizio per la vita, l'integrità fisica e la libertà ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, infatti, in difetto di concrete minacce rilevanti per la sua integrità, di evidenze probatorie attestanti le violenze subite da terzi e di qualsivoglia dettaglio afferente alle pretese discriminazioni, non si può affermare che le difficoltà sociali rendano l'esistenza dell'insorgente impossibile o insopportabile ai sensi della legge sull'asilo,
che, in generale, la sola appartenenza all'etnia curda non giustifica di principio il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per l'asilo (cfr. ex pluris sentenze TAF E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell'11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4; D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1), che, per il resto, si rinvia alle motivazioni indicate nella decisione impugnata,
che, per questi motivi, è quindi a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto nelle persecuzioni addotte dall'interessato un carattere determinante per il riconoscimento della sua qualità di rifugiato,
che venendo ora ai nuovi motivi d'asilo addotti in sede ricorsuale, gli stessi risultano incongruenti rispetto a quanto da egli indicato in sede di verbale ex art. 29 LAsi; che egli non ha mai menzionato di aver collaborato con il PKK e non ha mai indicato di essere espatriato a causa della morte di una parente facente parte del PKK; che anzi egli ha spiegato di essere espatriato per pressioni generali nei suoi confronti (cfr. verbale, D51-D52); che pure il nuovo motivo addotto secondo cui egli facesse il corriere per il PKK e HDP non può essere seguito; che egli in sede di verbale non ha mai addotto tale motivo, nonostante egli fosse a conoscenza del proprio dovere di collaborare; che in tale sede aveva indicato che il suo lavoro consisteva nel trasporto di olio ucraino e russo, senza riferimento alcuno a trasporto di persone o cose per conto del PKK (cfr. verbale, D46); che pure l'osservazione secondo cui il padre del ricorrente sarebbe stato licenziato dallo stesso datore di lavoro in quanto egli sarebbe venuto a conoscenza della sua appartenenza all'HDP e che il figlio sarebbe stato ricercato dalle autorità, risulta in crassa contraddizione rispetto a quanto dichiarato dal ricorrente in sede di audizione; che tali incongruenze non sono giustificabili sulla scorta di problematiche di traduzione; che in particolare il ricorrente ha indicato in modo chiaro che il padre è benestante, pensionato, proprietario di 6 appartamenti, di un panificio e una linea di taxi e un lotto di terreno di 600 metri quadri (cfr. verbale, D51-D52); che pertanto mal si comprende per quale motivo ora il ricorrente sosterrebbe che il padre fosse attivo per la stessa azienda per cui avrebbe lavorato lui, quando ha chiaramente indicato che egli fosse pensionato; che pertanto tali dichiarazioni introducono una serie di elementi volti a far dubitare fortemente la verosimiglianza di tutto l'impianto argomentativo proposto dal richiedente; che per quanto concerne la descrizione e le foto degli asseriti parenti attivi in seno al PKK, ammessa e non concessa la verosimiglianza di tali affermazioni mai addotte in precedenza, tale circostanza non risulta rilevante per il riconoscimento della qualità di rifugiato e ciò in quanto egli non è mai stato apertamente indagato di far parte del PKK o per sostenerlo in alcun modo; che addirittura egli è stato scagionato dall'accusa di minacce per tramite dell'utilizzo di immagini relative al gruppo terroristico (MdP3); che per quanto concerne l'asserito interessamento da parte delle autorità dopo l'espatrio del ricorrente, comunicatogli asseritamente dal padre via SMS, tale evenienza non risulta verosimile e ciò in quanto se fosse stata avviata una nuova procedura penale nei suoi confronti, la famiglia e di conseguenza il ricorrente ne avrebbero avuto notizia; che ad oggi, nonostante il tempo trascorso il ricorrente non ha prodotto alcunché e pertanto egli non ha reso verosimile l'apertura di una nuova procedura penale per reati non meglio definiti nei suoi confronti; che per quanto concerne lo scritto prodotto con l'allegato ricorsuale secondo cui le autorità lo stiano cercando in quanto egli non avrebbe adempiuto il suo obbligo di annuncio a seguito della condanna penale, ammessa e non concessa l'autenticità del documento, tale elemento non è rilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato e ciò in quanto non è rilevabile alcun motivo elencato dall'art. 3 cpv. 1 LAsi, essendo la condanna per un reato comune; che per quanto concerne l'appartenenza al partito HDP e lo scritto allegato al ricorso da parte del presidente di circondario del partito HDP, vi è una discrepanza tra quanto indicato nell'allegato ricorsuale, in cui viene dichiarato che l'insorgente non è mai stato un membro ufficiale del partito, e quanto indicato sull'asserita dichiarazione del presidente del partito, secondo cui il richiedente è un membro del partito; che in ogni caso, l'appartenenza al partito HDP non risulta rilevante al fine del riconoscimento della qualità di rifugiato,
che pertanto, i nuovi motivi addotti in sede ricorsuale sono da considerarsi in parte inverosimili e in parte irrilevanti,
che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata,
che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento,
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi),
che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembra generalmente pretendere il ricorrente, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia,
che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera,
che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è pure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI),
che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,
che per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; che nella propria recente giurisprudenza il Tribunale ha modificato la precedente prassi, non ritenendo più inesigibile l'allontanamento verso le province di Hakkâri e irnak, dalla quale il ricorrente proviene, e che sia necessaria un'analisi individuale dell'allontanamento (cfr. cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 [sentenza di riferimento] consid. 13.4.8.),
che, nel caso in disamina, l'interessato non può avvalersi di motivi ostativi individuali; che, invero, egli è giovane, in buona salute e non ha obblighi familiari; che egli ha diverse esperienze professionali, sia quale carrozziere che quale autista di TIR; che egli dispone in Turchia un'ampia rete familiare - proprietaria di attività commerciali e immobili - in grado di sostenerlo,
che, ciò posto, il ricorrente è quindi perfettamente in grado di reinserirsi nel mercato del lavoro e, tramite le sue conoscenze e la famiglia, di trovare un nuovo alloggio,
che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi),
che non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi),
che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento,
che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA);
che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto,
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono prelevate dall'anticipo spese pagato in data 19 giugno 2023,
che ai sensi dell'art. 65 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo e se è necessario per tutelare i diritti della parte, l'autorità di ricorso designa un avvocato; che in casu il ricorso è apparso privo di probabilità di successo e la domanda di designazione di un patrocinatore d'ufficio va pertanto respinta,
che la sentenza è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e di designazione di un patrocinatore d'ufficio, è respinta.
Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 15 giugno 2023.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari
Data di spedizione: