Entscheiddatum: 15.07.2019Publikationsdatum: 21.10.2019
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2314/2019
Sentenza del 15 luglio 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima; Jürg Marcel Tiefenthal, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nata il (...), Iran, patrocinata dalla Signora MLaw Tindara Santoro, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 3 maggio 2019 / N (...).
Fatti:
A. L'interessata, cittadina iraniana è espatriata giungendo in Svizzera il 19 marzo 2019. Il medesimo giorno ha depositato domanda d'asilo (cfr. verbale di rilevamento delle generalità del 26 marzo 2019, atto [...]-14/6).
B. Sentita in due occasioni sui suoi motivi d'asilo, l'interessata ha dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo di essere espatriata per sottrarsi alle violenze di B._______ con il quale conviveva. Non essendo tuttavia sposata con il partner ed essendo la convivenza illegale in Iran non avrebbe potuto rivolgersi alle autorità per chiedere protezione e non avrebbe visto altra possibilità se non quella di fuggire (cfr. verbale d'audizione secondo l'art. 26 cpv. 3 LAsi del 9 aprile 2019 [atto {...}-22/10, di seguito: verbale 1] e verbale d'audizione secondo l'art. 29 LAsi del 23 aprile 2019 [atto {...}-24/20, di seguito: verbale 2]).
C. Il 2 maggio 2019 la rappresentante legale designata ha preso posizione in merito alla bozza di decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 30 aprile 2019.
D. Con decisione del 3 maggio 2019, notificata il medesimo giorno (cfr. atto [...]-30/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento.
E. In data 14 maggio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 15 maggio 2019), la ricorrente è insorta contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; in subordine, la restituzione degli atti di causa alla SEM per una nuova valutazione sul punto di riconoscimento della qualità di rifugiato; in secondo subordine la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì, ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate tasse, spese e ripetibili.
F. Il Tribunale, con decisione incidentale del 24 maggio 2019 ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria ed ha invitato la ricorrente a versare, entro l'11 giugno 2019, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'inosservanza del termine.
G. Con scritto del 6 giugno 2019 (data d'entrata: 7 giugno 2019), l'insorgente ha chiesto al Tribunale la riconsiderazione della decisione incidentale del 24 maggio 2019, rispettivamente la concessione di una proroga di 14 giorni per il pagamento dell'anticipo o della possibilità di pagarlo ratealmente a seguito del ricovero d'urgenza dell'interessata all'Ospedale regionale di C._______. Alla richiesta è stata allegata una lettera della ricorrente del 6 giugno 2019 con relativa traduzione e la conferma di un appuntamento presso l'SPS di D._______ per il 14 giugno 2019.
H. Il Tribunale, con decisione incidentale del 7 giugno 2019, notificata l'11 giugno 2019, ha respinto le domande di riconsiderazione dell'anticipo spese, di proroga del termine di pagamento e di pagamento rateale dello stesso ed ha confermato la decisione incidentale del 24 maggio 2019. Alla ricorrente è stato comunque fissato un ultimo termine di grazia di 7 giorni per versare l'anticipo richiesto.
I. Il 13 giugno 2019 (data d'entrata: 14 giugno 2019), la rappresentante legale dell'insorgente ha trasmesso al Tribunale la lettera di dimissione dall'Ospedale regionale di C._______ - Pronto soccorso del 6 giugno 2019 dal quale risulta che è stato necessario un ricovero coatto della ricorrente presso la Clinica Psichiatrica Cantonale di C._______.
J. Il 18 giugno 2019 l'insorgente ha tempestivamente pagato il suddetto anticipo spese.
K. Con scritto del 21 giugno 2019, la ricorrente ha trasmesso un'integrazione al ricorso del 14 maggio 2019 ed ha allegato tre segnalazioni di casi medici all'assistenza - Medic Help/ORS del 25 arzo 2019, del 7 maggio 2019 e del 28 maggio 2019, diverse comunicazioni di posta elettronica tra rappresentante legale (e altro personale della Protezione Giuridica) e il servizio di Medic Help nelle quali venivano richiesti aggiornamenti in merito allo stato di salute della ricorrente e due rapporti del Pronto Soccorso dell'Ospedale Regionale di C._______ del 6 giugno 2019.
L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.
4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni dell'interessata in merito ai suoi motivi d'asilo. In particolare, ella si sarebbe contraddetta in merito a chi fosse al corrente della sua relazione e della sua convivenza con B._______. Altresì, incongruenti sarebbero le dichiarazioni della richiedente in merito alle coordinate temporali degli appuntamenti antecedenti al concubinato. Le contraddizioni susciterebbero l'idea che ella avrebbe improvvisato le risposte nel corso dell'audizione. In seguito, l'autorità inferiore ha ritenuto non sufficientemente sostanziate le dichiarazioni dell'interessata. Segnatamente, non sarebbe stata convincente la giustificazione fornita circa un eventuale trasferimento presso la sorella. Inoltre, ella avrebbe riportato le sue vicissitudini avvalendosi per lo più di frasi stereotipate senza sostanziarle con dei riferimenti personali. Infine, la SEM ha ritenuto illogico il trasferimento della richiedente presso B._______ dopo soltanto due settimane di conoscenza e considerato il contesto nel quale ella viveva, in particolare legato alle usanze e alle convenzioni sociali vigenti nel suo Paese.
4.2 Nel gravame, l'insorgente contesta anzitutto l'inverosimiglianza delle sue allegazioni. Segnatamente, ella ritiene non essersi contraddetta in merito a chi fosse a conoscenza della sua relazione e convivenza. In seguito, a dire dell'insorgente, alla contraddizione riguardante le coordinate temporali degli appuntamenti prima del concubinato, andrebbe dato un peso minore e andrebbe tenuto conto delle difficoltà dovute allo stato di tensione e di ansia della ricorrente, il quale le avrebbe impedito di potersi esprimere con la dovuta chiarezza. In seguito, la ricorrente contesta integralmente l'insussistenza delle allegazioni. In particolare, il fatto che ella non sarebbe andata a vivere con la sorella sarebbe spiegabile con il suo sentimento di vergogna provato nel raccontare le violenze subite. Altresì, sarebbe inconcepibile che una donna faccia rientro al domicilio famigliare dopo il matrimonio o la convivenza. Inoltre, le allegazioni della ricorrente andrebbero analizzate alla luce della plausibilità del suo comportamento nel contesto iraniano. In seguito, l'autorità inferiore non sarebbe stata in grado di comprendere la severità ed il carattere ripetuto delle violenze fisiche e sessuali subite dall'insorgente. La sua narrazione non avrebbe potuto essere tanto circostanziata se i fatti allegati non fossero stati da lei realmente vissuti. Infine, per ciò che concerne il comportamento illogico, la ricorrente rileva di essere una persona sentimentale e di aver iniziato la convivenza con B._______ dopo sole due settimane poiché si era innamorata. I parametri della SEM adottati in questo contesto non sarebbero adattati alla realtà del contesto di provenienza e delle caratteristiche personali dell'insorgente.
In seguito, la ricorrente ritiene di avere un timore oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni future. L'autorità inferiore non avrebbe preso in considerazione i singoli fattori di rischio, la gravità e la lunga durate delle violenze subite, le minacce, aggressioni e la carenza di protezione da parte delle autorità statali. L'insorgente sarebbe stata vittima di violenze carnali, torture, minacce di deturpazione tramite acido. Per vergogna nel raccontare le violenze subite e per evitare di causare sofferenze, ella non avrebbe mai trovato il coraggio di raccontare l'accaduto ai suoi famigliari e alla sua amica. Non di meno, ella non avrebbe potuto né recarsi dal medico - per paura di dover spiegare che cosa fosse successo - né denunciare i maltrattamenti alle autorità per il rischio di venire condannata. Invero, la convivenza (o concubinato) senza un legame di matrimonio non sarebbe riconosciuta dalla legge iraniana ed i rapporti al di fuori del matrimonio sarebbero considerati atti criminali illegittimi e puniti con novantanove frustate e/o con pene detentive tra sei mesi e un anno. Altresì, le donne abusate all'interno di un rapporto non legittimato dal matrimonio che decidono di rivolgersi alla polizia o alle autorità rischierebbero di essere denunciate. Di conseguenza, la ricorrente avrebbe un timore fondato di essere esposta a trattamenti inumani e degradanti.
5.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).
5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
6.1 L'insorgente ha infatti fornito allegazioni manifestamente contraddittorie in merito alle persone che erano a conoscenza della sua relazione con B._______ Ella ha in un primo tempo dichiarato che soltanto la madre ne era stata informata specificando subito dopo che non era necessario dirlo a tutti - come ad esempio agli zii - ma soltanto la madre doveva sapere della sua intenzione di andare a convivere con B._______ (cfr. verbale 1, D70-D72). Alla precisa domanda del funzionario in merito al motivo per il quale non avrebbe voluto condividere la notizia con i fratelli, l'insorgente ha risposto che ognuno dei fratelli faceva la sua vita e che ella poteva decidere per sé stessa (cfr. verbale 1, D73), confermando così la prima risposta. Nel corso della seconda audizione la ricorrente ha tuttavia smentito tali affermazioni dichiarando incongruentemente che la sua famiglia stretta ne era al corrente, ovvero la madre ed i fratelli (cfr. verbale 2, D16-D17). Queste ultime affermazioni risultano poi ulteriormente incongruenti anche con quanto dichiarato in merito all'amica. Ella ha infatti dapprima asserito di non aver mai raccontato nulla all'amica per timore di perdere la propria reputazione e il proprio lavoro se la notizia fosse stata divulgata (cfr. verbale 2, D102, D103, D105, D106, D134), salvo poi dichiarare poco dopo di averle detto di voler andare via dall'Iran e vivere da sola poiché non avrebbe più voluto vivere con il compagno (cfr. verbale 2, D102-D106, D145-D146). Interrogata in merito a quest'ultima incongruenza, la ricorrente ha anzitutto incoerentemente dichiarato che tutti sapevano che era sposata, per poi dire che solo la madre e le sorelle lo sapevano e dunque negare nuovamente che l'amica ne fosse a conoscenza (cfr. verbale 2, D147). La spiegazione fornita in sede ricorsuale, ovvero che le dichiarazioni rese in sede di prima audizione dovrebbero essere esaminate con circospezione poiché si era in presenza di un team misto, non può permettere una diversa valutazione. Invero, da una parte le allegazioni risultano non soltanto contraddittorie tra la prima e la seconda audizione, ma bensì all'interno della seconda audizione stessa, mentre dall'altra vi è modo di rilevare che la SEM - dopo che l'insorgente ha dichiarato vergognarsi di parlare dei suoi motivi d'asilo in presenza del suo rappresentante legale di sesso maschile - l'ha informata del suo diritto di esigere di essere ascoltata in presenza di un gruppo composto esclusivamente da persone si sesso femminile. L'interessata ha replicato di non vergognarsi a "parlare di tutto, ma solo per un pezzo" di preferire avere un team composto da sole donne. Di conseguenza, l'audizione è proseguita e la richiedente è stata invitata a tralasciare l'argomento di cui non avrebbe voluto parlare in presenza di un uomo e di raccontare per il resto i motivi per i quali sarebbe espatriata (cfr. verbale 1, D75). Infine, vi è altresì da chiedersi se la censura non risulti pretestuosa e strumentale, dal momento che nel corso dell'audizione il rappresentante legale non è in alcun modo intervenuto e che alla ricorrente - visti i suoi motivi d'asilo (cfr. verbale 1, D75 "come avevo spiegato al RL") - sia comunque stato designato un rappresentante legale di sesso maschile.
Alla luce delle suesposte contraddizioni, già soltanto per questo motivo la verosimiglianza del racconto dell'interessata ne pare profondamente intaccata. Le sue allegazioni paiono effettivamente dare l'impressione che ella abbia aggiunto dei dettagli ed abbia improvvisato le sue risposte man mano che l'audizione avanzava.
In seguito, non meno contraddittorie risultano d'altro canto le dichiarazioni in merito al primo incontro con B._______. Inizialmente l'interessata ha allegato di averlo conosciuto il (...) quando tutti si sono riuniti a E._______ per i festeggiamenti dell'anno nuovo, mentre in un secondo tempo ha allegato di averlo conosciuto in un parco di nome F._______ non molto distante dalla di lui casa in E._______.
Infine, pure incongruenti risultano le dichiarazioni della ricorrente in merito alla questione dell'ufficializzazione dell'unione con B._______. Da una parte ella ha allegato di aver insistito con B._______ (cfr. verbale 2, D121, D123), salvo poi smentire poco dopo questa affermazione quando le è stato chiesto in che momento ella avrebbe affrontato nuovamente la questione con il compagno (cfr. verbale 2, D154).
6.2 Proseguendo nell'analisi, le dichiarazioni della ricorrente non risultano sufficientemente particolareggiate. Invero, a titolo d'esempio, ella non è stata in grado di fornire delle risposte dettagliate in merito alle conseguenze che i maltrattamenti avrebbero avuto sulla sua vita malgrado le domande le sono state poste a due riprese. Inizialmente ha allegato che odiava sempre di più B._______ e la "vita diventava ancora più nera" per lei, in seguito nuovamente invitata a rispondere e a fornire degli esempi concreti, ha semplicemente risposto di volersi nascondere dalla gente e di non farsi vedere perché si deprimeva (cfr. verbale 2, D116 e D117).
Non meno insussistente risulta pure la descrizione dei preparativi per la partenza e delle sue emozioni. La ricorrente da una parte ha reso un racconto impersonale sulla condizione delle donne in Iran (cfr. verbale 2, D133) e dall'altra ha dichiarato di aver fatto tutto senza che B._______ se ne accorgesse. Alla domanda su come avesse fatto a fare tutto senza che il partner se ne accorgesse ella ha risposto di essere andata e tornata con il taxi e di aver avuto molta fortuna. Alla successiva richiesta di specificare le sue allegazioni l'insorgente ha risposto di raccontare bugie all'ex-compagno se lo vedeva in giro e di andare via di fretta (cfr. verbale 2, D135, D137) senza tuttavia descrivere concretamente che cosa avesse fatto di preciso o come si fosse effettivamente organizzata (cfr. verbale 2, D138-D140).
6.3 Le dichiarazioni della ricorrente appaiono inoltre per certi versi contrarie alla logica. Anzitutto, risulta essere sorprendente il fatto che ella non abbia riportato alcun segno di violenza visibile sul suo corpo e che nessuno si sia accorto di nulla dal momento che il compagno l'avrebbe picchiata con calci e pugni, l'avrebbe legata, maltrattata con degli spiedini incandescenti e con dell'alcol versato sul suo corpo (cfr. verbale 1, D75; verbale 2, D5-D6, D127-D130). L'insorgente avrebbe addirittura allegato di avere tanti lividi sulla testa e sul corpo, per poi correggere poco dopo l'affermazione - dopo che le è stato chiesto se la madre non le avesse mai chiesto il motivo dei suoi lividi - dicendo che in faccia B._______ la prendeva soltanto a sberle e non lasciava dunque alcun segno visibile (cfr. verbale 2, D25 e D26).
Altresì sorprendente risulta essere stata la risposta della ricorrente in merito alla domanda sul momento della giornata nel quale si incontrava con B._______, ovvero che dipendeva dalla stagione, se era estate o inverno malgrado si fossero frequentati soltanto 2 settimane prima di iniziare la convivenza (cfr. verbale 2, D39).
6.4 Infine, è d'uopo rilevare che non permette una diversa valutazione della fattispecie l'allegazione ricorsuale secondo cui a causa del suo stato di salute, la ricorrente non sarebbe stata in grado di raccontare tutti i problemi. Invero, come a giusto titolo rilevato dalla SEM, nel corso della seconda audizione è stato chiesto ben quattro volte all'interessata come stava (cfr. verbale 2, D3, D29, D56, D91), sono state proposte ed effettuate delle pause ed è stato chiesto alla richiedente se se la sentisse di continuare (cfr. verbale 2, D38, D56). Utilizzare quindi lo stato di salute dell'interessata per giustificare le contraddizioni nelle sue audizioni pare dunque essere pretestuoso, a maggior ragione se si considera che la rappresentante legale era presente all'audizione e non è mai intervenuta in questo senso.
Infine, non vi sono neppure motivi per ritenere che le autorità fossero a conoscenza della sua convivenza illegale con B._______ e che dunque rischierebbe di venire per questo motivo punita.
In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni della ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi e nemmeno quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi.
In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento della richiedente, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
8.2 Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. Il suo rinvio in Iran contrasterebbe con gli impegni internazionali della Svizzera ed in particolare con l'art. 3 CEDU e sarebbe dunque da ritenere inammissibile. Ella non potrebbe chiedere protezione ai famigliari. Le autorità iraniane inoltre non avrebbero né la capacità né la volontà di proteggere le donne vittima di violenza sessuale. Altresì, la ricorrente avrebbe pure rischiato di farsi condannare se avesse chiesto protezione allo Stato.
La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
11.1 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscita a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposta a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il sua rinvio verso l'Iran è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30).
11.2 Per quanto concerne lo stato di salute della ricorrente è necessario rilevare quanto segue. Il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce soltanto eccezionalmente una violazione dell'art. 3 CEDU. Ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferimenti). In una recente sentenza la CorteEDU ha a tal proposito precisato che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193).
11.3 Per quanto riguarda il caso di specie, dal colloquio tra la ricorrente e l'assistenza - Medic Help/ORS del 25 marzo 2019 risulta che malgrado ella non avrebbe riferito di problemi di salute particolare, parrebbe opportuno proporle un sostegno psicologico. Il 7 maggio 2019 la rappresentante legale segnala all'assistenza il crollo emotivo avuto dall'insorgente e descrive il suo stato psichico come estremamente fragile e richiede la presa in carico da parte di un medico psichiatra. Dal colloquio successivo del 28 maggio 2019 tra la ricorrente e l'assistenza, risulta la sua volontà e la necessità di parlare con uno specialista, avendo finora trovato rifugio nei medicamenti. L'assistenza ORS ha dunque fissato una visita presso uno psichiatra per la ricorrente per il 14 giugno 2019. Il 6 giugno 2019, a seguito di un attacco di panico, l'insorgente è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Regionale di C._______. Dalla valutazione del Pronto Soccorso risulta che la paziente è affetta da verosimile depressione reattiva in terapia con sertralina e lorazepam e le è stata diagnosticata una reazione acuta da stress, con verbalizzazione di idee anticonservative. È dunque stato disposto il ricovero a scopo di cura e assistenza presso la clinica psichiatrica cantonale con continuazione della terapia in corso (cfr. Lettera di dimissioni dell'Ospedale Regionale di C._______, Pronto Soccorso del 6.06.2019). Malgrado nel complemento al ricorso del 21 giugno 2019 non ne fosse stata fatta menzione, dagli atti presenti su e-gov la ricorrente parrebbe essere stata dimessa il 18 giugno 2019 (cfr. atto [...]-36/1).
11.4 Nella fattispecie, pur non volendo assolutamente minimizzare, le condizioni di salute della ricorrente non sono di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza precitata. Segnatamente, da una parte, non essendo la sua malattia ad uno stadio a tal punto avanzato o terminale, la morte non appare quale prospettiva prossima in caso di trasferimento. Mentre d'altra parte, non risultano neppure dei seri motivi di considerare che l'insorgente sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute. Invero, come verrà spiegato più nel dettaglio qui sotto, l'Iran dispone di infrastrutture mediche nelle quali possono essere trattate le problematiche di natura medico-psichiatriche (cfr. infra consid. 12.3 seg.).
11.5 In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposta, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Invero, come già rilevato precedentemente (cfr. supra consid. 7) non vi sono motivi per ritenere che le autorità siano a conoscenza della sua convivenza illegale con B._______ e che quindi rischi di venire per questo punita.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
La prima disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).
Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Iran, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro.
12.1 Nella fattispecie, in Iran non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
12.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, ella dispone di una pluriennale esperienza professionale in un laboratorio di analisi, dispone inoltre un diploma in cure tradizionali del corpo ed insieme ad un'amica produceva delle creme per il corpo che poi vendeva (cfr. verbale 1, D41-D44). Economicamente era dunque indipendente ed il suo guadagno molto buono (cfr. verbale 2, D45-D46), per il che vi è ragione di credere che al suo rientro l'interessata sarà in grado di provvedere al suo sostentamento. Altresì, in Patria la ricorrente dispone inoltre di una solida rete sociale ritenuto che a Teheran risiedono la madre, il fratello e tre sorelle.
12.2.1 In sede ricorsuale, l'insorgente contesta la possibilità ritenuta dalla SEM di poter ritornare a vivere presso i famigliari e ritiene di non poter vivere sola. A questo proposito è d'uopo rilevare che in Iran non vi vige alcun divieto legislativo per le donne sole di vivere sole (cfr. Iranwire, Women Living Alone: A Threat to Society?, 15.05.2015, < >, consultato il 04.07.2019). Per loro, l'affitto di un appartamento, pur non essendo semplice, è possibile. Segnatamente, diverse testimonianze hanno riportato che per delle donne sole, in presenza di condizioni favorevoli, come ad esempio il sostegno di una rete sociale, di buone capacità economiche ed il benestare del locatore, è stato possibile affittare un appartamento. Ciò è altresì più semplice nei quartieri più benestanti e meno conservativi di Teheran nord. Il New York Times già nel 2012 riportava che questo fenomeno, molto raro 10 anni fa, sta oramai diventando ordinario (cfr. ibidem; Danish Immigration Service (DIS) / Danish Refugee Council (DRC), Iran: Relations outside of marriage in Iran and marriages without the accept of the family, 23.02.2018, < >, consultato il 04.07.2019; The New York Times, Single Women Gaining Limited Acceptance in Iran, 12.06.2012, < >, consultato il 04.07.2019).
Nel caso in disamina, essendovi le summenzionate circostanze favorevoli (condizioni finanziarie e rete sociale), vi è luogo di ritenere che una volta fatto rientro in Patria, l'interessata potrà trovare un appartamento nel quale vivere sola.
12.3 È ora necessario determinare se lo stato di salute dell'insorgente potrebbe nella fattispecie costituire un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento.
12.3.1 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel paese d'origine, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. ibidem).
12.3.2 In maniera generale, nonostante molti degli sconvolgimenti politici nel paese, ci sono stati alcuni cambiamenti significativi e miglioramenti nel sistema sanitario iraniano e la salute mentale è stata anche una beneficiaria della politica pubblica di investimento nel sistema sanitario (cfr. Iran Human Rights Review, Women's mental health and rights in Iran: Unique challenges and opportunities for raising awareness and forging reform-A review and analysis, ottobre 2016, >, consultato il 04.07.2019). Pur essendo ancora le malattie psichiatriche soggetto a stigmatizzazione, la quale avrebbe conseguenze sul loro trattamento, sulla loro terapia e sul finanziamento delle istituzioni che trattano questi disturbi (cfr. Taghva, A. et. al., Stigma Barriers of Mental Health in Iran: A Qualitative Study by Stakeholders of Mental Health, In: Iranian Journal of Psychiatry 2017; 12:3: 163-171, < , consultato il 04.07.2019), la situazione riguardo al trattamento dei disturbi psichiatrici in Iran, ed in particolare a Teheran, è da considerarsi soddisfacente. I punti di forza del sistema di salute mentale in Iran comprendono la disponibilità di un programma nazionale sulla salute mentale, un'ampia copertura nelle aree rurali e un numero significativo della popolazione coperta da fornitori di assistenza sanitaria (Iran Human Rights Review, Women's mental health and rights in Iran: Unique challenges and opportunities for raising awareness and forging reform-A review and analysis, ottobre2016, >, consultato il 04.07.2019). Nel Paese sarebbero poi presenti 45 ospedali psichiatrici, 502 ospedali privati e 115 strutture per il trattamento ambulatoriale (cfr. Damari, B. et. al., Transition of Mental Health Services to a More Responsible Service in Iran, In: IranianJournal of Psychiatry 2017; 12:1: 36-41, < , consultato il 04.07.2019). Inoltre, la maggior parte dei medicamenti, tra cui gli ansiolitici e gli antidepressivi, risultano accessibili (cfr. sentenza del Tribunale E-2535/2015 del 21 settembre 2017 consid. 8.5 e relativi riferimenti). L'Organizzazione internazionale della migrazione (IOM) scrive poi che il governo iraniano è impegnato a garantire cure mediche e l'ottenimento di medicinali in maniera gratuita a tutti gli iraniani (International Organization for Migration (IOM), Länderinformationsblatt - Iran, 2017, >, consultato il 04.07.2019). Per quanto riguarda la presa in carico delle prestazioni mediche, i pazienti pagano il 20% dei costi dei servizi di salute mentale, mentre non pagano nulla per i farmaci psicotropici (cfr, Mental Health ATLAS 2017 Member State Profile, < >, consultato il 05.07.2019).
12.3.3 Per ciò che riguarda il caso di specie, come rilevato precedentemente (cfr. supra consid. 11.3), la ricorrente è affetta da una depressione reattiva con episodi di reazioni acute da stress in trattamento con sertralina e il lorazepam. A Teheran vi sono diversi ospedali, tra pubblici e privati, che trattano problematiche psichiatriche, come ad esempio Roozbeh Hospital, Niyayesh Psychiatry, Razi Psychiatric Treatment Center, Sadr Psychiatric Hospital, Iranian Psychiatric et Tehran Psychiatric Institute (Iran Psychiatric Association of Psychiatric Nursing (ISAP), [Liste von Krankenhäusern mit psychiatrischer Behandlung in Teheran], < >, consultato il 04.07.2019). Inoltre, delle consultazioni possono essere fatte presso dei medici specializzati in psichiatria, le cui coordinate possono essere consultate su internet (cfr. Medical and Drug Information Center of Iran, [Liste mit Ärzten mit psychiatrischer Spezialisierung], non datato, < >, consultato il 04.07.2019; Khanepeseshkan, [Liste mit Ärzten mit psychiatrischer Spezialisierung], non daté, < >, consultato il 04.07.2019). Altresì, il 41% dei 1'800 psichiatri iraniani si trovano a Teheran (cfr. Damari, B. et. al., Transition of Mental Health Services to a More Responsible Service in Iran, In: IranianJournal of Psychiatry 2017; 12:1: 36-41, < >, consultato il 04.07.2019). Per quanto concerne invece i farmaci assunti dalla ricorrente (sertralina e lorazepam), entrambi sono riportati nella lista "Iran Drug List" dell'organizzazione mondiale della sanità del 2014 e nella lista attuale del 9 giugno 2019 (cfr. World Health Organization (WHO), Iran Drug List, 2014, >; Iranian Food and Drug Agency, [Nationale Medikamentenliste], 19.03.1398 [09.06.2019], < - - - >, consultati il 04.07.2019). Secondo la Mezzaluna rossa iraniana (Helal Ahmar), vi sono 65 medicamenti (tra porodotti in Iran ed importati) registrati con il principio attivo della setralina, (cfr. Irancode, Sertraline, undatiert, < >, consultato il 04.07.2019). Il lorazepam è pure inserito nella lista "Model List of Essential Medicines" dell'organizzazione mondiale della sanità (cfr. World Health Organization (WHO), WHO Model List of Essential Medicines, 03.2017, < >, consultato il 04.07.2019) e 7 (tra porodotti in Iran ed importati) farmaci sono registrati con questo principio attivo (cfr. Irancode, Lorazepam, undatiert, < >, consultato il 04.07.2019).
12.4 Ritenuta dunque l'offerta di cure presenti a Teheran e la disponibilità dei farmaci, non vi è modo di ritenere che lo stato di salute della ricorrente costituisca un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. Altresì, ella potrà portare con sé una riserva di medicamenti al momento della partenza e presentare, se del caso, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi ed in particolare una richiesta di aiuto individuale come previsto dagli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312) in vista di ottenere, per un lasso di tempo adeguato, delle eventuali cure mediche.
12.5 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
13.1 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 750.- versato il 18 giugno 2019.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali di CHF 750.- , sono poste a carico della ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 750.- versato il 18 giugno 2019.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.
Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
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