Entscheiddatum: 07.05.2013Publikationsdatum: 03.07.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-2371/2013
Sentenza del 7 maggio 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber, cancelliera Camilla Fumagalli. Parti A._______, nata il (...),B._______, nata il (...),Marocco, Foyer CRS, Via Barzaghi 9, Paradiso Caselle, 6902 Lugano ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);decisione dell'UFM del 15 aprile 2013 / N (...).
Visto
la domanda di asilo che l'interessata ha presentato in data 2 febbraio 2013 in Svizzera;
l'audizione sulle generalità della richiedente del 6 febbraio 2013 ed il relativo diritto di essere sentita, di medesima data, circa la competenza dell'Italia per lo svolgimento della procedura in materia di asilo e allontanamento (di seguito: verbale);
la nascita, in data (...) 2013, della figlia dell'interessata, B._______;
la decisione dell'UFM del 15 aprile 2013 di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), notificata all'interessata il 22 aprile 2013 (cfr. risultanze processuali), nella quale l'autorità inferiore ha altresì pronunciato l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessata e della figlia verso l'Italia, precisando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi;
il ricorso inoltrato in data 26 aprile 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato), pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 29 aprile 2013, mediante il quale l'insorgente ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione, la concessione dell'effetto sospensivo all'impugnazione e la necessità di essere posta a beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo;
le misure supercautelari del 29 aprile 2013 con cui il Tribunale ha ordinato la sospensione dell'esecuzione del trasferimento della ricorrente, giusta l'art. 56 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021);
la ricezione da parte del Tribunale, in data 2 maggio 2013, dell'incarto originale dell'UFM;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo (art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento;
che, in virtù dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD, RS 0.142.392.68) - al quale la Svizzera ha aderito il 12 dicembre 2008 - l'UFM esamina la competenza per il trattamento di una domanda di asilo giusta il Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del 25 febbraio 2003, di seguito: Regolamento Dublino II) al capo III (cfr. dall'art. 5 all'art. 14), che stabilisce i criteri e i meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo (cfr. gli artt. 1 e 29a cpv. 1 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäische Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pp. 193 e ss.);
che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III;
che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successivamente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno, sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello, presso il quale la domanda di asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazione con gli artt. 6 e 13 Regolamento Dublino II);
che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale domanda non gli compete in base ai criteri stabiliti (cfr. clausola di sovranità stabilita al cpv. 2 dell'art. 3 Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato regolamento, nonché l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che, nel caso di specie, dalle dichiarazioni dell'interessata - cittadina marocchina originaria di C._______ - e dai documenti agli atti è emerso che la medesima ha ottenuto un visto italiano già nel (...) e che, dal (...), le è stato rilasciato un permesso di soggiorno valido per 6 mesi (cfr. verbale p. 4 e p. 8);
che, il 13 febbraio 2013, l'UFM ha presentato all'autorità italiana competente la richiesta, fondata sull'art. 9 cpv. 4 del Regolamento Dublino II, volta a riprendere a carico i richiedenti l'asilo (cfr. Atto A16/7);
che tale autorità, non avendo risposto entro il termine previsto legalmente, a decorrere dalla data della richiesta delle autorità svizzere giusta l'art. 18 cpv. 7 del Regolamento Dublino II, ha tacitamente riconosciuto la sua competenza;
che la competenza dell'Italia è quindi accertata;
che, nel gravame, l'insorgente sostiene che in Italia non sarebbero garantite per i richiedenti l'asilo le condizioni di esistenza degna per un essere umano; che, in particolare, tale Paese non sarebbe più in grado di gestire i flussi di richiedenti l'asilo; che, conseguentemente, diverse organizzazioni estere avrebbero denunciato, nei rispettivi paesi, il trattamento dei richiedenti in Italia; che la Corte europea dei diritti dell'uomo sarebbe per queste ragioni giunta al blocco dell'allontanamento dalla Germania verso l'Italia di alcuni richiedenti somali; che, inoltre la ricorrente pone l'accento sul proprio statuto vulnerabile, di donna sola con una figlia neonata, e chiede che la propria domanda d'asilo venga trattata dalla Svizzera;
che, tuttavia, l'Italia è segnataria della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), così come della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) e della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da parte dello Stato di destinazione, appartiene alla ricorrente di inficiarla, adducendo seri indizi che permetterebbero di ammettere che, nel suo caso particolare, le autorità italiane non rispetterebbero questa garanzia o non accorderebbero la protezione necessaria o la priverebbero di condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011);
che, se da un lato, la ricorrente ha contestato le modalità di presa a carico dei richiedenti l'asilo da parte delle autorità italiane, dall'altro, la medesima non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire alla CEDU in caso di esecuzione dell'allontanamento;
che, in particolare, non vi sono ragioni serie per ritenere che lo Stato di destinazione violerebbe le norme della direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti l'asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003; di seguito: direttiva sull'accoglienza);
che, peraltro, in Italia, oltre a strutture statali che garantiscono un alloggio ai richiedenti l'asilo, vi sono altresì organizzazioni caritative che si occupano dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.6.3);
che esistono certamente dei rapporti che testimoniano le importanti difficoltà con le quali sono confrontati i richiedenti l'asilo in Italia, dal punto di vista delle strutture di accoglienza, di alloggio e di impiego;
che, del resto, non si può certo ignorare che le autorità italiane sono confrontate con un importante afflusso di immigrati con conseguenti difficoltà relative alla capacità delle strutture di accoglienza;
che, tuttavia, anche se il sistema di accoglienza e assistenza sociale soffre di alcune carenze e che i richiedenti l'asilo non possono sempre contare sulla presa a carico da parte delle autorità o delle organizzazioni caritative private, il Tribunale non ritiene che in Italia vi siano violazioni sistematiche della direttiva sull'accoglienza (cfr. sentenza del Tribunale D-5631/2012 del 24 gennaio 2013);
che, ad ogni buon conto, va sottolineato che secondo la giurisprudenza della CGUE (cfr. sentenza, cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011, par. 84 ss.) delle violazioni minori alle norme delle direttive di accoglienza e procedura non sono sufficienti ad impedire il trasferimento di un richiedente l'asilo verso lo Stato membro competente;
che, pertanto, la presunzione secondo la quale lo Stato di destinazione rispetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. sentenza della Corte EDU M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 69, pp. 342-343 e riferimenti citati);
che, in ultima analisi, il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. c. Regno Unito [richiesta n. 26565/05] del 27 maggio 2008);
che all'occorrenza tale non è il caso della ricorrente, la quale ha partorito il (...) 2013 e soffre di una leggera forma di diabete; che, ad ogni buon conto, lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti per far fronte ad eventuali cure mediche che dovessero rendersi necessarie; che, peraltro, la ricorrente durante il suo soggiorno in Italia ha già potuto usufruire di tali strutture beneficiando delle appropriate cure mediche (cfr. verbale, p. 7);
che, alla luce di tutto quanto sopra, l'insorgente e la figlia possono quindi essere trasferite in Italia; che le autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento hanno sufficiente tempo per organizzarsi in maniera tale da tenere debitamente conto della situazione particolare; che, pertanto, non vi è motivo di dubitare che l'autorità preposta comunichi allo Stato italiano la presenza della bimba di pochi mesi; che, di conseguenza, non vi è ragione di temere per le condizioni di salute delle medesime;
che, viste le considerazioni esposte, non sussiste un rischio personale serio e concreto secondo cui il trasferimento dell'insorgente e della figlia verso lo stato di destinazione sarebbe contrario ad un obbligo derivante dal diritto internazionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata;
che, a queste condizioni, non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento, né delle ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1;
che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato nel merito della domanda di asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi e ne ha pronunciato il trasferimento verso l'Italia (cfr. art. 44 cpv. 1 LAsi e art. 32 lett. a OAsi 1);
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10, p. 645);
che, in virtù di quanto sopra enunciato, la conclusione ricorsuale volta all'annullamento della decisione impugnata va respinta;
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UFM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali sono divenute prive di oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 2 cpv. 2 e art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La misura supercautelare pronunciata in data 29 aprile 2013 è revocata.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: