Entscheiddatum: 07.05.2013Publikationsdatum: 25.09.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-2485/2013
Sentenza del 7 maggio 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...),Algeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;decisione dell'UFM del 25 aprile 2013 / N (...).
Visto
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 9 novembre 2012;
i verbali di audizione del 13 novembre 2012 (di seguito: verbale 1) e del 22 gennaio 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 25 aprile 2013, notificata all'interessato in data 26 aprile 2013 (cfr. avviso di ricevimento agli atti), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento, nonché l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera;
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 2 maggio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 maggio 2013);
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 6 maggio 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che, tuttavia, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile;
che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che in sede di audizione il richiedente ha dichiarato di avere avuto problemi con la scuola, la quale lo avrebbe espulso a seguito degli scarsi risultati e con la scuola di arti marziali, che non gli avrebbe permesso di partecipare ai campionati nazionali in quanto non si sarebbe allenato adeguatamente (cfr. verbale 1, pag. 6-7 e verbale 2, F23, pag. 4); che, oltre a tali problemi, egli ha affermato che sarebbe espatriato per farsi una nuova vita economica (cfr. verbale 1, pag. 7); che, difatti, il motivo principale dell'espatrio sarebbe la mancanza di un futuro nel proprio Paese di origine (cfr. verbale 2, F21, pag. 3),
che, nella decisione contestata, ai quale si rinvia, l'UFM ha osservato che il richiedente non avrebbe inoltrato una domanda di asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, non avendo manifestato la volontà di ottenere dalla Svizzera una protezione contro persecuzioni;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente sostiene che la povertà in Algeria metterebbe a repentaglio la propria integrità psicologica e fisica; che, inoltre, l'Algeria non sarebbe uno Stato libero e democratico e, di conseguenza, rischierebbe di subire la violazione dei diritti umani in quanto appartenente della minoranza berbera in tale Paese; che, infatti, gli osservatori internazionali sarebbero consci delle discriminazioni che subirebbe la minoranza berbera; che, d'altro canto, soffrirebbe di problemi cardiaci tali da giustificare l'ammissione provvisoria in Svizzera; che, infine, il proprio allontanamento non sarebbe possibile ritenuto che l'Algeria non accetterebbe il rimpatrio e che il rientro nel Paese di origine lo esporrebbe al rischio di subire una pena detentiva a seguito della nuova legge penale contro l'abbandono illecito che avrebbe approvato il Presidente algerino;
che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'Autorità inferiore per una nuova decisione nel merito; che, in via sussidiaria, ha chiesto la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di domande di asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi;
che, ai sensi dell'articolo 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 18, consid. 5b);
che sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata;
che, nella fattispecie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese di origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi);
che, infatti, il ricorrente ha affermato di essere espatriato in quanto in Algeria non avrebbe un futuro, segnatamente per trovare una nuova vita economica (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, F21, pag. 3); che, d'altronde, i motivi relativi alla scuola o allo sport non sono riconducibili a discriminazioni ai sensi della LAsi, bensì al rifiuto del ricorrente di ripetere l'anno scolastico e a carenze nell'allenamento dello stesso (cfr. verbale 2, F23, pag. 4); che tali motivi, come manifestamente riconoscibile, non rientrano, nella definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 cpv. 1 LAsi;
che le argomentazioni ricorsuali secondo cui in Patria subirebbe discriminazioni in ragione della propria appartenenza all'etnia berbera non sono verosimili; che, infatti, nelle audizioni il ricorrente non ha mai accennato a tali discriminazioni ed anzi ha sempre affermato di non avere mai avuto alcun problema con lo Stato o con terze persone (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, F25, pag. 4);
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'insorgente in Algeria possa essere confrontato al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, per di più, la situazione in Algeria non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda di asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), nonché degli impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera (cfr. GICRA 1996 n. 18, consid. 14b lett. e p. 186 e relativi riferimenti);
che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, le autorità di asilo possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permettano loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr. in particolare sentenze del Tribunale D-1336/2010 del 22 marzo 2010; D-1272/2010 del 5 marzo 2010; D-932/2010 del 1° marzo 2010; D-8010/2009 del 3 febbraio 2010; D-6165/2006 del 21 gennaio 2010, p. 8 e relativi riferimenti; D-4911/2009 del 14 settembre 2009, p. 6 e relativi riferimenti; D-2423/2009 del 10 luglio 2009, p. 5 e relativi riferimenti; cfr. anche DTAF 2010/41, consid. 8.3.5 p. 590 e GICRA 1994 n. 18, consid. 4e p. 143);
che l'insorgente è giovane, ha conseguito un diploma di pasticciere e vanta esperienza lavorative come pasticciere e panettiere (cfr. verbale 1, pag. 3 e verbale 2, F16-17, pag. 3); che, inoltre, il medesimo dispone di una rete sociale in Patria, ritenuto che vi risiedono i genitori, quattro fratelli e diversi zii (cfr. verbale 1, pag. 4);
che agli atti non è presente alcun certificato medico atto a certificare l'evocato problema al cuore; che, d'altronde, nel ricorso lo stesso insorgente afferma di essere stato visitato da un medico il quale non avrebbe riscontrato alcun problema fisico; che, pertanto, non emerge la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34, consid. 12 pp. 513-515); che, per quanto attiene all'asserito rischio di incorrere in una sanzione penale in Patria per abbandono illecito del territorio algerino, il Tribunale osserva che sanzioni penali a seguito della violazione del diritto interno di uno Stato non sono di per sé considerate misure persecutorie ai sensi della LAsi; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: