Art. 3 and 7 AsylA; credibility of alleged persecution and refugee status; the applicant bears the burden of making persecution credible by a preponderance of probabilities. Credibility fails where essential statements are contradictory, insufficiently substantiated, or contradicted by unreliable or manipulated evidence; isolated pieces of evidence do not suffice if they do not coherently corroborate the narrative. A well-founded fear must be objectively and subjectively supported by concrete indications of imminent serious prejudice and a sufficiently close temporal and material nexus to departure (consid. 4.2-4.5).
Entscheiddatum: 08.02.2024Publikationsdatum: 20.02.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2518/2021
Sentenza dell'8 febbraio 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Markus König, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliere Kevin Togni. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), Iraq, patrocinato dalla lic. iur. Elisabetta Luda,SOS Ticino Consultorio giuridico di SOS Ticino,(...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);decisione della SEM del 27 aprile 2021 / N (...).
Fatti:
A. A._______, cittadino iracheno, nato il (...), di religione musulmano sunnita, sarebbe espatriato nel 2014 e avrebbe raggiunto l'Europa nel 2019, prima di giungere in Svizzera il 18 agosto 2020 e depositarvi, il medesimo giorno, una domanda d'asilo (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. 1072717-1/1, 2/2, 3/1).
B. Il 31 agosto 2020, la SEM ha svolto un'audizione per il rilevamento dei suoi dati personali. Dal verbale redatto (cfr. atto SEM n. 15/11) si evince che dal 1992 egli è coniugato con E._______ (alias F._______), la quale avrebbe dato alla luce sei figli, cinque dei quali si troverebbero con quest'ultima in Turchia, e uno scomparso.
C. Il 3 settembre 2020, l'autorità inferiore ha svolto con l'interessato il colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 21/2).
D. Con lettere del 14 settembre e del 9 ottobre 2020, egli ha trasmesso alla SEM i seguenti mezzi di prova a sostegno della propria domanda d'asilo (cfr. atti SEM n. 31/1, 36/1, 37/1, 40/1):
un certificato di matrimonio del (...);
la copia del proprio passaporto;
la copia di fotografie di parenti raffigurati in letti d'ospedale;
la copia di attestati di lavoro.
E. Con ulteriore lettera del 26 ottobre 2020, il patrocinatore ha inoltrato alla SEM, per volontà della di lui moglie, un "(...) video che mostra tortura e uccisione di uno dei figli (...)", con richiesta di non mostrarlo al richiedente, il quale non sarebbe in grado di reggerne le immagini in ragione del suo precario stato di salute (cfr. atto SEM n. 41/1).
F. Il 5 gennaio 2021, la SEM ha svolto una prima audizione sui motivi d'asilo. Dal verbale redatto (cfr. atto SEM n. 57/10) si evince che egli ha dichiarato, nel proprio racconto spontaneo, di aver vissuto, dalla sua nascita e fino al momento del suo espatrio, a G._______. Egli vi avrebbe frequentato le scuole dell'infanzia per poi iniziare ad assistere il padre nella sua attività indipendente di panettiere e pasticcere. Il (...), la forza paramilitare irachena sciita (...), sotto il comando di H._______, l'avrebbe sequestrato e torturato perché sunnita. Egli sarebbe stato liberato, tre giorni dopo, e minacciato di morte se non avesse lasciato immediatamente il Paese. Il (...) avrebbe pertanto abbandonato, con la propria famiglia, la città di I._______ al fine di recarsi nel (...), che al quel momento sarebbe stata sotto il controllo dell'esercito degli J._______. Essi avrebbero risieduto inizialmente nella città di K._______ per poi trasferirsi a L._______. Da quel momento, non avrebbe più avuto problemi con tali forze paramilitari. Nel (...), con l'arrivo delle milizie di (...) e la partenza (...), egli avrebbe deciso di riportare la propria famiglia a G._______ per evitare possibili ulteriori persecuzioni. Nonostante ciò, il (...), egli avrebbe ricevuto una prima lettera di minacce da parte della milizia (...). Dopo cinque giorni, suo figlio M._______ sarebbe, inoltre, stato rapito e torturato con l'intento di costringerlo a lasciare la città. Dopo un sequestro durato cinque giorni, il figlio sarebbe riuscito a fuggire. Cinque giorni dopo, le medesime milizie avrebbero rapito un altro suo figlio, N._______. Non essendo riusciti a rintracciarlo, due mesi dopo la sua sparizione, e meglio il (...), egli sarebbe espatriato con i restanti membri della famiglia in Turchia. Dopo la sua partenza, i membri della suddetta milizia si sarebbero recati ripetutamente, in particolare il (...) e il (...), presso la sua abitazione a G._______ al fine di scovarlo. Il (...), egli avrebbe ricevuto una seconda lettera di minacce presso la propria abitazione. In caso di ritorno nel proprio Paese d'origine, egli teme per la sua vita e quella della propria famiglia.
In sede di audizione, l'interessato ha prodotto, a sostegno della propria domanda d'asilo, una copia di una lettera di minacce notificata il (...) agli inquilini della sua abitazione di G._______ da parte di (...) i quali, a suo dire, avrebbero pensato che fosse ritornato in tale città (cfr. atto SEM n. 57/10, R7).
G. Con lettera del 15 gennaio 2021, la SEM ha invitato l'interessato a produrre una descrizione della moglie circa il contenuto del video trasmesso dal medesimo il 26 ottobre 2020, ritenendo importante avere una presa di posizione (cfr. atto SEM n. 59/1).
H. Con lettere del 15 gennaio, del 18 gennaio, del 19 gennaio e del 20 gennaio 2021, quest'ultimo ha trasmesso alla SEM l'originale di un mandato d'arresto del 10 gennaio 2021, l'originale della lettera di minacce del 28 ottobre 2020 (cfr. atto SEM n. 77/3) e una copia della conferma scritta della moglie, non datata, che la persona che compare nel video trasmesso alla SEM il 26 ottobre 2020 sarebbe il figlio, N._______.
I. Con decisione del 29 gennaio 2021, l'autorità inferiore ha assegnato il caso alla procedura ampliata (cfr. atto SEM n. 65/3, 66/1, 67/1). L'interessato ha contestualmente cambiato il proprio patrocinatore (cfr. atti SEM n. 68/1, 74/4).
J. Il 14 aprile 2021, la SEM ha provveduto ad un'audizione integrativa sui motivi d'asilo, durante la quale egli ha sostanzialmente precisato quanto dichiarato in precedenza (cfr. atto SEM n. 79/13).
Contestualmente, il patrocinatore ha ribadito di essere a conoscenza del contenuto del video prodotto tramite lettera del 26 ottobre 2020 ma di aver preso la decisione, dopo averlo visionato, di non mostrarlo all'interessato, seguendo le indicazioni della di lui moglie, al fine di tutelarne la salute, già precaria (cfr. atto SEM n. 79/13, R76).
K. Con decisione del 27 aprile 2021, notificata il giorno successivo (cfr. atto SEM n. 92/1), la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, respingendo la sua domanda d'asilo e pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera. L'autorità inferiore ha tuttavia dichiarato quest'ultimo non ragionevolmente esigibile e, di conseguenza, lo ha ammesso provvisoriamente in Svizzera (cfr. atto SEM n. 89/8).
L. Con ricorso del 28 maggio 2021 (cfr. tracciamento dell'invio; data di entrata: 31 maggio 2021) l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) avverso la predetta decisione chiedendo l'annullamento della stessa, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Egli ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese.
M. Con complemento al ricorso del 5 agosto 2021, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale una copia di una sentenza, in lingua straniera, che lo condannerebbe a vent'anni di carcere per partecipazione al partito (...), indicando che avrebbe successivamente prodotto tale documento in originale.
L'interessato ha, contestualmente, trasmesso un certificato medico del 16 luglio 2021 del (...), nella persona del (...), il quale sconsigliava di mostrare il contenuto del video prodotto il 26 ottobre 2020 al ricorrente dato il suo precario stato di salute.
N. Con decisione incidentale dell'8 febbraio 2022, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, a condizione che il ricorrente dimostrasse la propria indigenza mediante la produzione di un'attestazione entro il 23 febbraio 2022.
Il Tribunale ha altresì invitato l'interessato a presentare, entro il medesimo termine, l'originale della sentenza inoltrata con scritto del 5 agosto 2021, nonché ad illustrarne le modalità di ottenimento e a presentarne una traduzione certificata in una lingua ufficiale svizzera.
O. Con lettera raccomandata del 21 febbraio 2022, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale l'attestazione d'indigenza richiesta e la traduzione certificata del mezzo di prova.
Egli ha altresì precisato di non essere riuscito a presentare, entro il termine fissatogli, la sentenza in originale siccome essa sarebbe custodita negli archivi di un tribunale di G._______, chiedendo dunque una proroga per procedere in tal senso; termine prorogato dal Tribunale al 10 marzo 2022 con decisione incidentale dell'8 febbraio 2022.
P. Con lettera raccomandata del 24 marzo 2022, l'interessato ha provveduto alla trasmissione del documento in parola, in originale.
Q. Con ordinanza del 3 maggio 2022, il Tribunale ha confermato la ricezione dell'attestazione di indigenza, come pure della sentenza in originale, ed avviato uno scambio di scritti tra le parti, il quale è scaturito in una risposta del 31 maggio 2021 (recte: 2022), una replica del 22 giugno 2022, una duplica del 22 luglio 2021 (recte: 2022) e delle osservazioni alla duplica del 10 agosto 2022.
R. Con ordinanza del 12 agosto 2022, il Tribunale ha chiuso formalmente lo scambio di scritti, riservando altre eventuali misure istruttorie.
S. Con complementi al ricorso del 23 agosto e del 27 ottobre 2022, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale l'originale di una tessera di (...) la quale permetterebbe di dimostrare che egli sarebbe perseguitato per la propria posizione di "capo di un gruppo famiglia" (cfr. anche ricorso del 28 maggio 2021, pag. 4), come pure la copia di "catture di schermo", con la relativa traduzione in italiano, di presunti messaggi di minacce inviati da (...). A suo dire, tali documenti dimostrerebbero che avrebbe un profilo particolarmente a rischio.
T. Ulteriori fatti, argomenti addotti dalle parti e documenti presentati verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della causa.
Diritto:
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest'ultima.
Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF).
4.1 Nel merito, il ricorrente censura una violazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi). Contrariamente alla decisione dell'autorità inferiore, egli avrebbe diritto al riconoscimento dello statuto di rifugiato (artt. 3 e 7 LAsi) e alla concessione dell'asilo in Svizzera (art. 2 LAsi).
4.2
4.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. È riconosciuto quale rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5).
Tra la persecuzione subita e l'espatrio deve, infine, esistere un nesso causale temporale e materiale sufficientemente stretto (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2). L'esistenza del timore di persecuzione dev'essere esaminata al momento dell'espatrio (cfr. DTAF 2008/12, consid. 5.2) ma dev'essere ancora attuale al momento della decisione di merito sulla domanda d'asilo (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2; 2010/57 consid. 2).
4.2.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). Quest'ultima è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili, in particolare, le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
La dottrina più autorevole riconosce quattro elementi costitutivi della "verosimiglianza": le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili; il richiedente dev'essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
4.3
4.3.1 Nel caso di specie, il Tribunale considera che le tesi ricorsuali non possano essere seguite in quanto le allegazioni del ricorrente contengono, come rettamente esposto dall'autorità inferiore, numerosi indicatori d'inverosimiglianza, su dei punti essenziali, che rendono le dichiarazioni relative ai motivi che l'avrebbero indotto all'espatrio parzialmente inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. In particolare, le dichiarazioni rese dal ricorrente sono parzialmente incoerenti e contraddittorie; i mezzi di prova allegati non permettono di pervenire ad una diversa conclusione. Ne consegue che un esame della rilevanza di tali dichiarazioni ai sensi dell'asilo in virtù dell'art. 3 LAsi non era necessario.
4.3.2 In primo luogo, il ricorrente ha fornito delle dichiarazioni parzialmente incoerenti e contraddittorie in merito alla presunta sorveglianza della quale sarebbe stato oggetto presso la propria abitazione di G._______, come pure in proposito al presunto rapimento dei propri figli, M._______ e N._______, da parte dei membri del movimento politico radicale sciita (...) (cfr. atti SEM n. 57/10, R39; 79/13, R44, 45). Egli ha inizialmente dichiarato di aver ricevuto nel (...), a seguito del suo ritorno a G._______, avvenuto il medesimo anno, delle lettere di minacce da parte di tale milizia, la quale lo intimava di lasciare immediatamente tale città (cfr. atto SEM n. 57/10, R39). In tale occasione, egli avrebbe denunciato i fatti alle autorità di polizia locali (cfr. atto SEM n. 57/10, R45). Successivamente, egli ha invece sostenuto che il compito di assicurare la sicurezza della città fosse stato confidato proprio a tale organizzazione militare (cfr. atto SEM n., 79/13, R42). Egli ha altresì evocato che la sua famiglia temeva di lasciare la propria abitazione per paura di essere oggetto di un sequestro (cfr. atto SEM n. 79/13, n. 56), essendo la medesima sotto un'attenta sorveglianza e un controllo da parte dei membri di tale milizia (cfr. atto SEM n. 79/13, R57). L'obiettivo dei sequestri sarebbe stato quello di costringerlo a lasciare G._______ perché sunnita (cfr. atto SEM n. 79/13, R46, R48). Eppure, dalle sue dichiarazioni non si comprendono i motivi per i quali egli non sia stato personalmente sequestrato presso la propria abitazione (cfr. atto SEM n. 79/13, R59). Egli lo giustifica sostenendo di essere rimasto rinchiuso, al sicuro; ed essendo al sicuro - a differenza dei propri figli - i miliziani non avrebbero potuto prelevarlo dalla propria abitazione se non ledendo l'"(...) onore della sua famiglia (...)" (cfr. atto SEM n. 79/13, R57). Non risulta tuttavia coerente che il solo fatto di rinchiudersi presso la propria abitazione lo abbia protetto da tale milizia, la quale avrebbe dimostrato di non farsi scrupoli nel sequestrare, torturare ed uccidere uno dei suoi figli. A ciò si aggiunga che, sentito in merito alle circostanze del sequestro di questi ultimi, egli si è limitato a supporre che l'autore fosse stata la medesima forza militare, non adducendo alcun elemento oggettivo a sostegno delle sue allegazioni (cfr. atto SEM n. 79/13, R53), limitandosi a formulare delle mere ipotesi (" ... abbiamo pensato che era stato fermato da queste forze di sicurezza ... "; cfr. atto SEM n. 79/13, R54), contribuendo ad accentuare l'inverosimiglianza delle proprie dichiarazioni. Da ultimo, nonostante nella lettera di minacce del (...) trasmessagli da tale gruppo militare vi fosse effettivamente un riferimento al sequestro di suo figlio N._______ (cfr. atto SEM n. 79/13, R55), tale documento non può essere considerato tale da rendere verosimile quanto da lui allegato. Esso non menziona innanzitutto espressamente il nome dei figli del ricorrente (cfr. atto SEM n. 83/3). Pur ammettendo che uno dei figli di quest'ultimo sarebbe stato rapito, è inverosimile che una milizia che avesse sotto sorveglianza e controllo un'abitazione e fosse responsabile della sicurezza del quartiere (cfr. supra) decida di notificare un tale documento al fine di costringere il ricorrente e la sua famiglia a lasciare G._______.
4.3.3 In secondo luogo, l'interessato ha sostenuto che (...) avrebbe emesso un mandato d'arresto nei suoi confronti per partecipazione al partito politico (...) vicino a O._______, negando tuttavia di essere un membro di tale partito (cfr. atto SEM n. 79/13, R64), sottintendendo che tale accusa fosse infondata e creata a soli scopi intimidatori (cfr. atto SEM n. 79/13, R66, R67). Il ricorrente ha infatti espressamente ammesso di non aver mai svolto attività politiche nel proprio Paese d'origine (cfr. atto SEM n. 79/13, R9). Ciò posto, agli occhi del Tribunale non risulta coerente che tale milizia trasmetta un ordine di arresto, per dei fatti diversi da quelli menzionati nella lettera di minacce spedita l'anno precedente (cfr. atto SEM n. 83/3), numerosi anni dopo il suo espatrio dall'Iraq. D'altronde, il ricorrente è espatriato nel (...) e dal contenuto del mandato di arresto si evince che la milizia fosse al corrente di tale fatto (cfr. atto SEM n. 82/4). Non è inoltre possibile seguire il ragionamento del ricorrente secondo cui egli sarebbe di nuovo stato oggetto di minacce per il solo fatto che avrebbe locato la propria abitazione sita a G._______ (cfr. ricorso del 28 maggio 2021, pag. 2), considerato soprattutto che nella lettera di minacce era menzionato che non vi sarebbero stati ulteriori avvisi (cfr. atto SEM n. 82/4). D'altronde, egli non ha saputo spiegare per quale motivo tale milizia avrebbe voluto arrestarlo (cfr. atto SEM 79/13, R64). Ne consegue che tale documento non permette di rendere verosimili l'esistenza di persecuzioni individuali nei suoi confronti.
4.3.4 Per quanto concerne invece il video da lui prodotto, in cui si assisterebbe alla tortura e all'uccisione del proprio figlio M._______, contrariamente a quanto da lui sostenuto, il mezzo di prova è stato preso in considerazione dall'autorità inferiore. Quest'ultima ha infatti espressamente ritenuto che "(...) non è atto a rendere verosimili le sue allegazioni in materia d'asilo" (cfr. atto SEM n. 89/8, pag. 4). In altre parole, non avendone preso visione e non conoscendone il contenuto, il ricorrente non ha potuto apportare degli elementi sufficienti al fine di rendere verosimile che l'uomo ivi rappresentato fosse effettivamente suo figlio. Nonostante umanamente si comprendano i motivi che hanno condotto il patrocinatore a ritenere opportuno di non mostrare tale mezzo di prova al ricorrente (cfr. atto SEM n. 41/1) e ciò anche in considerazione del suo stato di salute (cfr. in particolare Certificato medico del 16 luglio 2021 del [...]), tale mezzo di prova non è atto a rendere verosimili le sue dichiarazioni. Non solo non è possibile stabilire se si tratti effettivamente del figlio ma, poi, le circostanze relative al suo ottenimento destano seri dubbi in merito alla sua attendibilità: la signora (...), di religione musulmano sciita, vicina di casa del ricorrente, avrebbe trasmesso tale documento alla di lui moglie avendolo ricevuto a sua volta da terze persone, la cui identità è tutt'ora sconosciuta (cfr. atto SEM n. 57/10, R52-R54). Non si comprendono neppure i motivi per i quali tale mezzo di prova sia pervenuto al ricorrente oltre cinque anni dopo la presunta morte del figlio; incomprensione alla quale quest'ultimo non riesce a dare una spiegazione logica (cfr. atto SEM n. 57/10, R54-R56). A titolo abbondanziale si rileva infine che il video è disponibile anche in rete, pubblicato già nel 2019. Ne consegue che il ricorrente, contrariamente a quanto da lui sostenuto (cfr. ricorso del 28 maggio 2021, pag. 5), non ha subito alcuna violazione del proprio diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).
4.3.5 Per quanto riguarda infine i documenti trasmessi dal ricorrente in seguito alla chiusura dello scambio di scritti, il Tribunale rileva quanto segue. L'originale della tessera di (...) è stato trasmesso solamente il 23 agosto 2022. Non essendone stata menzionata l'esistenza precedentemente, è altamente probabile che lo stesso sia stato prodotto, come affermato dall'autorità inferiore, a soli scopi di causa (cfr. duplica del 22 luglio 2021 recte: 2022 , pag. 1). La stessa sorte è riservata ai messaggi di minacce pervenuti al ricorrente tramite Facebook e inoltrati al Tribunale il 27 ottobre 2022, i quali potrebbero essere stati inviati da chiunque in assenza di un autore determinato e determinabile.
4.4
4.4.1 Ciò posto, il Tribunale deve ora esaminare se le restanti dichiarazioni del ricorrente, considerate verosimili, adempiono le condizioni poste dall'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiato.
4.4.2 Nel caso in narrativa occorre constatare come il ricorrente abbia avuto problemi con l'esercito del (...) a partire dal (...) (cfr. atto SEM n. 79/13, R12) e sia stato, successivamente, e meglio a partire dal (...), oggetto di persecuzioni da parte del gruppo paramilitare (...) (cfr. atti SEM n. 57/10, R39; 79/13, R13).
4.4.3 Per quanto concerne le persecuzioni subite dall'esercito del Mahdi, il ricorrente ha affermato che lo scopo di tale milizia fosse quello di effettuare una pulizia etnica con l'obiettivo di costringere le famiglie di appartenenza religiosa sunnita a lasciare G._______ (cfr. atto SEM n. 79/13, R27). In seguito alla sua partenza dalla città e al suo ritorno nel (...), egli non è tuttavia più stato contattato da tale organizzazione, la quale nel frattempo sarebbe stata soggetta a modificazioni interne (cfr. atto SEM n. 79/13, R39-R41). V'è dunque da concludere che, sulla base di tali elementi, non si possa partire dall'assunto che il ricorrente aveva, al momento del proprio espatrio, un fondato timore di essere oggetto di persecuzioni ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi.
4.4.4 Per quanto riguarda, invece, le presunte persecuzioni commesse da parte dei membri di (...), esse sono state considerate dallo scrivente Tribunale inverosimili (cfr. supra consid. 4.3) cosicché un esame della loro rilevanza ai sensi dell'asilo non risulta essere necessario.
4.5 È dunque a giusto titolo che la SEM ha considerato inverosimili le dichiarazioni relative alla presunta sorveglianza della sua abitazione e al presunto rapimento dei suoi figli, come pure delle persecuzioni subite dall'organizzazione (...) (cfr. supra consid. 4.3). Per quanto riguarda invece le restanti dichiarazioni, non andava riconosciuta al medesimo, in assenza di un timore fondato di persecuzione, la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi (cfr. supra consid. 4.4).
Alla luce di quanto sopra, l'autorità inferiore non ha dunque violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi). La decisione della SEM del 27 aprile 2021 dev'essere confermata e le censure sollevate respinte.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, esse non vengono prelevate.
La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese processuali.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni
Data di spedizione: