Entscheiddatum: 24.01.2013Publikationsdatum: 12.04.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-2608/2011
Sentenza del 24 gennaio 2013 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),François Badoud, Gérald Bovier,cancelliera Camilla Fumagalli. Parti A._______, nato il (...),Iran,rappresentato dal signor Rosario Mastrosimone,ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM),Quellenweg 6, 3003 Berna,autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento;decisione dell'UFM dell'8 aprile 2011 / N [...].
Fatti:
A. L'interessato, cittadino iraniano di etnia curda, è nato a B._______ nel governatorato del Kurdistan iraniano, dove avrebbe risieduto fino al (...). Dopo aver vissuto fino al (...) in Iraq a C._______ nel Kurdistan iracheno, si sarebbe recato in Turchia per alcuni mesi prima di giungere in Svizzera il (...) dove ha depositato la domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione del 17 aprile 2008 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg. e 7).
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere fuggito per il timore di subire persecuzioni da parte delle autorità iraniane a causa di attività svolte in seno al partito Komala con sede nel Kurdistan iracheno (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale d'audizione del 15 luglio 2008 [di seguito: verbale 2], pag. 11).
A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto i seguenti documenti:
un'intervista del richiedente pubblicata nel giornale del partito Komala;
un articolo concernente la scuola del partito Komala;
una copia della sentenza di condanna pronunciata dalle autorità iraniane nei confronti di tre persone che hanno collaborato con il partito Komala;
una chiave USB contenente l'intervista e l'articolo sopraccitato, oltre che due numeri completi del giornale del partito, come pure delle fotografie del ricorrente in seno al partito Komala;
delle fotografie che ritraggono l'insorgente nell'ambito delle sue attività in seno al partito;
un CD-Rom contenente un filmato sul partito Komala;
due carte di legittimazione del decimo e undicesimo congresso del partito Komala;
una tessera di Peshmerga;
la carta d'identità iraniana;
una copia della carta d'identità della moglie;
un certificato di membro del partito Komala;
un atto di matrimonio celebrato dal partito Komala;
cinque ordini di missione del partito Komala;
una carta militare iraniana.
B. Con decisione dell'8 aprile 2011, notificata al richiedente in data 11 aprile 2011 (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo giusta l'art. 54 della legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) riconoscendogli la qualità di rifugiato giusta l'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera mentre ha ritenuto inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento concedendogli l'ammissione provvisoria.
C. In data 5 maggio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 6 maggio 2011), il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo. Ha altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili.
D. Il Tribunale, con ordinanza del 17 maggio 2011, ha informato il ricorrente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura e si è riservato di decidere in prosieguo di procedura sull'anticipo equivalente alle presunte spese processuali.
E. Il 1° luglio 2011 (data d'entrata: 4 luglio 2011), il ricorrente ha inviato a codesto Tribunale la traduzione in lingua italiana di una parte della sentenza della giustizia iraniana versata agli atti come mezzo di prova nella procedura di prima istanza.
F. Il Tribunale, con ordinanza del 6 luglio 2011, ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso come pure allo scritto del 1° luglio 2011 nonché al relativo allegato entro il 27 luglio 2011.
G. Con risposta del 12 luglio 2011, l'UFM ha rinviato ai considerandi della propria decisione ed ha proposto la reiezione del gravame.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo al ricorrente stata riconosciuta la qualità di rifugiato e concessa l'ammissione provvisoria, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.
4.1. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
4.2. Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese le attività politiche effettuate in esilio, l'uscita illegale dal Paese d'origine o il deposito d'una domanda d'asilo all'estero che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2009/29 consid. 5.1).
Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Per l'applicazione dell'art. 54 LAsi in caso di attività politiche svolte in esilio, è determinante accertare che le autorità del Paese d'origine percepiscano il comportamento all'estero del richiedente come antinazionale e, pertanto, l'interessato deve avere il timore fondato di subire pregiudizi giusta l'art. 3 LAsi qualora rientrasse al suo Paese d'origine. Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1; GICRA 1995 n. 7 consid. 8; Messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 1995 relativo alla revisione totale della legge sull'asilo nonché alla modificazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri [FF 1996 II 73]). Inoltre, l'art. 54 LAsi non autorizza il cumulo di motivi soggettivi insorti dopo la fuga con motivi di fuga o motivi esistenti prima della stessa, o ancora di motivi oggettivi insorti dopo la fuga, insufficienti, da soli, a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. ibidem).
5.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha ritenuto i seguenti fatti: il richiedente, di etnia curda e proveniente da una famiglia di cui diversi membri sarebbero attivi politicamente, avrebbe simpatizzato per il partito Komala. Nell'autunno del (...) avrebbe lasciato l'Iran a destinazione di C._______ con l'intenzione di unirsi al partito Komala su suolo iracheno. Dopo essersi annunciato all'autorità del partito, sarebbe stato trasferito al centro di formazione D._______ a E._______ nel Kurdistan iracheno, dove avrebbe seguito diversi addestramenti per diventare Peshmerga. Dopo tre anni sarebbe stato nominato responsabile di sezione e assegnato al servizio di protezione. Qualche tempo dopo sarebbe stato chiamato a dirigere la scuola D._______ e ad organizzare attività propagandistiche in Iran. A questo scopo avrebbe effettuato diverse incursioni su territorio iraniano. In questi anni sarebbe stato informato da parenti che diversi membri della sua famiglia, in particolare sua madre, avrebbero subito pressioni per via del suo impegno politico. Per porre fine a tali pressioni e per delusione nei confronti del suo impegno politico, nel novembre (...) avrebbe deciso di lasciare il Komala.
5.2. L'UFM ha considerato che le dichiarazioni dell'interessato non conterrebbero nessuno elemento o indizio concreto atto a dimostrare che prima di lasciare l'Iran, alla fine del (...), egli avrebbe subito o temuto di subire pregiudizi determinanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Pertanto, nel (...), nel momento in cui il richiedente avrebbe lasciato l'Iran, lo stesso non sarebbe stato esposto a pregiudizi giusta l'art. 3 LAsi. Tuttavia, l'UFM ha considerato, dopo esame degli atti e ritenute le circostanze del caso individuale, che con l'entrata nel partito Komala nel (...) il profilo dell'interessato sarebbe atto ad attirare l'attenzione delle autorità iraniane in caso di un suo ritorno al Paese d'origine. Per il che, gli elementi decisivi per il riconoscimento della qualità di rifugiato sarebbero intervenuti dopo la partenza del richiedente e sarebbero considerati come motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell'art. 54 LAsi. Di conseguenza, le dichiarazioni dello stesso soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi, tuttavia non gli sarebbe concesso l'asilo a causa della presenza di un motivo d'esclusione.
5.3. Con ricorso l'insorgente ha contestato l'applicazione dell'art. 54 LAsi in quanto già prima della sua partenza dall'Iran nel (...) avrebbe svolto al Paese d'origine attività rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Inoltre dopo la sua prima partenza dal Paese d'origine egli avrebbe fatto rientro numerose volte in Iran, dove sarebbe stato esposto a pregiudizi giusta l'art. 3 LAsi.
Per quanto concerne i motivi d'asilo creatisi prima del (...), l'insorgente ha allegato d'essere stato oggetto di trattamenti persecutori in ragione delle sue convinzioni politiche. Egli sarebbe stato escluso dalla quinta classe scolastica ed avrebbe subito pressioni affinché aderisse al partito al potere. Inoltre, durante il servizio militare avrebbe subito delle pressioni tali da spingerlo ad unirsi al partito Komala e diventare Peshmerga. Le attività politiche quale simpatizzante del partito Komala svolte su suolo iraniano prima del (...) sarebbero state svolte tra la sua cerchia d'amici e conoscenti. Già in tale momento il ricorrente avrebbe attirato l'attenzione delle autorità iraniane. Infatti, una settimana dopo la sua partenza per l'Iraq, agenti dell'Ettelaat si sarebbero presentati alla dimora della madre dell'insorgente con l'intento di ottenere delle informazioni e informandola di sapere che il figlio si sarebbe unito al partito Komala. Pertanto le condizioni necessarie per adempiere la qualità di rifugiato giusta l'art. 3 LAsi sarebbero date già prima della partenza dall'Iran nel (...).
L'insorgente ha indicato inoltre che l'UFM avrebbe stabilito temporalmente il suo espatrio nel (...) e non avrebbe dunque tenuto conto delle sue attività politiche svolte dopo il (...) su suolo iraniano. Già nell'audizione federale egli avrebbe indicato che dopo il (...) avrebbe svolto delle attività legate al partito Komala su suolo iraniano. Nel ricorso egli ha aggiunto che tra il (...) ed il (...) vi sarebbe rientrato per una decina di volte, restandovi per periodi fino ad un mese, dove avrebbe svolto attività politiche. La sentenza versata agli atti rivestirebbe dunque un'importanza decisiva: la sentenza di condanna del Tribunale iraniano concernerebbe tre persone che avrebbero aiutato l'insorgente allorquando si sarebbe trovato su suolo iraniano nel (...). Il ricorrente ha indicato che all'epoca di tali fatti, egli in compagnia di altri tre Peshmerga si sarebbe recato di nascosto su suolo iraniano per incontrarsi con simpatizzanti del partito che risiederebbero stabilmente in Iran. A tale scopo il gruppo di Peshmerga si sarebbe suddiviso in due gruppi giungendo nella zona di B._______ e spostandosi di notte e dormendo da simpatizzanti. Avendo ricevuto la notizia che gli agenti dell'Ettelaat avrebbero cercato simpatizzanti del partito Komala, l'insorgente ed un altro Peshmerga si sarebbero nascosti sulle montagne iraniane del Kurdistan, mentre gli altri due Peshmerga si sarebbero nascosti sulle montagne irachene del Kurdistan. La sentenza condannerebbe tre persone per il loro aiuto al partito Komala. Si tratterebbe di F._______, sposato con la sorella della moglie di un dei due Peshmerga dell'altro gruppo; di G._______ e di H._______, fratello del Peshmerga che avrebbe accompagnato il ricorrente. Nella sentenza risulterebbe che i tre simpatizzanti, sarebbero stati ritenuti colpevoli, tra l'altro, di aver aiutato A._______ durante la sua permanenza a B._______. Tale sentenza dimostrerebbe che lo stesso avrebbe svolto su suolo iraniano attività tali da destare un interesse notevole da parte dell'autorità iraniana e conseguentemente, gli si dovrebbe riconoscere la qualità di rifugiato per attività svolte al Paese d'origine.
Avendo la qualità di rifugiato per essere esposto a pregiudizi giusta l'art. 3 LAsi per attività politiche svolte al Paese d'origine ed in assenza di motivi d'esclusione gli si dovrebbe concedere l'asilo.
Il momento decisivo per statuire sulla qualità di rifugiato giusta l'art. 3 LAsi di un richiedente l'asilo non è la situazione creatasi al momento dell'espatrio, bensì la situazione al momento della decisione sulla domanda d'asilo. Pertanto anche al richiedente l'asilo che ha motivi soggettivi insorti dopo la fuga giusta l'art. 54 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure per il comportamento dopo la partenza, si deve riconoscere la qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2009/29 consid. 5.1).
Al momento attuale, e come accertato dall'UFM, il ricorrente adempie le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Tuttavia, l'UFM ha analizzato la qualità di rifugiato del ricorrente esclusivamente in relazione alle attività politiche svolte dallo stesso in esilio tralasciando di valutare se in occasione del rientro in Patria del ricorrente, e segnatamente l'ultima volta che è espatriato, sussistessero già motivi atti a riconoscergli la qualità di rifugiato.
Nel (...) l'insorgente lascia per la prima volta l'Iran alla volta dell'Iraq dove si unisce al partito Komala e diventa Peshmerga. Il fratello del ricorrente, I._______ (N [...]), il quale ha ottenuto l'asilo in Svizzera con decisione del 10 ottobre 2008, è stato fermato e torturato in Iran a due riprese nel (...) e nel (...) perché sospettato di collaborare con il partito avendo un fratello, ossia il qui ricorrente, attivo per l'opposizione politica (cfr. N [...], act. A 8/23, pagg. 11 seg.). Ritenuto tale accertamento dei fatti, si può dunque stabilire che dal (...) il ricorrente aveva il timore fondato di subire delle persecuzioni. Orbene, come accertato dall'UFM e allegato dall'insorgente e specificato nell'atto ricorsuale, tra il periodo del (...) ed il (...) si sarebbe recato più volte illegalmente su suolo iraniano a svolgere delle missioni di tipo organizzativo e di propaganda per il partito (cfr. verbale 2, pagg. 5 e 10; ricorso, pag. 3). Soltanto quando è divenuto responsabile dell'organizzazione del partito all'interno dell'Iran, non gli è più stato permesso di recarsi in Iran viste le informazioni di cui era in possesso (cfr. verbale 2, pagg. 10 seg.).
In altre parole si può partire dal presupposto che l'insorgente è divenuto d'interesse delle autorità iraniane a partire al più tardi dal (...), ovvero il momento in cui il fratello subiva persecuzioni su suolo iraniano. Da quanto si evince dagli atti, dai mezzi di prova come pure dall'atto ricorsuale, il ricorrente tra il (...) ed il (...) ha svolto attività politiche su suolo iraniano. Pertanto, svolgendo le attività politiche non soltanto in esilio bensì anche fisicamente sul territorio iraniano, le condizioni dell'art. 54 LAsi non possono nella fattispecie essere date.
Visto quanto precede, può rimanere aperta la questione dell'autenticità della sentenza allegata, la quale condannando tre suoi colleghi che lo avrebbero aiutato nella clandestinità in Iran durante le sue attività politiche allorquando si trovava in Iran nel (...), non farebbe che confermare il suo timore fondato d'essere esposto a delle persecuzioni su suolo iraniano.
In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione globale delle allegazioni presentate, questo Tribunale ritiene che il timore d'essere esposto ad una persecuzione futura non si basi, come ritenuto dall'UFM, su motivi soggettivi insorti dopo la fuga giusta l'art. 54 LAsi, bensì su motivi insorti prima del suo definitivo espatrio a causa delle attività politiche d'opposizione al governo svolte su suolo iraniano.
Inoltre, dagli atti di causa non risultano elementi che giustifichino un'esclusione dell'insorgente dalla qualità di rifugiato o dall'asilo, giusta l'art. 1 F della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30) rispettivamente l'art. 53 LAsi. Al ricorrente deve essere pertanto confermata la qualità di rifugiato e concesso l'asilo.
Avendo il Tribunale riconosciuto la qualità di rifugiato per motivi originari avvenuti al più tardi nel 1998, codesto Tribunale può esimersi da stabilire se al momento del primo espatrio nel 1996 sussistevano già motivi d'asilo a titolo originario, in quanto tale questione è irrilevante per l'esito della presente procedura d'asilo.
8.1. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
8.2. Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1-3 PA).
8.3. La parte vincente ha diritto ad un'indennità a titolo di spese ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in combinato disposto con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nonostante l'insorgente rappresentato abbia protestato le ripetibili nelle conclusioni ricorsuali, non ha presentato al Tribunale una nota particolareggiata delle spese (art. 14 cpv. 1 TS-TAF), per il che l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 600.- (art. 14 cpv. 2, art. 8 ed art. 10 TS-TAF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è accolto. I punti 2-7 del dispositivo della decisione dell'UFM dell'8 aprile 2011 sono annullati. All'UFM è richiesto di concedere l'asilo al ricorrente.
Non si prelevano spese processuali.
L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 600.- a titolo di spese ripetibili.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
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