Entscheiddatum: 04.07.2013Publikationsdatum: 12.02.2014
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-2642/2013
Sentenza del 4 luglio 2013 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), William Waeber, Fulvio Haefeli, cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nata il (...),Mongolia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 30 aprile 2013 / N (...).
Visto
la prima domanda d'asilo che la richiedente ha presentato in Svizzera il 27 dicembre 2007;
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 29 aprile 2008, con la quale detto Ufficio ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;
la sentenza del Tribunale amministrativo federale (D-3506/2008, D-3507/2008) del 29 giugno 2010, con la quale detta autorità ha confermato la summenzionata decisione dell'UFM;
la seconda domanda d'asilo che la richiedente ha presentato in Svizzera in data 14 febbraio 2011;
il verbale di audizione del 30 marzo 2011 (di seguito: verbale);
la decisione dell'UFM del 30 aprile 2013, con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) con contestuale pronuncia dell'allontanamento della richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso siccome lecito, esigibile e possibile;
il ricorso della ricorrente dell'8 maggio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 10 maggio 2013) contro detta decisione;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 13 maggio 2013;
la decisione incidentale del 14 maggio 2013, con cui il Tribunale ha invitato l'UFM ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 29 maggio 2013;
lo scritto del 21 maggio 2013 con cui l'UFM ha chiesto al Tribunale una proroga del succitato termine sino al 14 giugno 2013;
la concessione della proroga del termine che il Tribunale ha trasmesso all'autorità inferiore via fax in data 24 maggio 2013;
le osservazioni al ricorso dell'UFM di data 14 giugno 2013;
la trasmissione per conoscenza di copia delle succitate osservazioni alla ricorrente in data 20 giugno 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che la ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); che è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che la ricorrente ha ammesso di non avere fatto ritorno in Mongolia nonostante l'esito negativo della prima domanda di asilo e di fare valere, a fondamento della presente domanda d'asilo, i motivi già adotti nel merito della prima procedura d'asilo (cfr. verbale, pag. 5-6);
che l'UFM nella sua decisione ha ritenuto che dopo la conclusione della prima procedura d'asilo non sarebbero intervenuti nuovi fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso verso il suo Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente sostiene che nel frattempo sarebbero intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato; che, in particolare, ella soffrirebbe di gravi problemi di salute documentati dai certificati medici allegati; che, in virtù di quanto precede, l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della propria domanda d'asilo, ritenuto che i fatti propri a motivare la qualità di rifugiato contemplerebbero anche gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento; che, d'altronde, in Mongolia non potrebbe accedere alle cure adeguate; che, pertanto, il proprio allontanamento non sarebbe esigibile e le andrebbe concessa l'ammissione provvisoria; che, in concreto, la ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che, ella ha altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento anticipato delle spese processuali con protestate spese e ripetibili;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o durante la pendente procedura d'asilo è rientrato nel Paese di origine o di provenienza, a meno che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;
che preliminarmente il Tribunale osserva che la precedente procedura d'asilo in Svizzera si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione negativa dell'UFM del 29 aprile 2008;
che il Tribunale rileva che la ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2);
che infatti, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, alla quale si rinvia, i motivi adotti dalla ricorrente nella presente procedura sono i medesimi di quelli già esaminati nel corso della prima procedura; che, oltretutto, ella non ha fatto ritorno in Patria dopo l'esito negativo della prima domanda d'asilo;
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti dall'insorgente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato né determinanti per la concessione della protezione provvisoria;
che visto quanto esposto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso la Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, in considerazione di quanto esposto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, inoltre, la situazione vigente in Mongolia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale della ricorrente, ella è giovane e vanta una formazione professionale di cuoca (cfr. verbale, pag. 3); che la medesima ha vissuto gran parte della propria vita ad B._______ (cfr. verbale, pag. 1), ove si può dunque presumere, anche in virtù delle dichiarazioni contraddittorie rilasciate in merito alle proprie generalità, che possegga una rete sociale più ampia di quella evocata;
che, dai certificati medici agli atti, si evince che la ricorrente soffre di una (...); che tale malattia è cronica e non è possibile prevedere una guarigione; che, pertanto, l'insorgente necessiterà sempre di una terapia di base volta a bloccare le manifestazioni infiammatorie alla (...) e alle (...) (cfr. in particolare Rapporto medico del 7 maggio 2013 del Dr med. Roberto C._______);
che la ricorrente sostiene, in virtù di quanto affermato dal proprio medico, di non potere beneficiare in Mongolia delle cure mediche necessarie; che, di conseguenza, il proprio allontanamento non sarebbe esigibile;
che la nozione di cure mediche essenziali comprende le cure mediche di base, nonché quelle assolutamente necessarie in caso di urgenza nel rispetto della dignità umana (cfr. Gabrielle Steffen, Droit aux soins e rationnement, Berna 2002, pag. 81 e segg. e 87); che, tuttavia, lo straniero non può prevalersi della suddetta disposizione tendente all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per dedurne un diritto incondizionato di soggiorno in uno stato firmatario CEDU, segnatamente in Svizzera, ed un diritto d'accesso generale in questo Paese alle forme di sostegno mediche, sociali e altre suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che le infrastrutture e le conoscenze mediche nel Paese di origine o di destinazione non raggiungono il grado di quelle elvetiche (GICRA 1993 no. 38 pag. 274 segg., citata in, tra le tante, sentenze del TAF E-5526/2006 del 9 luglio 2009; D-3407/2006 dell'8 luglio 2008); che, di conseguenza, non è sufficiente, per ammettere l'inesigibilità dell'esecuzione all'allontanamento, che un trattamento medico prescritto sulla base delle norme svizzere non possa essere seguito nel Paese di origine dell'interessato; che, infatti, se le cure essenziali possono essere assicurate nel Paese di origine dello straniero, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese è ragionevolmente esigibile (cfr. ibidem);
che, in particolare, sono considerate come essenziali le cure di medicina generale e acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana (DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003 no. 24 consid. 5b);
che, malgrado l'opinione del Dr med. C._______, le investigazioni dell'UFM per il tramite del Consolato svizzero in B._______, hanno permesso di determinare che i medicinali di cui necessita l'insorgente sono normalmente disponibili in Mongolia; che, inoltre, le terapie mediche richieste sono effettuabili presso l'Hospital Nr. 1; che, oltretutto, i costi di tali terapie sono assunti interamente dallo Stato per quanto concerne le persone disabili;
che, visto quanto precede, questo Tribunale, pur conscio dell'importanza dei problemi di salute della ricorrente, non ritiene che la gravità della malattia di cui soffre quest'ultima è tale che un rimpatrio comporterebbe una messa in pericolo seria della vita o dello stato di salute della paziente, rispettivamente che lo stato di salute della medesima necessiti imperativamente di trattamenti medici possibili unicamente in Svizzera;
che, comunque, se date le condizioni in relazione ai mezzi finanziari necessari per accedere alle cure mediche, il Tribunale segnala che la ricorrente ha la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi;
che considerato quanto sopra, i motivi presentati dall'insorgente nell'ambito della presente procedura ricorsuale, non permettono di mettere in discussione la ragionevolezza dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento;
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che infatti la ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione la querelata decisione va confermata;
che l'UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]);
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: