Entscheiddatum: 04.06.2013Publikationsdatum: 29.11.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-2769/2013
Sentenza del 4 giugno 2013 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (Presidente del collegio), Christa Luterbacher, Robert Galliker; cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...), aliasB._______, nato il (...),Nigeria,rappresentati dal signor Rosario Mastrosimone,Antenna Profughi,ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'8 maggio 2013 / N (...).
Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data 12 aprile 2013 in Svizzera;
l'esame osseo della mano a cui il richiedente è stato sottoposto ed il relativo rapporto del (...) 2013;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente in data 18 aprile 2013 e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare entro 48 ore un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili non si entra nel merito della domanda d'asilo;
il verbale di audizione sulle generalità del 18 aprile 2013 (di seguito: verbale 1);
il verbale di audizione del 3 maggio 2013 (di seguito: verbale 2) e il rispettivo allegato del rappresentante dell'opera assistenziale (di seguito: allegato ROA);
la decisione dell'UFM dell'8 maggio 2013, notificata al ricorrente al più presto il 9 maggio 2013;
il ricorso del 15 maggio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 16 maggio 2013);
copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 16 maggio 2013 e lo stesso incarto in originale, pervenuto al Tribunale il 28 maggio 2013;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, nell'ambito dell'audizione sommaria, il richiedente ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia Igbo e di essere cresciuto a C._______ (Nigeria), dove avrebbe vissuto fino al giorno dell'espatrio (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 5);
che nella decisione impugnata l'UFM ha ritenuto che il richiedente non sarebbe stato in grado di rendere verosimile di essere minorenne; che inoltre ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi fosse realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente ha contestato le valutazione dell'UFM sulla denegata minore età; che quindi ha chiesto una ripetizione dell'audizione alla presenza di una persona di fiducia e, in subordine, un'audizione complementare per permettere un accertamento affidabile della minore o maggiore età;
che circa la questione dei motivi scusabili per la mancata consegna dei documenti ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi, ha allegato di avere lasciato la Nigeria in un'età in cui la capacità di discernimento sarebbe notoriamente inferiore a quella di una persona adulta a difficilmente l'adolescente gestirebbe autonomamente i propri documenti e le proprie pratiche amministrative;
che erroneamente l'UFM non avrebbe ritenuto necessari ulteriori chiarimenti; che tuttavia, in particolare per quanto attiene all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, le allegazioni del richiedente circa la sua situazione in patria avrebbero dovuto richiedere detti chiarimenti supplementari;
che a suo dire l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria non sarebbe ragionevolmente esigibile in quanto in patria sarebbe sprovvisto di un alloggio sicuro e non disporrebbe di una rete familiare e sociale né di condizioni di vita dignitose; che infine dovrebbe far fronte alle gravi minacce da parte del fratello del padre adottivo;
che in conclusione egli ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha presentato, secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria, intesa come dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta spese e ripetibili;
che, di principio, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato, se non è possibile designare subito dopo l'attribuzione al cantone un curatore o un tutore, l'autorità cantonale nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o di allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età;
che ciò non avviene se il richiedente non rende verosimile la sua minore età; che pertanto è legittimo che l'UFM si pronunci, a titolo pregiudiziale, prima dell'effettuazione dell'audizione particolareggiata sui motivi d'asilo e della designazione di una persona di fiducia, sull'allegata minorità di un richiedente l'asilo allorquando vi sono dei dubbi riguardo all'età indicata (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30);
che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere plausibile la sua minore età;
che nondimeno il rappresentante dell'opera assistenziale (ROA) presente all'audizione (cfr. art. 30 cpv. 4 LAsi), ha affermato che, a suo avviso, dall'aspetto fisico e dal linguaggio utilizzato, il richiedente sembrerebbe minorenne (cfr. allegato ROA);
che comunque, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, l'interessato non è stato in grado di comprovare la minore età con documenti d'identità; che infatti non ha consegnato nessun documento d'identità; che peraltro non soccorrono il ricorrente le stereotipate e vaghe dichiarazioni circa la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio (cfr. verbale 2, pag. 2);
che il Tribunale ritiene, come giustamente osservato dall'UFM, poco convincente che il richiedente non sappia indicare il momento dell'adozione da parte del padre adottivo; che, nonostante nel ricorso l'insorgente sostenga che una simile circostanza sia del tutto plausibile, il Tribunale ritiene invece che se l'interessato avesse vissuto i fatti nella maniera esposta, si sarebbe incuriosito e avrebbe chiesto al padre quando esattamente l'adozione sarebbe avvenuta; che inoltre egli non ha saputo indicare in che anno esattamente sarebbe andato a scuola (cfr. verbale 1, pag. 5); che nel ricorso l'insorgente obietta di non avere risposto a questa domanda in quanto non ne avrebbe capito il senso visto che un attimo prima avrebbe spiegato quanti anni di scuola aveva fatto e fino a quale età; che il Tribunale ritiene che questa argomentazione non convince e osserva che peraltro non corrisponde al vero che il richiedente non avrebbe risposto alla menzionata domanda, ma ha risposto "non lo so" (cfr. verbale 1, pag. 5); che per il resto si rinvia ai considerandi della decisione impugnata;
che, per sovrabbondanza e per quanto l'onere della prova spetti in casu al ricorrente, dal rapporto dell'esame radiologico del (...) 2013 (cfr. act. A 6/1) risulta un'età ossea superiore ai 18 anni;
che nondimeno il Tribunale osserva che il menzionato rapporto dell'esame radiologico non adempie cumulativamente alle condizioni formali stabilite dalla giurisprudenza (cfr. GICRA 2004 n. 31 consid. 7.3);
che tuttavia, in considerazione di quanto più sopra esposto, l'insorgente non è stato in grado di rendere verosimile e provare l'asserita minore età;
che, pertanto, sulla base dell'incarto e dei risultati dell'audizione sommaria del 18 aprile 2013, l'UFM ha giustamente considerato il ricorrente come maggiorenne e non ha nominato una persona di fiducia che lo accompagnasse nella procedura d'asilo;
che quindi, la conclusione ricorsuale tendente a una ripetizione dell'audizione, rispettivamente a un'audizione supplementare, va respinta;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda;
che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'interessato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (ibid., consid. 6);
che nel caso concreto il ricorrente, a distanza di più di un mese dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri;
che secondo le sue dichiarazioni egli non avrebbe mai posseduto né richiesto un passaporto o una carta d'identità; che egli non avrebbe possibilità di procurarsene in quanto in patria non avrebbe nessuno; che quindi egli non avrebbe intrapreso alcunché per adempiere a detta richiesta (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 2);
che argomentazioni come quelle addotte quo al possesso di documenti risultano inattendibili;
che per giunta, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, ai quali considerandi si rimanda, il racconto circa il viaggio verso la Svizzera non può in alcun modo essere ritenuto plausibile;
che vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il viaggio e il possesso di documenti, il Tribunale ha ragione di concludere che egli li dissimuli per i bisogni della causa;
che, di conseguenza, non avendo né esibito un documento d'identità né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente;
che inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che in sede di audizione l'interessato ha dichiarato di essere espatriato a causa delle minacce da parte di suo zio (fratello del padre adottivo); che il padre adottivo, deceduto il (...) 2012, avrebbe lasciato le sue proprietà in eredità al richiedente, che tuttavia lo zio avrebbe voluto per sé; che questo zio avrebbe in particolare voluto impossessarsi dei documenti concernenti dei terreni e avrebbe minacciato l'interessato che avrebbe potuto impedirgli l'accesso al villaggio; che lo avrebbe anche minacciato di morte (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, pagg. 4-6);
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, le allegazioni circa i problemi che avrebbe avuto con lo zio sono da ritenere vaghe e illogiche; che in merito alle minacce ricevute da questa persona, l'interessato non è stato in grado di fornire indicazioni dettagliate e concrete; che ad esempio, egli ha allegato in maniera del tutto superficiale che subito dopo la morte del padre adottivo, lo zio lo avrebbe preso in disparte, gli avrebbe imposto di dirgli subito dove si trovassero i documenti concernenti i terreni, avrebbe urlato e se ne sarebbe andato (cfr. verbale 2, pag. 6); che inoltre stupisce che il richiedente non conosca il contenuto di questi documenti e che non li abbia mai sfogliati (cfr. verbale 2, pag. 9); che per il resto si rinvia ai considerandi della decisione impugnata;
che di conseguenza l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto che l'interessato non ha la qualità di rifugiato giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il suo Paese di origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale e immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il richiedente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che la situazione vigente in Nigeria non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane, scolarizzato e vanta un'esperienza professionale quale venditore (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg.); che inoltre vi è d'ammettere che disponga in patria di una rete sociale visto che vi ha sempre vissuto fino al momento dell'espatrio e che può contare sulla presenza dell'amica di famiglia D._______ (cfr. verbale 2, pag. 4); che infine il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici; che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi), potendo egli, usando della necessaria diligenza, procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);
che in sunto ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che l'UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: