Entscheiddatum: 24.05.2013Publikationsdatum: 25.09.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-2828/2013
Sentenza del 24 maggio 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...), la moglieB._______, nata il (...) e i figliC._______, nato il (...),D._______, nato il (...),Kosovo, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 14 maggio 2013 / N (...).
Visto:
la prima domanda d'asilo che i richiedenti hanno presentato in Svizzera il 15 febbraio 2010;
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 19 aprile 2010, con la quale detto Ufficio ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso contro la succitata decisione dell'UFM inoltrato dagli interessati al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 15 maggio 2010;
la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3612/2010 dell' 11 giugno 2012, con la quale detta Autorità ha respinto il succitato gravame;
il rimpatrio degli interessati avvenuto in data (...) 2012;
il ritorno in Svizzera dei richiedenti in data 2 aprile 2013 e la nuova domanda d'asilo che essi hanno depositato il medesimo giorno;
i verbali di audizione del 9 aprile 2013 e 18 aprile 2013 relativi al marito (di seguito: verbale 1 e verbale 2) e quelli del 10 aprile 2013 e 18 aprile 2013 relativi alla moglie (di seguito: verbale 3 e verbale 4);
la decisione dell'UFM del 14 maggio 2013, con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) con contestuale pronuncia dell'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso dei ricorrenti del 17 maggio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 21 maggio 2013) contro detta decisione;
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta al Tribunale via fax in data 21 maggio 2013;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 22 maggio 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile;
che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che i ricorrenti hanno sostanzialmente affermato che i motivi di asilo a fondamento della domanda in oggetto sono i medesimi rispetto a quelli della precedente domanda d'asilo in Svizzera (cfr. verbale 3, pag. 6) ; che quale unica novità l'insorgente ha sostenuto che il padre sarebbe ricercato da un albanese che avrebbe rapito lo zio ed un vicino di casa in seguito liberati tramite uno scambio di prigionieri effettuato dal padre; che, tuttavia, tale fatto sarebbe accaduto già nel 1999 ma non lo avrebbe evocato nella precedente procedura d'asilo per paura degli albanesi (cfr. verbale 1, pag. 9);
che l'UFM nella sua decisione ha ritenuto che dopo la conclusione della prima procedura d'asilo non sarebbero intervenuti nuovi fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;
che di conseguenza l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso verso il suo Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso gli insorgenti affermano di non potere tornare in Kosovo in ragione di quanto fatto dal padre del ricorrente; che, allo stesso modo, non potrebbero tornare in Serbia in quanto sarebbero rifiutati ritenuto che essi sarebbero Rom non di lingua serba; che il documento citato dall'UFM sarebbe stato rilasciato dall'ex Jugoslavia e non dall'attuale Serbia; che, infine, tutti i parenti del ricorrente sarebbero in Svizzera dal 1999 e avrebbero ottenuto il permesso di domicilio;
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o durante la pendente procedura d'asilo è rientrato nel Paese di origine o di provenienza, a meno che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;
che preliminarmente il Tribunale osserva che la precedente procedura d'asilo in Svizzera si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione negativa dell'UFM del 19 aprile 2010;
che il Tribunale rileva che i ricorrenti non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2);
che infatti, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, alla quale si rinvia, i motivi adotti dai ricorrenti nella presente procedura sono sostanzialmente i medesimi di quelli già esaminati nel corso della prima procedura; che, oltretutto, dalle dichiarazioni degli stessi insorgenti si evince che le argomentazioni atte a giustificare la non esigibilità di un rinvio in Serbia sono perlopiù di natura economica (cfr. verbale 1, pag. 9; verbale 3, pag. 8; verbale 2, D15-16, pag. 3; verbale 4, D7-11, pag. 2-3);
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti dagli insorgenti nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato né determinanti per la concessione della protezione provvisoria;
che visto quanto esposto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, privo di ogni fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti verso la Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, in considerazione di quanto esposto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che inoltre la situazione vigente in Serbia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale dei ricorrenti, essi sono giovani e di lingua madre serbo-croata, che, malgrado la mancanza di scolarizzazione, l'insorgente ha svolto diverse professioni nell'edilizia; che, in particolare, il medesimo ha lavorato nella costruzione di canalizzazioni e nel montaggio di tubature dal 2004 al 2010 (cfr. verbale 1, pag. 4); che, pertanto, egli ha già dimostrato di essere in grado di sostenere la propria famiglia con il proprio lavoro in Serbia; che, quanto ai problemi medici evocati, agli atti non risultano certificati medici tali da giustificare la permanenza in Svizzera per motivi medici; che, d'altronde, la ricorrente ha ammesso di avere avuto accesso a cure mediche in Serbia (cfr. verbale 3, pag. 9); che, allo stesso modo, dal rapporto medico allegato agli atti si evince che la stessa è stata sottoposta ad un controllo ginecologico in Kosovo nel mese di (...) 2012; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Serbia è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che infatti gli insorgenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]);
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: