Entscheiddatum: 30.05.2013Publikationsdatum: 12.02.2014
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-2902/2013
Sentenza del 30 maggio 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nata il (...), il figlioB._______, nato il (...),Italia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;decisione dell'UFM del 16 maggio 2013 / N (...).
Visto:
la domanda d'asilo che la richiedente ha presentato in Svizzera in data 9 marzo 2013;
i verbali di audizione del 26 marzo 2013 (di seguito: verbale 1) e del 29 aprile 2013 (di seguito: verbale 2);
la nascita del figlio della richiedente avvenuta in data 14 marzo 2013;
la decisione dell'UFM del 16 maggio 2013, notificata oralmente all'interessata il medesimo giorno (cfr. B35/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo dei richiedenti dalla Svizzera;
il ricorso del 22 maggio 2013 (data di entrata: 23 maggio 2013);
la copia dell'incarto dell'UFM inviata via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 23 maggio 2013;
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale il 24 maggio 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che la ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA);
che l'insorgente ha dichiarato di essere nata in Bielorussia ma di essere stata adottata da una coppia di cittadini italiani all'età di (...) anni, acquisendo pertanto la cittadinanza italiana; che la medesima avrebbe subito abusi sessuali dal nuovo compagno della madre adottiva e, di conseguenza, sarebbe stata collocata in una comunità (...); che, divenuta maggiorenne, avrebbe lasciato tale comunità; che, tuttavia, colui che avrebbe abusato di lei le avrebbe fatto togliere la residenza e sequestrato i propri documenti; che, pertanto, la ricorrente sarebbe priva di documenti e impossibilitata ad ottenerne di ulteriori in quanto priva di residenza in Italia; che, essendo priva di una dimora ed in gravidanza, avrebbe deciso, su consiglio del proprio compagno, di chiedere asilo in Svizzera;
che nella sua decisione l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito l'Italia nel novero dei Paesi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e, dall'altro lato, che le allegazioni presentate dal richiedente circa i motivi della domanda non sarebbero verosimili; che quindi non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi atti a capovolgere la presunzione confutabile dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente sostiene che, sebbene non abbia subito persecuzioni ai sensi della LAsi, essa si sarebbe ritrovata in condizioni di vita particolarmente insopportabili tali da metterne a repentaglio la stessa sopravvivenza; che, inoltre, la propria procedura andrebbe congiunta con quella del compagno e padre del figlio in rispetto del principio dell'unità della famiglia; che, infine, andrebbe quantomeno concessa l'ammissione provvisoria a tutta la famiglia in quanto, al momento, l'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile;
che in conclusione la ricorrente ha chiesto la congiunzione della propria procedura a quella del compagno, l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese di giustizia, con protesta di spese e ripetibili;
che, preliminarmente, è respinta la conclusione ricorsuale tendente alla congiunzione della presente procedura con quella relativa ad al Signor C._______; che infatti, i ricorsi in atti separati inoltrati dai ricorrenti e le due decisioni avversate non concernono fatti di uguale o simile natura e non pongono gli stessi o simili termini di diritto, di modo che non si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza per un motivo di economia processuale (cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, pagg. 115 seg., n. 3.17);
che giusta l'art. 34 cpv. 1 LAsi non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione;
che, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale;
che la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi corrisponde a quella dell'art. 18 LAsi e comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall'art. 3 LAsi, ma pure quegli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2);
che per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo vale un grado di verosimiglianza ridotto (cfr. ibidem);
che siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito l'Italia nella lista dei paesi esenti da persecuzioni (cfr. lista 'Safe Countries' ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, UFM, stato: ottobre 2012), sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese;
che nella fattispecie l'insorgente non è riuscita a invalidare la presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che in particolare la ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni fornite in materia d'asilo, oltre che inverosimili, non costituiscono manifestamente dei motivi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi;
che, infatti, le dichiarazioni rilasciate dall'insorgente presentano numerose contraddizioni per i cui dettagli si rinvia alla decisione contestata; che, d'altronde, è poco credibile che le Autorità italiane, se debitamente interpellate, non abbiano fatto nulla per permettere alla ricorrente, cittadina italiana, di riottenere i propri documenti d'identità; che spetterà quindi all'insorgente far valere i propri diritti di fronte alle Autorità italiane in relazione alla propria situazione personale;
che, inoltre, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente verso l'Italia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporla in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che dagli atti di causa non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr;
che nel caso di specie non risultano esservi, manifestamente, indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;
che di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);
che, quo alla situazione personale della ricorrente, ella è giovane ed ha concluso le scuole dell'obbligo di modo che la stessa è perfettamente abile al lavoro (cfr. verbale 1, pag. 4); che, oltretutto, disponendo della cittadinanza italiana ella ha senz'altro la possibilità di accedere ad eventuali aiuti sociali in considerazione della propria situazione personale; che, in considerazione dell'inverosimiglianza delle proprie dichiarazioni in merito alla propria situazione famigliare, vi è motivo per ritenere che l'insorgente disponga in Patria di una rete sociale più ampia di quella declinata; che la ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 p. 21), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che l'UFM e le Autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento dell'allontanamento hanno sufficiente tempo per organizzarsi in maniera tale da tenere debitamente conto delle necessità del figlio della ricorrente; che, inoltre, le stesse Autorità coordineranno l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti con quella del compagno, rispettivamente padre, deciso con Sentenza del Tribunale D-2978/2013;
che, pertanto, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento;
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che la ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34, consid. 12 pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che di conseguenza anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione la querelata decisione va confermata;
che l'UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta priva di oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
L'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente viene coordinata con quella relativa alla compagno, rispettivamente padre (Sentenza del Tribunale D-2978/2013).
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono pose a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data della spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola
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