Art. 29 Constitution; Art. 29 PA; right to be heard in asylum proceedings: where an authority relies on an internal finding that an original identity document shows signs of forgery and that assessment may be decisive for identity, age, or Dublin responsibility, the person concerned must be given a meaningful opportunity to comment before the non-entry decision is issued. The hearing right protects not only fact-finding but effective participation in the decision-making process. A serious breach of this formal guarantee generally entails annulment; cure on appeal is excluded where the evidentiary burden would be disproportionate and the guarantee of double-instance review would be undermined (consid. 3–5).
Entscheiddatum: 18.01.2024Publikationsdatum: 28.03.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-295/2024
Sentenza del 18 gennaio 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...) Afghanistan, patrocinato da Elena Fortunato, (...), 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 3 gennaio 2024 / N (...).
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) settembre 2023,
l'estratto dalla banca dati dattiloscopica EURODAC del (...) settembre 2023, dal quale è risultato che il richiedente ha depositato una domanda d'asilo in Bulgaria in data (...) agosto 2023 ed una seconda domanda in Croazia in data (...) settembre 2023,
la prima audizione RMNA del (...) ottobre 2023, durante la quale è stato altresì concesso il diritto di essere sentito circa la competenza bulgara e croata per lo svolgimento della procedura d'asilo (cfr. atto SEM n. [{...}]-17/10),
le richieste di ripresa in carico del (...) novembre 2023 fondate sull'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento Dublino (di seguito: RD III) presentata dalla SEM alle competenti autorità croate e bulgare (cfr. atto SEM n. 20/5 e 23/5) e la risposta negativa da parte bulgara del (...) novembre 2023 e da parte croata del (...) novembre 2023 (cfr. atti SEM n. 27/1 e 32/1),
i risultati della perizia volta alla determinazione dell'età del richiedente del (...) novembre 2023 (cfr. atto SEM n. 29/11),
la concessione del diritto di essere sentito al richiedente circa i risultati peritali volti all'accertamento della sua età del (...) novembre 2023; la relativa risposta allo stesso del (...) novembre 2023; la decisione da parte dell'autorità inferiore di considerare il richiedente maggiorenne per il proseguo della procedura (cfr. atti SEM n. 30/3, 36/2 e 37/2),
la richiesta di riesame della decisione negativa delle autorità croate formulata dalla SEM, con acclusi i risultati peritali volti alla determinazione dell'età del richiedente e la seguente accettazione della ripresa in carico da parte delle autorità croate sulla scorta dell'art. 20 par. 5 RD III (cfr. atti SEM n. 33/2 e 39/2),
la trasmissione da parte del ricorrente della propria taskara originale e del proprio certificato vaccinale in data (...) dicembre 2023 (cfr. atto SEM n. 41/1),
i risultati della valutazione svolta dalla SEM in relazione all'autenticità della taskara trasmessa dall'interessato (cfr. atto SEM n. 43/3),
la decisione della SEM del (...) gennaio 2024, notificata il (...) gennaio 2024 (cfr. atto SEM n. 46/1), di non entrata nel merito giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, con conseguente trasferimento dell'interessato verso la Croazia,
la richiesta formulata in data (...) gennaio 2024 dalla rappresentante legale all'autorità inferiore volta all'accesso all'atto 43/3 e la relativa risposta della SEM del (...) gennaio 2024, a cui è stata acclusa una versione anonimizzata dell'atto richiesto (cfr. atti SEM n. 48/1 e 49/2),
il ricorso del (...) gennaio 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: [...] gennaio 2024) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) per mezzo del quale il ricorrente ha postulato in via supercautelare la sospensione dell'esecuzione della decisione, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, in via principale l'annullamento della decisione impugnata, la restituzione degli atti all'autorità di prime cure per effettuare un esame nazionale della domanda d'asilo, nonché la dispensa dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, il tutto con protesta di tasse e spese,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti,
che il richiedente nel proprio ricorso, censura - tra gli altri - una violazione del diritto di essere sentito, in quanto l'autorità inferiore non gli avrebbe concesso la possibilità di esprimersi circa la constatazione della presenza di caratteristiche di falsificazione della propria taskara trasmessa in originale,
che vista la doglianza in tal senso è necessario anzitutto determinare se la SEM, non avendo concesso la possibilità di esprimersi al richiedente, abbia violato il suo diritto di essere sentito; che tale censura formale va analizzata a titolo preliminare in quanto potrebbe condurre alla cassazione della decisione impugnata,
che considerato come uno degli aspetti della nozione generale di processo equo ai sensi dell'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., il diritto di essere sentito, non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate),
che tale garanzia comprende in particolare il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTAF 2013/23 consid. 6.1.1),
che la portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco; che il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti),
che l'autorità di prime, nella decisione avversata, ha concluso che la taskara prodotta in originale non sia suscettibile a comprovare l'identità del ricorrente, viste le caratteristiche di falsificazione emerse da un esame interno (cfr. decisone impugnata, pagg. 4 e 5),
che benché la taskara, ai sensi della giurisprudenza del Tribunale, abbia valore probatorio ridotto, tale documento prodotto in originale dal ricorrente - nel caso in cui si dimostri veritiero - non può essere considerato a priori falso (cfr. DTAF 2013/30 consid. 4.2.2 e relativi riferimenti) e deve venir preso in considerazione quale uno degli elementi nell'ambito dell'apprezzamento globale per la determinazione della maggiore o minore età del ricorrente (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5 e rif. cit.); che tale distinzione comporta delle importanti conseguenze a livello procedurale, in casu al fine di determinare lo Stato competente per trattare la domanda d'asilo dell'interessato; che pertanto la mancata possibilità di esprimersi in merito alla valutazione della SEM ha compromesso la facoltà del ricorrente di mettere in evidenza il proprio punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti),
che pertanto alla luce delle suesposte considerazioni, non avendo concesso il diritto di essere sentito circa l'esito della valutazione relativa alla presenza di caratteristiche di falsificazione della taskara, l'autorità inferiore ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente,
che la violazione del diritto di essere sentito, ritenuta la natura formale dello stesso, implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1; 127 V 431 consid. 3d; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.110 segg.),
che venendo alla presente disamina, vi è modo di rilevare che la violazione del diritto di essere sentito del ricorrente risulta essere grave,
che inoltre, la violazione non è neppure stata sanata in sede ricorsuale e non può neppure essere sanata da questo Tribunale, risultando l'amministrazione delle prove troppo gravosa ed al fine di salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, poiché il ricorrente potrà nuovamente contestare questi punti, i quali, per definizione, saranno nuovi (cfr. DTAF 2019 1/5 consid. 2.3, Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 3.113),
che pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del (...) gennaio 2024 è annullata; che gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'istruttoria ed a pronunciare una nuova decisione,
che la suddetta autorità è in particolare invitata a concedere il diritto di essere sentito all'interessato circa la valutazione effettuata dalla stessa, relativa alla presenza di caratteristiche di falsificazione nella taskara, prima di emanare una nuova decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto,
che visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da considerarsi priva d'oggetto,
che in seguito, ai sensi dell'art. 111ater LAsi, non sono attribuite indennità ripetibili in quanto il ricorrente è assistito dalla rappresentante legale designata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è accolto.
La decisione della SEM del 3 gennaio 2024 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano spese processuali.
Non sono accordate spese ripetibili.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari
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