Entscheiddatum: 30.05.2013Publikationsdatum: 12.02.2014
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-2978/2013
Sentenza del 30 maggio 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...),Tunisia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo ed allontanamento (ricorso contro una decisionedi riesame);decisione dell'UFM del 10 maggio 2013 / N (...).
Visto
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 16 gennaio 2012;
la decisione del 24 febbraio 2012 dell'Ufficio federale della migrazione (UFM), nel frattempo cresciuta in giudicato, con la quale detto Ufficio ha respinto la succitata domanda di asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecito, esigibile e possibile;
la nuova domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 9 marzo 2013;
il verbale di audizione del 25 marzo 2013 (di seguito: il verbale);
la decisione del 10 maggio 2013 con cui l'UFM ha considerato la seconda domanda d'asilo presentata dall'interessato come un'istanza di riesame relativa alla summenzionata decisione del 24 febbraio 2012;
il ricorso contro quest'ultima decisione inoltrato il 22 maggio 2013 (data d'entrata: 27 maggio 2013), concludente segnatamente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, alla congiunzione della presente procedura a quella della compagna B._______ e del figlio C._______, all'annullamento della decisione dell'UFM del 10 maggio 2013 con domanda di trasmissione degli atti all'UFM per una nuova decisione nel merito, alla concessione, in via sussidiaria, dell'ammissione provvisoria e, infine, all'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese giudiziarie;
i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che, la domanda di riesame, definita come una richiesta non sottomessa a condizioni di termine o di forma, indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista di una riconsiderazione della propria decisione (cfr. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, pag. 947), non è espressamente prevista dalla PA; che la giurisprudenza ha, tuttavia, dedotto un tale diritto dall'art. 66 PA, il quale prevede la facoltà di domandare la revisione delle decisioni (cfr. Decisione del Tribunale federale [DTF] 109 Ib 246 consid. 4a pag. 250) e dall'art. 29 cpv. 1 e 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101; cfr. Alfred Kölz / isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2°ed., Zurigo 1998, pag. 160); che, secondo la giurisprudenza, un'autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta a meno che essa costituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", vale a dire "una domanda di adattamento", ovvero nel caso in cui l'insorgente si prevale di un cambiamento notevole delle circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale di prima o seconda istanza, o se il ricorrente presenta uno dei motivi di revisione previsto dall'art. 66 PA, applicabili in tal caso per analogia (cfr. sentenza del TF del 13 gennaio 2003 2.P.223/2002 consid. 3.1; Giurisprudenza ed informazione della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 no. 17 consid. 2 pag. 103 e segg.);
che una domanda di riesame non può servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative; che, di conseguenza ed in analogia con l'art. 66 cpv. 3 PA, il riesame di una decisione di prima istanza cresciuta in giudicato è escluso, se il ricorrente fa valere mezzi di prova che avrebbe già potuto presentare nell'ambito del ricorso contro la decisione in questione (GICRA 2003 no. 17 consid. 2 pag. 103-104);
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata;
che, in casu, la decisione impugnata è redatta in tedesco, mentre il ricorso è stato trasmesso in italiano;
che, pertanto, la presente sentenza può essere redatta in italiano;
che, quali motivi di riesame, il richiedente fa valere che in Italia, in assenza di documenti non avrebbe alcun futuro; che, inoltre, le Autorità italiane vorrebbero toglierli la custodia del figlio;
che nella decisione contestata, l'UFM sostiene che l'Italia rispetterebbe le direttive di accoglienza per i richiedenti l'asilo; che toccherebbe pertanto al richiedente rivolgersi alle Autorità italiane o presso una delle numerose organizzazioni caritative presenti in Italia al fine di ottenere aiuto; che l'Italia sarebbe uno Stato di diritto con un sistema di giustizia funzionante; che, pertanto, l'interessato potrebbe far valere i propri diritti di fronte alle Autorità di giustizia italiane; che, d'altronde, anche i diritti dei fanciulli sarebbero rispettati in tale Paese; che, infine, non ci sarebbero motivi per contestare il passaggio in giudicato della decisione del 24 febbraio 2012;
che nel ricorso il ricorrente afferma che nel corso della prima procedura d'asilo in Svizzera non avrebbe mai potuto affrontare un audizione e, pertanto, esprimere i propri motivi di fuga dalla Tunisia; che, pertanto, la prima decisione dell'UFM si fonderebbe unicamente su accertamenti d'ufficio; che, di conseguenza, non sarebbe corretto trattare la presente domanda d'asilo come un'istanza di riesame, bensì sarebbe stato più opportuno riaprire la precedente procedura o trattare la presente come una nuova domanda d'asilo; che, per questo motivo, vi sarebbe una violazione del proprio diritto di essere sentito; che, nel 2012, avrebbe lasciato la Svizzera in corso di procedura per raggiungere la propria compagna in Italia; che non sarebbe corretto separare la sua procedura da quella della compagna e del figlio in quanto andrebbero considerati a tutti gli effetti come una famiglia ritenuto che conviverebbero da due anni e avrebbero l'intenzione di sposarsi; che in Tunisia non avrebbe prospettive di futuro e sarebbe incarcerato; che l'Italia, d'altro canto, lo espellerebbe verso la Tunisia separandolo dalla propria famiglia; che, di conseguenza, gli andrebbe almeno accordata l'ammissione provvisoria;
che, preliminarmente, è respinta la conclusione ricorsuale tendente alla congiunzione della presente procedura con quella relativa alla compagna B._______ e al figlio C._______; che infatti, i ricorsi in atti separati inoltrati dai ricorrenti e le due decisioni avversate non concernono fatti di uguale o simile natura e non pongono gli stessi o simili termini di diritto, di modo che non si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza per un motivo di economia processuale (cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, pagg. 115 seg., n. 3.17);
che la decisione dell'UFM del 24 febbraio 2012 non è stata contestata dal ricorrente; che, pertanto, la stessa è regolarmente passata in giudicato; che, per questo motivo, l'insorgente non può ora prevalersi di eventuali vizi procedurali non contestati per tempo;
che, d'altronde, in virtù dell'art. 8 cpv. 3 LAsi, nel corso del procedimento, il richiedente che soggiorna in Svizzera deve tenersi a disposizione delle autorità federali e cantonali; che, inoltre, deve comunicare immediatamente a tali Autorità il suo indirizzo e ogni mutamento dello stesso;
che, allontanandosi dalla Svizzera facendo perdere le proprie tracce, l'insorgente ha violato il proprio obbligo di collaborare; che, di conseguenza, il medesimo deve assumersi le responsabilità del proprio agire;
che, dall'esame degli atti processuali, non risulta che l'insorgente abbia adotto in sede di ricorso argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione del caso rispetto a quella effettuata nella decisione impugnata;
che, infatti, l'Italia è segnataria della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), così come della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) e della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da parte dello Stato di destinazione, appartiene al ricorrente di inficiarla, adducendo seri indizi che permetterebbero di ammettere che, nel suo caso particolare, le autorità italiane non rispetterebbero questa garanzia o non accorderebbero la protezione necessaria o la priverebbero di condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011);
che, se da un lato, il ricorrente ha contestato le modalità di presa a carico dei richiedenti l'asilo da parte delle autorità italiane, dall'altro, il medesima non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire alla CEDU in caso di esecuzione dell'allontanamento;
che, in particolare, non vi sono ragioni serie per ritenere che lo Stato di destinazione violerebbe le norme della direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti l'asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003; di seguito: direttiva sull'accoglienza);
che, peraltro, in Italia, oltre a strutture statali che garantiscono un alloggio ai richiedenti l'asilo, vi sono altresì organizzazioni caritative che si occupano dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.6.3);
che, nello specifico, non vi è motivo per temere che l'Italia violi il principio dell'unità della famiglia se applicabile al caso di specie;
che, inoltre, l'UFM e le autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento coordineranno l'allontanamento del ricorrente con quello della compagna e del figlio deciso con sentenza del Tribunale D-2902/2013;
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10, p. 645);
che, di conseguenza, la decisione su riesame del 10 maggio 2013 va confermata ed il ricorso deve essere respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali sono divenute senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 1200.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1e 5 PA per rimando dell'art. 68 cpv. 2 PA), nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2];
che la presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
L'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente viene coordinata con quella relativa alla compagna ed al figlio (Sentenza del Tribunale D-2902/2013).
Le spese processuali, di CHF 1'200.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: