Art. 3, 7, 44 LAsi; Art. 83 LStrI; credibility of asylum claims and removal to Turkey: allegations are inverosimile where they remain vague, stereotyped, internally inconsistent or are essentially supported by falsified documents. The asylum authority and the court assess verisimilitude by an overall weighing of the evidence; a mere possibility of persecution is insufficient. If refugee status is not established, removal follows in principle under Art. 44 LAsi. Removal is inadmissible only where a concrete risk of prohibited treatment exists; general medical difficulties do not suffice where treatment is available in the country of origin and the health condition is stable (consid. 5–7). Joinder of parallel appeals remains discretionary and requires a sufficiently identical factual basis.
Entscheiddatum: 30.04.2025Publikationsdatum: 28.05.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-298/2025
Sentenza del 30 aprile 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Walter Lang; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato da Ali Tüm, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 23 dicembre 2024 / N (...).
Fatti:
A.
A.a L'interessato, cittadino turco, di etnia curda, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 14 agosto 2023. In medesima data la madre (procedura N[...]) e la sorella (procedura N[...]) hanno altresì presentato una domanda d'asilo.
A.b Il 15 febbraio 2024, la SEM ha svolto un'audizione approfondita sui suoi motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi (RS 142.31). Il seguente 21 febbraio 2024 è stato assegnato alla procedura ampliata.
Il richiedente, cittadino turco di origine curda, viveva a B._______ insieme a sua madre e sua sorella. Non poteva frequentare regolarmente la scuola a causa della leucemia da cui era affetto, ma sosteneva online gli esami presso il liceo con istruzione aperta della città. Nel marzo 2023 sua madre è stata convocata dalla polizia per essere interrogata, e dopo cinque giorni anche lui e sua sorella sono stati convocati separatamente. Durante il suo interrogatorio, avvenuto per secondo, gli agenti lo hanno incalzato riguardo a delle pubblicazioni effettuate sui social media negli ultimi due o tre anni, chiedendogli spiegazioni sul contenuto dei post, sui motivi delle condivisioni e su eventuali legami con organizzazioni politiche illegali. Colto alla sprovvista, ha risposto che il suo account era stato violato e di non essere responsabile di quei contenuti, anche se non era la verità. Da tempo, infatti, il richiedente condivideva regolarmente contenuti culturali o di attualità, fino a quando, nell'aprile o maggio 2023, non sono sorti i primi problemi con le autorità. Rientrati a casa in uno stato di grande agitazione, i familiari hanno contattato un avvocato, che li ha informati della gravità della situazione, precisando che rischiavano una condanna severa per appartenenza a un'organizzazione terroristica armata. Per questo motivo, spaventati dalle possibili conseguenze, hanno deciso di lasciare immediatamente il Paese. Nel caso di un eventuale rimpatrio, il richiedente teme fortemente di essere incarcerato e di subire gravi danni alla sua salute, già compromessa dalla malattia.
Il richiedente ha fornito la seguente documentazione (in copia):
altra decisione 4.10.2024 (MdP1)
mandato di accompagnamento coattivo 4.10.2024 (MdP 2)
verbale di udienza 17.9.2024 (MdP 3)
A.c In data 4 dicembre 2024 la SEM ha concesso il diritto di essere sentito alla ricorrente circa la propria valutazione di falsità dei mezzi di prova prodotti (MdP 1 e 2).
B.
Con decisione del 23 dicembre 2024, la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera.
C.
C.a Avverso la decisione succitata, il ricorrente è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo in via principale l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la presentazione di una domanda d'ambasciata e la trattazione della procedura in tedesco, la congiunzione con la procedura ricorsuale della madre, la concessione dell'ammissione provvisoria e, in subordine, la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione. Egli presenta altresì un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e dal relativo anticipo con protesta di spese e ripetibili. Al ricorso, egli acclude la procura, la decisione impugnata, un mandato di arresto, una decisione di carcerazione, uno scritto dell'avvocato turco, un verbale giudiziario turco, una richiesta di proroga del termine e tre certificati medici.
C.b Con decisione incidentale del 20 febbraio 2025, il Tribunale ha definito quale lingua procedurale l'italiano, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e ha invitato il ricorrente a versare un anticipo entro il 7 marzo 2025. Il successivo 4 marzo 2025 il ricorrente ha versato l'anticipo richiesto.
Diritto:
1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2).
3.1 Nella decisione avversata, la SEM ritiene sostanzialmente che l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti per il reato di appartenenza ad un'organizzazione terroristica armata risulti inverosimile. Ciò in quanto i documenti giudiziari prodotti presentano diversi indicatori di falsificazione. Il ricorrente non ha inoltre fatto utilizzo del diritto di essere sentito concesso dalla SEM circa la falsificazione di tali mezzi di prova. Inoltre, l'esposizione dei fatti di cui si avvale quali motivi d'asilo è risultata vaga e carente di dettagli. Dipoi, il ricorrente si sarebbe contraddetto, descrivendo al plurale il verbale di polizia. Risulta inoltre contrario alla logica dell'agire espatriare dalla Turchia per timore di ripercussioni, per poi attendere oltre 4 mesi in Svizzera per presentare una domanda d'asilo e in tale lasso di tempo continuare ad effettuare condivisioni sui social media. La SEM vista l'inverosimiglianza dei motivi addotti non ha ritenuto necessario analizzare la rilevanza dei motivi d'asilo addotti. Non risulterebbero dipoi ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, egli potrà infatti tornare a B._______ e riprendere gli studi. Per quanto concerne la leucemia egli potrà riprendere in Turchia le visite di controllo di cui avrà bisogno.
3.2 Censurando la violazione del diritto federale, il ricorrente contesta la valutazione dell'autorità inferiore. In particolare egli sostiene che le proprie dichiarazioni circa la procedura penale aperta nei suoi confronti in Turchia non siano vaghe. Inoltre i documenti sarebbero originali e ciò sarebbe comprovato da uno scritto di un avvocato turco e di uno scritto redatto da due cancellieri, documenti allegati in copia al ricorso. L'utilizzo del plurale per la descrizione dei fatti sarebbe inoltre d'uso comune nella lingua turca. Egli non avrebbe inoltre smesso immediatamente di effettuare condivisioni sui social network in quanto lui, con la madre e la sorella erano convinti di essere al sicuro e di poter rimanere in Svizzera.
Per quel che riguarda anzitutto la richiesta di congiunzione della presente causa con quella della madre (dossier della SEM N [...], di cui alla procedura del Tribunale D-305/2025), si rileva anzitutto che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17).
Nella presente disamina le due cause inerenti al ricorrente e alla madre (quest'ultima di cui al ruolo D-305/2025), che sono pure state oggetto di due decisioni separate da parte della SEM, per quanto pongano simili quesiti giuridici non riguardano essenzialmente fattispecie coincidenti in ogni loro punto. Non appare pertanto giudizioso congiungere le cause. Tuttavia il Tribunale avrà cura che le medesime siano evase parallelamente. Entrambi i ricorsi, compreso quello della sorella maggiorenne sono infatti valutati e decisi nello stesso momento dal medesimo collegio giudicante.
5.1
5.1.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
5.1.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, non sono sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5).
5.1.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. Il richiedente dev'essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).
5.2
5.2.1 A fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale giudica che, nel caso concreto, non sussistono valide ragioni per discostarsi dalla decisione avversata in merito all'inverosimiglianza dei motivi addotti dalla ricorrente (art. 7 LAsi).
5.2.2
5.2.2.1 Per quanto concerne la descrizione relativa all'apertura di una procedura penale in Turchia e il relativo interrogatorio da parte della polizia, il Tribunale condivide la conclusione dell'autorità di prime cure. Infatti, i fatti sono stati allegati in modo vago e generico, privo di dettagli, nonostante le ripetute domande poste dall'autorità inferiore allo scopo di raccogliere maggiori informazioni (cfr. atto SEM n. 22/10, D18 e D20-D40). Il ricorrente è stata inoltre vago circa la natura delle condivisioni sui social network che avrebbe effettuato, nonostante le numerose domande poste dalla SEM (cfr. atto SEM n. 21/11, D52-57). In tal senso non risulta nemmeno comprova agli atti dell'effettiva esistenza delle asserite condivisioni.
5.2.2.2 Come correttamente argomentato dall'autorità di prime cure, la descrizione dell'interrogatorio che avrebbe subito in Turchia appare stereotipato. Egli ha descritto il verbale usando il plurale, nonostante egli sia stato interrogato singolarmente. La spiegazione data a livello ricorsuale, secondo cui in turco sarebbe d'uso comune l'utilizzo del plurale non può essere seguita, in quanto nel resto del verbale ciò non emerge e si ricorda che il ricorrente, con l'interprete e alla presenza dello stesso rappresentante legale, ha confermato l'esattezza del verbale (cfr. atto SEM n. 21/11, pag. 10)
5.2.2.3 Risulta inoltre contrario all'esperienza generale della vita l'agire del ricorrente e la sia famiglia una volta giunti in Svizzera. Infatti, egli a suo dire, sarebbe espatriato per il timore dell'asserita procedura penale aperta nei suoi confronti in Turchia. Nonostante ciò, egli, con la madre e la sorella, ha atteso oltre 4 mesi per presentare la domanda d'asilo, nonostante i gravi problemi di salute che lo affliggono. Nonostante il timore da un lato e la speranza dall'altro, egli asserisce di aver continuato a commettere il reato che le imputerebbero le autorità turche, vale a dire la condivisione di contenuti politici sui social network (cfr. atto SEM 22/10, D58).
5.2.3
5.2.3.1 Venendo ora all'analisi degli atti giudiziari prodotti dal ricorrente (MdP1, 2 e 3), il Tribunale conferma che gli stessi presentino diversi elementi di falsificazione. Per quanto concerne i MdP 1 e 2, le indicazioni ivi presente circa la persona firmataria degli atti non sono corrette e inoltre la persona stessa che ha firmato non può averlo fatto. I numeri di riferimento della procedura non possono poi corrispondere alla prassi delle autorità giudiziarie turche. Tra i due documenti, che dovrebbero far parte della medesima procedura, le disposizioni legali citate risultano incoerenti. I documenti allegati al ricorso non soccorrono in tal senso il ricorrente. Infatti la lettera dell'avvocato turco non può che essere considerata come di parte. Mentre la dichiarazione da parte di due asseriti cancellieri del Tribunale non è equiparabile a una dichiarazione ufficiale. In realtà tale modo di agire al fine di confermare l'autenticità dei mezzi di prova risulta alquanto singolare. Infatti, l'asserito avvocato turco avrebbe senz'altro potuto produrre, in modo semplice, un estratto digitale del profilo edevlet del ricorrente. In tal senso la domanda effettuata dal ricorrente in sede ricorsuale al fine di effettuare una domanda d'ambasciata non è stata in alcun modo motivata e va pertanto respinta, in quanto sia l'autorità inferiore, sia il Tribunale hanno sufficientemente costatato gli elementi di falsificazione presenti negli atti giudiziari prodotti.
5.2.3.2 Concludendo, il ricorrente, altresì con l'utilizzo di mezzi di prova falsi, non ha reso verosimile l'apertura di una procedura penale nei suoi confronti in Turchia.
5.3 In esito, i motivi addotti dall'interessato non risultano verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi e nemmeno determinati ai sensi dell'art. 3 LAsi. Di riflesso, le motivazioni contrarie contenute nel gravame vanno integralmente respinte poiché infondate. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia di tale misura.
7.1 In punto all'esecuzione dell'allontanamento, il ricorrente afferma che il suo stato di salute non gli permetterebbe di tornare in Turchia. A tal fine ha allegato al ricorso un rapporto medico datato 4 luglio 2024 dell'ospedale del canton Vallese, un certificato medico del 6 gennaio 2025 e del 7 gennaio 2025. Inoltre, egli dovrebbe essere considerato dalle autorità come un bambino e pertanto alla sua fattispecie sarebbe applicabile la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF).
7.2 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20), il quale dispone che la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).
7.3
7.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiata (art. 5 cpv. 1 LAsi). Inoltre, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (cfr. anche consid. 7.4.3).
7.3.2 Il ricorrente, nel proprio allegato ricorsuale, sostiene che nel caso di specie andrebbe applicata la Convenzione sui diritti del fanciullo. Ai sensi dell'art. 1 CDF, la stessa è applicabile a ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni. Il richiedente al momento del deposito della domanda d'asilo aveva già raggiunto la maggiore età e pertanto la CDF non risulta applicabile alla fattispecie.
7.4
7.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
7.4.2 Per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8). Posta l'attuale situazione nelle provincie colpite dai terremoti avvenuti nel 2023, dalle quali l'insorgente non proviene, l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dev'essere esaminata caso per caso qualora la persona interessata sia originaria di queste zone (cfr. sentenza del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2.7 e 11.3.1 [sentenza di riferimento]).
7.4.3 Nel caso concreto, l'insorgente, originario di B._______, non proviene dalle province in cui vige attualmente un contesto di violenza generalizzata o che sono fortemente colpite dagli effetti dei sismi occorsi febbraio 2023. Per quanto concerne le problematiche mediche di cui la ricorrente soffre, il ricorrente all'arrivo in Svizzera soffriva di leucemia linfoblastica acuta in completa remissione, diagnosticata nel novembre 2020 e trattata in Turchia sino al novembre 2022, ivi egli ha seguito una profilassi e si è sottoposto a controlli regolari, tra cui quelli cardiologici. Egli era inoltre in trattamento ortopedico per problematiche alle anche (cfr. atto SEM n. 17/10). Dai controlli svolti in Svizzera è risultata una completa remissione, senza indizi di recidiva. I medici hanno pertanto consigliato di eseguire controlli ogni 6 mesi e hanno consigliato di svolgere un una serie di vaccinazioni (cfr. atto SEM n. 17/10). Egli inoltre ha subito in Svizzera una protesi totale all'anca il 6 giugno 2024 e si è sottoposto a controlli circa la leucemia (cfr. atto SEM n. 31/2). In sede ricorsuale il ricorrente allega per la prima volta di soffrire anche di problematiche psicologiche, per le quali risulta in cura dal 20 agosto 2024. La diagnosi posta è di sintomatologia ansioso depressiva. Non presenta idee suicide. Egli sarebbe inoltre già stato precedente in cura psicologica (cfr. certificato medico dottoressa C._______ allegato al ricorso). Dall'altro atto medico allegato al ricorso, del dottor D._______, risulta che in data 23 gennaio 2025 il ricorrente si è sottoposto a una protesi completa all'anca sinistra e pertanto a seguito di tale operazione egli non sarebbe stato in grado di prendere l'aereo. Dagli atti emerge pertanto, che, contrariamente a quanto indicato dal rappresentante legale in sede di ricorso, l'insorgente abbia seguito delle terapie di cui necessitava a causa della leucemia in Turchia, dove si è pure sottoposto a profilassi e verifiche cardiologiche ed era in trattamento ortopedico. Lo stato di salute del richiedente risulta pertanto stabile e ha beneficiato in Svizzera dell'installazione di protesi ad entrambe le anche. Egli potrà pertanto continuare con i controlli di cui necessita, come pure delle cure psicologiche in Turchia, come effettuava prima dell'espatrio. In generale, tali problematiche mediche non sono classificabili come di una gravità tale secondo la giurisprudenza topica resa in materia, che farebbe concludere per l'inesigibilità del suo allontanamento verso la Turchia (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Inoltre, i trattamenti e le cure mediche a lui necessarie, anche dal profilo psichiatrico e psicologico, potranno senz'altro essere proseguite in Turchia, Stato che dispone di un sistema sanitario in linea generale equiparabile agli standard europei. Egli, con il resto della famiglia, potrà reinserirsi nella sua rete sociale che aveva in precedenza e potrà continuare i suoi studi. Ciò posto, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile.
7.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI), in quanto l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
7.6 La decisione avversata va quindi confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento.
In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi e art. 49 PA). La stessa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d'apprezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento pronunciata. Di riflesso, il ricorso deve essere respinto e la decisione avversata integralmente confermata.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali pari a CHF 750.- vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tale importo viene prelevato dall'anticipo versato dal ricorrente in data 4 marzo 2025.
La presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale importo viene prelevato dall'anticipo versato dal ricorrente in data 4 marzo 2025.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari
Data di spedizione: