Art. 3, 7 and 44 LAsi; Art. 83 LStrI; asylum credibility and removal execution: allegations must be sufficiently substantiated, coherent and plausible to attain the preponderance threshold; statements that remain vague, internally contradictory or are supported in a decisive manner by falsified documents are not credible. Later-asserted grounds for flight may be disregarded where they are raised for the first time on appeal and are incompatible with earlier statements. If refugee status is not established, non-refoulement under asylum law does not apply; removal remains admissible absent a concrete, personal and serious risk under Art. 3 ECHR or the Convention against Torture, and is unreasonable only in exceptional medical situations reaching the severity required by the relevant case law (consid. 4-6).
Entscheiddatum: 30.04.2025Publikationsdatum: 28.05.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-302/2025
Sentenza del 30 aprile 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Walter Lang; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nata il (...), Turchia, patrocinata da Ali Tüm, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 23 dicembre 2024 / N (...).
Fatti:
A.
A.a L'interessata, cittadina turca, di etnia curda, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 14 agosto 2023. In medesima data la madre (N[...]) e il fratello (N[...]) hanno altresì presentato una domanda d'asilo.
A.b Il 15 febbraio 2024, la SEM ha svolto un'audizione approfondita sui suoi motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi (RS 142.31) (cfr. atto SEM n. [{...}]-31/9).
La ricorrente, cittadina turca di origine curda, viveva a B._______ insieme alla madre e al fratello. Il 4 marzo 2023 sua madre è stata interrogata dalla polizia; pochi giorni dopo, il 9 marzo, anche la ricorrente e il fratello sono stati convocati e sentiti separatamente dalle autorità. In questa circostanza, ai due è stato chiesto di alcune condivisioni sui social media e di eventuali rapporti con organizzazioni politiche illegali, circostanze che entrambi hanno negato, sostenendo di non essere responsabili delle pubblicazioni contestate. In realtà, da diversi anni la ricorrente pubblicava regolarmente sul proprio profilo Facebook contenuti che valorizzavano le tradizioni e la cultura curda, oltre a denunciare le discriminazioni e le vessazioni subite dalla popolazione curda in Turchia. Durante l'interrogatorio le è stato comunicato che nei suoi confronti era stata presentata una denuncia, mostrandole i contenuti incriminati, che lei ha comunque continuato a disconoscere. Vista l'incertezza della situazione e preoccupata per le possibili conseguenze, la madre si è consultata con un avvocato, che le ha suggerito di lasciare il Paese per evitare ulteriori problemi con le autorità. Di conseguenza, la madre e il fratello sono espatriati immediatamente, mentre la ricorrente ha dovuto attendere alcuni giorni per ottenere il passaporto necessario alla partenza, rimanendo nel frattempo nascosta presso un'amica, per il timore di essere arrestata. Giunta in Svizzera, ha inizialmente proseguito nella condivisione di contenuti sui social, smettendo definitivamente nel giugno 2023 quando ha realizzato che queste attività avrebbero potuto compromettere ulteriormente il suo eventuale rientro in Turchia. Fino a quel momento, infatti, aveva sperato di poter tornare in patria, non avendo compreso appieno la gravità della sua situazione. In caso di rimpatrio, la ricorrente teme seriamente di essere arrestata, sottoposta a torture e maltrattamenti in carcere, con gravi conseguenze per la sua salute psicofisica.
La richiedente ha fornito la seguente documentazione (in copia):
altra decisione 4.10.2024 (MdP1)
mandato di accompagnamento coattivo 4.10.2024 (MdP 2)
verbale di udienza 17.9.2024 (MdP 3)
A.c In data 4 dicembre 2024 la SEM ha concesso il diritto di essere sentito alla ricorrente circa la propria valutazione di falsità dei mezzi di prova prodotti (MdP 1 e 2).
B.
Con decisione del 23 dicembre 2024, la SEM non ha riconosciuto all'interessata la qualità di rifugiata, ha respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera.
C.
C.a Avverso la decisione succitata, la ricorrente è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo in via principale l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiata e la concessione dell'asilo, la presentazione di una domanda d'ambasciata e la trattazione della procedura in tedesco e, in subordine, la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione e la concessione dell'ammissione provvisoria. Ella presenta altresì un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e dal relativo anticipo con protesta di spese e ripetibili. Al ricorso, ella acclude la procura, la decisione impugnata, un mandato di arresto, una decisione di carcerazione, uno scritto dell'avvocato turco, un verbale giudiziario turco, una richiesta di proroga del termine e delle immagini a comprova delle violenze del marito della sorella.
C.b Con decisione incidentale del 20 febbraio 2025, il Tribunale ha definito quale lingua procedurale l'italiano, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e ha invitato la ricorrente a versare un anticipo entro il 7 marzo 2025. Il successivo 4 marzo 2025 la ricorrente ha versato l'anticipo richiesto.
Diritto:
1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2).
3.1 Nella decisione avversata, la SEM ritiene sostanzialmente che l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti per il reato di appartenenza ad un'organizzazione terroristica armata risulti inverosimile. Ciò in quanto i documenti giudiziari prodotti presentano diversi indicatori di falsificazione. La ricorrente non ha inoltre fatto utilizzo del diritto di essere sentito concesso dalla SEM circa la falsificazione di tali mezzi di prova. Inoltre, l'esposizione dei fatti di cui si avvale quali motivi d'asilo è risultata vaga e carente di dettagli. Dipoi, la ricorrente si sarebbe contraddetta, descrivendo al plurale il verbale di polizia. Risulta inoltre contrario alla logica dell'agire espatriare dalla Turchia per timore di ripercussioni, per poi attendere oltre 4 mesi in Svizzera per presentare una domanda d'asilo e in tale lasso di tempo continuare ad effettuare condivisioni sui social media. La SEM vista l'inverosimiglianza dei motivi addotti non ha ritenuto necessario analizzare la rilevanza dei motivi d'asilo addotti. Non risulterebbero dipoi ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento e ciò anche in quanto ella durante i primi mesi di permanenza in Svizzera aveva la volontà di rientrare in Turchia.
3.2 Censurando la violazione del diritto federale, la ricorrente contesta la valutazione dell'autorità inferiore. In particolare ella sostiene che le proprie dichiarazioni circa la procedura penale aperta nei suoi confronti in Turchia non siano vaghe. Inoltre i documenti sarebbero originali e ciò sarebbe comprovato da uno scritto di un avvocato turco e di uno scritto redatto da due cancellieri, documenti allegati in copia al ricorso. Che ella abbia richiesto e ottenuto il passaporto nel periodo intercorso tra il verbale in polizia e l'espatrio non risulterebbe inoltre contradditorio, in quanto se la polizia avesse avuto l'intenzione di arrestarla l'avrebbe già fatto in precedenza. Ella avrebbe inoltre atteso quasi 4 mesi per presentare la domanda d'asilo una volta giunta in Svizzera con la speranza che le autorità turche abbandonassero la procedura penale nei suoi confronti. Inoltre ella avrebbe avuto problemi con il marito della sorella nel periodo precedente l'espatrio. Egli sarebbe infatti violento e ancora tutt'ora la starebbe minacciando. A causa del suo vissuto, in particolare quanto accaduto con il marito della sorella, la decisione negativa d'asilo e la paura della polizia avrebbero indotto la ricorrente a tentare il suicidio in due occasioni. In Svizzera ella sarebbe seguita da uno psichiatra, cosa che in Turchia non sarebbe possibile. Inoltre interrompere il trattamento qui iniziato sarebbe controproducente, vista la fiducia instaurata con il terapeuta.
4.1
4.1.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
4.1.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, non sono sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5).
4.1.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. Il richiedente dev'essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).
4.2
4.2.1 A fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale giudica che, nel caso concreto, non sussistono valide ragioni per discostarsi dalla decisione avversata in merito all'inverosimiglianza dei motivi addotti dalla ricorrente (art. 7 LAsi).
4.2.2
4.2.2.1 Per quanto concerne la descrizione relativa all'apertura di una procedura penale in Turchia e il relativo interrogatorio da parte della polizia, il Tribunale condivide la conclusione dell'autorità di prime cure. Infatti, i fatti sono stati allegati in modo vago e generico, privo di dettagli (cfr. atto SEM n. 19/9, D17, D35-D50). La ricorrente è stata inoltre vaga altresì circa la natura delle condivisioni sui social network che avrebbe effettuato, nonostante le numerose domande poste dalla SEM. In tal senso non risulta nemmeno comprova agli atti dell'effettiva esistenza delle asserite condivisioni (cfr. atto SEM n. 19/9, D20-33). A titolo abbondanziale il Tribunale osserva che la ricorrente, nonostante a suo dire volesse difendere l'identità curda, a domanda diretta non è sta in grado di spiegare il significato di uno degli slogan di protesta in curdo che avrebbe condiviso (cfr. atto SEM n. 19/9, D23).
4.2.2.2 Come correttamente argomentato dall'autorità di prime cure, la descrizione dell'interrogatorio che avrebbe subito in Turchia appare stereotipato. Ella ha descritto il verbale usando il plurale, nonostante ella sia stata interrogata singolarmente. Inoltre ella risulta essersi contraddetta, indicando dapprima che al fratello sarebbero state poste le stesse domande, per poi affermare che il fratello non le avrebbe riferito nulla del verbale, ma unicamente di essersi sentito spaventato e stressato e null'altro (cfr. atto SEM n. 19/9, D44-45).
4.2.2.3 Risulta inoltre contrario all'esperienza generale della vita l'agire della ricorrente una volta giunta in Svizzera. Infatti, ella a suo dire, sarebbe espatriata per il timore di dell'asserita procedura penale aperta nei suoi confronti in Turchia. Nonostante ciò, ella ha atteso oltre 3 mesi per presentare la domanda d'asilo, in quanto ella avrebbe sperato che la procedura penale venisse chiusa (cfr. allegato ricorsuale, pag. 9) e nonostante il timore da un lato e la speranza dall'altro, ella asserisce di aver continuato a commettere il reato che le imputerebbero le autorità turche, vale a dire la condivisione di contenuti politici sui social network (cfr. atto SEM 19/9, D29).
4.2.3
4.2.3.1 Venendo ora all'analisi degli atti giudiziari prodotti dalla ricorrente (MdP1, 2 e 3), il Tribunale conferma che gli stessi presentino diversi elementi di falsificazione. Per quanto concerne i MdP 1 e 2, le indicazioni ivi presente circa la persona firmataria degli atti non sono corrette e inoltre la persona stessa che ha firmato non può averlo fatto. I numeri di riferimento della procedura non possono poi corrispondere alla prassi delle autorità giudiziarie turche. Tra i due documenti, che dovrebbero far parte della medesima procedura, le disposizioni legali citate risultano incoerenti. I documenti allegati al ricorso non soccorrono in tal senso la ricorrente. Infatti la lettera dell'avvocato turco non può che essere considerata come di parte. Mentre la dichiarazione da parte di due asseriti cancellieri del Tribunale non è equiparabile a una dichiarazione ufficiale. In realtà tale modo di agire al fine di confermare l'autenticità dei mezzi di prova risulta alquanto singolare. Infatti, l'asserito avvocato turco avrebbe senz'altro potuto produrre, in modo semplice, un estratto digitale del profilo edevlet della ricorrente. In tal senso la domanda effettuata dalla ricorrente in sede ricorsuale al fine di effettuare una domanda d'ambasciata non è stata in alcun modo motivata e va pertanto respinta, in quanto sia l'autorità inferiore, sia il Tribunale hanno sufficientemente costatato gli elementi di falsificazione presenti negli atti giudiziari prodotti.
4.2.3.2 Concludendo, la ricorrente, altresì con l'utilizzo di mezzi di prova falsi, non ha reso verosimile l'apertura di una procedura penale nei suoi confronti in Turchia.
4.2.4 In sede ricorsale la ricorrente solleva, per la prima volta, di temere che in caso di ritorno in Turchia ella possa avere problemi con il marito della sorella. Egli picchierebbe e abuserebbe della sorella. La ricorrente, mentre si trovava dalla sorella prima dell'espatrio, avrebbe assistito ad un episodio di violenza e a seguito di un suo tentativo di proteggere la sorella sarebbe stata a sua volta brutalmente picchiata, come visibile dalla foto allegata al ricorso. Lei e la sorella avrebbero rinunciato a presentare una denuncia nei suoi confronti per via delle minacce di morte proferite. Il Tribunale constata che durante l'audizione sui motivi d'asilo della ricorrente ella non ha mai allegato nulla circa problematiche relative al marito della sorella, anzi, ella ha chiaramente indicato di aver soggiornato prima dell'espatrio presso un'amica e non presso la sorella e che in tale frangente non sarebbe successo nulla di particolare (cfr. atto SEM n. 19/9, D11). Inoltre, risulta contrario all'esperienza generale della vita, la costellazione illustrata in sede ricorso, vale a dire che la ricorrente, al fine di non farsi arrestare abbia trovato rifugio presso l'abitazione di un poliziotto ultra nazionalista (cfr. allegato ricorsuale, pag. 9). Le foto allegate al ricorso non sono atte a dimostrare le violenze subite, così come descritte dalla ricorrente. Inoltre ella ha indicato, in sede di verbale, di non aver avuto altri problemi in Turchia, oltre l'asserita procedura penale (cfr. atto SEM n. 19/9, D57). In tal senso sollevare tale problematica unicamente in sede ricorsuale appare strumentale, oltre che contradditorio rispetto a quanto indicato in sede di audizione. La ricorrente non ha pertanto reso verosimile la violenza da parte del marito della sorella.
4.3 In esito, i motivi addotti dall'interessata non risultano verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi e nemmeno determinati ai sensi dell'art. 3 LAsi. Di riflesso, le motivazioni contrarie contenute nel gravame vanno integralmente respinte poiché infondate. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiata e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia di tale misura.
6.1 In punto all'esecuzione dell'allontanamento, la ricorrente afferma che il suo stato di salute non le permetterebbe di tornare in Turchia. A tal fine ha allegato al ricorso un rapporto medico datato 23 luglio 2024 dell'ospedale del canton Vallese e uno del 12 novembre 2024.
6.2 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20), il quale dispone che la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).
6.3 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, la ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiata (art. 5 cpv. 1 LAsi). Inoltre, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (cfr. anche consid. 6.4.3).
6.4
6.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
6.4.2 Per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8). Posta l'attuale situazione nelle provincie colpite dai terremoti avvenuti nel 2023, dalle quali l'insorgente non proviene, l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dev'essere esaminata caso per caso qualora la persona interessata sia originaria di queste zone (cfr. sentenza del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2.7 e 11.3.1 [sentenza di riferimento]).
6.4.3 Nel caso concreto, l'insorgente, originaria di B._______, non proviene dalle province in cui vige attualmente un contesto di violenza generalizzata o che sono fortemente colpite dagli effetti dei sismi occorsi febbraio 2023. Per quanto concerne le problematiche mediche di cui la ricorrente soffre, il Tribunale osserva che la ricorrente non ha mai trasmesso alcun atto medico alla SEM, limitandosi ella a indicare un'allergia al cioccolato e ipotiroidismo (cfr. atto SEM n. 24/1) e in sede di verbale affermando di stare bene (cfr. atto SEM n. 19/9, D4). In sede ricorsuale l'insorgente indica di essere gravemente traumatizzata a causa delle problematiche della sorella con il marito violento, le minacce di morte da parte del padre nei confronti della madre, la decisione negativa d'asilo e la paura della polizia. In tal senso ella avrebbe tentato in due occasioni di togliersi la vita. Ella sarebbe in trattamento in Svizzera e in Turchia ella non avrebbe questa possibilità. Inoltre ella avrebbe instaurato un rapporto di fiducia con il proprio terapeuta e sarebbe controproducente un ritorno in Turchia. Dai rapporti medici prodotti con il ricorso emerge che in data 11 novembre 2024 i medici hanno proposto la sua ospedalizzazione a seguito di un tentativo di suicidio, in tale sede la diagnosi è stata di idee suicidarie pianificate, con antecedenti di problematiche ansio depressive trattate e ipotiroidismo. Mentre nell'atto medico datato 23 luglio 2024 emerge che la ricorrente è stata ricoverata per idee suicidarie pianificate, con le diagnosi di problematiche depressive ricorrenti e sindrome da ovaie policistiche e ipotiroidismo. In tale sede la ricorrente ha indicato di non aver voluto tentare il suicidio e che le sue azioni sarebbero state mal interpretate dalla madre e di non aver pensato di farsi del male. L'idea di tagliarsi le vene sarebbe stato un metodo per farsi comprendere dalla madre e dal fratello. Ella è presa a carico a livello psichiatrico e psicoterapeutico. In tale sede la ricorrente ha inoltre indicato che già in Turchia era seguita per le problematiche ansioso depressive e la terapia medicamentosa consisteva In (...) e (...). Inoltre ancora nel luglio 2024 ella era seguita dal suo psichiatra curdo. Il Tribunale constata che, senza sminuire le problematiche mediche di cui soffre la ricorrente, che quanto indicato nell'allegato ricorsuale non coincide con quanto riportato dai documenti medici allegati al ricorso. Infatti, ella soffriva di problematiche ansioso depressive ancor prima di espatriare, pertanto le stesse non sono unicamente da ricondurre al suo vissuto in Svizzera. Inoltre, ella era ancora seguita, perlomeno sino a luglio 2024, da uno psichiatra curdo. Non si può pertanto seguire l'argomentazione proposta in sede ricorsuale secondo cui in Turchia ella non avrebbe accesso alle cure, oppure che alla dovrebbe interrompere un processo di terapia per riprenderne un altro con medico con cui instaurare un rapporto di fiducia, in quanto ella un medico in Turchia già ce l'ha. Il Tribunale constata inoltre che la ricorrente non ha prodotto alcun atto medico aggiornato. In generale, Tali problematiche mediche non sono classificabili come di una gravità tale secondo la giurisprudenza topica resa in materia, che farebbe concludere per l'inesigibilità del suo allontanamento verso la Turchia (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Inoltre, i trattamenti e le cure mediche a lui necessarie, anche dal profilo psichiatrico e psicologico, potranno senz'altro essere proseguite in Turchia, Stato che dispone di un sistema sanitario in linea generale equiparabile agli standard europei. Ella, con il resto della famiglia, potrà reinserirsi nella sua rete sociale che aveva in precedenza e potrà continuare i suoi studi universitari. Ciò posto, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile.
6.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI), in quanto l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
6.6 La decisione avversata va quindi confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento.
In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 Lasi e art. 49 PA). La stessa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d'apprezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento pronunciata. Di riflesso, il ricorso deve essere respinto e la decisione avversata integralmente confermata.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali pari a CHF 750.- vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tale importo viene prelevato dall'anticipo versato dalla ricorrente in data 4 marzo 2025.
La presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale importo viene prelevato dall'anticipo versato dalla ricorrente in data 4 marzo 2025.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari
Data di spedizione: