Art. 3, 7 and 44 LAsi; Art. 83 LStrI; asylum claims based on alleged foreign criminal proceedings and political online activity must be made plausible by coherent, detailed and credible allegations supported by authentic evidence. Documents showing objective indicators of falsification may justify a finding of non-credibility even if the applicant later disputes authenticity. Where refugee status is not rendered plausible, non-refoulement cannot be invoked and removal remains admissible unless a concrete, personal and serious risk under international human-rights or torture prohibitions is shown. Removal is reasonable where no generalized violence or individualized hardship is established (consid. 5–7).
Entscheiddatum: 30.04.2025Publikationsdatum: 28.05.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-305/2025
Sentenza del 30 aprile 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Walter Lang; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nata il (...), Turchia, patrocinata da Ali Tüm, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 23 dicembre 2024 / N (...).
Fatti:
A.
A.a L'interessata, cittadina turca, di etnia curda, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 14 agosto 2023. In medesima data la figlia (procedura N[...]) e il figlio (procedura N [...]) hanno altresì presentato una domanda d'asilo.
A.b Il 14 febbraio 2024, la SEM ha svolto un'audizione approfondita sui suoi motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi (RS 142.31).
La richiedente a sostegno della propria domanda d'asilo ha addotto di aver sempre sostenuto politicamente il partito HDP con l'intento di difendere la lingua e la cultura curde. A partire dal 2020, sempre con questa finalità, ha iniziato a condividere contenuti sui social media, prevalentemente video ripresi da altri utenti, in cui denunciava la situazione della popolazione curda e le discriminazioni subite, con una frequenza regolare, talvolta superiore a una volta alla settimana. A causa di queste attività, nella prima settimana del marzo 2023 è stata convocata presso la stazione di polizia di B._______, dove le è stato chiesto di rendere una deposizione. In quell'occasione, lei ha negato ogni responsabilità, ipotizzando che il suo account Facebook fosse stato violato. Gli agenti le hanno chiesto quindi se anche gli account dei suoi figli fossero stati vittima dello stesso fatto, per poi rilasciarla, avvertendola però che sarebbe stata riconvocata. Cinque giorni dopo, anche i suoi due figli sono stati convocati dalla polizia. Di fronte a questa situazione, si è consultata con il suo avvocato, il quale le ha consigliato di lasciare il Paese, sostenendo che le autorità non l'avrebbero più lasciata tranquilla. Ha deciso così di seguire tale consiglio, non potendo immaginare che suo figlio, appena uscito da un ciclo di chemioterapia per la leucemia, potesse affrontare un periodo di detenzione. È pertanto espatriata insieme al figlio, raggiungendo la Svizzera il 23 marzo 2023 per via aerea, utilizzando il passaporto verde, seguita qualche giorno dopo dalla figlia, ed ha trovato inizialmente ospitalità per tre mesi presso sua sorella P., che aveva acquisito la cittadinanza svizzera per matrimonio. Anche in Svizzera, per un periodo, ha continuato a condividere contenuti sui social media, interrompendo definitivamente tale attività nel giugno 2023. Infine, il 14 agosto 2023 ha depositato una domanda d'asilo, dopo aver considerato tale soluzione come ultima possibilità e avendo sperato fino a quel momento di poter fare ritorno in Turchia, poiché per lei non era logico abbandonare la sua intera vita: suo figlio infatti si sottoponeva ancora a terapie contro la leucemia e sua figlia frequentava l'università. Considerato che nel suo Paese è accusata di essere una terrorista, teme che, qualora facesse ritorno in patria, sarebbe condannata a una pena severa, torturata e incarcerata.
La richiedente ha fornito la seguente documentazione (in copia):
altra decisione 4.10.2024 (MdP1)
mandato di accompagnamento coattivo 4.10.2024 (MdP 2)
verbale di udienza 17.9.2024 (MdP 3)
A.c In data 4 dicembre 2024 la SEM ha concesso il diritto di essere sentito alla ricorrente circa la propria valutazione di falsità dei mezzi di prova prodotti (MdP 1 e 2).
B.
Con decisione del 23 dicembre 2024, la SEM non ha riconosciuto all'interessata la qualità di rifugiata, ha respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera.
C.
C.a Avverso la decisione succitata, la ricorrente è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo in via principale l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiata e la concessione dell'asilo, la concessione dell'ammissione provvisoria, la congiunzione con la procedura del figlio, la presentazione di una domanda d'ambasciata e la trattazione della procedura in tedesco e, in subordine, la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione. Ella presenta altresì un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e dal relativo anticipo con protesta di spese e ripetibili. Al ricorso, ella acclude la procura, la decisione impugnata, un mandato di arresto, una decisione di carcerazione, uno scritto dell'avvocato turco, un verbale giudiziario turco, una richiesta di proroga del termine e una procedura di divorzio turca.
C.b Con decisione incidentale del 20 febbraio 2025, il Tribunale ha definito quale lingua procedurale l'italiano, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e ha invitato la ricorrente a versare un anticipo entro il 7 marzo 2025. Il successivo 5 marzo 2025 la ricorrente ha versato l'anticipo richiesto.
Diritto:
1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2).
3.1 Nella decisione avversata, la SEM ritiene sostanzialmente che l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti per il reato di appartenenza ad un'organizzazione terroristica armata risulti inverosimile. Ciò in quanto i documenti giudiziari prodotti presentano diversi indicatori di falsificazione. La ricorrente non ha inoltre fatto utilizzo del diritto di essere sentito concesso dalla SEM circa la falsificazione di tali mezzi di prova. Inoltre, l'esposizione dei fatti di cui si avvale quali motivi d'asilo è risultata vaga e carente di dettagli. Dipoi, la ricorrente ha indicato di essere sentita per deporre ad inizio marzo 2023, mentre la data del reato risulterebbe essere il 17 marzo 2023. Risulta inoltre contrario alla logica dell'agire espatriare dalla Turchia per timore di ripercussioni, per poi attendere oltre 4 mesi in Svizzera per presentare una domanda d'asilo. La SEM vista l'inverosimiglianza dei motivi addotti non ha ritenuto necessario analizzare la rilevanza dei motivi d'asilo addotti. Non risulterebbero dipoi ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento e ciò anche in quanto ella durante i primi mesi di permanenza in Svizzera aveva la volontà di rientrare in Turchia.
3.2 Censurando la violazione del diritto federale, la ricorrente contesta la valutazione dell'autorità inferiore. In particolare ella sostiene che le proprie dichiarazioni circa la procedura penale aperta nei suoi confronti in Turchia non siano vaghe. Inoltre i documenti sarebbero originali e ciò sarebbe comprovato da uno scritto di un avvocato turco e di uno scritto redatto da due cancellieri, documenti allegati in copia al ricorso. Per quanto concerne la contraddizione circa la data del reato posteriore alla data del verbale effettuato, ella indica di aver spiegato durante il verbale che sarebbe stata sentita nelle prime settimane di marzo e non nella prima e inoltre le autorità turche indicherebbero in modo generale la data del reato. Ella avrebbe inoltre atteso più di 4 mesi per presentare la domanda d'asilo una volta giunta in Svizzera con la speranza che le autorità turche abbandonassero la procedura penale nei suoi confronti. Inoltre ella avrebbe problemi con il marito che avrebbe tentato di uccidere e con il quale vi sarebbe una procedura di divorzio in corso, documenti altresì allegati al ricorso. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento la stessa non sarebbe possibile in quanto il figlio maggiorenne oggetto di una separata procedura è in cura chemioterapica in Svizzera e la madre non avrebbe i mezzi finanziari per le cure di cui ha bisogno.
Nella presente disamina le due cause inerenti alla ricorrente e al figlio (quest'ultimo di cui al ruolo D-298/2025), che sono pure state oggetto di due decisioni separate da parte della SEM, per quanto pongano simili quesiti giuridici non riguardano essenzialmente fattispecie coincidenti in ogni loro punto. Non appare pertanto giudizioso congiungere le cause. Tuttavia il Tribunale avrà cura che le medesime siano evase parallelamente. Entrambi i ricorsi, compreso quello della sorella maggiorenne sono infatti valutati e decisi nello stesso momento dal medesimo collegio giudicante
5.1
5.1.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
5.1.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, non sono sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5).
5.1.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. Il richiedente dev'essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).
5.2
5.2.1 A fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale giudica che, nel caso concreto, non sussistono valide ragioni per discostarsi dalla decisione avversata in merito all'inverosimiglianza dei motivi addotti dalla ricorrente (art. 7 LAsi).
5.2.2
5.2.2.1 Per quanto concerne la descrizione relativa all'apertura di una procedura penale in Turchia e il relativo interrogatorio da parte della polizia durante la prima settimana di marzo 2023, il Tribunale condivide la conclusione dell'autorità di prime cure. Infatti, i fatti sono stati allegati in modo vago e generico, privo di dettagli (cfr. atto SEM n. 20/10, D30). La ricorrente è stata inoltre vaga altresì circa la natura delle condivisioni sui social network che avrebbe effettuato, nonostante le numerose domande poste dalla SEM. In tal senso non risulta nemmeno comprova agli atti dell'effettiva esistenza delle asserite condivisioni (cfr. atto SEM n. 20/10, D34-52).
5.2.2.2 La ricostruzione cronologica dei fatti effettuata dalla ricorrente presenza inoltre delle incongruenze. Ella ha infatti indicato di essere stata sentita dalla polizia durante la "prima settimana del mese di marzo 2023" (cfr. atto SEM n. 20/10, D30), mentre dai mezzi di prova prodotti, la cui autenticità sarà analizzata di seguito, il reato imputato a lei e ai figli sarebbe stato commesso in data 17 marzo 2023. Confrontata con tale incongruenza dalla SEM, ella si è limitata ad indicare, in modo erroneo, che la data del 17 marzo 2023 sarebbe stata la data dell'apertura della procedura (cfr. atto SEM n. 20/10, D53). In sede ricorsuale il rappresentante legale giustifica tale incongruenza adducendo a vaghi errori di traduzione, che tuttavia non risultano dal verbale dell'audizione, in ogni caso sottoscritto dalla ricorrente e dal suo rappresentante legale. Egli inoltre indica che le autorità turche indicherebbero in modo vago la data del reato, giustificazione che non può essere seguita.
5.2.3
5.2.3.1 Venendo ora all'analisi degli atti giudiziari prodotti dalla ricorrente (MdP1, 2 e 3), il Tribunale conferma che gli stessi presentino diversi elementi di falsificazione. Per quanto concerne i MdP 1 e 2, le indicazioni ivi presente circa la persona firmataria degli atti non sono correte e inoltre la persona stessa che ha firmato non può averlo fatto. I numeri di riferimento della procedura non possono poi corrispondere alla prassi delle autorità giudiziarie turche. Tra i due documenti, che dovrebbero far parte della medesima procedura, le disposizioni legali citate risultano incoerenti. I documenti allegati al ricorso non soccorrono in tal senso la ricorrente. Infatti la lettera dell'avvocato turco non può che essere considerata come di parte. Mentre la dichiarazione da parte di due asseriti cancellieri del Tribunale non è equiparabile a una dichiarazione ufficiale. In realtà tale modo di agire al fine di confermare l'autenticità dei mezzi di prova risulta alquanto singolare. Infatti, l'asserito avvocato turco avrebbe senz'altro potuto produrre, in modo semplice, un estratto digitale del profilo edevlet della ricorrente. In tal senso la domanda effettuata dalla ricorrente in sede ricorsuale al fine di effettuare una domanda d'ambasciata non è stata in alcun modo motivata e va pertanto respinta, in quanto sia l'autorità inferiore, sia il Tribunale hanno sufficientemente costatato gli elementi di falsificazione presenti negli atti giudiziari prodotti.
5.2.3.2 Concludendo, la ricorrente, altresì con l'utilizzo di mezzi di prova falsi, non ha reso verosimile l'apertura di una procedura penale nei suoi confronti in Turchia.
5.2.4 In sede ricorsale la ricorrente solleva, per la prima volta, di temere che in caso di ritorno in Turchia ella possa avere problemi con il marito. Egli avrebbe tentato di ucciderla in passato e per questo motivo ella ha presentato un'istanza di divorzio, allegata al ricorso. Il Tribunale constata che durante l'audizione sui motivi d'asilo della ricorrente ella non ha mai allegato nulla circa problematiche relative al marito, limitandosi ella a indicare di avere procedura di divorzio ancora in corso, in quanto non è riuscita a raggiungere un accordo. Inoltre ella non è in contatto con il marito, che si troverebbe in Turchia (cfr. atto SEM n. 20/10, D22). Dipoi ella ha indicato di non aver avuto altri problemi in Turchia, oltre l'asserita procedura penale (cfr. atto SEM n. 20/10, D32-33). In tal senso sollevare tale problematica unicamente in sede ricorsuale appare strumentale, oltre che contradditorio rispetto a quanto indicato in sede di audizione e pure rispetto alle sue intenzioni. Ella ha infatti indicato di aver voluto tornare in Turchia durante i primi 4 mesi di permanenza in Svizzera e ciò con la speranza che il suo avvocato risolvesse la sua asserita problematica penale (cfr. atto SEM n. 20/10, D59-61). Tale modo di agire non contempla particolari problematiche con il marito. In ogni caso, ella ha già avuto modo di avviare una procedura di divorzio e non è in contatto con il marito. Pertanto, in caso di effettivo pericolo a seguito di un ritorno in Turchia ella potrà rivolgersi alle forze di polizia per ottenere protezione.
5.3 In esito, i motivi addotti dagli interessati non risultano verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi e nemmeno determinati ai sensi dell'art. 3 LAsi. Di riflesso, le motivazioni contrarie contenute nel gravame vanno integralmente respinte poiché infondate. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiata e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia di tale misura.
7.1 In punto all'esecuzione dell'allontanamento, la ricorrente afferma genericamente, senza confrontarsi con la decisione avversata, che la stessa non sarebbe ragionevolmente esigibile a causa della situazione di salute del figlio. Tale argomentazione non risulta pertinente alla presente procedura. Lo stato di salute del figlio verrà trattato separatamente nella decisione che lo riguarda.
7.2 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20), il quale dispone che la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).
7.3 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, la ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiata (art. 5 cpv. 1 LAsi). Inoltre, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), considerato inoltre ch'ella gode di un buono stato di salute (cfr. atti SEM n. 15/2 e 20/10, D4). L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile.
7.4
7.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
7.4.2 Per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8). Posta l'attuale situazione nelle provincie colpite dai terremoti avvenuti nel 2023, dalle quali l'insorgente non proviene, l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dev'essere esaminata caso per caso qualora la persona interessata sia originaria di queste zone (cfr. sentenza del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2.7 e 11.3.1 [sentenza di riferimento]).
7.4.3 Nel caso concreto, l'insorgente, originaria di C._______, non proviene dalle province in cui vige attualmente un contesto di violenza generalizzata o che sono fortemente colpite dagli effetti dei sismi occorsi febbraio 2023. Per il resto, va osservato la ricorrente è una persona adulta, generalmente in buona salute. Ella durante l'audizione non ha fatto riferimento a problematiche economiche in Turchia. Ella, coi figli, potrà reinserirsi nella sua rete sociale che aveva in precedenza e potrà sfruttare la sua esperienza quale badante al fine di generare un reddito. Ciò posto, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile.
7.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI), in quanto l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
7.6 La decisione avversata va quindi confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento.
In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 Lasi e art. 49 PA). La stessa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d'apprezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento pronunciata. Di riflesso, il ricorso deve essere respinto e la decisione avversata integralmente confermata.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali pari a CHF 750.- vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tale importo viene prelevato dall'anticipo versato dalla ricorrente in data 5 marzo 2025.
La presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale importo viene prelevato dall'anticipo versato dalla ricorrente in data 5 marzo 2025.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari
Data di spedizione: