Entscheiddatum: 06.06.2013Publikationsdatum: 29.11.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-3058/2013
Sentenza del 6 giugno 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...),Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 28 maggio 2013 / N (...).
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 12 maggio 2013;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il giorno medesimo, mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali di audizione del 15 maggio 2013 (di seguito: verbale 1) e del 23 maggio 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 28 maggio 2013, notificata all'interessato il giorno stesso (cfr. act. A 13/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del 29 maggio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 30 maggio 2013);
la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) via fax in data 31 maggio 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile;
che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda;
che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'interessato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (cfr. DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. ibid., consid. 6);
che nel caso concreto il ricorrente, a distanza di oltre tre settimane dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri;
che durante l'audizione sulle generalità egli ha dichiarato di non avere fatto nulla a questo riguardo in quanto semplicemente non avrebbe dei documenti (cfr. verbale 1, pag. 6); che in occasione della seconda audizione egli ha dichiarato di non essersi procurato alcun documento in quanto non saprebbe dove andare per avere un documento da consegnare (cfr. verbale 2, pag. 2); che simili argomentazioni non convincono e il Tribunale ha ragione di concludere che egli non si sia adoperato per adempiere all'invito di presentare i documenti richiesti per i bisogni della causa;
che non avendo né esibito un documento d'identità né fornito, neppure nel ricorso, una valida e verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che in assenza di documenti d'identità occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-giato del richiedente;
che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5);
che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata decisione alla quale si rinvia, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni dell'interessato siano inverosimili;
che infatti egli ha rilasciato dichiarazioni contraddittorie e illogiche circa la cattura che avrebbe subito da parte di membri del ANPP (All Nigeria Peoples Party) in occasione delle manifestazioni che hanno seguito le elezioni del 27 novembre 2008; che infatti egli ha in un primo tempo dichiarato che queste persone lo avrebbero catturato verso le dieci di sera del (...) 2008 con l'accusa di avere votato per il candidato cristiano, che lo avrebbero portato in una scuola dove sarebbe stato picchiato e che non si ricorderebbe esattamente quante ore sarebbe stato trattenuto in questo luogo (cfr. verbale 1, pagg. 8 seg.); che tuttavia in un secondo tempo ha dichiarato di essere stato catturato nel pomeriggio e di essere stato rilasciato la sera verso le ventuno o le ventidue (cfr. verbale 2, pag. 8); che inoltre egli ha spiegato di essere stato liberato grazie alla tessera elettorale che portava con sé, in quanto questa avrebbe dimostrato il suo voto al candidato dell'ANPP e non al candidato cristiano; che tuttavia durante la prima audizione ha dichiarato di essere stato liberato dopo avere mostrato tale tessera (cfr. verbale 1, pag. 8) mentre, durante la seconda audizione, ha spiegato di avere invitato il capo del gruppo di cattura a guardare la tessera elettorale che aveva in tasca e, visto che era legato, il capo gli avrebbe estratto la tessera dalla tasca (cfr. verbale 2, pag. 5); che peraltro il Tribunale ritiene poco plausibile che, se il richiedente avesse realmente subito un'esperienza come quella allegata, egli non si sia mai interessato, in seguito, dell'esito delle elezioni (cfr. verbale 2, pag. 8); che infine, in merito alle cicatrici (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, pag. 5 ), il Tribunale osserva che agli atti non vi è alcunché che possa dimostrare l'origine delle stesse; che per il resto si rinvia alla decisione impugnata;
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o mezzi di prova atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sicché, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni dell'UFM;
che peraltro, a prescindere dalla verosimiglianza del racconto, il Tribunale rileva che i timori che il richiedente ha espresso in merito a un rimpatrio sono di natura economica e, come palesemente riconoscibile, irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo, segnatamente giusta l'art. 3 LAsi; che infatti egli ha dichiarato di essere fuggito per cercare un futuro, in quanto in Nigeria non avrebbe nulla e alcun tipo di aiuto; che egli vorrebbe avere la possibilità di lavorare in Svizzera e inoltre, dopo avere intrapreso numerosi viaggi, avrebbe bisogno di riposare prima di ripartire (cfr. verbale 2, pag. 10);
che pertanto non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente;
che inoltre non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 e DTAF 2007/8, consid. 5.6.5-5.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che da quanto esposto ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311] ; cfr. DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che la situazione vigente in Nigeria non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che quanto alla situazione personale del ricorrente egli è scolarizzato e vanta un'esperienza professionale quale commerciante (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 7); che inoltre egli dispone di una rete familiare in patria, dove vivono i genitori, la sorella e la moglie (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 2); che infine il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici; che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che infatti il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione vanno respinte;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]);
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: