Art. 3 and 7 LAsi; credibility of asylum claims and Kurdish ethnicity in Turkey; removal under Art. 44 LAsi and provisional admission under Art. 83 LStrI. Allegations are not rendered plausible where they are vague, internally inconsistent, or contradicted by the file and by the submitted documents. Later, materially new assertions may further undermine credibility. Kurdish affiliation in Turkey does not as such establish collective persecution or refugee status; generic discrimination must reach the intensity of serious prejudice under Art. 3 LAsi. If asylum is refused, removal is to be confirmed unless admissibility, reasonableness, or possibility of execution is shown to be lacking.
Entscheiddatum: 23.07.2024Publikationsdatum: 09.10.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3197/2024
Sentenza del 23 luglio 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jeannine Scherrer-Bänziger, Thomas Segessenmann, cancelliera Alissa Vallenari. Parti 1. A._______, nato il (...), con la moglie 2. B._______, nata il (...), e le loro figlie 3. C._______, nata il (...), 4. D._______, nata il (...), Turchia, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 22 aprile 2024 / N (...).
Fatti:
A.
A.a Gli interessati hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2021.
A.b I richiedenti 1 e 2 hanno sostenuto un colloquio inerente al rilevamento dei loro dati personali il (...) novembre 2022, dove hanno in particolare asserito di aver lasciato la Turchia illegalmente il (...). In seguito, il (...) marzo 2024, si è tenuta l'audizione sui motivi d'asilo dell'interessato 1, mentre che il (...) marzo 2024, è stata la volta dell'audizione dell'interessata 2.
In quest'ultimo ambito, il richiedente ha in sostanza affermato che nel mese di (...) del (...), al termine dei festeggiamenti per il E._______, sarebbe stato preso in custodia cautelare dalla polizia turca, per (...) giorni, assieme ad altre persone. Dopo il suo rilascio, degli agenti di polizia avrebbero iniziato ad effettuare delle irruzioni al suo domicilio. Nel (...), allorché sarebbe stato in procinto di rientrare a casa dal lavoro, (...) poliziotti lo avrebbero fermato e portato in una zona tranquilla, dove avrebbe subito delle percosse e dei quesiti da parte dei medesimi su cosa si facesse all'interno del partito HDP (Partito Democratico dei Popoli). Per tutta risposta, egli avrebbe fornito delle informazioni erronee, ciò che in seguito avrebbe avuto come conseguenza un aumento delle perquisizioni presso l'abitazione famigliare. Nel mese di (...) del (...), dopo aver partecipato ad una marcia contro (...) di F._______, suo amico, allorché egli stava rincasando, degli agenti lo avrebbero malmenato, insultato ed ammanettato. Successivamente, anche in un'altra occasione egli sarebbe stato ammanettato e condotto alla stazione di polizia, dove vi sarebbe rimasto (...) giorni. Ancora, nel (...) del (...), dopo una perquisizione al suo domicilio, lo avrebbero portato alla stazione di polizia. In tale occasione, gli avrebbero mostrato un poster di G._______ ed una rivista, accusandolo di averli trovati al suo domicilio. Lo Stato turco avrebbe nel frattempo chiuso le sedi del partito dell'HDP nel suo distretto (H._______). Il presidente ed altri membri del partito, gli avrebbero riferito che rischiava di essere messo in custodia cautelare oppure di essere (...) come F._______ Per questi motivi e poiché una delle figlie avrebbe subito discriminazioni a scuola sia dagli insegnanti che dai compagni di scuola, nonché poiché le figlie non sarebbero state bene psicologicamente, avrebbero deciso di espatriare. Altresì, in patria egli sarebbe oggetto di una procedura giudiziaria, per essere membro del partito HDP, per il reato di offesa al presidente della Repubblica turca, oltreché per aver partecipato alle manifestazioni e alle proteste per il (...) di F._______.
Dal canto suo, l'interessata 2, ha dichiarato in sunto e per quanto qui di rilievo, di provenire da una famiglia interessata di politica, e per questo anche lei se ne sarebbe occupata, frequentando come il marito il partito HDP. Ella avrebbe sofferto molto a causa del marito e dei fratelli. A causa di questi ultimi, che sarebbero detenuti in carcere per il reato di (...), ella non avrebbe reperito un lavoro. Per quanto attinente al marito, egli si sarebbe invece spesso ritrovato a scappare dalla polizia in quanto volontario del partito. Altresì, vi sarebbero state una (...) di perquisizioni al loro domicilio da parte della polizia turca. Anche le loro figlie non sarebbero state bene, avrebbero avuto paura. La maggiore le avrebbe riferito che un'insegnante a scuola l'avrebbe sgridata, picchiata e (...).
A comprova delle loro allegazioni, essi hanno presentato, in copia: le loro carte d'identità; due cedole d'iscrizione al partito HDP; quattro stampe di fotografie della richiedente 2; uno scritto non datato riguardo a delle informazioni su un'inchiesta per l'interessato; uno scritto del (...) circa una richiesta di condanna dell'interessato; due stampe di schermate telefoniche con messaggi di condivisioni (...) del richiedente (cfr. mezzi di prova [MdP] negli atti SEM n. 2/4-7/2).
A.c Con scritto del 2 aprile 2024, la rappresentante legale degli interessati ha chiesto di voler concedere una proroga per la produzione della documentazione giudiziaria richiesta nell'ambito dell'audizione sui motivi al richiedente 1 da parte della SEM, nonché di attribuire il caso alla procedura ampliata. Nella medesima missiva, si è sottolineato come l'interessato, per il tramite della madre, si starebbe adoperando per conferire una procura ad un legale in Turchia. Inoltre, da altri famigliari non avrebbe ricevuto aiuto, in quanto egli si sarebbe convertito al cristianesimo prima del matrimonio con la moglie, che sarebbe curda e di fede cattolica. L'autorità inferiore, con scritto del 3 aprile 2024, ha rifiutato di accordare una proroga del termine per presentare la documentazione mancante e, con decisione del 4 aprile 2024, ha assegnato il caso alla procedura ampliata.
B. Tramite la decisione del 22 aprile 2024 - notificata il giorno seguente (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-52/1) - la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati, ha respinto la loro domanda d'asilo, nonché ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della medesima misura.
C. Gli interessati hanno impugnato la suddetta decisione con ricorso del 21 maggio 2024 (inviato il 22 maggio 2024, cfr. risultanze processuali: busta dell'invio raccomandato) al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), proponendone l'annullamento ed in via principale chiedendo il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera, ed in via subordinata l'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Turchia. Contestualmente, hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso essi hanno annesso, quale nuovo documento, una copia di uno scritto che sarebbe stato redatto dal loro legale turco datato 23 aprile 2024, con una traduzione da loro effettuata in italiano.
D. Con decisione incidentale del 30 maggio 2024, il Tribunale ha osservato che i ricorrenti sono autorizzati a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, nonché ha respinto la loro istanza di assistenza giudiziaria parziale, invitandoli a versare, entro il 14 giugno 2024, un anticipo sulle presumibili spese processuali di CHF 750.-. Anticipo che è stato corrisposto tempestivamente dai ricorrenti in data 14 giugno 2024.
E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c PA e art. 52 cpv. 1 PA, avendo del resto gli insorgenti versato tempestivamente l'anticipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 30 maggio 2024. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4.1 Nella sua decisione, l'autorità sindacata ha dapprima osservato come le allegazioni circa i motivi d'asilo che avrebbero condotto i ricorrenti all'espatrio, ovvero le custodie cautelari ed i fermi di polizia che avrebbe subito l'insorgente 1, come pure le varie irruzioni di agenti di polizia al loro domicilio, sarebbero vaghe e poco dettagliate, tanto da risultare inverosimili. Ciò non sarebbe giustificato né dai problemi di memoria allegati ad inizio audizione sui motivi da parte dell'insorgente 1, né dal presunto analfabetismo sollevato dalla ricorrente 2. In seguito la SEM ha constatato pure una mancanza di dettagli concernenti la supposta procedura giudiziaria che sarebbe pendente per il ricorrente 1. In particolare, egli non avrebbe saputo indicare né lo stato attuale della procedura, né quale sarebbe l'ultimo documento giudiziario emesso nei suoi confronti, né descrivere gli unici documenti depositati agli atti - due fotografie di due documenti - nonché avrebbe reso delle dichiarazioni confusionarie circa i motivi alla base delle sue accuse. Anche le ricerche riportate al ricorrente 1 dal (...) presso il loro domicilio dopo il loro espatrio, non soltanto risulterebbero inverosimili, bensì pure irrilevanti. Pertanto, l'autorità inferiore è giunta alla conclusione, che l'integralità dei predetti loro asserti, siano inverosimili. In un passo successivo, la SEM, ha ritenuto potesse essere esclusa una persecuzione riflessa delle ricorrenti 2, 3 e 4 a causa d'un canto dell'asserto della ricorrente 2 di non poter trovare lavoro, poiché proverrebbe da una famiglia che si occupa di politica e che due suoi fratelli sarebbero detenuti in carcere per un motivo politico; e d'altro canto perché la ricorrente 3 sarebbe stata malmenata dall'insegnante a motivo delle attività volontarie per il partito effettuate dal ricorrente. Difatti, tali conclusioni sarebbero delle mere supposizioni, non corroborate da alcun indizio reale. Quindi, queste allegazioni, non sarebbero pertinenti ai sensi dell'asilo.
4.2 Dal canto loro, gli insorgenti nel memoriale ricorsuale, hanno in primo luogo ritenuto, e contrariamente a quanto esposto nel provvedimento impugnato, come le loro affermazioni circa i fatti da loro descritti sarebbero chiari e comprovabili, e pertanto verosimili. In tale contesto hanno nuovamente ribadito come, a causa dei problemi di memoria dichiarati ad inizio audizione dal ricorrente 1, e dei traumi subiti - inclusa una violenza sessuale - tali fattori potrebbero avere influenzato la sua capacità di ricordare dei dettagli specifici e di fornire delle informazioni dettagliate, e di ciò ne dovrebbe essere tenuto conto nella valutazione. Inoltre, essi avrebbero sottoscritto una procura con un legale in Turchia perché egli possa loro procurare i documenti legali riguardanti il ricorrente 1, avendo per il resto annesso al ricorso una lettera del medesimo, che spiegherebbe la situazione procedurale del ricorrente 1. I documenti presentati fornirebbero, a parere loro, un supporto plausibile alle loro dichiarazioni. Proseguendo, essi hanno sostenuto come l'autorità resistente non avrebbe considerato tutti gli elementi da loro dichiarati ed invece pertinenti per il loro caso. Invero, l'insorgente 1, in quanto di etnia curda, avrebbe subito discriminazioni a causa di ciò e delle sue credenze religiose, ivi compreso il divieto di parlare la lingua curda, l'accesso all'istruzione, all'occupazione ed ai servizi sanitari. Inoltre, egli avrebbe subito delle persecuzioni a motivo delle sue opinioni politiche, compresa un'accusa di propaganda politica contraria al governo. In tal senso, le minacce alla sua vita ed alla sua sicurezza, sarebbero rilevanti ai sensi dell'asilo. Inoltre, i pregiudizi e le discriminazioni subiti, nonché la mancanza di protezione da parte dello stato turco, avrebbero comportato una pressione psichica insopportabile, ciò che li avrebbe costretti all'espatrio.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).
5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile.
5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si può senz'altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
6.1 A seguito di un attento esame degli atti all'incarto, il Tribunale giunge alla conclusione che è a giusto titolo che la SEM ha considerato inverosimili ed irrilevanti le allegazioni dei ricorrenti. L'autorità inferiore ha difatti in modo chiaro, sufficiente e corretto, motivato nella decisione avversata, perché le dichiarazioni degli insorgenti ed i loro mezzi di prova non fossero atti ad adempiere alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Motivi per i quali, per evitare ripetizioni inutili, si rinvia dapprima su tale punto alle pertinenti considerazioni dell'autorità inferiore, contenute nel provvedimento impugnato (cfr. p.to II, pag. 3 segg.) e riassunto sopra al consid. 4.1, con le aggiunte che seguono.
6.2
6.2.1 Riguardo ai fermi di polizia e alle custodie cautelari che avrebbe subito il ricorrente 1, nonché alle irruzioni domiciliari da parte della polizia, a causa delle sue attività per il partito HDP, si rileva che a parte l'estrema vaghezza degli asserti degli insorgenti resi in merito, come già descritto con precisione dall'autorità sindacata nella decisione avversata alla quale si rinvia per ulteriori dettagli (cfr. p.to II, pag. 3 segg.), vi sono nella narrazione dei ricorrenti ulteriori indicatori d'inverosimiglianza. Invero, in ben tre occasioni l'insorgente 1 avrebbe fornito agli agenti di polizia delle "informazioni sbagliate" sul partito HDP che avrebbero incrementato le irruzioni a casa sua (cfr. n. 37/17, D69 seg.; pag. 9 seg.; D77 segg., pag. 11). Ma, questionato in merito a quali informazioni scorrette avesse reso nei vari contesti, egli ha soltanto riferito di avere dato un nome a caso di un'altra persona, come consigliatogli da un amico, ciò che poteva fargli guadagnare del tempo (cfr. n. 37/17, D79 seg., pag. 11). Tuttavia, tale giustificazione, oltreché risultare povera di qualsivoglia dettaglio reale, risulta essere a dir poco sorprendente e poco plausibile, in quanto appare del tutto inverosimile che nelle varie custodie cautelari, anche di qualche giorno che avrebbe subito il ricorrente 1, egli quale unica risposta alla polizia avrebbe dato il nome di una persona qualsiasi, pure reiteratamente, e gli agenti di polizia grazie soltanto a tale informazione, già in precedenza risultata erronea, lo avrebbero rilasciato. Altresì, nella descrizione di come gli avrebbero mostrato il poster e la rivista gli agenti di polizia durante il fermo del (...) del (...), a differenza di quanto da egli asserito (cfr. n. 37/17, D83, pag. 11: "Come dicevo anche prima [...]"), egli è risultato incoerente, in quanto inizialmente ha descritto che gli avrebbero mostrato il poster di G._______ ed una rivista (cfr. n. 37/17, D29, pag. 4), salvo poi in seconda battuta asserire invece che uno dei poliziotti li avrebbe lanciati a terra e sarebbe stato lui a prenderli ed a guardarli (cfr. n. 37/17, D83, pag. 11), dinamica ben differente da quella addotta inizialmente. Inoltre, ulteriore contraddizione la si ritrova negli asserti dell'insorgente 1, allorché dapprima egli sostiene che l'ultima volta che gli agenti sarebbero giunti a casa loro, si trattava del (...) del (...) (cfr. n. 37/17, D29, pag. 4), quando poco dopo afferma che le irruzioni della polizia sarebbero invece proseguite (cfr. n. 37/17, D29, pag. 4: "[...] io gli ho fornito le informazioni sbagliate e loro hanno continuato ad effettuare le operazioni a casa mia"). Interrogato poi riguardo alle irruzioni che avrebbero svolto gli agenti di polizia presso il suo domicilio, egli ne ha descritta soltanto una, dove gli agenti, prima di perquisire la casa gli avrebbero mostrato l'autorizzazione per la perquisizione (cfr. n. 37/17, D64, pag. 9), allorché invece la ricorrente 2, ha riferito in modo del tutto contraddittorio, che invece tale autorizzazione di perquisizione, su loro richiesta, non veniva mai mostrata dagli agenti durante le irruzioni (cfr. n. 39/13, D41, pag. 6). Altresì, a differenza di quanto descritto dagli insorgenti nella loro missiva del 29 febbraio 2024 (cfr. n. 32/2), non v'è agli atti alcuna attestazione che provi l'effettiva iscrizione quale membro al partito HDP da parte dell'insorgente 1, in quanto la copia delle due cedole presentate quale mezzo di prova dagli insorgenti, riportano soltanto dell'iscrizione al partito della ricorrente 2, essendo il secondo, del tutto incompleto riguardo alla persona alla quale sarebbe attribuibile tale iscrizione (cfr. MdP n. 1 agli atti della SEM). Fra l'altro, le date apposte su tali cedole, risultano essere del (...), rispettivamente del (...), quindi iscrizioni che sarebbero intervenute ben successivamente a quanto dichiarato dagli insorgenti nel corso delle loro audizioni (cfr. n. 37/17, D59, pag. 8; n. 39/13, D53, pag. 7), nonché alla cessazione delle perquisizioni al loro domicilio che sarebbe avvenuta già nel (...) del (...) secondo il ricorrente 1 (cfr. n. 37/17, D67, pag. 9). Le predette incoerenze rimangono del tutto inspiegate da parte degli insorgenti, e instillano ancora maggiormente il dubbio che non soltanto il documento presentato non sia autentico, bensì che le problematiche addotte dagli insorgenti a causa dell'attività partitica del ricorrente 1, non siano verosimili. A ciò si aggiunge che i ricorrenti, soltanto nel loro gravame, sollevano che l'insorgente 1 avrebbe subito una "violenza sessuale", per nulla definita e concretizzata ulteriormente, di cui non v'è però alcuna traccia nei suoi asserti rilasciati dinanzi all'autorità inferiore (cfr. n. 37/17), ciò che fa propendere per la sua totale inverosimiglianza. Altresì, nel loro ricorso, essi riconducono le persecuzioni e le discriminazioni subite, anche a causa delle loro credenze religiose (cfr. ricorso, pag. 5). Sul punto v'è fin d'ora da rilevare che nel corso delle loro audizioni sui motivi, essi non hanno per nulla ricondotto le problematiche subite alla loro fede religiosa, bensì alle attività svolte presso il partito dal ricorrente 1. Soltanto nel loro scritto del 2 aprile 2024, del tutto in maniera nuova, essi hanno sostenuto che il ricorrente 1 non avrebbe ricevuto aiuto da parte di altri famigliari, esclusa la madre, per procurarsi la documentazione, in quanto questi gli si sarebbero "[...] opposti dopo la sua conversione al Cristianesimo, preceduta dal matrimonio con la sig.ra B._______, persona curda e di religione cattolica" (cfr. n. 41/2). Affermazioni che si scontrano però in maniera crassa rispetto alle loro dichiarazioni precedenti, ovvero di essere entrambi di religione musulmana (cfr. n. 2/2; 7/2; 24/8, p.to 1.13, pag. 3; 25/7, p.to 1.13, pag. 3). Queste allegazioni, del tutto tardive, inconsistenti ed incoerenti, non risultano pertanto in alcun modo verosimili e minano ancora maggiormente la credibilità degli asserti resi dagli insorgenti.
6.2.2 Anche per quanto attiene alla procedura giudiziaria che sarebbe stata aperta a suo carico, le dichiarazioni rese dal ricorrente 1, risultano essere in più punti incoerenti sia tra loro, sia con la documentazione presentata agli atti dagli insorgenti. Segnatamente, egli interrogato riguardo a come sarebbe venuto a conoscenza dell'accusa del reato di offesa al presidente e di minaccia pubblica a causa delle sue condivisioni, ha asserito che glielo avrebbe riferito l'avvocato (cfr. n. 37/17, D90, pag. 12), allorché in precedenza egli aveva allegato di essere venuto a conoscenza di tale accusa tramite un amico che gli avrebbe procurato la decisione d'incarcerazione (cfr. n. 37/17, D32 segg., pag. 4 seg.), e che egli addirittura avrebbe visto tali documenti prima della sua partenza dal paese d'origine, che l'avrebbero determinato alla partenza dallo stesso (cfr. n. 37/17, D98, pag. 13). Salvo però, poco prima contraddirsi con quanto precede, in quanto egli ha addotto dapprima che l'avvocato avrebbe riferito ai suoi famigliari che vi sarebbe stata una decisione d'incarcerazione nei suoi confronti (cfr. n. 37/17, D91, pag. 12), e poco dopo interrogato in merito, mutare nuovamente le sue affermazioni, allegando fosse invece sua madre ad aver comunicato all'avvocato che vi fosse tale decisione d'incarcerazione (cfr. ibidem, D92, pag. 12). Egli ha poi riferito che avrebbe fatto le condivisioni incriminate su (...) e (...), che avrebbe consegnato anche alla sua rappresentante legale (cfr. ibidem, D87, pag. 12), ma agli atti all'inserto si ritrovano unicamente due schermate di pubblicazioni che avrebbe effettuato l'insorgente il (...) ed il (...) (cfr. atto SEM MdP n. 5), le quali non sostengono in alcun modo che egli sia entrato nel mirino delle autorità turche per le stesse. Se poi egli si fosse realmente ancora trovato in Turchia come da egli asserito, allorché avrebbe visto i due documenti inerenti alla sua supposta inchiesta prodotti agli atti (cfr. n. 37/17, D98, pag. 13; MdP n. 2 e n. 4), stupisce che egli non fosse stato direttamente a conoscenza dell'apertura di tale inchiesta a suo carico prima della partenza, in quanto sia secondo la prassi procedurale turca, sia rispetto al contenuto dei documenti presentati, egli sarebbe stato ricercato al domicilio ed avrebbe ricevuto delle convocazioni per essere interrogato. A tal proposito poi, la ricorrente 2 non ha nulla eccepito nei suoi asserti, riconducendo il loro espatrio esclusivamente al fatto che il marito lavorava per il partito ed alle incursioni di polizia al loro domicilio (cfr. n. 39/13, D99 segg., pag. 11). Anche lo scritto prodotto dai ricorrenti con il gravame, non è in grado di sostanziare maggiormente le vaghe ed incoerenti asserzioni del ricorrente 1 a proposito dell'inchiesta aperta a suo carico. Anzi, ne aumenta ancora maggiormente la già poca credibilità del suo narrato. Difatti, in tale missiva, si darebbe atto unicamente d'indagini di polizia svolte sulle sue condivisioni sui social media per propaganda per un'organizzazione terroristica, ma nulla invece è descritto circa l'accusa di offesa al Presidente della Repubblica, che è invece riportata nei due mezzi di prova prodotti. Peraltro, se davvero fosse stata emanata una decisione di riservatezza riguardo a tali accuse, come sostenuto nello scritto del supposto legale, i ricorrenti avrebbero potuto produrre per lo meno tale decisione di riservatezza. Tali elementi conducono il Tribunale a ritenere come, il predetto scritto, sia del tutto privo di credibilità e mero documento di compiacenza.
6.2.3 Sulla scorta di tutto quanto sopra considerato, i motivi che avrebbero indotto gli insorgenti all'espatrio, e riconducibili alla frequentazione del partito HDP da parte del ricorrente 1, alle perquisizioni al loro domicilio, o ancora alla procedura d'inchiesta che sarebbe stata aperta nei confronti dell'insorgente 1 a causa delle sue condivisioni sui social media, risultano inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Tali e tanti indizi d'incoerenza e vaghezza nei loro asserti, non possono trovare alcuna spiegazione con gli asseriti - ma per nulla supportati e concretizzati tramite documentazione medica - problemi di memoria e dei traumi subiti dal ricorrente 1, così come riportati nel ricorso. Frattanto, non sussiste alcun timore per i ricorrenti, passato o futuro, in caso dovessero ritornare in patria di subire dei seri pregiudizi da parte delle autorità turche a causa dei predetti motivi, al contrario di quanto da loro affermato nel ricorso e nelle loro allegazioni dinanzi alla SEM (cfr. n. 37/17, D129 seg., pag. 16; n. 39/13, D109 seg., pag. 12).
6.2.4 Per quanto poi attiene agli asserti ricorsuali riguardanti le discriminazioni che avrebbero subito in quanto di etnia curda, gli stessi non sono supportati da elementi concreti e sostanziati neppure nel loro ricorso, anzi risultano essere parzialmente nuovi circa le allegazioni di discriminazioni generiche nell'accesso all'istruzione ed ai servizi sanitari (cfr. ricorso, pag. 5 seg.). A ciò si aggiunge che, se è notorio che la minoranza curda subisca delle discriminazioni e vessazioni, tali problematiche non raggiungono in generale - come neppure all'occorrenza, anche considerata l'inverosimiglianza delle dichiarazioni inerenti ai loro motivi d'asilo sopra considerati - l'intensità sufficiente per l'applicazione dell'art. 3 LAsi, non avendo il Tribunale fino ad oggi riconosciuta alcuna persecuzione collettiva contro i curdi in Turchia (cfr. segnatamente le sentenze del Tribunale D-5940/2023 del 16 novembre 2023 consid. 5.1, E-5325/2023 del 26 ottobre 2023 consid. 3.2). In tal senso, neppure l'appartenenza degli insorgenti all'etnia curda, di per sé, può condurre ad un diverso apprezzamento, ed una pressione psichica insopportabile ex art. 3 cpv. 2 LAsi, come sollevato dagli insorgenti nel gravame, non può essere loro riconosciuta sulla base delle loro dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti.
6.3 Riassumendo, si può senz'altro concludere che le allegazioni ricorsuali dei ricorrenti, per la maggior parte del tutto generiche, non sono in grado di capovolgere la decisione corretta dell'autorità inferiore. Pertanto, non potendo i ricorrenti prevalersi né di allegazioni verosimili giusta l'art. 7 LAsi né di persecuzioni determinanti ex art. 3 LAsi, il loro ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione avversata va quindi confermata.
Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
Nel provvedimento impugnato, l'autorità sindacata ha in modo completo e corretto esposto i motivi per i quali l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti risulta essere ammissibile ed esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 1-3 LStrI (RS 142.20; cfr. p.to III, pag. 8 seg. della decisione impugnata), anche ed in particolare rispetto alla situazione vigente in Turchia ed alla loro situazione personale, comprensiva anche di una valutazione dell'interesse superiore del fanciullo per quanto attinente alle ricorrenti minorenni (cfr. p.to III, pag. 9 della decisione impugnata). Nel ricorso, gli insorgenti con le loro generiche argomentazioni (cfr. pag. 6), non apportano alcun elemento circostanziato e fondato per capovolgere la predetta conclusione della SEM. Pertanto, onde evitare ridondanti ripetizioni, si può senz'altro rinviare alla stessa essendo unicamente aggiunto come i ricorrenti provengano dalla provincia di I._______, e quindi non risulta né essere una delle province toccate dai forti terremoti del 6 febbraio 2023 che hanno interessato il sud-est della Turchia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11) né una delle due province (J._______ e K._______), dove il Tribunale ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia inammissibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6). Anche dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non sussistono degli impedimenti, in quanto i ricorrenti potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). Visto quanto precede, un'ammissione provvisoria dei ricorrenti, non entra in considerazione (art. 83 cpv. 1-4 LStrI).
Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 14 giugno 2024.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 14 giugno 2024.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
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