Entscheiddatum: 18.06.2013Publikationsdatum: 29.11.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-3248/2013
Sentenza del 18 giugno 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Walter Stöckli; cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...),Ciad, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 29 maggio 2013 / N (...).
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 29 maggio 2012;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il giorno medesimo, mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali di audizione del 14 giugno 2012 (di seguito: verbale 1) e del 7 maggio 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 29 maggio 2013, notificata all'interessato il 1° giugno 2013 (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del 6 giugno 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 7 giugno 2013), con allegato un documento intitolato "Attestazione" con l'intestazione "Union des forces pour la démocratie et le développement (UFDD)";
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 10 giugno 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo (art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che il ricorso ha, per legge, effetto sospensivo (cfr. art. 55 cpv. 1 PA); che di conseguenza, la conclusione ricorsuale volta alla restituzione dell'effetto sospensivo nella presente procedura è priva di oggetto;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda;
che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'interessato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (ibid., consid. 6);
che nel caso concreto il ricorrente, a distanza di più di un anno dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri;
che durante l'audizione sulle generalità egli ha dichiarato di non avere mai avuto né richiesto un passaporto in quanto servirebbero molti soldi; che egli non avrebbe mai avuto né richiesto nemmeno una carta d'identità poiché nel suo Paese di origine coloro che, come lui, vivono nei villaggi, non farebbero nulla per procurarsi dei documenti, contrariamente a coloro che vivono in città; che dal deposito della domanda d'asilo non avrebbe fatto nulla per consegnare i documenti richiesti in quanto semplicemente non avrebbe nessun documento (cfr. verbale 1, pag. 6); che anche durante la seconda audizione, svoltasi quasi un anno dopo, ha dichiarato di non avere fatto nulla a riguardo poiché in Ciad non ne avrebbe mai avuti (cfr. verbale 2, pag. 2);
che nel ricorso egli ha ritenuto che vi sarebbero, nella fattispecie, motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi per la mancata consegna di documenti; che infatti in Ciad le persone della sua etnia (gorani) vivrebbero in zone molto rurali e con rari contatti con le autorità ufficiali; che a sua conoscenza, nessuna persona della sua etnia disporrebbe in Ciad di documenti d'identità, già solo per il fatto che nella loro vita quotidiana non servirebbero; che del resto il costo per l'ottenimento di simili documenti sarebbe molto elevato; che egli cita tra l'altro fonti della stampa secondo cui, nel suo Paese, l'ottenimento di documenti d'identità comporterebbe un iter complicato, lungo e costoso;
che simili argomentazioni non convincono; che infatti il Tribunale osserva che agli atti non vi è traccia di alcun genere di tentativo, da parte dell'interessato, di procurarsi i documenti richiesti, nonostante egli abbia presentato la sua domanda d'asilo da oltre un anno; che quindi il Tribunale ha ragione di concludere che egli non si sia adoperato per adempiere all'invito di presentare tali documenti per i bisogni della causa;
che non avendo né esibito un documento d'identità né fornito una valida e verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che in assenza di documenti d'identità occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-giato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata decisione alla quale si rinvia, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni dell'interessato siano inconsistenti, vaghe e contraddittorie, quindi inverosimili;
che a titolo di esempio, egli ha in un primo tempo dichiarato, durante l'audizione sulle generalità, di essere stato aggredito, nel 2007, da tre poliziotti per il solo fatto di appartenere all'etnia gorani (cfr. verbale 1, pag. 8); che, stando a quanto dichiarato durante la seconda audizione, detta aggressione sarebbe avvenuta in occasione di una manifestazione; che in un primo tempo egli ha dichiarato "Abbiamo protestato contro lo Stato perché i poliziotti facevano quello che gli pareva (...)"; che tuttavia, pochi istanti dopo egli si è contraddetto riferendo di essersi trovato lì per caso e di non avere avuto nulla a che vedere con detta manifestazione (cfr. verbale 2, pag. 3); che inoltre, secondo l'attestazione allegata, egli si sarebbe adoperato, senza risparmiare sforzi, quale attivista per l'UFDD; che tuttavia, durante la seconda audizione, egli ha dichiarato che il suo unico compito in seno all'UFDD sarebbe stato quello di accompagnare le persone intenzionate a raggiungere i locali del partito (cfr. verbale 2, pag. 8); che peraltro, egli non ha saputo precisare il significato della sigla UFDD (cfr. verbale 2, pag. 8);
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza; che infatti, nel ricorso l'insorgente ha tra l'altro indicato che le contraddizioni sarebbero da ricondurre a gravi problemi di comunicazione con l'interprete durante la prima audizione; che egli avrebbe capito l'interprete, tuttavia l'interprete avrebbe faticato a capire il richiedente, in quanto quest'ultimo, considerata la sua appartenenza etnica, parlerebbe un arabo molto particolare; che tuttavia il Tribunale osserva che sia all'inizio che alla fine di detta audizione il richiedente ha affermato di avere capito bene l'interprete (cfr. verbale 1, pagg. 2 e 9); che peraltro, visto che nel ricorso stesso l'interessato ha affermato di avere, da parte sua, compreso bene l'interprete, eventuali imprecisioni nel verbale sarebbero venute alla luce durante la sua rilettura alla fine dell'audizione;
che per il resto si rinvia ai considerandi della decisione impugnata;
che pertanto non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente;
che inoltre non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 e DTAF 2007/8, consid. 5.6.5-5.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che da quanto esposto ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che la situazione vigente in Ciad non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale (cfr. anche sentenza del Tribunale amministrativo federale D-1432/2010 del 16 marzo 2010);
che quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane, alfabetizzato e vanta esperienze professionali come contadino e come operaio edile (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg. e 7 nonché verbale 2, pag. 11); che inoltre egli dispone di una rete familiare in patria, dove vivono la madre, il fratello, le sorelle e la fidanzata (cfr. verbale 1, pag. 5);
che motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese di origine e un rimpatrio comprometterebbe lo stato di salute della persona rapidamente e in modo rischioso per la vita; che sono considerate essenziali le cure di medicina generale e acuta strettamente necessarie per permettere una conduzione di un'esistenza conforme alla dignità umana; che non può essere concluso all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per il solo motivo che non è garantito un trattamento medico conforme agli standard svizzeri (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 con relativo riferimento);
che l'interessato ha allegato di avere male alle costole, al naso e alla testa; che egli non riuscirebbe a dormire sul lato sinistro; che sarebbe andato da un medico a Locarno, il quale gli avrebbe fatto delle radiografie; che gli sarebbero stati prescritti un liquido da mettere nel naso e delle pastiglie, tuttavia non sarebbe cambiato nulla; che inoltre andando di corpo avrebbe delle perdite di sangue, problema per il quale avrebbe consultato un medico, che tuttavia non gli avrebbe fatto nulla (cfr. verbale 2, pag. 12);
che il Tribunale non ritiene che nella fattispecie un rimpatrio comprometterebbe rapidamente e in modo rischioso per la vita lo stato di salute dell'interessato; che peraltro egli non ha prodotto alcun certificato medico e nel ricorso non ha in alcun modo menzionato i suesposti problemi fisici;
che, sia come sia, il ricorrente ha la possibilità di chiarire il suo stato di salute e, in relazione ai mezzi finanziari necessari per accedere alle cure mediche in patria, il Tribunale segnala che, se date le condizioni, egli ha la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi;
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che infatti il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione vanno respinte;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]);
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: