Entscheiddatum: 01.07.2013Publikationsdatum: 29.11.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-3266/2013
Sentenza del 1° luglio 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...),Senegal, aliasB._______, nato il (...),Congo (Kinshasa),ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 29 maggio 2013 / N (...).
Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data 17 gennaio 2013 in Svizzera;
i verbali di audizione del 25 gennaio 2013 (di seguito: verbale 1) e del 28 marzo 2013 (di seguito: verbale 2);
i seguenti mezzi di prova prodotti a sostegno della domanda:
la carta di membro del Movimento delle Forze Democratiche nel Casamance (MFDC; doc. 1);
due fotografie raffiguranti dei militari (doc. 2 e 3);
una fotografia raffigurante un soldato chino sul corpo della pretesa sorella del richiedente, nudo con una gamba amputata (doc. 4);
la decisione dell'UFM del 10 aprile 2013, con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo del richiedente dalla Svizzera;
il ricorso del 12 aprile 2013 (timbro del plico raccomandato: 15 aprile 2013; data di entrata: 16 aprile 2013);
la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 7 maggio 2013 D-2099/2013, notificata all'interessato in data 7 giugno 2013 (cfr. risultanze processuali), con la quale il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha accolto il ricorso del richiedente e ha annullato la decisione dell'autorità inferiore del 10 aprile 2013, trasmettendole gli atti di causa per una nuova decisione ai sensi dei considerandi;
la decisione di entrata nel merito dell'UFM del 29 maggio 2013, notificata all'interessato al più presto in data 31 maggio 2013, con la quale detto Ufficio ha respinto la domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti (cfr. art. 40 LAsi) e ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile; che ha anche indicato che il Consiglio federale ha designato il Senegal come Stato esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e che, giusta l'art. 108 cpv. 2 LAsi, il termine di ricorso contro le decisioni secondo l'art. 40 LAsi in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi è di cinque giorni lavorativi;
il ricorso del 7 giugno 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro detta decisione, con allegati i seguenti mezzi di prova:
un'immagine ritraente due militari con un'arma da fuoco (doc. 5);
una fotografia raffigurante un gruppo di militari (doc. 6);
una fotografia ritraente due militari chinati sul corpo di un terzo militare steso a terra (doc. 7);
la decisione incidentale dell'11 giugno 2013, con la quale il Tribunale ha assegnato al ricorrente un termine di tre giorni a partire dalla ricezione della stessa per inoltrare un eventuale completamento del ricorso;
la notifica di detta decisione incidentale in data 12 giugno 2013 (cfr. risultanze processuali);
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA) ed è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa;
che, giusta l'art. 108 cpv. 2 LAsi, entrato in vigore il 29 settembre 2012, il termine di ricorso contro le decisioni secondo l'art. 40 LAsi in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi è di cinque giorni lavorativi;
che il termine è stato osservato;
che i requisiti relativi alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA);
che nel ricorso del 7 giugno 2013 l'insorgente ha, tra l'altro, allegato di non avere ricevuto la sentenza del 7 maggio 2013; che quindi ha chiesto la trasmissione della citata sentenza nonché l'accordo di un termine per completare il ricorso;
che il Tribunale, con decisione incidentale dell'11 giugno 2013, ha constatato che la Sezione della popolazione del Cantone Ticino (SPOP) ha consegnato la menzionata sentenza al ricorrente in data 7 giugno 2013 (cfr. risultanze processuali) e ha osservato che, effettivamente, al momento della redazione del ricorso, l'insorgente potrebbe non ancora avere avuto conoscenza del contenuto di detta sentenza; che quindi il Tribunale ha assegnato all'insorgente un termine di tre giorni a partire dalla ricezione della decisione incidentale (cfr. art. 20 PA) per inoltrare un eventuale completamento del ricorso, con la comminatoria che, in caso di decorso infruttuoso del termine, il ricorso sarebbe stato trattato secondo l'inserto;
che il termine giungeva a scadenza il 17 giugno 2013 (cfr. art. 20 cpv. 1 e 3 PA);
che entro il termine impartito nulla è pervenuto a questo Tribunale;
che quindi il Tribunale decide secondo l'inserto (cfr. art. 23 PA);
che il richiedente ha dichiarato di essere cittadino senegalese e di avere lasciato il Paese a seguito dei problemi avuti con l'esercito; che in un primo tempo, dal 1993, egli stesso sarebbe stato un membro dell'esercito, mentre il padre avrebbe fatto parte dei ribelli del MFDC; che nel 1995, l'esercito avrebbe ucciso il padre e la sorella dell'interessato, la quale sarebbe stata prima anche violentata; che l'interessato avrebbe quindi chiesto al suo comandante spiegazioni sull'accaduto, il quale non avrebbe tuttavia saputo fornirgli informazioni precise e anzi lo avrebbe accusato di simpatizzare lui stesso per il movimento ribelle; che quindi il ricorrente avrebbe lasciato l'esercito e sarebbe passato al movimento dei ribelli; che nel 2006 i militari dell'esercito lo avrebbero arrestato e messo in detenzione; che l'interessato sarebbe anche stato torturato; che egli sarebbe evaso dalla prigione il (...) 2009 e in seguito sarebbe espatriato (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pagg. 5-7); che in caso di rientro nel suo Paese teme di essere nuovamente arrestato (cfr. verbale 2, pag. 11);
che, a seguito dell'annullamento della decisione dell'UFM del 10 aprile 2013 con la pronuncia della sentenza del Tribunale del 7 maggio 2013, l'Ufficio ha, in data 29 maggio 2013, respinto la domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti ai sensi dell'art. 40 LAsi;
che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi);
che, stando alle sue dichiarazioni, il richiedente è cittadino senegalese; che il Consiglio federale ha inserito il Senegal nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista 'Safe Countries' ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, UFM, stato: ottobre 2012);
che di conseguenza sono date le condizioni formali per una decisione con un termine di ricorso secondo l'art. 108 cpv. 2 LAsi;
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi);
che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi);
che la qualità di rifugiato è resa verosimile quando l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi);
che sono inverosimili in particolare le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (at. 7 cpv. 3 LAsi);
che nella querelata decisione l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato contraddittorie e pertanto inverosimili; che a titolo di esempio l'autorità inferiore ha rilevato che, riguardo all'uccisione del padre, egli avrebbe affermato di essere venuto a conoscenza dell'accaduto il giorno stesso, il 3 (...) 1995, e di avere appreso la notizia dalla moglie, la quale a sua volta l'avrebbe saputo la mattina stessa dell'omicidio; che tuttavia l'interessato avrebbe anche dichiarato che il padre sarebbe stato prelevato da casa il 3 (...) 1995 durante la sera; che messo di fronte a questa contraddizione l'interessato si sarebbe corretto spiegando che la moglie lo avrebbe appreso la mattina successiva, ma in questo modo non sarebbe stato più possibile che ella lo informasse il giorno stesso dell'uccisione; che inoltre egli avrebbe dichiarato di avere atteso fino a (...) 1995 per chiedere spiegazioni al suo comandate riguardo a quanto successo al padre e alla sorella, dopodiché sarebbero quindi ancora trascorsi due o tre mesi fino al suo abbandono dell'esercito, nel (...) del 1997; che invece nel racconto libero avrebbe riferito di essere stato congedato su due piedi al momento in cui avrebbe chiesto spiegazioni al comandante; che in aggiunta, interrogato su chi fosse il Segretario generale che avrebbe firmato la sua carta di membro del MFDC, egli avrebbe spiegato di non voler rispondere alla domanda in quanto si tratterebbe di un segreto, e questo nonostante sarebbe stato in precedenza rassicurato in merito al segreto d'ufficio; che egli avrebbe anche affermato di avere sempre portato con sé detta tessera; che tuttavia si sarebbe in seguito contraddetto adducendo di non averla avuta al momento dell'arresto nel 2006 e di esserne nuovamente entrato in possesso in Italia poiché nel 1997 l'avrebbe consegnata allo zio della moglie;
che circa il doc. 1, l'UFM ha ritenuto che si tratterebbe di una semplice carta di un movimento, facilmente falsificabile e ritoccabile, che peraltro presenterebbe varie correzioni a penna e con un correttore bianco; che circa i doc. 2 e 3, l'autorità inferiore ha osservato che tali fotografie, raffiguranti scene di vita militare, non rappresenterebbero alcun evento significativo, sarebbero di pessima qualità e non sarebbe nemmeno possibile riconoscervi il richiedente; che la terza immagine (doc. 4), sarebbe anch'essa di pessima qualità e non essendovi modo di evincere l'identità delle persone riprese, non proverebbe nulla; che quindi l'UFM ha ritenuto che i documenti prodotti sarebbero privi di ogni valenza ufficiale e non sarebbero idonei a provare alcunché;
che pertanto l'UFM ha concluso che le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni richieste per ammettere la verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi;
che nel ricorso l'insorgente ha riconosciuto che il Senegal sarebbe stato designato come Stato sicuro dalle autorità svizzere ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, ma ha osservato che si tratterebbe di una presunzione confutabile e che le persone provenienti dalla regione di Casamance continuerebbero ad essere perseguitate in Senegal; che la situazione sarebbe molto difficile; che a questo proposito egli cita il seguente estratto della pagina Internet del Dipartimento federale degli affari esteri (di seguito: DFAE) sui consigli di viaggio in Senegal: "la regione di Casamance non è sicura. Il conflitto pluriennale tra il Governo senegalese e il movimento d'indipendenza locale MFDC non è ancora stato risolto. Vi sono combattimenti sporadici tra le truppe governative e i ribelli con conseguenti vittime. In vaste aree di questa regione sono attivi anche ladri e bande criminali armate. Molti collegamenti stradali sono perciò considerati pericolosi. Le zone minate sono segnalate in modo insufficiente. Si sconsiglia di recarsi nella regione di Casamance"; che l'insorgente ritiene quindi che la regione di Casamance non possa essere considerata sicura e che il concetto di sicurezza non possa variare a seconda che si tratti di turisti o di persone provenienti dalla zona; che egli sostiene che visto che l'autorità inferiore non avrebbe esaminato nemmeno sommariamente la situazione nella regione, gli sarebbe stata negata la possibilità di esprimersi sulle ragioni per le quali l'Ufficio non avrebbe dato rilievo ai conflitti in loco; che egli ribadisce la veridicità delle dichiarazioni fornite in sede di audizione e adduce che le tre immagini allegate al ricorso rappresenterebbero un'ulteriore prova del vissuto da egli esposto; che circa la posizione dell'UFM secondo cui delle prove sarebbero state falsificate, egli replica che se l'autorità dubita della loro autenticità, questa potrebbe procedere a delle verifiche attraverso l'autorità diplomatica svizzera;
che in conclusione ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nonché, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato, secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria, intesa come dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili;
che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono infatti in affermazioni contraddittorie e non corroborate da alcun elemento;
che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, egli si è ad esempio palesemente contraddetto circa le circostanze in cui sarebbe venuto a conoscenza dell'uccisione del padre; che infatti, in un primo tempo ha dichiarato di esserne stato informato il giorno stesso, il 3 (...) 1995 (cfr. verbale 2, pag. 7); che in seguito ha asserito che sua moglie, dalla quale il richiedente avrebbe appreso la notizia, sarebbe venuta a conoscenza del fatto "quella mattina" (cfr. verbale 2, pag. 8); che reso attento sul fatto di avere asserito poco prima che il padre sarebbe stato ucciso di sera (cfr. verbale 2, pagg. 7 seg.), egli ha dichiarato che la moglie lo avrebbe saputo la mattina successiva (cfr. verbale 2, pag. 8); che tuttavia in questo caso non è possibile che il richiedente ne sia venuto a conoscenza il giorno stesso; che inoltre, durante la seconda audizione ha dapprima dichiarato di essere stato congedato su due piedi dal comandante dopo avergli chiesto spiegazioni sull'accaduto (cfr. verbale 2, pag. 6); che tuttavia, in un secondo tempo ha dichiarato di avergli chiesto delucidazioni a (...) 1995 ma di essere uscito dall'esercito solo due o tre mesi dopo oppure nel (...) 1997 (cfr. verbale 2, pag. 8); che ancora, in occasione della prima audizione, aveva dichiarato di essere stato espulso dall'esercito nel (...) del 1996 (cfr. verbale 1, pag 8); che in aggiunta, all'invito di indicare il nome del Segretario generale del MFDC che avrebbe firmato la sua carta di membro, egli ha risposto di non poter svelare i segreti del movimento, nonostante all'inizio della seconda audizione fosse stato nuovamente rassicurato sulla garanzia del segreto d'ufficio e reso attento sull'obbligo di collaborare (cfr. verbale 2, pagg. 2 e 4); che, infine, egli ha dichiarato dapprima di avere sempre avuto con sé detta tessera (cfr. verbale 2, pag. 5), per poi tuttavia contraddirsi adducendo di averla consegnata allo zio di sua moglie nel 1997 e che la moglie glie l'avrebbe in seguito spedita quando già si trovava in Italia (cfr. verbale 2, pag. 9); che per il resto si rimanda a quanto osservato dall'UFM nella decisione impugnata;
che nemmeno i mezzi di prova prodotti possono indurre ad ammettere la verosimiglianza dei fatti addotti dal richiedente; che infatti la carta di membro del MFDC (doc. 1) è un documento facilmente falsificabile, senza alcuna valenza ufficiale e, anche in considerazione delle dichiarazioni contraddittorie del ricorrente in merito, il Tribunale ritiene che non possa provare nulla; che per quanto concerne le fotografie consegnate all'UFM (doc. 2, 3 e 4), il Tribunale si associa a quanto ritenuto a riguardo dallo stesso Ufficio;
che nemmeno quanto addotto nel ricorso e i nuovi mezzi di prova ad esso allegati possono indurre il Tribunale a una diversa valutazione;
che infatti, per quanto attiene ai doc. 5 e 6, il Tribunale osserva che questi, oltre ad essere immagini di scarsa qualità, non rappresentano alcun elemento significativo e il richiedente non ha nemmeno fornito indicazioni su chi sarebbero le persone raffigurate;
che anche per quanto attiene al doc. 7, il Tribunale osserva che si tratta di un'immagine di pessima qualità, che non vi è alcun modo di evincere chi sarebbe la persona giacente a terra e che il ricorrente non ha fornito alcuna indicazione riguardo a cosa rappresenterebbe questa immagine in relazione al suo vissuto;
che, visto quanto precede, una verifica dell'autenticità dei documenti prodotti tramite la rappresentanza svizzera non si giustifica, per il che la relativa richiesta va respinta;
che di conseguenza, le dichiarazioni del richiedente non adempiono alle condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi;
che quindi il ricorrente non è riuscito a dimostrare, o perlomeno a rendere verosimile, la qualità di rifugiato, per il che è a giusto titolo che l'UFM ha respinto la sua domanda d'asilo;
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);
che pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2); che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStr);
che secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.); che inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4);
che la portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento; che anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che l'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; che spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee);
che in casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv., RS 0.142.30);
che inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale e immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. Sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: Corte EDU] Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008); che in altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione a un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate;
che pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi;
che in Senegal non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che possa portare ad ammettere, per tutti i richiedenti provenienti da questo stato e indipendentemente dalle circostanze di ogni singolo caso, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento riconducibile all'art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr;
che, come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito il Senegal nella lista dei 'Safe Countries' ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e da allora si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi;
che in relazione alla situazione nella regione di Casamance, il Tribunale constata che effettivamente questa regione è confrontata, dal 1982, a conflitti armati tra l'esercito senegalese e i ribelli del MFDC; che tuttavia, dopo l'accordo di pace del 30 dicembre 2004, la situazione si è progressivamente distesa; che da allora si deplorano ancora unicamente attacchi isolati;
che i combattimenti sporadici condotti da presunti ribelli, sono in principio diretti alle istituzioni e ai membri dell'esercito senegalese e non alle popolazioni civili, anche se quest'ultime possono essere in una certa misura toccate da tali scontri; che va pur menzionata l'effettiva esistenza di bande armate che hanno ambizioni criminali e che abitanti di villaggi isolati possono esserne vittime; che tuttavia simili avvenimenti, seppur problematici, non rappresentano un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr di cui sopra, il quale presuppone una situazione di violenza generalizzata;
che circa le indicazioni fornite dal DFAE in merito ai consigli di viaggio nel Paese, riportate dall'insorgente nel gravame, preliminarmente il Tribunale osserva che i principi secondo cui detto Dipartimento formula tali indicazioni nulla hanno a che vedere con i criteri secondo i quali il Consiglio federale stila la lista dei Paesi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che peraltro le citate indicazioni non riportano nulla di cui il Tribunale già non fosse a conoscenza; che infatti, queste menzionano l'esistenza di conflitti tra le truppe governative e i ribelli, con conseguenti vittime, che sarebbero tuttavia unicamente sporadici, in linea con quanto ritenuto dal Tribunale nei considerandi precedenti;
che quo alla situazione personale dell'insorgente, va rilevato che egli è giovane, istruito e vanta esperienze lavorative quale saldatore nonché agricoltore; che inoltre nel suo luogo di origine dispone di una rete familiare, visto che ha dichiarato che vi vivono dei familiari materni nonché due zie paterne sposate e con figli (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg. e verbale 2, pag. 3); che inoltre non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2);
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento;
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che di conseguenza anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione la querelata decisione va confermata;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: