Entscheiddatum: 17.06.2013Publikationsdatum: 03.07.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-3271/2013
Sentenza del 17 giugno 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas,cancelliera Camilla Fumagalli. Parti A._______, nato il (...),Marocco, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;decisione dell'UFM del 6 giugno 2013 / N (...).
Visto:
la prima domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 28 settembre 2012;
il ritiro, il 22 gennaio 2013, della succitata domanda da parte del richiedente;
il conseguente stralcio della domanda da parte dell'UFM in data 30 gennaio 2013;
la seconda domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 22 aprile 2013;
i documenti che l'UFM ha rimesso al medesimo, nel corso di ambo le procedure, mediante i quali lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda di asilo;
i verbali di audizione del 5 ottobre 2012 (di seguito: verbale 1), del 2 maggio 2013 (di seguito: verbale 2) e del 16 maggio 2013 (di seguito: verbale 3);
la decisione dell'UFM del 6 giugno 2013, notificata all'interessato il giorno medesimo (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo;
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 7 giugno 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato);
l'incarto dell'UFM, pervenuto via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 10 giugno 2013;
l'incarto originale completo dell'UFM, pervenuto al Tribunale in data 12 giugno 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che, tuttavia, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile;
che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6 pp. 69-70);
che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri;
che la fotocopia del passaporto depositata dal ricorrente non costituisce un documento valido ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, infatti, essa non costituisce manifestamente un documento valido ai sensi di legge (cfr. Sentenza del Tribunale E-7458/2007 del 13 novembre 2007, consid. 3.1);
che, in via preliminare, è d'uopo rilevare che l'autore del gravame è venuto a conoscenza della necessità di produrre un documento d'identità già nel corso della sua prima domanda di asilo depositata in Svizzera il 28 settembre 2012; che, nel corso della prima audizione, egli ha dichiarato di non possedere alcun documento d'identità (cfr. verbale 1, p. 7); che, a distanza di oltre sette mesi, egli ha dichiarato di possedere in effetti un passaporto ma questo si troverebbe in Italia (cfr. verbale 2, p. 6; verbale 3, p. 2); che, tuttavia, ad oggi il ricorrente non ha presentato tale documento;
che, vista l'inverosimiglianza, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità di suddette dichiarazioni relative al possesso dei documenti d'identità, vi è ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i suoi documenti per i bisogni di causa;
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità;
che, in conclusione, non avendo esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente;
che, come rettamente considerato nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente siano inverosimili, nonché irrilevanti ai sensi dell'asilo;
che, in particolare, egli non è in grado di fornire il nome del presunto fidanzato (cfr. verbale 2, p. 5; verbale 3, pp. 2 e 4); che, del resto, anche i racconti relativi alla propria omosessualità e alle vicende precedenti l'espatrio risultano vaghi e contraddittori, come rettamente ritenuto nella querelata decisione cui si rinvia;
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sicché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione impugnata;
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 pp. 725-733 e DTAF 2007/8, consid. 5.6.5-5.7 pp. 90 e ss.);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Marocco possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr);
che la situazione vigente in Marocco non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, per quanto riguarda la situazione personale del ricorrente, egli è giovane e celibe, ha frequentato le scuole sino all'anno della maturità, è (...) e parla diverse lingue (cfr. verbale 2, p. 4); che, inoltre, l'insorgente dispone in Patria di ampia rete sociale, ritenuto che vi risiedono i genitori, cinque sorelle e due fratelli (cfr. verbale 2, p. 5; verbale 3, p. 3);
che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: