Entscheiddatum: 27.06.2013Publikationsdatum: 23.08.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-3380/2013
Sentenza del 27 giugno 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi,cancelliera Camilla Fumagalli. Parti A._______, nata il (...),Italia e Egitto, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;decisione dell'UFM del 7 giugno 2013 / N (...).
Visto:
la domanda di asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera in data 10 maggio 2013;
i verbali di audizione del 15 maggio 2013 (di seguito: verbale 1) e del 28 maggio 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 7 giugno 2013, notificata alla ricorrente in medesima data (cfr. risultanze processuali), con la quale detto ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento, nonché l'esecuzione dell'allontanamento della richiedente dalla Svizzera;
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 13 giugno 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato) mediante il quale la medesima ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera, in via sussidiaria, la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione; che l'interessata ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali;
i seguenti mezzi di prova annessi al gravame:
una lettera di dimissione del (...) 2013 rilasciata dall'Ospedale civile di Legnano (Italia) (doc. 1);
una lettera di dimissione del (...) 2013 rilasciata dall'Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli (doc. 2);
una lettera di dimissione rilasciata il (...) 2013 dall'Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, comprensiva di schema di posologia e ricetta medica (doc. 3);
l'incarto dell'UFM, pervenuto via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 14 giugno 2013;
l'incarto originale completo dell'UFM, pervenuto al Tribunale il 25 giugno 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che, in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo (art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, nell'ambito delle audizioni, l'interessata - cittadina egiziana e italiana, nata Al Cairo (Egitto) residente in Italia dal (...), di professione (...) - ha asserito di essere espatriata a causa della disoccupazione, a seguito della morte del suo ultimo datore di lavoro, ed al conseguente disagio sociale vissuto; che la medesima soffre d'asma e non avrebbe più contatto né con il marito dal quale si sarebbe separata né con i suoi due figli (cfr. verbale 1, pp. 7-8; verbale 2, pp. 2-5);
che, nella decisione del 7 giugno 2013, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito l'Italia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le problematiche presentate dalla ricorrente non costituirebbero delle persecuzioni ai sensi dell'art. 18 LAsi; che, perciò, non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi di esposizione della ricorrente a persecuzioni in caso di rientro in Patria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha parimenti pronunciato l'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera e la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, la ricorrente fa valere, che l'Italia per quanto attiene alla propria situazione non si sarebbe dimostrata un paese sicuro; che, sebbene non perseguitata per motivi di carattere politico o religioso, la medesima lamenta la mancanza di aiuto e assistenza da parte di enti privati o pubblici relativamente alla propria condizione precaria ed i problemi di salute di cui soffre;
che, giusta l'art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione;
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l'asilo invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla propria situazione personale;
che la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi corrisponde a quella dell'art. 18 LAsi e comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall'art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2);
che per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo vale un grado di verosimiglianza ridotto (cfr. ibidem);
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, dal 1° agosto 2003, l'Italia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese;
che, nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita ad invalidare la presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, la ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione;
che, segnatamente, la motivazione addotta dalla ricorrente in relazione alla propria domanda d'asilo; ribadita in sede ricorsuale, è legata esclusivamente a ragioni di tipo economico; che dai documenti annessi al gravame non emergono indizi di persecuzione; che, peraltro, la ricorrente ha dichiarato di non aver alcun problema con autorità o terze persone in Italia (cfr. verbale 1, pp. 7-8; verbale 2, pp. 3-5); che in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, non emergono indizi di persecuzione;
che, in tale contesto, non vi è motivo di ritenere che la ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in Patria o da organizzazioni private, se opportunamente sollecitate, l'aiuto necessario per far fronte alla propria condizione di disagio; che a questo proposito la medesima ha già usufruito in passato di questi aiuti (cfr. verbale 1, pp. 7-8); che il Comune di Milano ha altresì organizzato degli incontri con la ricorrente alfine di trovare una soluzione alla situazione di precarietà (cfr. verbale 1, p. 8; verbale 2, p. 3);
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi;
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Italia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che degli atti della causa non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr;
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2009/50, consid. 9 p. 733);
che, del resto, dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale della ricorrente; che la medesima ha esperienza lavorativa come (...), vive in Italia da oltre (...) anni e sicuramente dispone di una rete di conoscenti e amici (cfr. verbale 1, p. 5); che, inoltre, il contatto con i figli è ripristinabile non essendovi ragioni per cui due adulti, di (...) e (...) anni, non debbano o non possano parlare e relazionarsi con la propria madre (cfr. verbale 1, pp. 5-6; verbale 2, pp. 4-5);
che la ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 p. 21 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, infatti, l'asma di cui soffre la medesima non è da ritenersi tale; che, come rettamente osservato dall'autorità inferiore, l'Italia dispone di infrastrutture mediche in grado di far fronte alle cure mediche che dovessero necessitarsi; che, peraltro, la ricorrente in Patria ha beneficiato di un adeguato accesso alle cure (cfr. verbale 1, p. 8; verbale 2, pp. 2-3; doc. 1 agli atti);
che nemmeno dai docc. 2 e 3 annessi al gravame emergono indicazioni tali da ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento;
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'autrice del gravame;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che, difatti, la ricorrente possiede un passaporto italiano in corso di validità; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: