Entscheiddatum: 24.06.2013Publikationsdatum: 03.07.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-3443/2013
Sentenza del 24 giugno 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller, cancelliera Camilla Fumagalli. Parti A._______, nato il (...),Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;decisione dell'UFM del 14 giugno 2013 / N (...).
Visto:
la prima domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 5 agosto 2012;
la decisione dell'UFM del 12 dicembre 2012, tramite la quale l'Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. c della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento e l'esecuzione del allontanamento stesso;
la seconda domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 25 maggio 2013;
i documenti che l'UFM ha rimesso al medesimo, nel corso di ambo le procedure, mediante i quali lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda di asilo;
i verbali di audizione del 16 agosto 2012 (di seguito: verbale 1), del 31 maggio 2013 (di seguito: verbale 2) e del 5 giugno 2013 (di seguito: verbale 3);
la decisione dell'UFM del 14 giugno 2013, notificata all'interessato il giorno medesimo (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo;
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 17 giugno 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato);
l'incarto dell'UFM, pervenuto via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 18 giugno 2013;
l'incarto originale completo dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data 20 giugno 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, preliminarmente, quo alla domanda priva di motivazione relativa alla richiesta di nuova audizione e sostituzione dell'interprete, il ricorrente ha firmato tutti i verbali senza contestazione alcuna confermando le proprie allegazioni; che inoltre le audizioni si sono svolte secondo i crismi di legge; che, pertanto, tale censura è infondata e va respinta;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che, in via preliminare, è d'uopo rilevare che l'autore del gravame è venuto a conoscenza della necessità di produrre un documento d'identità già nel corso della sua prima domanda di asilo depositata in Svizzera il 5 agosto 2012; che, nel corso della prima audizione, egli ha dichiarato di possedere un passaporto scaduto il quale sarebbe stato rilasciato nel 2000 e si troverebbe presso la sorella a Benin City (Nigeria) (cfr. verbale 1, p. 6); che, per contro, nell'attuale procedura d'asilo il medesimo ha dichiarato che il passaporto in questione sarebbe stato rilasciato nel 2008 e si troverebbe presso la madre a Benin City (cfr. verbale 2, p. 5);
che, sia quel che sia, a distanza di undici mesi dalla richiesta il ricorrente non ha ancora presentato tale documento; che, inoltre, vista l'inverosimiglianza, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità di suddette dichiarazioni relative al possesso dei documenti d'identità, vi è ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i suoi documenti per i bisogni di causa;
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna di documenti d'identità;
che, in conclusione, non avendo esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente;
che, come rettamente considerato nella querelata decisione, alla quale si rinvia, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente siano inverosimili, nonché irrilevanti ai sensi dell'asilo;
che, in particolare, gli episodi relativi alla colluttazione del dicembre 2007 ed alle successive minacce (cfr. verbale 3, p. 5) non sono mai state menzionate nei verbali precedenti; che, anzi, nel corso delle audizioni sulle generalità il ricorrente ha sempre dichiarato di non aver mai avuto alcun problema con terze persone nel proprio Paese d'origine, ma che il suo unico problema sarebbe stato il fatto di non voler prendere parte agli scontri per il petrolio (cfr. verbale 1, p. 9; verbale 2, p. 7); che, del resto, il ricorrente ha dichiarato che nulla si oppone al suo rientro in Patria, che anzi egli stesso sarebbe intenzionato a rientrare, ma preferirebbe attendere sino a fine anno (cfr. verbale 3, pp. 3 e 7);
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sicché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione impugnata;
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, pp. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7, pp. 90 e ss.);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in virtù di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr);
che considerata la situazione generale vigente in Nigeria e la situazione personale del ricorrente, egli è giovane e celibe, ha frequentato le scuole per dodici anni ad ha esperienza lavorativa come (...) (cfr. verbale 2, p. 4); che, inoltre, l'insorgente dispone in Patria di ampia rete sociale, ritenuto che vi risiedono i genitori, due sorelle e tre fratellastri (cfr. verbale 2, p. 5);
che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12, pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: