Entscheiddatum: 02.07.2013Publikationsdatum: 29.11.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-3445/2013
Sentenza del 2 luglio 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Regula Schenker Senn; cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...),Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 12 giugno 2013 / N (...).
Visto:
la decisione dell'UFM del 5 luglio 2011, con la quale non è entrato nel merito, ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), della prima domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data 1° febbraio 2011, pronunciando l'allontanamento dell'interessato nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo;
la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3844/2011 del 12 luglio 2011, con la quale ha respinto il ricorso del 6 luglio 2011 contro la summenzionata decisione dell'UFM;
la seconda domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera il 12 settembre 2011, che l'UFM ha stralciato dai ruoli in data 11 ottobre 2011 a seguito della scomparsa dell'interessato dal suo luogo di alloggio;
la decisione dell'UFM del 27 settembre 2012, con la quale non è entrato nel merito, ai sensi dell'art. 35a cpv. 2 LAsi, della terza domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera in data 12 agosto 2012, pronunciando l'allontanamento dell'interessato nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo;
la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5168/2012 del 10 ottobre 2012, con la quale ha respinto il ricorso del 3 ottobre 2012 contro la decisione dell'UFM del 27 settembre 2012;
la quarta domanda d'asilo, presentata dall'interessato in Svizzera in data 26 maggio 2013;
il verbale di audizione sulle generalità (di seguito: verbale) e il verbale di audizione concernente il diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, entrambi del 31 maggio 2013;
la decisione dell'UFM del 12 giugno 2013, notificata al ricorrente oralmente il giorno medesimo (cfr. atto D 17/1), con la quale l'Ufficio non è entrato nel merito della suddetta domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo e ha fissato, giusta l'art. 17b cpv. 1 e 4 LAsi, un emolumento di CHF 600.-;
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 17 giugno 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 18 giugno 2013);
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 20 giugno 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che circa i motivi della domanda, il richiedente ha dichiarato che quelli della sua banda avrebbero avuto l'intenzione di uccidere il fratello della sua fidanzata, il quale sarebbe stato membro di un'altra banda; che l'interessato avrebbe riferito alla sua ragazza la circostanza e a seguito di ciò sarebbero stati arrestati due suoi compagni, i quali avrebbero poi fatto il nome del richiedente alla polizia; che quindi la polizia e la stessa banda del richiedente avrebbero cominciato a cercarlo e avrebbero ucciso la sua madre adottiva (cfr. verbale, pag. 9);
che, nella decisione del 12 giugno 2013, l'UFM ha considerato che i nuovi motivi invocati dal richiedente nella presente procedura sarebbero palesemente inverosimili in ragione della loro incoerenza e inconsistenza; che di conseguenza l'UFM ha ritenuto che dopo la conclusione della precedente procedura d'asilo non sarebbero intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;
che di conseguenza l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso verso il suo Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile;
che nell'atto di ricorso, l'insorgente ha evidenziato che in questa sua ultima domanda d'asilo avrebbe avuto modo di spiegare quali sarebbero realmente i suoi motivi d'asilo, che in precedenza non avrebbe menzionato per timore di commettere degli errori; che quanto addotto nell'ambito della procedura corrente corrisponderebbe alla sua reale situazione; che in conclusione ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore nonché, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, con protesta spese e ripetibili;
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o durante la pendente procedura d'asilo è rientrato nel Paese di origine o di provenienza, a meno che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;
che preliminarmente il Tribunale osserva che la precedente procedura d'asilo in Svizzera si è definitivamente conclusa con la Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5168/2012 del 10 ottobre 2012;
che il Tribunale rileva che l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2);
che infatti, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, alla quale si rinvia, le dichiarazioni del richiedente circa i motivi d'asilo addotti nella presente procedura non sono verosimili;
che il Tribunale ritiene che il racconto sia stato confezionato ad hoc per i bisogni della causa; che nelle procedure precedenti il richiedente aveva asserito di avere chiesto asilo in Svizzera per ragioni economiche, per garantirsi un futuro migliore e che se in Nigeria avesse avuto un impiego remunerato non sarebbe espatriato (cfr. atti A 5/9, A 27/12, A 32/3, C 6/10 e C 21/4); che egli ha esplicitamente dichiarato di non essere mai più rientrato in patria dopo il suo espatrio nel 2005 (cfr. verbale, pag. 5); che precedentemente alla presente procedura, egli ha indicato la data precisa del decesso della sua madre adottiva (cfr. atto A 5/9, pag. 3); che tuttavia, nell'ambito dell'attuale procedura, in cui ha asserito che ella sarebbe stata uccisa, il richiedente ha asserito di non ricordare la data dell'uccisione e ne ha unicamente indicato il periodo in modo approssimativo (cfr. verbale, pag. 10); che inoltre egli non ha saputo indicare chi fossero i due suoi compagni arrestati né il momento dell'arresto; che alla domanda relativa alla ragione per cui non ha menzionato questi motivi nelle procedure precedenti, egli ha risposto di avere nascosto il suo vissuto per timore ma che alla fine avrebbe deciso che avendo un bambino non avrebbe nulla da temere (cfr. verbale, pag. 10); che tuttavia il Tribunale constata che, vista la data di nascita dei due figli indicata dal richiedente nella presente procedura (cfr. verbale, pag. 6), questi avrebbero già dovuto essere nati il giorno in cui l'interessato ha esposto i suoi motivi nell'ambito della sua terza domanda d'asilo; che peraltro, quale ulteriore indicatore dell'inattendibilità delle dichiarazioni dell'interessato, il Tribunale constata in occasione dell'audizione sulle generalità nell'ambito della terza domanda, egli aveva a suo tempo dichiarato di non avere figli (cfr. atto C 6/10, pag. 6); che di conseguenza l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti dall'insorgente nella presente procedura d'asilo sono inverosimili e quindi non sono propri a motivare la qualità di rifugiato né determinanti per la concessione della protezione provvisoria;
che visto quanto esposto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, privo di ogni fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso il suo Paese di origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, in considerazione di quanto esposto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che inoltre la situazione vigente in Nigeria non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane, scolarizzato e, avendo da sempre vissuto, fino al momento dell'espatrio nel 2005, a B._______ (Edo State), vi è da ammettere l'esistenza di una rete sociale in patria (cfr. verbale, pag. 3); che infine il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici; che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che infatti il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]);
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: