Entscheiddatum: 26.06.2013Publikationsdatum: 12.02.2014
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-3500/2013
Sentenza del 26 giugno 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...),Ghana, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 19 giugno 2013 / N (...).
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 3 maggio 2013;
i verbali di audizione del 15 maggio 2013 (di seguito: verbale 1) e del 19 giugno 2013 (di seguito: verbale 2);
il verbale della decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 19 giugno 2013 notificata oralmente al richiedente in medesima data (cfr. act. A 20/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo dell'interessato in applicazione dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del 19 giugno 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 20 giugno 2013);
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 21 giugno 2013;
ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo (art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che in sede di audizione il richiedente ha dichiarato di essere cittadino del Ghana e di avere lasciato il Paese, a seguito della morte del padre, per migliorare la propria condizione economica (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 8); che, nella seconda audizione, ha aggiunto di avere litigato con i fratelli del padre i quali gli avrebbero negato un pezzo di terreno e lo avrebbero minacciato (cfr. verbale 2, D30-37, pagg. 4-5);
che nella sua decisione l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale avrebbe inserito il Ghana nel novero dei Paesi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e, dall'altro lato, che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi di persecuzione atti a capovolgere la presunzione confutabile della citata disposizione;
che di conseguenza l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente sostiene di essere espatriato a seguito delle minacce che avrebbe subito dai fratelli del proprio padre; che non avrebbe accennato a questo fatto già nel corso della prima audizione in quanto, in ragione della brevità della stessa, non avrebbe avuto il tempo; che le proprie dichiarazioni non sarebbero vaghe e lacunose come sostenuto dall'UFM; che, piuttosto, sarebbe stata l'autorità inferiore a fornire una motivazione arbitraria e superficiale; che, in concreto, l'insorgente ha chiesto la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presumibili spese processuali con protesta di spese e ripetibili;
che, giusta l'art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione;
che, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale;
che la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi corrisponde a quella dell'art. 18 LAsi e comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall'art. 3 LAsi, ma pure quegli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2);
che per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo vale un grado di verosimiglianza ridotto (cfr. ibidem);
che siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito il Ghana nella lista dei paesi esenti da persecuzioni (cfr. lista 'Safe Countries' ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, UFM, stato: ottobre 2012), sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese;
che nella fattispecie l'insorgente non ha adotto elementi tali da invalidare la presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che, infatti, i motivi adotti solo nel corso della seconda audizione sono già per questo fatto inverosimili; che, d'altronde, non soccorre il ricorrente la giustificazione ricorsuale secondo cui non avrebbe avuto il tempo di evocare tali circostanze già nel merito della prima audizione; che, difatti, nel corso di quest'ultima il ricorrente è stato invitato più volte ad indicare tutti i motivi di asilo; che, oltretutto, ad esplicita domanda se vi fossero ulteriori motivi da esporre egli ha espressamente negato l'esistenza di altri motivi (cfr. verbale 1, pag. 8); che, in sostanza, gli unici motivi credibili risultano essere quelli economici; che, tuttavia, tali motivi non rappresentano manifestamente delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo;
che inoltre non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il Ghana possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che in Ghana non vige attualmente una situazione che possa portare ad ammettere l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento riconducibile all'art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr;
che di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);
che quo alla situazione personale dell'insorgente, va rilevato che egli è giovane e vanta un'esperienza professionale pluriennale quale calzolaio; che in patria dispone di una solida rete sociale ritenuto che vi vivono la madre, la moglie, due figli, quattro fratelli, due sorelle oltre a diversi zii e cugini (cfr. verbale 1, pagg. 4 e 5);
che egli non ha preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità d'una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2);
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento;
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che infatti il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione la querelata decisione va confermata;
che l'UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: