Entscheiddatum: 01.07.2013Publikationsdatum: 14.08.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-3504/2013
Sentenza del 1° luglio 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérald Bovier, cancelliera Camilla Fumagalli. Parti A._______, nato il (...),Eritrea, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento,decisione dell'UFM del 4 giugno 2013 / N (...).
Visto:
la terza domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 20 giugno 2012;
il verbale di audizione del 16 luglio 2012 (di seguito: verbale 1);
la decisione dell'UFM dell'8 agosto 2012, tramite la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera verso l'Italia, nonché l'esecuzione dell'allontanamento stesso;
la missiva dell'UFM del 5 settembre 2012, tramite la quale l'Ufficio ha annullato la decisione dell'8 agosto 2012 ed ha ripreso la procedura di asilo in Svizzera a seguito dello scritto dell'Unità Dublino italiana del 28 agosto 2012, secondo cui all'interessato è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato in Italia e pertanto la competenza di detta autorità è cessata (cfr. Atto C23/3);
il diritto di essere sentito del 27 novembre 2012 (di seguito: verbale 2);
la comunicazione del 14 maggio 2013 delle autorità italiane competenti tramite la quale queste ultime hanno dichiarato di riaccettare l'interessato sul territorio italiano in quanto titolare di un permesso di soggiorno (cfr. Atto C29/1);
la decisione dell'UFM del 4 giugno 2013, notificata all'interessato in data 13 giugno 2013, tramite la quale l'Ufficio non è entrato nel merito della domanda di asilo del medesimo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi pronunciando il contestuale allontanamento dalla Svizzera verso l'Italia, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo;
il ricorso inoltrato in data 19 giugno 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato), pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 20 giugno 2013, mediante il quale l'insorgente ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata, il rinvio degli atti all'UFM per nuova decisione, la restituzione dell'effetto sospensivo all'impugnazione e l'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo;
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data 21 giugno 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che, in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo (art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, nell'ambito delle audizioni, l'interessato - cittadino eritreo di etnia tigrina, titolare di un "permesso di soggiorno asilo" in Italia - ha asserito di aver lasciato l'Italia rientrando nuovamente in Svizzera a causa della mancanza di lavoro e delle conseguenti difficoltà riscontrate (cfr. verbale 1, p. 8; verbale 2, pp. 3 e ss.);
che, nella decisione del 4 giugno 2013, l'UFM ha constatato che il Consiglio federale ha designato l'Italia come stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e che per questi stati esiste una presunzione di rispetto del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi); che il richiedente non avrebbe presentato dei motivi atti a confutare la presunzione del principio di "non-refoulement"; che avendo il richiedente, in Italia, lo statuto di rifugiato, egli avrebbe accesso al mercato del lavoro come gli altri cittadini in funzione alla situazione economica; che inoltre le autorità italiane si sarebbero dichiarate disposte a riaccettare l'interessato sul loro territorio; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha parimenti pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato il rinvio verso l'Italia in quanto, nonostante il riconoscimento della qualità di rifugiato, il trattamento che l'Italia riserverebbe ai rifugiati non sarebbe conforme alla dignità umana; che egli non beneficerebbe infatti di alcuna assistenza, sarebbe senza alloggio e lavoro; che, per questi motivi, l'Italia non potrebbe essere considerato un Paese sicuro; che, inoltre, a giudizio del ricorrente, l'UFM avrebbe dovuto applicare l'eccezione prevista dall'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi ritenuto che in Svizzera soggiornerebbe la sorella, con la quale il medesimo intratterrebbe rapporti frequenti e la quale gli avrebbe più volte prestato assistenza;
che, preliminarmente, il ricorso, giusta l'art. 55 cpv. 1 PA, ha effetto sospensivo; che nella fattispecie di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo nella presente procedura è priva di oggetto;
che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente; che si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv.1 LAsi, nonché dell'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2 pp. 814 ss);
che il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 1° agosto 2003, l'Italia, come altri paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi; che per questi stati esiste una presunzione di rispetto del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi);
che il ricorrente beneficia dello statuto di rifugiato in Italia, con relativo "permesso di soggiorno asilo";
che l'Italia, in data 14 maggio 2013, ha dichiarato di riaccettare il medesimo sul territorio italiano in quanto titolare del succitato permesso di soggiorno (cfr. Atto C29/1);
che, di conseguenza, le condizioni dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono soddisfatte;
che, tuttavia, in virtù del cpv. 3 dell'art. 34 LAsi, il cpv. 2 lett. a non è applicabile qualora in Svizzera vivano persone con cui il richiedente intrattiene rapporti stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), oppure se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c);
che tali eccezioni (lett. a-c) vanno interpretate restrittivamente (cfr. DTAF 2009/8, consid. 7.5.2 p. 113);
che va quindi analizzato se una delle succitate eccezioni è realizzata nella fattispecie;
che la giurisprudenza ha stabilito che l'eccezione prevista dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è realizzata allorquando il richiedente, che si è già visto riconoscere l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio Federale (art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi), vi ha soggiornato precedentemente e vi può fare ritorno senza rischiare un respingimento in violazione del principio del non-refoulement (art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi) (cfr. DTAF 2010/56, in particolare consid. 5.4);
che, nel caso di specie, l'eccezione non è di conseguenza applicabile essendo il ricorrente a beneficio dello statuto di rifugiato in Italia e possedendo il relativo "permesso di soggiorno asilo";
che per quanto attiene all'eccezione all'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi risulta che per l'applicazione di questa disposizione derogatoria è in ogni caso necessario che il richiedente l'asilo intrattenga rapporti stretti con una persona di riferimento che vive in Svizzera, che si tratti di un parente prossimo o di un'altra persona (cfr. DTAF 2009/8, consid. 7.5.5 p. 114);
che, anzitutto, va specificato che all'interno del nucleo famigliare (coniugi, partner registrati ed i loro figli minorenni) l'esistenza di rapporti stretti ai sensi dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi è presunta; che, per contro, fuori da detto nucleo famigliare, segnatamente tra gli altri parenti prossimi, tale presunzione non esiste; che, in questi casi, è quindi necessario che vi siano delle circostanze particolari tali da ammettere l'esistenza di rapporti stretti tra il richiedente l'asilo e la persona di riferimento che vive in Svizzera; che, a tal proposito, è ad esempio immaginabile un rapporto di dipendenza particolare di una delle due persone a causa di una malattia grave, che esige o rende auspicabile l'assistenza dell'altra persona, oppure l'esistenza comprovata di contatti regolari ed intensi; che l'esistenza di rapporti stretti va esaminata sulla base delle allegazioni concrete nel singolo caso (cfr. DTAF 2009/8, consid. 8.5);
che, nello specifico, il ricorrente ha dichiarato di aver rivisto la sorella giunta da poco in Svizzera per la prima volta dopo sette o otto anni (cfr. verbale 2, p. 2); che egli ha manifestato la volontà di chiedere l'aiuto e il supporto della sorella unicamente in sede di ricorso (cfr. ricorso, p. 5); che, pertanto, il legame tra il ricorrente e la sorella non risulta essere un rapporto stretto ai sensi di succitata giurisprudenza;
che, per giunta, lo statuto attuale della sorella quale richiedente l'asilo non può essere definito di persona vivente in Svizzera ai sensi della giurisprudenza precitata (cfr DTAF 2009/8, consid. 5.4 p. 106);
che già a questo stadio, in virtù di quanto appena esposto, l'applicazione dell'eccezione dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi è da escludere;
che, infine, nulla agli atti lascia presupporre che la protezione offerta al ricorrente in Italia non sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi;
che, infatti, il ricorrente può ritornare in uno Stato terzo secondo il Consiglio federale, segnatamente ove esiste una presunzione di rispetto del principio di "non-refoulement" giusta l'art. 5 cpv. 1 LAsi; che, inoltre, l'Italia è firmataria della convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) e della CEDU e ne applica le disposizioni; che quindi le autorità elvetiche possono partire dal principio, in caso di trasferimento in Italia, che le regole imperative imposte dalle precitate convenzioni, in particolare il principio di divieto di respingimento consacrato all'art. 33 Conv. rifugiati, così come il divieto di trattamenti inumani ai sensi dell'art. 3 CEDU, siano rispettate;
che anche l'ultima eccezione prevista alla lett. c dell'art. 34 cpv. 3 LAsi risulta inapplicabile alla fattispecie;
che, di conseguenza, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato nel merito della domanda di asilo secondo l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50, consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr);
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento;
che la situazione vigente in Italia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che quo alla situazione personale del ricorrente egli è giovane, ha una formazione scolastica di base, parla italiano (cfr. verbale 1, p. 4); che egli ha esperienza lavorativa come elettricista, durante il proprio soggiorno in Italia ha altresì potuto esercitare per qualche tempo tale professione (cfr. verbale 1, p. 4; verbale 2, p. 4); che questi fattori potrebbero permettere un effettivo reinserimento nel contesto lavorativo;
che sebbene il ricorrente abbia illustrato una situazione difficile sul mercato del lavoro, essa è da imputare alla situazione congiunturale; che si tratta di difficoltà socio-economiche con le quali è confrontata anche la popolazione indigena e che perciò non costituiscono un ostacolo all'esigibilità dell'allontanamento;
che, del resto, le autorità in materia di asilo possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permetta loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr. in particolare DTAF 2010/41, consid. 8.3.5 p. 590);
che, peraltro, il ricorrente in tale ambito ha la possibilità di far valere i propri diritti dinnanzi alle competenti autorità italiane;
che il medesimo non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 p. 21 e relativi riferimenti), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che l'asserita depressione di cui soffrirebbe il ricorrente non è da considerarsi tale; che, ad ogni buon conto, l'Italia dispone di infrastrutture mediche sufficienti per far fronte ad eventuali cure mediche che dovessero in futuro necessitarsi;
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha a giusto titolo ritenuto ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso l'Italia;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il medesimo dispone di un titolo di soggiorno in corso di validità; che, inoltre, le autorità italiane hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.
Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: