Art. 7 LAsi; Art. 61 PA; duty to assess credibility and give reasons in asylum proceedings; where the authority confines itself to relevance without first examining the credibility of the decisive factual allegations, and the evidentiary gap cannot be cured on appeal without undermining two-instance review, the decision must be annulled and the matter remitted for a new decision. Serious doubts about plausibility must nevertheless be addressed by an explicit credibility analysis of all narrations material to the asylum claim; a merely summary or selective treatment is insufficient (consid. 5-7).
Entscheiddatum: 20.05.2025Publikationsdatum: 17.12.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3572/2023
Sentenza del 20 maggio 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Grégory Sauder; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Bianca Sonnini, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere); decisione della SEM del 30 maggio 2023.
Fatti:
A.
A.a L'interessato, cittadino minorenne afghano, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 14 novembre 2022 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-2/2).
A.b Il 1° febbraio 2023, il richiedente ha consegnato una copia della sua taskara con relativa traduzione in italiano (cfr. n. 34/2).
A.c In data 17 maggio 2023, la SEM ha svolto l'audizione specifica per minorenni non accompagnati (PARMNA; cfr. n. 30/8) nonché l'audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31; cfr. n. 31/8), entrambe in presenza della rappresentante legale dell'interessato.
Nell'ambito dell'audizione RMNA, il richiedente ha illustrato la propria biografia, sottolineando di essere un cittadino afghano di etnia tagica e di religione islamica, nato e cresciuto nel villaggio di B._______, distretto di C._______, nella provincia di Parwan. Ha inoltre fornito dettagli circa la sua formazione scolastica e professionale, la composizione della sua famiglia ed il suo percorso migratorio. Nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, egli ha dichiarato - in sunto e per quanto qui di rilievo - che suo zio materno sarebbe stato un poliziotto durante la Repubblica afghana, mentre suo zio paterno un comandante dell'esercito e suo fratello maggiore un soldato. Tutti e tre sarebbero deceduti, con gli ultimi due morti in combattimento nel distretto di Panjshir un mese dopo la presa del potere da parte dei Talebani nell'agosto 2021. Circa sette o dieci giorni dopo i funerali di quest'ultimi, i Talebani sarebbero arrivati a casa dell'interessato, asserendo di essere a conoscenza della presenza di armi in loco e intimando di consegnarle loro entro cinque giorni. Poiché i Talebani non avrebbero creduto all'assenza di tali armi, il padre ed il fratello maggiore dell'interessato avrebbero deciso di fuggire. Dopo cinque giorni, sette talebani si sarebbero recati a casa loro, l'avrebbero perquisita ed avrebbero sequestrato il richiedente, incarcerandolo, interrogandolo e torturandolo per tre mesi. In prosieguo, egli sarebbe stato rilasciato dai Talebani per soli tre giorni con lo scopo di trovare e consegnare loro suo padre e suo fratello. Una volta rientrato a casa, la madre dell'interessato avrebbe organizzato il giorno stesso la sua fuga tramite un passatore, che sarebbe avvenuta l'indomani. Dopo il suo espatrio, i Talebani si sarebbero recati nuovamente a casa dell'interessato, chiedendo alla madre dove si trovasse e distribuendo sue fotografie al mercato, dove sarebbero stati visti da un suo vicino di casa.
A sostegno delle proprie allegazioni, il richiedente ha prodotto tredici fotografie che raffigurerebbero i Talebani che lo stanno cercando (fotografie n. 1 e 2), suo fratello maggiore in abiti militari (fotografie n. 7, 10 e 13) e deceduto (fotografia n. 3), suo zio paterno in abiti militari e civili (fotografie n. 4, 5 e 8) nonché deceduto (fotografia n. 6), suo padre (fotografia n. 9) e suo zio materno (fotografie n. 11 e 12).
A.d Il 25 maggio 2023, il progetto di decisione è stata trasmesso alla rappresentante legale del richiedente (cfr. n. 32/7). Il 26 maggio 2023 successivo, la medesima ha inoltrato il suo parere in merito, postulando, in sostanza, di rivalutare la verosimiglianza dei fatti relativi agli eventi dopo l'espatrio dell'interessato e la rilevanza complessiva dei fatti (cfr. n. 33/2).
B. Tramite decisione del 30 maggio 2023 (cfr. n. 37/11), notificata il medesimo giorno (cfr. n. 38/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, gli ha concesso l'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, attribuendolo al Canton Ginevra.
C. In data 23 giugno 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 26 giugno 2023), il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, a titolo principale, l'annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento dello status di rifugiato. A titolo subordinato, l'insorgente ha postulato la restituzione degli atti di causa alla SEM per il completamento dell'istruzione e un nuovo esame delle allegazioni. Egli ha inoltre presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo e ha protestato tasse e spese. Al ricorso sono state allegate, in copia, la procura e la decisione impugnata.
D. Il 31 ottobre 2024, il ricorrente ha inoltrato, tramite la sua rappresentante legale, una richiesta al Tribunale circa lo stato della sua procedura di ricorso. Inoltre, ha riferito circa il suo stato di salute psicologica e ha segnalato, secondo quanto riportato dalla madre, di essere tuttora ricercato dai Talebani. Il Tribunale ha accusato ricezione della missiva il 6 novembre 2024, informando nel contempo il ricorrente di non poter prevedere i tempi di evasione del ricorso a causa dell'elevato carico di lavoro.
E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in combinato disposto con l'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [OrdinanzaCovid-19 asilo, RS 142.318]; cfr. DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
4.1 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha qualificato gli eventi narrati dal ricorrente relativi alle circostanze verificatisi dopo il suo espatrio dall'Afghanistan come non verosimili. Le affermazioni secondo cui i Talebani avrebbero ricercato il ricorrente, segnatamente si sarebbero recati a casa sua e avrebbero distribuito sue fotografie al mercato, sarebbero basate soltanto su quanto riferito all'interessato da persone terze, ossia dal vicino di casa e dalla madre del ricorrente. Secondo la Sem, richiamando la giurisprudenza del Tribunale, tali allegazioni sarebbero stereotipate e, dunque, inverosimili, nonché non soddisferebbero i requisiti per stabilire l'esistenza di una persecuzione ai sensi del diritto di asilo. Inoltre, i mezzi di prova presentati dal ricorrente non sarebbero atti a stabilire la verosimiglianza, in quanto sarebbero stati prodotti per la causa e non consentirebbero di affermare con certezza che gli individui raffigurati siano un membro dei Talebani e l'interessato.
Per quanto concerne gli ulteriori eventi narrati dall'insorgente, relativi a quanto da lui vissuto in prima persona nel suo Paese d'origine, la SEM li ha esaminati sotto il profilo della pertinenza, ritenendoli irrilevanti ai sensi dell'asilo. Il fatto che il ricorrente sarebbe stato imprigionato, interrogato e torturato dai Talebani per tre mesi al fine di ottenere informazioni sul luogo in cui si trovassero suo padre e suo fratello, affinché quest'ultimi consegnassero le armi presenti in casa, non sarebbe collegato ad uno dei motivi d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi, anche considerando che nessuno di essi ha mai svolto personalmente attività di opposizione ai Talebani. Inoltre, il timore del ricorrente di essere sottoposto in futuro a misure persecutorie quale membro della famiglia di persone invise ai Talebani - suo zio e suo fratello, combattenti nell'esercito afghano - non sarebbe attuale, poiché entrambi sono deceduti, nonché non esisterebbe un interesse concreto da parte dei Talebani nei confronti dell'interessato. In aggiunta, nessun mezzo di prova allegato dal ricorrente permetterebbe di stabilire altrimenti. Circa l'esecuzione dell'allontanamento, la SEM ha reputato la stessa come non ragionevolmente esigibile e ha concesso l'ammissione provvisoria.
4.2 In sede di ricorso, il ricorrente ha contestato l'analisi della verosimiglianza svolta dalla SEM nella propria decisione. In particolare, l'insorgente ha sottolineato che la giurisprudenza citata dalla SEM non stabilirebbe che le allegazioni riportate da terzi sarebbero inverosimili, e che dai mezzi di prova presentati emergerebbe chiaramente che le foto ritrarrebbero il ricorrente. Inoltre, egli ha censurato in modo specifico e dettagliato l'analisi dell'autorità inferiore circa la rilevanza delle sue dichiarazioni. In generale, egli ha censurato un accertamento incompleto dei fatti determinanti, nonché un'applicazione erronea del diritto.
5.1 In primo luogo, occorre chinarsi sui vizi formali (violazione del diritto di essere sentito e dell'obbligo di motivazione, accertamento inesatto ed incompleto dei fatti) in quanto, se realizzati, sono suscettibili di condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1 e DTAF 2013/34 consid. 4.2 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione; cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2 per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191).
5.2 In tal senso, si osserva come l'autorità di prime cure ha indicato, nella decisione impugnata, di limitarsi ad effettuare un'analisi della rilevanza dei motivi d'asilo addotti dall'interessato in relazione agli eventi da lui vissuti nel suo Paese d'origine, non valutando, pertanto, la verosimiglianza degli stessi (cfr. p.to II/1, pag. 4 della decisione avversata). A mente delTribunale, ritenendo, come si vedrà di seguito (cfr. infra consid. 6.2), che sussistano dei dubbi circa la verosimiglianza di tali asserti del richiedente, sarebbe stato opportuno effettuare in prima battuta un'analisi della verosimiglianza anche di quest'ultimi, per procedere in un secondo momento con la valutazione della rilevanza degli stessi.
5.3 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
5.4 Il diritto di essere sentito (art. 29 della Costituzione federale dellaConfederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101] e art. 29 PA), non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 e rif. cit.).
L'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito e permette ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprendere ed eventualmente impugnare il provvedimento, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; 142 II 49 consid. 9.2; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; 136 I 184 consid. 2.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; DTAF 2013/34 consid. 4.1 e e rif. cit.; 2012/23 consid. 6.1.2).
6.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
6.2 Il Tribunale, nella presente disamina, nutre fondati dubbi circa la verosimiglianza dei motivi d'asilo addotti. A titolo esemplificativo, il Tribunale constata che il racconto del ricorrente, secondo cui, dopo essere stato trattenuto, interrogato e torturato per tre mesi al fine di ottenere delle informazioni su dove si trovassero i propri familiari e, quindi, le armi che avrebbero detenuto a casa, sarebbe stato rilasciato per soli tre giorni con l'obiettivo di trovare e consegnare ai Talebani i suoi familiari stessi, potrebbe apparire inverosimile (cfr. n. 31/8, D3). Difatti, il comportamento dei Talebani appare contradditorio e illogico. L'interessato ha indicato che i Talebani lo avrebbero rilasciato convinti che egli, dopo aver asserito per tre mesi di non sapere dove si trovassero suo padre e suo fratello, una volta liberato avrebbe cercato di trovare i suoi familiari per consegnarli ai suoi stessi torturatori. Un altro aspetto che potrebbe risultare contrario all'esperienza generale della vita, è la modalità di espatrio. Infatti, secondo la descrizione degli avvenimenti fornita dall'insorgente, egli sarebbe tornato a casa con un triciclo il giorno stesso della sua liberazione e avrebbe raccontato tutta alla madre, la quale, il giorno stesso, avrebbe contattato un passatore con cui il figlio sarebbe partito il mattino seguente (cfr. n. 31/8, D3). Tale succedersi di eventi potrebbe apparire inverosimile, poiché risulta alquanto singolare che la madre dell'insorgente sia riuscita ad organizzare l'espatrio in poche ore, lo stesso giorno in cui il ricorrente sarebbe stato rilasciato dai Talebani dopo tre mesi di prigionia e torture. A titolo abbondanziale, il Tribunale rileva che, per quanto riguarda le circostanze successive all'espatrio del ricorrente, potrebbe apparire inverosimile, alla luce degli avvenimenti che avrebbe vissuto il ricorrente, che i Talebani si sarebbero limitati a chiedere ad intervalli regolari dove si trovasse quest'ultimo, per poi andarsene senza ulteriori azioni (cfr. n. 31/8, D3; atto del TAF n. 3). Infatti, nonostante l'interessato sarebbe stato imprigionato e torturato per il solo fatto che il padre ed il fratello non fossero a casa, né la madre né i fratelli minori sono stati interrogati circa il luogo in cui si trovassero il padre e il fratello maggiore e circa la presenza di armi in casa. A tale proposito, il Tribunale osserva - anche alla luce del tempo trascorso e della situazione attuale in Afghanistan - che lo scritto del ricorrente del 31 ottobre 2024 non permetterebbe di modificare tale conclusione, in quanto tali allegazioni non sono sostenute da ulteriori mezzi di prova. Di conseguenza, visti questi elementi, vi è motivo di dubitare della verosimiglianza dei motivi addotti dal ricorrente.
6.3 Stando così le cose, vista la mancata analisi della verosimiglianza degli eventi vissuti dal ricorrente in Afghanistan, vi è modo di rilevare che vi è una lacuna nella motivazione della decisione. Tale violazione dell'obbligo di motivazione non può tuttavia essere sanata da questo Tribunale, risultando l'amministrazione delle prove, anche tenendo conto delle esigenze di economia procedurale, in specie troppo gravosa ed al fine di salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, poiché l'insorgente potrà nuovamente contestare la decisione, la quale, per definizione, sarà nuova (cfr. DTAF 2019 1/5 consid. 2.3).
Di conseguenza, in conformità all'art. 61 cpv. 1 PA, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 30 maggio 2023 è annullata. Gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare - se necessario - l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza e delle seguenti istruzioni vincolanti. In particolare, la SEM è tenuta ad esaminare in maniera approfondita e motivata - se del caso adoperandosi nelle necessarie verifiche - se l'insorgente ha reso verosimili i propri motivi d'asilo tramite un'analisi della verosimiglianza di tutti gli eventi narrati dal ricorrente. Una volta risposto anche a ciò, la SEM dovrà quindi emanare una nuova decisione che tenga conto, sia dal profilo della verosimiglianza, sia da quello della rilevanza, delle risultanze ottenute, motivando in modo chiaro, completo e non contraddittorio il suo nuovo provvedimento.
Alla luce dell'esito succitato del ricorso, il Tribunale può inoltre esimersi dall'esaminare le ulteriori e residuali censure.
Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Pertanto, l'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia, è divenuta senza oggetto.
10.1 In seguito, ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
10.2 Nella fattispecie, ai sensi dell'art. 111ater LAsi, non sono attribuite indennità ripetibili in quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è accolto.
La decisione della SEM del 30 maggio 2023 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano spese processuali.
Non sono assegnate indennità per spese ripetibili.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari
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