Art. 7 LAsi; credibility of asylum allegations; Art. 83 LStrI; removal and provisional admission: asylum claims are rejected where the applicant's account is internally inconsistent, contradicted by the documentary record, and objectively implausible. The authority must assess credibility holistically by weighing all decisive elements; isolated doubts are insufficient, but materially conflicting statements on dates, duration and central events may defeat plausibility. Evidence proving only that a private aggressor was convicted does not establish an inability or unwillingness of state protection. Where no serious risk under Art. 3 ECHR or non-refoulement is shown and the applicant is a healthy adult with family support in the country of origin, removal may be both admissible and reasonably exigible (consid. 6-9).
Entscheiddatum: 05.09.2025Publikationsdatum: 18.12.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3622/2025
Sentenza del 5 settembre 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Daniela Brüschweiler; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Turchia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento;decisione della SEM del 25 aprile 2025 / N (...).
Fatti:
A.
A.a L'interessato, cittadino turco, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 29 dicembre 2024 (cfr. [{...}] n. [1386719]-2/2). A dimostrazione della sua identità, il richiedente ha presentato la sua carta d'identità.
A.b Il 17 gennaio 2025, il richiedente ha trasmesso alla SEM, tramite scritto spontaneo, una sentenza relativa a un'aggressione subita quale mezzo di prova (cfr. n. 15/1).
A.c In data 21 gennaio 2025, la SEM ha svolto l'audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31; cfr. n. 17/16), in presenza del rappresentante legale del richiedente.
A.d Tramite decisione datata 30 gennaio 2025 (cfr. n. 19/1), notificata il medesimo giorno (cfr. n. 21/1), la domanda d'asilo del richiedente è stata assegnata alla procedura ampliata.
A.e Sempre con decisione datata 30 gennaio 2025 (cfr. n. 20/4), la SEM ha attribuito il richiedente al Cantone Svitto.
B. Con decisione del 25 aprile 2025 (cfr. n. 27/7), notificata il 28 gennaio 2025 (cfr. n. 28/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato e ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione da parte del Canton Svitto.
C. In data 20 maggio 2025 (cfr. atto elettronico), il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, a titolo principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello status di rifugiato e la concessione dell'asilo; a titolo subordinato, la concessione dell'ammissione provvisoria. Egli ha inoltre postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 102m LAsi, con protesta di tasse e spese.
D. Mediante decisione incidentale del 19 giugno 2025, il Tribunale ha respinto la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, invitando il ricorrente a versare, entro il 4 luglio 2025, un anticipo di fr. 750.- a copertura delle presumibili spese processuali. Tale anticipo è stato tempestivamente versato il 4 luglio 2025.
E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle argomentazioni delle parti, né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
4.1 Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato - in sunto e per quanto qui di rilievo - di essere cittadino turco, di etnia curda e religione musulmana, sposato e padre di una figlia. Originario di B._______, ha affermato di aver vissuto anche a C._______, D._______ e E._______, dove ha intrapreso diverse attività lavorative nel settore alberghiero ed edilizio, e di trovarsi in patria in una buona situazione economica. L'interessato ha asserito che, circa vent'anni fa, i membri di una famiglia influente - che coopererebbe con lo Stato turco - avrebbero rapito sua sorella maggiore e uno di loro l'avrebbe sposata, senza il benestare del padre. Egli l'avrebbe sottoposta a violenze dalle quali la stessa ha più volte cercato di sottrarsi tornando a casa del padre. Nell'ottobre 2020, viste le difficili condizioni in cui la sorella era tornata, ancora una volta, a casa del padre, il richiedente, insieme al fratello maggiore, si sarebbe recato a casa del cognato per confrontarsi con i fratelli maggiori di quest'ultimo. Tale azione sarebbe stata vista dal cognato come un'offesa, in quanto una donna sposata non potrebbe vivere da suo padre e il ricorrente sarebbe il figlio minore della famiglia. Pertanto, egli avrebbe minacciato di morte il richiedente. Alcuni giorni dopo l'accaduto, il cognato si sarebbe recato a casa dell'interessato con il pretesto di riconciliarsi con la moglie. Tuttavia, avrebbe aggredito il ricorrente, sparando colpi d'arma da fuoco nella sua direzione, senza riuscire a colpirlo. Il richiedente non avrebbe sporto denuncia per la vicenda, avendo raggiunto un accordo con la famiglia del cognato, che si sarebbe impegnata a non ucciderlo a condizione che egli non presentasse denuncia. In ogni caso, un'inchiesta sarebbe stata comunque avviata grazie ad un vicino di casa, poliziotto, e un tribunale avrebbe condannato il cognato ad una pena detentiva e una multa per minacce e possesso illegale di armi; ciononostante, il cognato non avrebbe scontato la pena inflitta. Quattro mesi dopo l'emissione della sentenza, il ricorrente sarebbe stato nuovamente attaccato nel retro della sua abitazione da membri della famiglia del cognato, i quali avrebbero sparato da un veicolo colpi di arma da fuoco, non colpendolo in quanto egli si sarebbe nascosto. Il ricorrente si sarebbe recato presso la polizia per denunciare l'episodio, ma, non avendo sporto denuncia per la prima aggressione, non sarebbe stato preso sul serio. In seguito, il fratello del cognato avrebbe contattato il ricorrente per parlargli, e i due si sarebbero accordati affinché la questione dell'onore fosse considerata chiusa qualora il ricorrente avesse consegnato loro del denaro, cosa che egli avrebbe fatto utilizzando il ricavato della vendita della propria automobile. Ciononostante, il ricorrente sarebbe stato nuovamente minacciato e, per sottrarsi alle minacce, sarebbe fuggito in Serbia. Nell'estate 2023, egli sarebbe stato costretto a tornare in patria poiché sarebbe stato derubato dalle persone incaricate del suo viaggio d'espatrio e si sarebbe trasferito a D._______ in modo da sfuggire alle minacce. Nonostante il trasferimento, il ricorrente avrebbe subito una terza aggressione a D._______ da parte del nipote del cognato, il quale gli avrebbe sparato da dietro in un luogo affollato, senza nuovamente colpirlo. La polizia sarebbe arrivata sul luogo dell'accaduto, ma non avrebbe adottato ulteriori provvedimenti. Successivamente, il ricorrente si sarebbe recato alla polizia per sporgere denuncia; tuttavia, non vi sarebbe riuscito a causa dell'influenza della famiglia del cognato. Pertanto, a marzo 2024, il ricorrente si sarebbe trasferito con la sua famiglia a E._______. In tale località, a dicembre 2024, i fratelli e il nipote del cognato, utilizzando gli abbaglianti, si sarebbero avvicinati con il veicolo ad egli mentre tornava a casa in moto. Il ricorrente si sarebbe anche in tale occasione recato alla polizia, la quale si sarebbe limitata a riaccompagnarlo a casa. Per i surriferiti motivi, il ricorrente avrebbe deciso di partire il (...) dicembre 2024.
4.2 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha qualificato gli eventi narrati dal ricorrente come inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. In particolare, la SEM ha rilevato che il richiedente non sarebbe riuscito a dimostrare che la famiglia del cognato volesse veramente ucciderlo per salvare il proprio onore. La SEM ha segnatamente considerato che il richiedente si sarebbe contraddetto in merito alla durata delle minacce e avrebbe esitato a ricordare l'anno in cui sarebbe stato aggredito la prima volta. Inoltre, nella sentenza consegnata quale mezzo di prova per tale avvenimento, risulterebbe ancora un'altra data rispetto a quella menzionata dal ricorrente. Sulla base di tale sentenza - che il ricorrente ha dichiarato in sede d'audizione non avere rilevanza - la SEM ha ritenuto che tali minacce sarebbero durate oltre sei anni. Pertanto, risulta difficile comprendere come la famiglia del cognato non sia riuscita a portare a termine tali minacce in un arco di tempo così lungo, limitandosi a compiere soltanto tre aggressioni, che hanno mancato il ricorrente. Ciò apparirebbe ancor più incomprensibile considerando che il ricorrente ha dichiarato che era scontato che lo avrebbero dovuto uccidere per l'onore e che la famiglia antagonista fosse ben integrata nello Stato turco. In aggiunta, la SEM ha rilevato che il ricorrente non sarebbe riuscito a dimostrare che il cognato potesse sottrarsi alla giustizia, in quanto è stata aperta un'inchiesta per la prima aggressione, in cui egli è stato condannato, nonché la polizia si è attivata in occasione della terza e quarta aggressione. Pertanto, l'interessato non avrebbe reso verosimile che, se fosse stato davvero necessario, le autorità turche non lo avrebbero protetto. Infine, la SEM ha ritenuto che risulta contrario all'esperienza generale di vita, considerato che la questione dell'onore riguarda tutta la famiglia, che nessun altro membro - in particolare il fratello che l'aveva accompagnato a parlare con il cognato - sia stato minacciato.
4.3 In sede di ricorso, il ricorrente ha avversato l'analisi della verosimiglianza svolta dalla SEM nella propria decisione. In particolare, l'insorgente ha contestato le contraddizioni sollevate dalla SEM in merito alle date delle aggressioni subite, sottolineando che sarebbero dovute alla situazione emotiva difficile a cui era sottoposto durante l'audizione d'asilo nonché alle ripetute minacce - traumatizzanti - ricevute per un lungo periodo. Inoltre, egli avrebbe già dichiarato in corso d'audizione di non ricordare con esattezza le date precise, per le quali si sarebbe attenuto alle indicazioni del suo avvocato turco, nonché avrebbe descritto concretamente le minacce subite, le quali sarebbero comprovate dalla sentenza con cui il cognato è stato condannato. A tal proposito, egli ha osservato di aver ritenuto tale sentenza non rilevante in un momento di frustrazione, dovuta al fatto che, nonostante la condanna, non si sentisse protetto nei confronti del cognato. In aggiunta, il fatto che la famiglia del cognato non sia riuscita a mettere in atto tali minacce, limitandosi a tre aggressioni in sei anni, non costituirebbe una prova contro la serietà delle stesse, bensì una casualità e un indizio che il pericolo nei suoi confronti sia reale e costante. Invero, la SEM non avrebbe analizzato i dettagli delle aggressioni subite dal ricorrente, concentrandosi invece soltanto sulla loro quantità. Altresì, il ricorrente ha sostenuto che, nonostante le ripetute condanne a carico del cognato, quest'ultimo non avrebbe modificato il proprio comportamento, essendo parte di una famiglia influente, e non avrebbe subito conseguenze concrete. Pertanto, le condanne non fornirebbero una prova dell'effettivo funzionamento dello Stato ed egli non avrebbe denunciato gli episodi per paura. Infine, il fratello non sarebbe stato minacciato in quanto avrebbe raggiunto un accordo che lo avrebbe fatto ritirare dal conflitto, non essendo dunque l'interessato principale della questione dell'onore. Considerando il ricorrente le proprie allegazioni verosimili, egli ha inoltre valutato la loro rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).
5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
5.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e rif. cit.).
6.1 Nella presente fattispecie, dopo un attento esame degli atti, il Tribunale rileva che a giusto titolo l'autorità inferiore ha considerato il racconto del ricorrente inverosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi. La SEM ha invero riportato in modo accurato e dettagliato nella decisione impugnata i motivi per cui le dichiarazioni dell'insorgente e i suoi mezzi di prova non soddisfino i requisiti della verosimiglianza. Difatti, le dichiarazioni del ricorrente risultano contradditorie e incompatibili con l'esperienza generale di vita.
6.2 Innanzitutto, il Tribunale osserva che le valutazioni dell'autorità inferiore riguardo alle contraddizioni e alle esitazioni del ricorrente circa il momento in cui sono avvenute le minacce e la loro durata sono pienamente condivisibili. In particolare, il Tribunale rileva che il ricorrente ha inizialmente dichiarato di aver avuto dei contrasti con la famiglia del cognato per un periodo di tre o quattro anni (cfr. n. 17/16, D46), per poi affermare che la prima aggressione sarebbe avvenuta ad ottobre 2022, data successivamente corretta in ottobre 2020 (cfr. n. 17/16, D63, D64). Tali discrepanze nelle date - e ciò a prescindere dal fatto che il ricorrente abbia ripetutamente dichiarato in sede d'audizione di non ricordarle con precisione (cfr. a titolo esemplificativo, n. 17/16, D61, D63-D64) - non solo risultano incoerenti tra loro, ma appaiono incomprensibili alla luce della rilevanza che tali avvenimenti hanno avuto nella vita del ricorrente. Pertanto, tali dichiarazioni discordanti rendono inverosimile il narrato. Le giustificazioni fornite dall'insorgente in sede ricorsuale - la situazione emotiva difficile a cui era sottoposto durante l'audizione d'asilo nonché i traumi dovuti alle ripetute minacce ricevute - non permettono di modificare tale conclusione. Difatti, senza voler sminuire le possibili conseguenze psicologiche di tali situazioni, peraltro non documentate, mal si comprende come il ricorrente, che fonda i propri motivi d'asilo su questi episodi, non riesca perlomeno a ricordare approssimativamente i periodi o gli anni in cui sono avvenute le aggressioni. A ciò si aggiunga che la sentenza prodotta nella procedura di prima istanza dal ricorrente quale mezzo di prova indica che la prima aggressione sarebbe avvenuta a settembre 2017, e non ad ottobre 2020 come addotto dal ricorrente (cfr. n. 17/16, D96). Il fatto che il ricorrente abbia giustificato tale incongruenza riferendosi a quanto indicato dal suo avvocato (cfr. n. 17/16, D96; ricorso, p.to 4.1.2, pag. 4), non permette di chiarire tale contraddizione. Infatti, non si tratta di questioni legali per le quali il ricorrente necessitava delle indicazioni del suo avvocato, bensì delle date di eventi che sarebbero stati vissuti da lui in prima persona. Pertanto, anche ammesso che egli non si ricordasse l'anno in cui è stato aggredito, avrebbe potuto essere in grado di estrapolarlo dalla sentenza.
A titolo abbondanziale, si osserva come il fatto che il ricorrente non si riesca nemmeno a ricordare la persona che lo ha aggredito la terza volta, in particolare il nome, rafforzi quanto sovraesposto in merito alla verosimiglianza del suo narrato (cfr. n. 17/16, D78).
6.3 Alla luce di quanto esposto, il Tribunale condivide altresì le considerazioni della SEM in merito all'inspiegabilità del fatto che la famiglia del cognato, in un arco di tempo così prolungato, non sia riuscita a mettere in atto le minacce per salvare la propria reputazione. Difatti, il ricorrente ha più volte dichiarato nel corso dell'audizione che tale famiglia fosse influente e vantasse stretti legami con lo Stato turco, riuscendo persino a rintracciare il ricorrente dopo i suoi trasferimenti sia a D._______ che a E._______ (cfr. n. 17/16, D46, D51, D78, D80, D83, D88, D99). Pertanto, risulta agli occhi del Tribunale difficile comprendere come una famiglia di tale influenza, in un arco di tempo così ampio, qualora avesse realmente voluto uccidere il ricorrente - dopo averlo rintracciato anche in località lontane da quella dove risiedono, come da lui stesso dichiarato (cfr. n. 17/16, D100) - non vi sia effettivamente riuscita, o almeno, pur considerando la possibilità di eventi casuali, non abbia tentato di farlo con maggiore insistenza. L'argomentazione addotta dal ricorrente, secondo cui la SEM si sarebbe concentrata solo sulla quantità delle aggressioni, appare poco credibile. In realtà, l'autorità inferiore ha esaminato attentamente i dettagli forniti dal ricorrente riguardo alle minacce subite, giungendo alla condivisibile conclusione che, alla luce di quanto esposto, sia incomprensibile che egli possa aver subito soltanto tre aggressioni con arma da fuoco, senza riportare ferite in alcuna occasione, e che solo una volta sia stato seguito da un veicolo.
6.4 A titolo abbondanziale, il Tribunale osserva - come giustamente evidenziato nella decisione avversata - che il ricorrente non è riuscito a rendere verosimile di non aver ricevuto protezione, rispettivamente che non la riceverebbe in futuro, da parte delle autorità. Difatti, il cognato è stato condannato più volte, indipendentemente dal timore del ricorrente di denunciare gli accaduti (cfr. n. 17/16, D68, D76. D95; cfr. anche le sentenze allegate al ricorso). Inoltre, la polizia si è recata sul luogo della terza aggressione e ha accompagnato il ricorrente a casa dopo la quarta (cfr. n. 17/16, D85, D87). Di conseguenza, le giustificazioni fornite a tal proposito in sede ricorsuale non appaiono convincenti, poiché emerge chiaramente dagli atti che la polizia ha adottato misure concrete nei confronti del cognato.
Infine, il Tribunale non può esimersi dal condividere le valutazioni della SEM in merito al fatto che i familiari del ricorrente vivono tuttora in Turchia, segnatamente a B._______ e a E._______, e non è accaduto loro nulla (cfr. n. 17/16, D94). Pertanto, considerando che le minacce sarebbero riconducibili a una questione d'onore, risulta contrario all'esperienza generale di vita che il cognato non abbia tentato di ristabilire la propria reputazione minacciando anche altri familiari del ricorrente, e ciò a prescindere dall'accordo del fratello (cfr. ricorso, pag. 7), o quantomeno cercato di rintracciarlo attraverso di loro.
6.5 In merito ai mezzi di prova presentati dal ricorrente nella procedura di prima istanza e in sede ricorsuale, il Tribunale ritiene che gli stessi non siano atti a comprovare il narrato del ricorrente. Invero, come rilevato (cfr. supra consid. 6.4), tali documenti non dimostrano altro che il cognato sia stato effettivamente condannato dalle autorità turche e dovrebbe, al momento, star scontando la sua pena detentiva. Pertanto, l'interessato non è stato in grado di fornire né durante l'audizione d'asilo né in sede ricorsuale elementi concreti a sostegno dell'incapacità e/o non volontà delle autorità turche di garantirgli una protezione efficace nei confronti del cognato e della sua famiglia.
6.6 Ne discende quindi che le censure sollevate in sede ricorsuale non sono atte a modificare la valutazione effettuata dalla SEM in merito alla verosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente ai sensi dell'art. 7 LAsi. Pertanto, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata
7.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entrata nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
7.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).
7.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell'allontanamento.
8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
8.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, in particolare rispetto alla situazione vigente in Turchia e riguardo alla situazione personale dell'insorgente.
8.3 In sede di ricorso, l'interessato ha censurato che, in caso di rientro in Turchia, rischierebbe di essere esposto a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), in particolare a un pericolo reale, individuale e serio per la propria incolumità fisica e vita a causa del cognato e della sua famiglia. Egli rischierebbe, dunque, di essere vittima di un delitto d'onore e le autorità turche non gli garantirebbero una protezione efficace.
9.1 Nel caso in oggetto, per i motivi che verranno (sommariamente) esposti in seguito, questo Tribunale osserva che non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Turchia.
9.2 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
Anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Dagli atti non emergono inoltre indizi seri e concreti che rendano verosimile l'esistenza di un probabile rischio per cui il ricorrente possa subire un trattamento contrario alle norme succitate, considerando che il Tribunale ha ritenuto le minacce per il delitto d'onore e la non protezione da parte delle autorità turche come inverosimili. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
9.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
9.3.1 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (Partîya Karkerén Kurdîstan; Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 (in particolare: Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Urfa e Van, per quanto riguarda le province di Hakkari e Sirnak cfr. la sentenza E-4103/2024 consid. 13.4) e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016 (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg.).
9.3.2 L'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nelle undici province (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig) toccate dai forti terremoti del 6 febbraio 2023 deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3.1).
9.3.3 Il ricorrente è originario e ha vissuto gran parte della sua vita a B.________:. In tal caso, risulta necessaria un'analisi individualizzata dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Il Tribunale osserva che il ricorrente è un giovane uomo (classe 1995), in buona salute (cfr. n. 17/16, D44), con diverse esperienze lavorative (cfr. n. 17/16, D24) e con una buona situazione finanziaria in Turchia (cfr. n. 17/16, D25), circostanze che lasciano presumere che egli potrà facilmente reinserirsi nel contesto socio-professionale turco. Inoltre, egli può contare sulla presenza di una reta familiare nel Paese d'origine, segnatamente sui genitori, sui sette fratelli, sulla moglie e la figlia, i quali vivono tutti in Turchia (cfr. n. 17/16, D27, D33). A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
9.4 Infine, non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
9.5 Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il di-ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento. Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese da lui versato il 4 luglio 2025.
Infine, la presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 4 luglio 2025.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari
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