Art. 106 cpv. 1 LAsi; art. 12 PA; duty to establish the facts ex officio and to coordinate related asylum proceedings; where an applicant invokes derivative persecution linked to still-pending family asylum cases, failure to consider the parallel files constitutes incomplete fact-finding and justifies annulment and remittal for a coordinated new decision. Remittal is appropriate when the relevant elements can no longer be remedied efficiently within the appeal proceedings (consid. 4-5).
Entscheiddatum: 15.04.2025Publikationsdatum: 28.05.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3990/2024
Sentenza del 15 aprile 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Susanne Bolz-Reimann; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato da Ali Tüm, Asylum Rechtsberatung, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 6 giugno 2024 / N (...).
Fatti:
A.
A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 5 febbraio 2024. In precedenza la madre ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 12 gennaio 2023 (procedura [...]) come pure la sorella in data 16 aprile 2024 (procedura [...]).
A.b In data 15 aprile 2024 la SEM ha sentito il richiedente nell'ambito di un'audizione ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) (cfr. atto SEM n. [{...}]-40/16, di seguito: il verbale).
A.c In data 18 aprile 2024 l'autorità inferiore ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato. A seguito del ricorso interposto a quest'ultima in data 13 maggio 2024, la SEM ha deciso, il seguente 21 maggio 2024 di annullare la decisione impugnata e di riprendere la procedura di prima istanza.
A.d Con decisione del 22 maggio 2024, la SEM ha assegnato il caso alla procedura ampliata.
B. Con decisione del 6 giugno 2024, notificata l'8 giugno 2024, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato dell'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera e incaricato il Cantone Lucerna dell'esecuzione della misura.
C. In data 25 giugno 2024 (data d'entrata: 26 giugno 2024) l'interessato è insorto con ricorso elettronico non firmato validamente dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) e ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera e la trattazione della procedura in tedesco e la constatazione dei fatti giuridicamente rilevanti; in via subordinata, il rinvio degli atti alla SEM per una nuova decisione, con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, oltre che protesta di spese e ripetibili. In allegato egli ha trasmesso la procura e la decisione impugnata.
D. Il 26 giugno 2024 il ricorrente ha ritrasmesso il ricorso in versione cartacea, allegandovi procura e decisione impugnata.
E. Con decisione incidentale del 2 luglio 2024 il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e ha richiesto il pagamento dell'anticipo entro il 17 luglio 2024. Il successivo 9 luglio 2024 il ricorrente ha versato tale importo.
Diritto:
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). Gli atti impugnati costituiscono quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica delle stesse (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest'ultima.
Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318] e art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge.
Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
4.1 Occorre ora esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5). Invero, nel suo ricorso, lamenta un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
4.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). L'accertamento dei fatti è incompleto allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione. Esso risulta inesatto se l'autorità omette di amministrare la prova di un fatto giuridicamente rilevante, apprezza in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova o fonda la decisione su fatti non conformi all'incarto (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2; sentenza del Tribunale A-671/2015 del 3 agosto 2020 consid. 2.1 e D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5.2; Kiener/Rütsche/Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht, 3a ed. 2021, n. marg. 1585). Significativo è il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.2; Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann [ed.], Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34).
4.3 Dal canto suo l'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost.). Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).
4.4 Nel caso di specie, il Tribunale constata che attualmente le procedure d'asilo della madre e della sorella sono ancora pendenti. L'interessato, tra i propri motivi d'asilo solleva tra le altre cose una persecuzione riflessa per quanto asseritamente accaduto alla madre e alla sorella. Le procedure, avvenute in differenti periodi temporali, non hanno permesso all'autorità inferiore di prendere in considerazione degli elementi emersi nelle altre due procedure, non ancora concluse, nonostante le stesse siano state avviate prima dell'emanazione da parte dell'autorità di prime cure della decisione impugnata. Il Tribunale constata che sanare tali problematiche tramite un'istruzione, oppure attendere sino all'emanazione delle sue decisioni senza che esse tengano in considerazione anche la presente, sarebbe troppo dispendioso in termini di tempo e risorse. Di conseguenza il Tribunale ritiene giudizioso rinviare gli atti all'autorità inferiore, di modo che possa coordinare le procedure, effettuare una nuova analisi sulla scorta di tutti gli elementi ad oggi disponibili e pronunciarsi in una nuova decisione unica, che riguardi tutti i membri della famiglia.
4.5 Ne discende che le censure formali sono accolte.
5.1 Pertanto il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 6 giugno 2024 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per il completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione coordinata.
5.2 L'autorità inferiore è invitata a congiungere le procedure, armonizzandone la tipologia, e ad effettuare un'analisi della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi addotti sulla scorta di tutti gli elementi agli atti. Se lo riterrà necessario potrà nuovamente sentire l'interessato.
Visto l'esito della procedura, non sono riscosse spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Di conseguenza il Tribunale rifonderà CHF 750.- al ricorrente, versati a titolo di anticipo spese in data 9 luglio 2024.
7.1 Ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).
7.2 Il patrocinatore non ha prodotto alcuna nota d'onorario. Considerato che egli ha già ricevuto un importo di CHF 500.- a titolo di ripetibili nel corso della prima procedura D-2934/2024 del 23 maggio 2024 e che il ricorso è rimasto pressoché simile, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 350.-, le spese ripetibili non comprendono l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 6 giugno 2024 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese pari a CHF 750.- versato dall'interessato in data 9 luglio 2024 gli viene restituito.
La SEM rifonderà al ricorrente CHF 350.- a titolo di spese ripetibili.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari
Data di spedizione: