Entscheiddatum: 28.11.2025Publikationsdatum: 03.06.2026
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4048/2025
Sentenza del 28 novembre 2025 Composizione Giudici Giulia Marelli (presidente del collegio), Camilla Mariéthoz Wyssen, Walter Lang, cancelliera Anna Borner. Parti A._______, nata il (...), B._______, nato il (...), Camerun, rappresentati da Cristina Tosone, Protezione giuridica della Regione C._______, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 12 maggio 2025.
Fatti:
A.
A.a A._______ (di seguito: interessata, richiedente, ricorrente o insorgente) ha presentato domanda d'asilo in Svizzera in data 5 maggio 2022.
A.b In data 11 maggio 2022, l'interessata ha conferito procura alla Protezione giuridica della Regione C._______.
A.c In data 20 maggio 2022, l'interessata ha avuto il colloquio Dublino.
A.d Con scritto del 27 maggio 2022, la rappresentante legale ha trasmesso alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) il rapporto MayDay del 23 maggio 2022, il quale conclude circa la presenza di elementi riconducibili alla tratta di esseri umani (di seguito: TEU).
A.e Il 22 giugno 2022 si è tenuta con la richiedente l'audizione TEU, nell'ambito della quale le è stato concesso anche il diritto di essere sentita in merito alla possibile non entrata nel merito della sua domanda d'asilo e il conseguente allontanamento in D._______. In tale contesto, la SEM ha identificato la richiedente quale potenziale vittima di tratta di esseri umani ai sensi dell'art. 4 lett. a della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005 (Conv. tratta, RS 0.311.543). L'interessata ha rinunciato al periodo di recupero e di riflessione di 30 giorni di cui all'art. 13 Conv. tratta ed ha acconsentito, qualora necessario, ad essere contattata dalle autorità di perseguimento penale. Il 27 giugno 2022, l'interessata ha formalizzato il suo consenso mediante l'apposito formulario.
A.f Con decisione del 13 ottobre 2022, la SEM ha attribuito la richiedente al Cantone E._______.
A.g Con sentenza D-3763/2022 del 24 gennaio 2023, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha respinto il ricorso dell'interessata del 30 agosto 2022 inoltrato contro la decisione della SEM del 22 agosto 2022 di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142. 31).
A.h La decisione di non entrata del merito del 22 agosto 2022 è stata revocata dalla SEM con decisione dell'11 ottobre 2023, con contestuale ripresa della procedura nazionale.
A.i Con decisione del 19 dicembre 2023, la SEM ha stralciato dai ruoli la domanda d'asilo del 5 maggio 2022 dell'interessata per mancato adempimento dell'obbligo di collaborare, segnatamente per avere lasciato l'alloggio a cui era stata assegnata senza avere comunicato il proprio nuovo indirizzo. In seguito allo scritto della rappresentante legale del 21 dicembre 2023, il 5 gennaio 2024 la SEM ha ripreso la procedura d'asilo della richiedente e ha attribuito la stessa al Cantone E._______.
A.j In data 25 luglio 2024, la SEM ha sentito la richiedente nell'ambito di un'audizione ai sensi dell'art. 26 cpv. 3 LAsi. In data 13 agosto 2024, la SEM ha eseguito una seconda audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi.
A.k Con decisione del 19 agosto 2024, notificata il medesimo giorno, la SEM ha assegnato la domanda d'asilo dell'interessata alla procedura ampliata.
A.l Con scritto dell'8 ottobre 2024, l'interessata, per il tramite della sua rappresentante legale, ha trasmesso il rapporto medico per l'accertamento medico nella procedura d'asilo del 1° ottobre 2024 ed ulteriore documentazione medica recente di cui si dirà se del caso e per quanto rilevante nella fattispecie in seguito, nonché l'attestazione d'indigenza del 27 settembre 2024.
A.m Con scritti del 5 febbraio 2025 e del 30 aprile 2025, l'interessata, per il tramite dei propri rappresentanti legali, ha informato la SEM del suo stato di gravidanza.
B. Con decisione del 12 maggio 2025, notificata il medesimo giorno, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiata dell'interessata, ha respinto la sua domanda d'asilo, ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e dallo spazio Schengen e incaricato il Cantone E._______ dell'esecuzione della misura.
C.
C.a In data 4 giugno 2025 (data d'entrata: 5 giugno 2025), l'interessata è insorta con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) e ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiata e la concessione dell'asilo in Svizzera, mentre, in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria, con contestuali richieste di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, e di gratuito patrocinio.
C.b Con scritto del 29 luglio 2025, la ricorrente, per il tramite della sua rappresentante legale, ha informato il Tribunale della nascita, il (...) 2025, di suo figlio B._______.
Diritto:
1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, art. 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
3.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).
3.3 Secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3).
3.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elaborato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.).
4.1 Sentita sui motivi d'asilo, in sostanza e per quanto qui di rilievo, la ricorrente ha dichiarato che avrebbe dovuto lasciare il suo Paese d'origine, il Camerun, a causa delle minacce che avrebbe ricevuto da suo marito F._______ (di seguito: F._______). In particolare, ha raccontato che avrebbe avuto un'infanzia difficile, che sarebbe stata abbandonata dalla madre a (...) anni, che avrebbe vissuto qualche tempo con le sue sorelle in un villaggio con la nonna e poi sarebbe andata a vivere (separata dalle sue sorelle) con il padre e la matrigna, la quale l'avrebbe maltrattata e le avrebbe impedito di andare a scuola, e che avrebbe subito diversi abusi anche sessuali da cui sarebbe nata la sua prima figlia nel 200(...). Successivamente, si sarebbe trasferita a Yaoundé dove avrebbe incontrato un uomo, si sarebbero trasferiti a Douala e avrebbe avuto con quest'uomo altri due figli nati nel 201(...) e nel 201(...), ma la relazione problematica e violenta sarebbe finita poco dopo la nascita del loro secondo figlio. Si sarebbe dapprima trasferita dalla (...) in città, poi nel villaggio in cui viveva suo padre ed infine sarebbe tornata da sola a Douala con i suoi figli. Sarebbe poi stata contattata da G._______ (di seguito: G._______) per il tramite della piattaforma (...) e avrebbe accettato la sua offerta di lavorare quale badante per la madre di G._______ a Yaoundé e di recarsi dai santoni per conto di G._______; in cambio, G._______ l'avrebbe aiutata a trovare un marito in H._______. Avrebbe così conosciuto e, nel (...) 2017, sposato F._______, il quale si sarebbe recato più volte in Camerun per incontrarla e le avrebbe inviato dei soldi per mangiare e per affittare uno studio. La relazione con F._______ sarebbe stata conflittuale e violenta, le avrebbe chiesto di avere rapporti sessuali con sua figlia, avrebbe minacciato di suicidarsi e sarebbe terminata a fine 2018/inizio 2019. In seguito alla denuncia per truffa di F._______, sarebbe stata ricercata dalla polizia e quindi sarebbe fuggita a I._______ da un'amica e anche all'estero in J._______, in K._______ e in L._______ rientrando saltuariamente in Camerun. Ha raccontato inoltre che G._______ si sarebbe arrabbiata quando si sarebbe rifiutata di andare dai santoni perché i precedenti riti l'avrebbero fatta ammalare. Sarebbe rientrata in Camerun nel (...) 2019 dove avrebbe vissuto dapprima nel villaggio in cui abiterebbe sua madre, in seguito, si sarebbe spostata in un altro villaggio nel (...) e infine sarebbe espatriata il (...) o (...) 2020. In caso di rientro nel suo Paese d'origine avrebbe paura di essere arrestata a causa della denuncia sporta da F._______.
4.2 Nella decisione impugnata del 12 maggio 2025, la SEM ha ritenuto che il racconto della ricorrente non sarebbe rilevante ai fini del riconoscimento dello statuto di rifugiata. In particolare, ha osservato che le violenze subite da F._______ sarebbero state perpetrate da una terza persona e che, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale, i richiedenti l'asilo dovrebbero avere esaurito nel loro Paese d'origine le possibilità di protezione contro le persecuzioni non statali prima di sollecitare la protezione di uno Stato terzo. Al riguardo, la SEM ha constatato che il Camerun si sarebbe adoperato al fine di combattere la violenza domestica e disporrebbe di infrastrutture statali funzionanti ed efficaci. Inoltre, non vi sarebbe un nesso causale tra le violenze subite da F._______ sino alla fine del 2018 o inizio 2019 e l'espatrio dell'(...) 2020. Ha inoltre rilevato che l'agire delle autorità in seguito alla presunta denuncia per truffa di F._______ non sarebbe una persecuzione statale, che nulla avrebbe impedito alla richiedente di contestare la denuncia e che la stessa non sarebbe a conoscenza dell'eventuale evoluzione della procedura. Infine, anche gli abusi che avrebbe subito in gioventù e gli screzi che avrebbe avuto con G._______ sarebbero stati inflitti da terzi, sarebbero questioni del passato non più attuali e non avrebbero alcun legame diretto con la decisione di espatrio.
4.3 In sede di ricorso, l'insorgente ha sostanzialmente fatto valere i medesimi fatti ed argomenti già esposti dinanzi all'autorità inferiore, segnatamente che avrebbe lasciato il Camerun a causa della denuncia per truffa di F._______ Sarebbe inoltre una persona vulnerabile in quanto si sarebbe prostituita in M._______ per ripagare il debito del viaggio. Ha fatto valere che il suo racconto sarebbe rilevante in quanto il Camerun non disporrebbe di leggi specifiche per la protezione della donna, nel senso che non sarebbe esplicitamente criminalizzata la violenza domestica e lo stupro coniugale. La mancanza di fiducia nelle autorità sarebbe quindi fondata e sarebbe molto improbabile che avrebbe ottenuto protezione contro F._______ o la possibilità di contestarne la denuncia. Ha altresì sottolineato il fatto che si sarebbe immediatamente recata all'estero dopo la lite con F._______ e che sarebbe ritornata solo per brevi periodi in cui non avrebbe neanche incontrato i suoi figli. Non vi sarebbe quindi la possibilità di ottenere protezione nel Paese d'origine.
5.1 Preliminarmente, sotto il profilo della verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente, questo Tribunale osserva che è incontestato - e non vi è motivo per intervenire d'ufficio - che il racconto della ricorrente di cui ai verbali di audizione sui motivi d'asilo del 25 luglio 2024 e del 13 agosto 2024 è da considerarsi, in linea di principio, verosimile (cfr. infra, consid. 5.4 per gli aspetti inverosimili).
5.2 Per quanto concerne invece la rilevanza dei motivi d'asilo addotti dalla ricorrente ai sensi dell'art. 3 LAsi, questo Tribunale osserva - come già rilevato dalla SEM - che le sue allegazioni non adempiono le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiata. Innanzitutto, il Tribunale rileva che gli episodi narrati sono stati perpetrati da terze persone, segnatamente i maltrattamenti, gli abusi e le violenze subiti già dalla tenera età (cfr. atto SEM 96/14, D58 pag. 7) sono stati perpetrati da degli uomini più anziani con la complicità di una zia (cfr. atto SEM 96/14, D58 pag. 7), i maltrattamenti e le percosse subiti quando si è ricongiunta con il padre sono stati perpetrati dalla matrigna (cfr. atto SEM 96/14, D58 pag. 7), ha subito percosse da parte del padre dei suoi due figli (cfr. atto SEM 96/14, D58 pag. 8), i maltrattamenti, le percosse, gli abusi, le minacce e la denuncia li ha subiti da suo marito F._______ (cfr. atti SEM 96/14, D63, e 99/13, D8, D9, D14, D20, D53, D54, D56, D61), e, infine, ha avuto disaccordi e subito minacce da G._______ (cfr. atti SEM 25/15, D31-D36, 96/14, D60, e 99/13, D31-D37).
5.3 Come già indicato, tali vicende, certamente molto spiacevoli, sono state perpetrate e inflittele da terze persone e, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale, la richiedente l'asilo deve dapprima avere esaurito tutte le possibilità di protezione all'interno del proprio Paese d'origine prima di richiedere protezione da un altro Stato. Ora, questo Tribunale osserva che la ricorrente non ha mai fatto appello alla polizia né mai sporto denunce, nemmeno in età adulta (cfr. atto SEM 99/13, D57), e pertanto non ha mai messo in moto il meccanismo di protezione che lo Stato camerunense ha predisposto. Segnatamente, il Camerun - come già rilevato e argomentato nella decisione impugnata, a cui per evitare ripetizioni si rinvia - ha operato delle misure di protezione, prevenzione e presa a carico delle vittime, nonché dispone di numerose associazioni che hanno istituito consultori legali fissi e mobili, i quali sono presenti e disponibili anche nelle città di Yaoundé e Douala in cui l'insorgente ha vissuto per diversi anni. Il Tribunale non ignora che nella prassi vi sono tutt'ora ostacoli nell'accesso alla giustizia e alle strutture statali per le donne vittime di violenza domestica o di genere, e che l'implementazione di programmi di prevenzione e di sostegno di base viene spesso assicurata da parte di organizzazioni comunitarie (cfr. European Union Agency for Asylum [EUAA], COI Query Cameroon, Sexual and gender-based violence (SGBV) against women, including prevalence, legislation, availability of state protection, access to support services, in particular in Yaoundé, 4 dicembre 2023, pag. 3 segg.). Tuttavia, si poteva (e può, qualora dovesse essere nuovamente il caso) pretendere che la ricorrente intraprenda le iniziative necessarie per adire tali strutture statali e/o associazioni e richiedere protezione nel proprio Paese d'origine.
5.4 In ogni caso, questo Tribunale rileva inoltre che l'insorgente ha indicato che in particolare le violenze, gli abusi, le minacce e la denuncia subiti da F._______ sono il motivo per cui ha dovuto lasciare il Camerun nell'(...) 2020 (cfr. atti SEM 96/14, D36, D63 e D64, e 99/13, D56, D61 e D87). Tuttavia, la ricorrente ha altresì dichiarato che non ha più avuto contatti con il marito dalla fine del 2018 o inizio 2019 (cfr. atti SEM 96/14, D29 e D30, e 99/13, D55 e D90), che lo stesso è un cittadino (...) che abita in H._______ (cfr. atto SEM 96/14, D25 e D31) e pertanto, conto tenuto che il tempo trascorso tra i comportamenti del marito e la data di espatrio della ricorrente è di circa un anno e mezzo, questo Tribunale non può che condividere l'opinione della SEM secondo cui non si può desumere che vi sia un nesso causale tra le violenze subite da F._______ e l'espatrio. Lo stesso vale, a maggior ragione, anche per quanto subito durante la sua infanzia.
5.5 Per quanto concerne ancora in particolare la presunta denuncia sporta da F._______, questo Tribunale osserva che la ricorrente non ha saputo rendere (almeno) verosimile l'esistenza di una denuncia a suo carico, né indicare lo stato della procedura e né l'eventuale esito, dando talvolta giustificazioni illogiche (cfr. atto SEM 99/13, D8-D14, D16, D18-D24, D39-D44, D46-D52, D88 e D92-D100). A tal proposito, questo Tribunale rileva che ad ogni modo, quand'anche delle inchieste, rispettivamente delle procedure penali dovessero essere effettivamente aperte nei confronti della ricorrente, tali procedure, ad esse sole, non costituiscono un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi. Peraltro, questo Tribunale osserva che la richiedente ha dichiarato che vorrebbe restare in Svizzera per lavorare e guadagnare e potere così costruire una casa per i figli e "andare di tanto in tanto a trovarli" (cfr. atto SEM 25/15, D85), ciò che appare incompatibile con le sue paure e remore ad un rimpatrio (cfr. atto SEM 99/13, D102 e D103) mettendo (ulteriormente) in dubbio le sue allegazioni in merito alla denuncia del marito.
5.6 Infine, i mezzi di prova prodotti dall'insorgente, segnatamente una fotografia del certificato di matrimonio e la stampa di tre profili della piattaforma Facebook, non sono adeguati e non sono manifestamente atti a sostenere le allegazioni della ricorrente e a modificare l'esito della presente procedura.
5.7 Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiata e la concessione dell'asilo il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata.
6.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
6.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).
6.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell'allontanamento.
L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
8.1
8.1.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
8.1.2 Anzitutto la ricorrente non può, per i motivi già enucleati e per quelli a cui si è fatto rinvio, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposta a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
8.1.3 Per quanto concerne il fatto che la ricorrente sia stata riconosciuta quale potenziale vittima di tratta di esseri umani, questo Tribunale condivide le considerazioni della SEM di cui alla decisione impugnata. Segnatamente, conto tenuto del fatto che il reclutamento è avvenuto in D._______ e lo sfruttamento nell'ambito della prostituzione è avvenuto in M._______, il reato subito dalla ricorrente non ha alcun legame con il Paese d'origine. Il fatto che sia stata sfruttata da una sua connazionale non modifica le considerazioni appena esposte in quanto la ricorrente ha dichiarato di non avere più contatti con questa persona, né di avere un debito nei suoi confronti (cfr. atti SEM 19/7 e 25/15, D58-D65 e D68-D70). Inoltre, per quanto concerne l'accordo con G._______, si rileva che G._______ non vive in Camerun e non si è mai incontrata con la ricorrente, l'insorgente ha potuto scegliere con quali uomini approfondire la conoscenza, il matrimonio con F._______ è stato consenziente e l'insorgente ha dichiarato di non avere debiti nei confronti di G._______ (cfr. atti SEM 25/15, D14 e D19-D29, e 99/13, D25-D37). Non vi sono pertanto motivi per temere che in caso di rientro la ricorrente possa nuovamente essere sfruttata (re-trafficking) o subire ripercussioni, considerato anche che verosimilmente nessuno in Camerun, salvo sua (...), è a conoscenza del suo vissuto quale vittima TEU (cfr. atto SEM 99/13, D84).
8.1.4 Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il Tribunale nella sua giurisprudenza costante non parte dal presupposto che tutte le persone rimpatriate in Camerun subiscano o rischino di subire un trattamento contrario segnatamente all'art. 3 CEDU (cfr. fra le tante le sentenze del Tribunale D-5555/2025 del 4 settembre 2025 pag. 11 e contrario; D-3085/2025 del 9 luglio 2025 consid. 4.3.2, 9.2 e contrario). Con il riferimento a due articoli online del 2015 e del 2022 (cfr. ricorso, pag. 6), la ricorrente non riesce a rendere verosimile un real risk in tal senso.
8.1.5 Anche per quanto riguarda l'ultimo figlio della ricorrente nato in Svizzera nel (...) 2025, il contesto familiare e socio-culturale in cui crescerà, come si vedrà dappresso (cfr. infra, consid. 8.2), non risulta né contrario all'art. 3 CEDU né all'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF).
8.1.6 Pertanto, come giustamente ritenuto nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
8.2
8.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
8.2.2 Malgrado permangano in Camerun delle tensioni politiche ed etniche dalle elezioni avvenute nel 2018, nel predetto Paese non sussiste, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio, che renda l'esecuzione dell'allontanamento, comprese le regioni del Nord-Ovest e del Sud-Ovest del Camerun, di regola, come inesigibile (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale D-622/2025 del 5 marzo 2025 pag. 7; D-3229/2021 del 16 agosto 2024 consid. 8.4.1 con ulteriori rif. cit.; E-1474/2021 del 20 luglio 2022 consid. 6.2).
8.2.3 Nel caso concreto, la ricorrente ha dichiarato di avere vissuto nelle città di Yaoundé (in cui vi si sarebbe trasferita [...]) e Douala (dove avrebbe vissuto [...]), in villaggi con la nonna (...), il padre e per due brevi periodi con la madre, nonché per un breve periodo da un'amica a I._______ (cfr. atto SEM 96/14, D58, D60, D63 e D64). L'insorgente è una giovane donna (classe [...]), ha frequentato la scuola fino alla fine della scuola primaria ed è stata attiva professionalmente in diversi ambiti, quali come (...), (...), (...), (...) di (...), di (...), di (...) e di (...), (...) e (...) (cfr. atto SEM 96/14, D42, D43, D46 e D58 p. 8). In particolare, ha dichiarato di avere dovuto imparare a badare a sé stessa sin da giovane e che si è occupata da sola del suo sostentamento e del mantenimento dei figli (cfr. atti SEM 96/14, D22 e D45, e 99/13, D76). Nel suo Paese d'origine dispone di una rete familiare e sociale che già l'aiuta, ha infatti affidato la figlia alla (...) che vive a Yaoundé, i due figli ad un amico che vive nel villaggio di N._______ (a circa 200 km da Yaoundé) e un'amica l'ha ospitata in un momento di difficoltà (cfr. atti SEM 96/14, D13, D14, D18 e D63 pag. 11, e 99/13, D68) e non vi è motivo di dubitare che tale sostegno non sarà continuato dopo il suo rimpatrio; inoltre ha dichiarato che in Camerun vi sono suo padre, degli zii e dei fratellastri, in particolare (...) da parte di padre e (...) da parte di madre (cfr. atti SEM 96/14, D47, e 99/13, D78-D82). Inoltre, la sua prima figlia è ormai maggiorenne e, seppure ancora agli studi, potrà certamente contribuire alle necessità familiari anche nella cura dei suoi tre fratelli di circa (...) anni, (...) anni e di (...) mesi (cfr. atti SEM 96/14, D12, e 99/13, D74 e D75).
8.2.4
8.2.4.1 Per quanto riguarda i problemi di salute della ricorrente, questo Tribunale osserva che gli stessi, peraltro taluni di poco conto, non sono più considerati attuali conto tenuto che da oltre un anno la ricorrente non sembra necessitare di cure mediche e non essendo stato inoltrato alcun rapporto medico successivo all'agosto 2024. Segnatamente, l'oligomenorrea diagnosticata il 19 maggio 2022 non pare abbia sviluppato fattori di rischio (cfr. atto SEM 16/2), l'odontalgia pare sia stata risolta dopo l'intervento di otturazione del 21 giugno 2022 (cfr. atti SEM 23/2 e 24/3), l'helicobacter pylori pare essersi risolto in seguito alla terapia medicamentosa prescritta il 9 agosto 2024 (cfr. atto SEM 106/10 [rapporto di gastroenterologia del 9 agosto 2024]) e gli alti valori dei (...) e del colesterolo rilevati con esami di laboratorio del 7 giugno 2024 non pare abbiano sviluppato delle patologie (cfr. atto SEM 106/10 [risultati di laboratorio del 7 giugno 2024]). Per quanto concerne l'episodio depressivo di media gravità (ICD-10: F32.1; cfr. atti SEM 15/3, 21/2, 46/2, 54/2, 60/2, 62/2 e 65/2) e il disturbo post-traumatico da stress (ICD-10: F43.1; cfr. atto SEM 106/10 [punto 2 del Rapporto medico per l'accertamento medico nella procedura d'asilo]), questo Tribunale osserva che l'insorgente ha seguito un trattamento psicologico nella forma di colloqui medici fino al 12 agosto 2024, che nel ricorso è stato indicato che non ha avuto ulteriori terapie in seguito all'agosto 2024 e che non sono stati inoltrati ulteriori nuovi e recenti rapporti medici quanto a un peggioramento del suo stato di salute psicologico o quanto a una ripresa della terapia. Pertanto, questo Tribunale ritiene che la ricorrente non necessita attualmente (e costantemente da oltre un anno) di cure mediche o farmaci particolari.
8.2.4.2 Qualora eventuali problemi medici per le affezioni somatiche e psichiche summenzionate dovessero ricomparire o nel caso in cui dovessero sopraggiungere nuovi problemi di salute per la ricorrente o per il suo ultimo figlio (per il quale non sono stati fatti valere problemi di salute), gli stessi potranno essere, se necessario, curati anche nel Paese d'origine e non sono ostativi all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi della giurisprudenza applicabile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). Segnatamente, questo Tribunale osserva che, seppure le possibilità di curare le malattie psichiche siano limitate in Camerun e che gli specialisti formati in tale ambito siano poco numerosi, un trattamento psichiatrico e psicologico è tuttavia possibile per esempio nel Jamot Hospital a Yaoundé, struttura dotata anche di un reparto psichiatrico in cui le malattie psichiche possono essere seguite sia in ambulatorio che mediante ricoveri (cfr. per esempio sentenza del TAF D-3200/2025 del 16 maggio 2025 consid. 6.4.3 con rinvii), nonché nella città di Douala (cfr. sentenza del TAF D-5555/2025 del 4 settembre 2025 pag. 12). Il Camerun dispone inoltre, come già menzionato nella decisione impugnata, di strutture per la cura dei bambini e delle loro madri, segnatamente l'Hôpital Gyneco-Obstétrique et Pédiatrique e il Mother and Child Center Foundation Chantal Biya a Yaoundé (cfr. decisione impugnata pt.o III. 2.), fatto peraltro non contestato nel ricorso. Pertanto, non si ravvisano motivi medici per cui i ricorrenti non potrebbero rientrare in Camerun.
8.2.5 Per quanto riguarda la nascita in Svizzera dell'ultimo figlio della ricorrente nel (...) 2025, questo Tribunale richiama il fatto che, nella sua giurisprudenza costante, l'interesse superiore del fanciullo - il quale deriva in particolare dall'art. 3 par. 1 CDF - può risultare ostativo all'esecuzione dell'allontanamento del minore, e rendere pertanto tale misura inesigibile. Nel quadro di una ponderazione degli interessi, i criteri da esaminare sono: l'età del bambino, il suo grado di maturità, i suoi legami di dipendenza, la natura delle sue relazioni con le persone che lo sostengono (prossimità, intensità, importanza per la sua evoluzione), l'impegno, la capacità di sostegno e le risorse di queste ultime; lo stato e le prospettive del suo sviluppo e della sua formazione scolastica, rispettivamente professionale; il grado di riuscita della sua integrazione, così come le possibilità e le difficoltà di una reinstallazione nel Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2).
8.2.6 Alla luce di quanto sopraesposto, anche la nascita di B._______ non rende l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti inesigibile. In particolare, considerata innanzitutto la giovane età (di circa [...] mesi) e il tempo trascorso in Svizzera, la partenza da questo Paese non comporta per B._______ uno sradicamento rilevante per la presente procedura (cfr. sentenze del TAF D-4316/2025 del 5 agosto 2025 pag. 14 e D-1056/2025 del 7 aprile 2025 consid. 9.3.4). In secondo luogo, considerata la rete familiare di cui dispongono i ricorrenti in Camerun a Douala e Yaoundé, l'esperienza professionale della ricorrente, la quale ha già cresciuto tre figli segnatamente con l'aiuto di sua (...) e amici (cfr. supra, consid. 8.2.3) e l'infrastruttura medica presente sul territorio (cfr. supra, consid. 8.2.5).
8.2.7 Peraltro, l'insorgente potrà presentare una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi in relazione con gli art. 73 e segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312).
8.2.8 A tali condizioni, seppure l'insorgente è una madre sola con un bambino in fasce e trattandosi di conseguenza di persone di una certa vulnerabilità, in presenza degli elementi favorevoli menzionati in precedenza, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
8.3 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi; art. 47 cpv. 1 LAsi).
8.4 Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
11.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che gli insorgenti sono tutt'ora indigenti, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
11.2 Essendo i ricorrenti dispensati dal pagamento delle spese processuali, in applicazione dell'art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi, occorre accogliere anche la richiesta di gratuito patrocinio degli insorgenti, con la nomina di Cristina Tosone in qualità di rappresentante legale d'ufficio. V'è pertanto da riconoscere alla stessa un'indennità per patrocinio d'ufficio. La tariffa oraria, è di regola da CHF 100.- a 150.- per i mandatari che non beneficiano di un brevetto d'avvocato (art. 12 TS-TAF che rinvia all'art. 10 cpv. 2 TS-TAF), essendo precisato che le spese non necessarie non vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF).
11.3 In casu la patrocinatrice non ha inoltrato una nota d'onorario. Pertanto ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 TS-TAF, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa - segnatamente l'inoltro del ricorso di nove pagine e di un successivo scritto di una pagina - in complessivi CHF 600.- (art. 9 cpv. 1 TS-TAF, art. 10 cpv. 1 e cpv. 2 TS-TAF, art. 12 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le domande di assistenza giudiziaria e di concessione del gratuito patrocinio, con la nomina di Cristina Tosone in qualità di patrocinatrice d'ufficio, sono accolte.
Non si prelevano spese processuali.
La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice d'ufficio dei ricorrenti un'indennità di CHF 600.- a titolo di spese di patrocinio.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
La presidente del collegio: La cancelliera: Giulia Marelli Anna Borner
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