Art. 12 PA; Art. 7 and 8 LAsi; Art. 61 PA; Art. 64 PA; asylum fact-finding and evidentiary appraisal: under the inquisitorial principle, the authority must establish the relevant facts ex officio, while the burden of cooperation remains with the parties; a formal nationality certificate issued by the competent Afghan consular representation, absent concrete indications of unreliability, may constitute a decisive element of proof when assessed together with earlier corroborating documents. If the decisive nationality finding is based on an erroneous appraisal of the evidence, the asylum decision must be annulled and remitted for a renewed examination of credibility and refugee relevance; remittal is also appropriate where necessary to preserve one level of appeal and to address possible Article 8 ECHR consequences of removal.
Entscheiddatum: 16.09.2025Publikationsdatum: 02.10.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4211/2024, D-4212/2024
Sentenza del 16 settembre 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Deborah D'Aveni; cancelliere Miroslav Vuckovic. Parti A._______, nata il (...), Afghanistan, B._______, nato il (...), Iran, patrocinati dalla MLaw Elisabetta Luda, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 31 maggio 2024.
Fatti:
A.
A.a Gli interessati hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera il 18 settembre 2023. Il 22 febbraio 2024, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha dato loro modo di esporre i propri motivi d'asilo nel contesto di due audizioni individuali ai sensi dell'art. 29 LAsi (RS 142.31). In tale occasione, la richiedente ha sostanzialmente dichiarato di essere nata e cresciuta in Iran da genitori afghani di etnia hazara, espatriati dal Paese d'origine ancor prima della sua nascita. Ella sarebbe cresciuta in Iran senza mai aver avuto alcun documento d'identità ufficiale e frequentando una scuola per bambini afghani. Sin dall'infanzia, lei ed i suoi famigliari sarebbero stati vittime di discriminazioni e vessazioni da parte della popolazione locale. Nel (...) sarebbe fuggita con i genitori - priva di qualsivoglia documento d'identità ufficiale - alla volta della Turchia, ove avrebbe vissuto diverso tempo svolgendo svariati lavori; durante uno di questi impieghi avrebbe conosciuto il richiedente. Nel maggio 2023, i due si sarebbero sposati attraverso il rito matrimoniale islamico della Sigheh (o Sighé). In seguito, sarebbero espatriati in Svizzera, dato il dissenso dei di lei genitori riguardo al matrimonio con un iraniano e l'incertezza del soggiorno in Turchia senza documenti validi.
Il richiedente, invece, sarebbe espatriato dall'Iran e alla volta della Turchia nell'inverno del 2020 in seguito alla fuga dalle fila del Sepa (ovvero il "Corpo delle guardie della rivoluzione islamica"). Egli sarebbe divenuto membro di tale milizia grazie (...), già attivo in seno alla stessa formazione. Egli avrebbe poi deciso con la coniuge di raggiungere la Svizzera, anche per il timore che il Sepa potesse in qualche modo individuarlo all'interno del territorio turco.
A.b A supporto dei propri asserti, gli interessati hanno versato agli atti i seguenti mezzi di prova (cfr. mezzi di prova SEM, ID-n. 001-010):
Copia della tessera di pensionato (...) dell'interessato presso le forze armate (ID-n. 003);
Copia della taskara afghana del padre dell'interessata (n. 004);
Copia della richiesta di una taskara afghana dell'interessata (n. 005);
Copia del "permesso di soggiorno" turco dell'interessata, indicante la nazionalità afghana della stessa (n. 006);
Copia di documenti dell'UNHCR dei genitori dell'interessata, ove è indicata la nazionalità afghana degli stessi e la loro volontà di richiedere protezione internazionale allo Stato turco, in copia (n. 007);
Originale del documento dell'UNHCR dell'interessata, ove è indicata la cittadinanza afghana della stessa e la sua volontà di richiedere protezione internazionale allo Stato turco (n. 008);
Originale della carta d'identità iraniana dell'interessato (n. 009);
Originale del "certificato di matrimonio" degli interessati, indicante la nazionalità afghana della stessa (n. 010).
B. Con separate decisioni del 31 maggio 2024, notificate il 3 giugno successivo, la SEM ha negato ai richiedenti la qualità di rifugiati, ha respinto la loro domanda d'asilo e ne ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone C._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura.
C.
C.a Con ricorsi del 3 luglio 2024 gli insorgenti si aggravano dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) postulando il riconoscimento della qualità di rifugiati, la concessione dell'asilo nonché - in subordine - l'ammissione provvisoria in Svizzera. Sul piano procedurale, essi chiedono la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, protestando spese e ripetibili. Al gravame allegano l'originale di un'attestazione di nazionalità afghana rilasciata l'(...) 2024 dalla sezione consolare dell'Ambasciata afghana in Svizzera.
C.b Con decisione incidentale del 4 settembre 2024, il Tribunale ha autorizzato i ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha congiunto le due procedure concernenti gli stessi ed ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio nella persona della MLaw Elisabetta Luda del Consultorio giuridico di SOS Ticino (cfr. atto TAF n. 3).
C.c Con ordinanza del 1° ottobre 2024, il Tribunale ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso (cfr. atto TAF n. 7), pervenuta al Tribunale il 10 ottobre 2024 (cfr. atto TAF n. 8).
C.d Il 29 ottobre 2024 (cfr. atto TAF n. 10) i ricorrenti hanno presentato una replica, alla quale la SEM ha duplicato il 14 novembre seguente (cfr. atto TAF n. 12). Il Tribunale ha chiuso infine la fase di scambio degli scritti con ordinanza del 3 dicembre 2024 (cfr. atto TAF n. 13).
Diritto:
1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
1.3 Il ricorso manifestamente fondato, per i motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.1 Nella decisione concernente la ricorrente, la SEM ha ritenuto inverosimili i motivi d'asilo addotti ed inattendibili le affermazioni in merito alla sua nazionalità afghana. Nello specifico ella non solo avrebbe fornito indicazioni vaghe ed evasive in merito alle origini afghane dei genitori ma pure non avrebbe nemmeno alcuna conoscenza delle usanze e della cultura afghana, e ciò nonostante abbia dichiarato di aver frequentato per dodici anni una scuola per bambini afghani in Iran. Sussisterebbero inoltre incongruenze riguardo al rito matrimoniale scelto dagli interessati, officiato telefonicamente da un mullah iraniano, e non sarebbe chiara la natura di questa unione, inizialmente descritta come temporanea e poi indicata come definitiva, sia dal punto di vista religioso che civile. Quanto ai mezzi di prova versati agli atti - in fotocopia - essi non comproverebbero né l'effettivo rapporto di parentela con i dichiarati genitori né le sue origini afghane. Nemmeno la restante documentazione concernente l'asserita nazionalità afghana sarebbe rilevante, trattandosi di atti redatti sulla base delle sue indicazioni o di quelle dei genitori del marito. Di conseguenza, non essendo soddisfatte le condizioni di verosimiglianza ex art. 7 LAsi, la SEM non ha proceduto con un'analisi della rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile.
Nella decisione avversata riguardante il ricorrente, l'autorità inferiore ha considerato generalmente vaghe e stereotipate le sue affermazioni. In particolare, l'impiego dell'interessato presso Sepa non sarebbe stato reso verosimile avendo egli approssimativamente descritto il periodo trascorso in servizio, le armi utilizzate ed il logo della milizia. In aggiunta, susciterebbe dubbi anche la modalità con cui sarebbe riuscito ad ottenere un congedo ed espatriare in seguito. Da ultimo, in virtù di ricerche esperite (...), egli non risulterebbe essere sposato civilmente, come invece affermato da entrambi i ricorrenti. Anche nel suo caso, la SEM, posta la valutazione negativa dal profilo della verosimiglianza, non ha analizzato le allegazioni sotto il profilo della loro rilevanza, confermando infine l'esecuzione dell'allontanamento in quanto ammissibile, esigibile e possibile.
3.2 Con l'impugnativa, i ricorrenti hanno dapprima preso posizione in punto al contestato matrimonio precisando che esso, data la natura "temporanea", non avrebbe dovuto essere segnalato alle autorità. Peraltro la mancata registrazione negli atti civili sarebbe da ricondurre alla sua ritrosia nel mettersi in contatto con qualsiasi autorità del suo Paese d'origine, onde evitare persecuzioni. Ma soprattutto essi hanno evidenziato come l'attestazione di nazionalità rilasciata dall'Ambasciata afghana l'(...) 2024 comproverebbe la cittadinanza afghana della ricorrente, senza lasciare adito a dubbi. Per quanto concerne poi le allegazioni dell'insorgente, queste sarebbero state sufficientemente chiare e coerenti in merito a tutte le questioni sollevate dalla SEM, di conseguenza le condizioni di verosimiglianza ex art. 7 LAsi sarebbero adempiute. Pure sul lato della pertinenza, il ricorrente avrebbe un timore fondato di subire seri pregiudizi essendo egli fuggito dal gruppo militare Sepa ed essendo tale fuga punibile con la pena capitale. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile, in quanto l'allontanamento del ricorrente verso l'Iran contrasterebbe con l'art. 8 CEDU, mentre quello della ricorrente verso l'Afghanistan sarebbe altresì inesigibile.
3.3 Nelle proprie osservazioni, l'autorità inferiore ha ribadito l'inverosimiglianza della nazionalità afghana della ricorrente. Ella non sarebbe stata in grado di rispondere a nessuna domanda sulle sue origini, in particolare su etnia, usi e costumi afghani. L'attestazione rilasciata dall'Ambasciata afghana di Ginevra, non soccorrerebbe gli insorgenti nella propria tesi ricorsuale, soprattutto in virtù del fatto che le rappresentanze afghane all'estero non avrebbero accesso diretto ai registri di persone in Patria, ma solamente al registro di E-taskara e dei passaporti. Peraltro, la ricorrente non avrebbe mai posseduto né una taskara né un passaporto afghano, e quindi non sarebbe presente nel sistema anche qualora il Consolato avesse ancora accesso ai suddetti sistemi, ipotesi che la SEM ritiene improbabile. L'autorità consolare, a dire della SEM, si baserebbe quindi unicamente su dichiarazioni verbali ed eventuali documenti d'identità e di stato civile della postulante. Per quanto concerne l'interessato, la SEM riafferma la propria valutazione della verosimiglianza, rimandando alla relativa decisione.
3.4 In sede di replica, i ricorrenti hanno sottolineato come l'interessata abbia dichiarato di aver vissuto sempre in Iran e che i genitori non le avrebbero trasmesso gli usi e costumi afghani. Infatti, si sarebbe conformata alle consuetudini iraniane anche per quanto concerne la lingua. La sua origine hazara sarebbe altresì identificabile anche da un punto di vista visivo, soprattutto agli occhi di un cittadino iraniano. Gli interessati contestano inoltre la valutazione in merito all'attestazione ufficiale di cittadinanza rilasciata dall'Ambasciata afghana in Svizzera, ritenendola di valore probatorio decisivo. Infatti, per procedere con l'emissione di tale documento, sotto loro responsabilità, i funzionari incaricati compierebbero tutti gli accertamenti necessari. Pertanto, considerata tutta la documentazione versata agli atti dalla ricorrente, la sua nazionalità dovrebbe essere considerata accertata.
3.5 La SEM ha infine duplicato riconfermandosi nella propria decisione, ribadendo l'inadeguatezza della documentazione agli atti per corroborare una eventuale cittadinanza afghana dell'interessata.
4.2 In casu, alla ricorrente non può essere anzitutto imputata alcuna violazione dell'obbligo di collaborare. Invero, ella ha fornito diversi documenti atti a corroborare la propria cittadinanza afghana già dinnanzi alla SEM. In proposito, l'autorità inferiore ha avuto modo di valutare la copia della taskara del padre della ricorrente (cfr. ID-n. 004), la copia di un "permesso di soggiorno" turco intestato all'interessata (cfr. ID-n. 006), un documento rilasciato dall'UNHCR nel 2018 alla stessa (in originale; cfr. ID-n. 008) ed ai di lei genitori (in copia; cfr. ID-n. 007), oltre all'originale del certificato di matrimonio dei ricorrenti (cfr. ID-n. 010), tutti indicanti la nazionalità afghana dell'interessata o dei di lei genitori. Già questi allegati - rilasciati anche in tempi di molto precedenti al deposito della domanda d'asilo in Svizzera - concorrevano a favore della verosimiglianza della cittadinanza afghana della ricorrente, o quantomeno l'avvaloravano in maniera considerevole. In sede ricorsuale, l'interessata ha poi inoltrato un attestato di nazionalità ("attestation de nationalité") rilasciato dalla sezione consolare dell'Ambasciata della repubblica islamica d'Afghanistan con sede a Ginevra (cfr. allegato ricorsuale lett. C). Tale documento, come rettamente asserito dai ricorrenti, è un'attestazione ufficiale rilasciata dalla massima autorità di rappresentanza su territorio svizzero e sulla scorta di specifici accertamenti. Non è compito del Tribunale appurare quali elementi abbiano concorso al rilascio della suddetta attestazione sull'effettiva cittadinanza o meno della ricorrente, soprattutto alla luce del fatto che non sarebbero rilevabili degli indizi concreti che possano metterne in dubbio la veridicità o legittimità. Sicché, quest'ultima - valutata congiuntamente ai summenzionati mezzi di prova già versati agli atti - deve essere considerata quale elemento determinante nella disamina in essere. Pertanto, elementi convergenti convincono questo Tribunale circa la nazionalità afghana della ricorrente; conseguentemente la SEM ha accertato in modo inesatto elementi fattuali a fondamento del proprio ragionamento giuridico e meglio a sostegno di una inverosimiglianza del racconto circa la nazionalità.
4.3 Ciò detto, l'autorità inferiore ha accertato in maniera inesatta i fatti, apprezzando in maniera erronea le prove versate agli atti. Essa si dovrà dunque chinare nuovamente sulla questione, considerata in particolar modo la cittadinanza afghana dell'interessata, soffermandosi segnatamente sulle allegazioni fornite e procedendo ad un nuovo esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo ex artt. 7 e 3 LAsi. In aggiunta, dovrà parimenti valutare le conseguenze - ex art. 8 CEDU - di un eventuale allontanamento dei presunti coniugi verso due Paesi differenti, qualora de facto ordinato dall'autorità stessa.
4.4 Al fine di non privare i richiedenti di un'istanza di ricorso (cfr. DTF 137 I 195 con referenze citate) nonché per economia processuale, la presente impugnativa va accolta e gli atti di causa vanno rinviati all'autorità inferiore per un completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione (art. 61 cpv. 1 PA) ai sensi dei considerandi.
Alla luce del succitato accoglimento del ricorso, il Tribunale può inoltre esimersi dall'esaminare le ulteriori e residuali censure.
Visto l'esito della procedura, non sono riscosse spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA).
7.1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA ed art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese affinché il Tribunale possa fissare l'indennità dovuta alla parte sulla base di detta nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).
7.2 Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.-, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvocati, come nel caso in esame, tra i CHF 100.- e i CHF 150.- (cfr. artt. 12 e 10 cpv. 2 TS-TAF). Le spese non necessarie non vengono invece indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF).
7.3 Nel concreto, il Tribunale ritiene adeguato condannare l'autorità inferiore, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante dei ricorrenti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), al versamento in loro favore di un'indennità per spese ripetibili pari a CHF 600.-, corrispondenti a sei ore lavorative ad una tariffa oraria di CHF 100.-.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è accolto. Le decisioni della SEM del 31 maggio 2024 concernenti i ricorrenti sono annullate e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano spese processuali.
La SEM rifonderà ai ricorrenti CHF 600.- a titolo di spese ripetibili.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic
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