Entscheiddatum: 12.08.2013Publikationsdatum: 23.10.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-4394/2013
Sentenza del 12 agosto 2013 Composizione Giudice Fulvio Haefeli, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...), Egitto, aliasB._______, nato il (...), Stato sconosciuto, aliasC._______, nato il (...), Egitto, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 26 luglio 2013 / N (...).
Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data 17 maggio 2013 in Svizzera;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il 24 maggio 2013, mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali di audizione del 24 maggio 2013 (di seguito: verbale 1) e del 15 luglio 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 26 luglio 2013, notificata al richiedente il 29 luglio 2013 (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 let. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato l'allontanamento medesimo siccome lecito, esigibile e possibile;
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 2 agosto 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 5 agosto 2013);
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 6 agosto 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile;
che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda;
che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'interessato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (ibid., consid. 6);
che nel caso concreto il ricorrente, a distanza di più di due mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri;
che durante l'audizione sulle generalità ha dichiarato di essere titolare di un passaporto e di una carta d'identità; che tuttavia il suo passaporto si troverebbe presso la questura di D._______ (Italia) e la sua carta d'identità sarebbe a casa sua in Egitto (cfr. verbale 1, pag. 5); che durante la seconda audizione ha dichiarato di non aver fatto nulla per procurasi i suoi documenti in quanto non sapeva che l'UFM ne avesse bisogno (cfr. verbale 2, pag. 2); che, nel gravame, il ricorrente fa valere di non aver potuto consegnare alcun documento, non per una sua mancanza di volontà, bensì per una situazione di oggettiva impossibilità; che, infatti, da un lato, non avrebbe capito quanto fosse importante consegnare un documento d'identità e d'altro canto non sarebbe stato in grado di farsi inviare la carta d'identità rimasta in Egitto prima dell'emanazione della decisione; che queste dichiarazioni non convincono, in quanto il richiedente ha firmato il foglio che lo rendeva attento circa l'obbligo di presentare entro 48 ore un documento d'identità; che, inoltre, considerando anche che agli atti non vi è traccia di alcuna pratica intrapresa dall'interessato per procurarsi i documenti richiesti, il Tribunale ha ragione di credere che egli non si sia adoperato per adempiere all'invito di presentare detti documenti per i bisogni della causa;
che non avendo né esibito un documento d'identità, né fornito una valida e verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che in assenza di documenti d'identità occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-giato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata decisione alla quale si rinvia, il Tribunale ritiene che le allegazioni dell'interessato non soddisfino le condizioni degli art. 3 e 7 LAsi;
che in particolare motivi di natura economica sono irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo; che il richiedente ha addotto in sede di audizione sulle generalità di avere lasciato il Paese per trovare un lavoro che gli permettesse di guadagnare di più e di aiutare così la sua famiglia (cfr. verbale 1, pag. 7); che egli ha espressamente dichiarato che se avesse avuto un lavoro sarebbe rimasto in Egitto (cfr. verbale 1, pag. 7); che oltretutto egli ha escluso esplicitamente altri motivi;
che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni in materia d'asilo rese dal ricorrente durante la seconda audizione non possono essere ritenute verosimili; che invero, nell'ambito di quest'ultima audizione, non ha più menzionato i motivi economici, ma ha invece dichiarato di essere espatriato a causa di problemi provocati da terze persone alla sua famiglia; che infatti due sorelle sarebbero state uccise e la madre gravemente ferita da una famiglia che avrebbe voluto vendicare la morte di due loro familiari periti in un cantiere in cui il fratello del ricorrente era proprietario dei ponteggi (cfr. verbale 2, pag. 2); che seppure le dichiarazioni rilasciate durante l'audizione sulle generalità, considerato il carattere sommario della stessa, abbiano valore probatorio più limitato, eventuali contraddizioni possono essere ritenute se determinati avvenimenti, come in casu gli importanti problemi creati da terze persone alla famiglia, vengono invocati in seguito come motivo principale d'asilo, mentre in sede di audizione sommaria non sono stati nemmeno accennati (cfr. GICRA 1993 n. 3);
che, di conseguenza, i motivi d'asilo fatti valere al momento della seconda audizione e nemmeno menzionati nel corso della prima, non possono essere considerati verosimili;
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sicché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni dell'UFM;
che pertanto non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 let. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente;
che da quanto esposto ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che inoltre non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 e DTAF 2007/8, consid. 5.6.5-5.7);
che dalle carte processuali non emergono neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che il ricorrente non adempie dunque le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che circa le indicazioni fornite dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) in merito ai consigli di viaggio nel Paese, riportate dall'insorgente nel gravame, il Tribunale osserva che i principi secondo cui detto Dipartimento formula tali indicazioni nulla hanno a che vedere con i criteri secondo i quali viene determinato se sussistono ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso il Paese d'origine per un richiedente l'asilo respinto;
che la situazione vigente in Egitto non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, seppur problematici, gli scontri violenti tra manifestanti e le forze di sicurezza in varie città del Paese, menzionati dal richiedente, non rappresentano un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr di cui sopra, il quale presuppone una situazione di violenza generalizzata;
che quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane e vanta un'esperienza professionale pluriennale come parrucchiere (cfr. verbale 1, pagg. 4 e 6); che inoltre egli dispone in patria di una rete familiare, dato che vi risiedono la mamma, due fratelli, una sorella, nonché gli zii e i cugini (cfr. verbale 1, pag. 5); che infine il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare l'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici; che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che infatti il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34, consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]);
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera: Fulvio Haefeli Nicole Manetti
Data di spedizione: