Entscheiddatum: 28.02.2013Publikationsdatum: 08.07.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-4503/2011
Sentenza del 28 febbraio 2013 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),Nina Spälti Giannakitsas, Contessina Theis,cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nata il (...), aliasB._______, nata il (...), alias,C._______, nata il (...), aliasD._______, nata in data sconosciuta,Sri Lanka,ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM),Quellenweg 6, 3003 Berna,autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento;decisione dell'UFM del 13 luglio 2011 / N [...].
Fatti:
A.
L'interessata, di etnia tamil, ha vissuto in un primo tempo a E._______ (Mannar) con i genitori, i fratelli e le sorelle per poi trasferirsi, nel (...), a F._______ (Mannar), dove ha vissuto assieme al marito e ai figli fino al momento dell'espatrio (cfr. verbale di audizione sulle generalità del 15 gennaio 2010 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg.). Il 9 gennaio 2010 è giunta in Svizzera e il giorno stesso vi ha depositato domanda d'asilo (cfr. verbale 1, pag. 9).
Interrogata sui motivi di asilo, la richiedente ha riferito che il marito, di professione (...), si sarebbe spesso recato nella regione di Vanni per effettuare delle consegne. Ciò avrebbe insospettito i militari cingalesi, i quali interrogandolo presso il campo militare di G._______, lo avrebbero anche sottoposto a dei maltrattamenti, a seguito dei quali egli avrebbe dovuto dire che suo fratello apparteneva al movimento delle Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). In una delle sue trasferte nella regione di Vanni avrebbe perso il lasciapassare rilasciatogli dalle LTTE, circostanza che gli avrebbe impedito di fare rientro a F._______ per (...) anni, fino al (...) del 2009, dopo avere trascorso sei mesi al campo profughi di H._______. La sera del (...) 2009 il fratello del marito della richiedente sarebbe giunto assieme a un amico a casa sua chiedendole di poter pernottare da lei prima di partire per l'India. Sia il cognato che l'amico avrebbero fatto parte delle LTTE. Sarebbero quindi partiti per l'India il (...) 2009. Lo stesso giorno l'interessata sarebbe rientrata dal tempio hindu in tarda serata, quando i vicini le avrebbero riferito che in sua assenza degli sconosciuti sarebbero passati a cercarla. Temendo che si trattasse di militari cingalesi, avrebbe deciso di passare la notte da una cugina. Il giorno seguente gli stessi ignoti, che i vicini avrebbero identificato come militari cingalesi, sarebbero di nuovo passati a cercarla a due riprese e avrebbero anche sfondato la porta. Ai vicini avrebbero chiesto informazioni sul conto dell'interessata nonché se avesse ospitato due ragazzi. Queste vicende con i militari le avrebbero fatto temere per la sua vita, in quanto sarebbe già successo che essi prelevassero delle persone con un furgone bianco per poi chiedere un riscatto o addirittura ucciderle. Per queste ragioni la richiedente avrebbe deciso di espatriare (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg. e verbale di audizione del 10 febbraio 2010 [di seguito: verbale 2], pagg. 2-5).
A sostegno della sua domanda d'asilo, la richiedente ha prodotto i seguenti documenti:
la sua carta d'identità, rilasciata il (...), con relativa traduzione in lingua tedesca;
una copia del suo certificato di nascita con relativa traduzione in lingua italiana;
una copia del suo certificato di matrimonio con relativa traduzione in lingua italiana;
una copia della carta d'identità in lingua inglese del coniuge rilasciata dalle autorità di H.\_\_\_\_\_\_\_ nel (...);
un'attestazione originale, concernente il marito e datata del (...) 2009, di soggiorno presso un campo profughi nella regione di Vanni nonché del relativo rilascio in data (...) 2009 e il ritorno presso l'abitazione della madre a F.\_\_\_\_\_\_\_ Nord, con la relativa traduzione in italiano;
una copia della tessera per la distribuzione delle razioni alimentari rilasciata al marito dal World Food Programme e dal governo srilankese.
B. Il 17 febbraio 2010 è stata trasmessa una richiesta d'informazione all'Ambasciata svizzera a Colombo (di seguito: Ambasciata). In data 30 maggio 2011 detta rappresentanza ha allestito un rapporto informativo destinato all'UFM). Con lettera del 10 giugno 2011 la richiedente è stata invitata a comunicare le sue osservazioni inerenti ai risultati di tali ricerche. Ella ha dato seguito alla richiesta il 22 giugno 2011.
C. Con decisione del 13 luglio 2011, notificata all'interessata il 14 luglio 2011 (cfr. act. A 19/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo.
D. In data 16 agosto 2011 (cfr. data del plico raccomandato; data di entrata: 17 agosto 2011) la ricorrente è insorta contro la decisione dell'UFM con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, subordinatamente la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione rispettivamente la concessione dell'ammissione provvisoria. L'interessata ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili.
A sostegno del gravame l'interessata ha prodotto una copia di una dichiarazione datata del (...) 2011 del notaio I._______ di G._______ (Sri Lanka), il quale si sarebbe occupato della transazione della vendita della casa.
E. Con invio del 24 agosto 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 25 agosto 2011), l'interessata ha fatto pervenire al Tribunale l'originale della summenzionata dichiarazione del notaio I._______.
F. Con scritto del 2 settembre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 5 settembre 2011) la ricorrente ha prodotto i seguenti mezzi di prova:
la stessa copia della carta d'identità del coniuge già prodotta all'UFM, rilasciata nel (...) 2009;
una foto di un fratello del marito, J.\_\_\_\_\_\_\_ con lo pseudonimo LTTE "K.\_\_\_\_\_\_\_", il quale sarebbe morto nei combattimenti;
una foto di un altro fratello del marito, L.\_\_\_\_\_\_\_ con lo pseudonimo LTTE "M.\_\_\_\_\_\_\_", il quale sarebbe oggi considerato "scomparso".
G. Con lettera del 27 settembre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 28 settembre 2011), l'insorgente ha trasmesso al Tribunale tre ulteriori mezzi di prova:
una copia di un verbale della stazione di polizia di G.\_\_\_\_\_\_\_ ("Extract from the Information Book of G.\_\_\_\_\_\_\_ Police Station"), datato del (...) 2010 e secondo il quale la suocera dell'interessata si sarebbe presentata dichiarando che alcune persone sarebbero giunte al suo domicilio chiedendo informazioni sul conto dell'interessata;
una copia della dichiarazione scritta del membro del Parlamento srilankese N.\_\_\_\_\_\_\_, datata del (...) 2011 e secondo cui egli conoscerebbe personalmente la ricorrente, la quale si sarebbe rivolta a lui dopo essersi sentita minacciata da parte delle forze dell'ordine, che la ricercherebbero in ragione di legami sospetti con le LTTE;
una copia della dichiarazione datata del (...) 2011 del signor O.\_\_\_\_\_\_\_, prete del tempio hindu frequentato dalla richiedente in patria, secondo cui non le sarebbe stato possibile continuare a vivere a Mannar in quanto rischioso per la sua vita.
H. Con invio del 3 ottobre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 4 ottobre 2011) la ricorrente ha trasmesso al Tribunale gli originali dei documenti già inoltrati in copia il 27 settembre 2011, unitamente alla busta d'invio con la quale questi le sono stati inviati dallo Sri Lanka.
I. Con ordinanza del 5 ottobre 2011 il Tribunale ha invitato l'UFM a presentare risposta al ricorso nonché a esprimersi sui successivi scritti della ricorrente e ai relativi mezzi di prova allegati entro il 20 ottobre 2011.
J. Con osservazioni del 19 ottobre 2011 (data di entrata: 20 ottobre 2011), trasmesse per conoscenza all'insorgente il 10 novembre 2011, l'Ufficio ha ritenuto che l'atto ricorsuale non contenesse fatti o mezzi di prova nuovi atti a giustificare una modifica della sua posizione.
Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese di origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; DTAF 2008/4 consid. 5.4).
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2010/57, consid. 2.5 e DTAF 2010/44, consid. 3.3). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e DTAF 2010/9 consid. 5.2). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pagg. 447 segg.; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pagg. 69 segg.).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile) e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3; GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23).
5.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le dichiarazioni fornite dall'interessata nell'ambito della sua domanda d'asilo contrarie ai risultati delle verifiche compiute dall'Ambasciata sul posto e inverosimili. Infatti ella avrebbe dichiarato di essere partita dallo Sri Lanka in data (...) 2010 a destinazione di P._______ e di essersi finanziata il viaggio con il ricavato della vendita della casa, che il marito avrebbe concluso il (...) 2009. Inoltre l'interessata avrebbe aggiunto di non avere mai posseduto un passaporto. Queste dichiarazioni sarebbero tuttavia in chiaro contrasto con le informazioni del 30 maggio 2011 dell'Ambasciata, secondo cui la ricorrente avrebbe al contrario posseduto un passaporto e lo avrebbe utilizzato per il suo viaggio, partendo il (...) 2009 munita di un visto di lavoro di 180 giorni rilasciato dall'Ambasciata (...), a destinazione di Q._______. L'UFM ha ritenuto che le spiegazioni da ella fornite nell'ambito della concessione del diritto di esprimersi, secondo cui avrebbe mentito seguendo i consigli ricevuti dai membri delle LTTE che le avrebbero organizzato il viaggio di espatrio, non giustificherebbero le incongruenze. Infatti, se la casa è stata venduta il (...) 2009, mal si capirebbe come sia stato possibile, con il ricavato, pagare un viaggio intrapreso il giorno precedente. Peraltro non convincerebbe nemmeno la rapidità con la quale sarebbe stato trovato un acquirente. Infatti sarebbe poco plausibile che, dopo una prima visita delle forze dell'ordine il (...) 2009, ella sia riuscita, nell'arco di tre giorni, a decidere di vendere la casa e a concludere l'affare. Infine sarebbe poco comprensibile la ragione di un simile accanimento delle forze dell'ordine nei confronti dell'interessata invece che nei confronti del marito. Per queste ragioni l'UFM ha ritenuto che il racconto della richiedente non soddisfasse le condizioni di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi, pertanto non le ha riconosciuto la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi e di conseguenza non le ha concesso l'asilo.
5.2 Nel ricorso l'insorgente si riallaccia a quanto già esposto nel suo scritto del 22 giugno 2011, dove ha confermato la correttezza delle ricerche effettuate dall'Ambasciata sul posto e ha spiegato di avere in un primo tempo mentito in quanto così le avrebbero consigliato di fare i membri delle LTTE che le avrebbe organizzato il viaggio. Tuttavia sostiene che l'UFM si sarebbe fondato su un accertamento incompleto e inesatto dei fatti rilevanti nell'ambito dell'esame della sua domanda d'asilo: in particolare non avrebbe dato la giusta considerazione alle sue spiegazioni fornite a seguito dei risultati dell'Ambasciata e nemmeno l'avrebbe convocata per una nuova audizione, contrariamente a quanto da lei suggerito nello scritto del 22 giugno 2011. L'insorgente evidenzia inoltre che la summenzionata dichiarazione del notaio di G._______ attesterebbe l'avvenuta vendita della casa in data (...) 2009.
5.3 Nelle sue osservazioni del 19 ottobre 2011, l'autorità inferiore ha ritenuto che per quanto concerne i documenti prodotti contenenti delle dichiarazioni provenienti da terze persone, il valore probatorio sarebbe limitato in quanto si tratterebbe di affermazioni di parte e non rilasciate da un'autorità. In merito alla dichiarazione scritta del notaio di G._______, il quale si sarebbe occupato della transazione della vendita della casa, l'autorità inferiore spiega di non contestare l'eventuale vendita della casa, bensì le circostanze in cui questa sarebbe stata conclusa, evidenziando che per di più non si tratterebbe dell'atto di vendita ma di una semplice dichiarazione emessa dal notaio. Per quanto attiene poi al verbale della stazione di polizia di G._______, questo non farebbe che dimostrare che le autorità srilankesi agiscano in favore dei loro cittadini. Infine, circa l'osservazione dell'insorgente secondo cui avrebbe dovuto avere luogo un'ulteriore audizione al fine di chiarire i motivi che l'avrebbero indotta a mentire circa le circostanze esatte dell'espatrio, l'UFM ha ritenuto che il diritto di esprimersi concessole per iscritto fosse una misura adeguata e sufficiente.
6.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, le dichiarazioni dell'interessata circa i suoi motivi d'asilo sono in contrasto con i risultati delle ricerche effettuate in loco e nell'insieme non sono plausibili, pertanto vanno ritenute inverosimili.
In primo luogo va osservato che una parte considerevole del racconto è chiaramente smentita dalle informazioni dall'Ambasciata. Infatti, in sede di audizione la richiedente ha dichiarato di non avere mai richiesto né posseduto un passaporto e di essere espatriata il (...) 2010, viaggiando con una falsa identità, partendo dall'aeroporto di Colombo a destinazione di P._______ (cfr. verbale 1, pagg. 5 e 7 seg. e verbale 2, pagg. 5 seg.). Secondo i dati raccolti dall'Ambasciata, invece, ella sarebbe titolare di un passaporto, con il quale avrebbe lasciato il Paese già il (...) 2009 a destinazione di Q._______, munita di un visto di lavoro di 180 giorni rilasciato dall'Ambasciata (...).
Circa l'allegazione ricorsuale secondo cui l'UFM si sarebbe fondato su un accertamento incompleto e inesatto dei fatti rilevanti in quanto non avrebbe, tra l'altro, convocato la richiedente per una nuova audizione dopo l'ottenimento delle informazioni dell'Ambasciata, il Tribunale si associa alla posizione dell'Ufficio secondo cui il diritto di esprimersi concessole per iscritto fosse una misura adeguata e sufficiente. Infatti se ella avesse avuto ulteriori giustificazioni da esporre, mal si capisce la ragione per cui non abbia potuto indicarle nel suo scritto del 22 giugno 2011.
Il Tribunale osserva inoltre che la versione dei fatti fornita dalla richiedente in reazione ai risultati delle ricerche sul posto, rispettivamente nell'atto ricorsuale, non convinca. Infatti risulta essere un adeguamento sviluppato appositamente in maniera da poter integrare nel racconto le informazioni accertate dall'Ambasciata, modificando quindi, rispetto alla prima versione, in particolare gli elementi concernenti le modalità dell'espatrio, mantenendo però invariati i rimanenti aspetti. In concreto, nella nuova versione ella ha reiterato le dichiarazioni circa il pernottamento del cognato e dell'amico dal (...) al (...) 2009 nonché le ispezioni dei militari cingalesi presso la sua abitazione, in sua assenza, il (...) e il (...) 2009, per poi però anticipare l'asserita vendita della casa già allo stesso (...) e il volo di espatrio al (...), in linea con le indicazioni dell'Ambasciata. L'insieme del racconto risultante da tale arrangiamento non può essere ritenuto plausibile, in quanto ciò significherebbe che dopo avere preso la decisione, il (...), di fuggire e quindi di vendere la casa, sarebbe riuscita a trovare un acquirente il giorno stesso e a incassare immediatamente la considerevole somma di (...) rupie (l'equivalente di circa [...] CHF), per poi già espatriare il giorno seguente. Il Tribunale, pur non escludendo un'effettiva vendita della casa in data (...) 2009, ritiene che un tale svolgimento dei fatti sia inverosimile.
In aggiunta, un elemento centrale a detrimento della verosimiglianza dei fatti addotti è il fatto che l'interessata abbia lasciato il Paese munita del suo passaporto. Infatti se davvero avesse avuto ragione di temere per la sua vita in quanto nel mirino delle forze dell'ordine, non è plausibile che si sia apprestata a lasciare il Paese senza intraprendere alcunché per nascondere la sua identità alla sicurezza. Peraltro dagli atti non risulta che ella, presentandosi con la sua vera identità, abbia avuto dei problemi nell'ambito dei controlli.
In merito inoltre alle dichiarazioni scritte del membro del parlamento srilankese N._______ e del prete del tempio hindu a sostegno delle asserzioni della richiedente, questo Tribunale osserva che, come rettamente già ritenuto dall'autorità inferiore, si tratta di dichiarazioni di parte e peraltro in una certa misura redatte sulla sola base di quanto dichiarato dall'interessata.
Per quanto concerne il verbale della stazione di polizia attestante le dichiarazioni della suocera, va constatato che si tratta di uno scritto basato unicamente sulle dichiarazioni - di parte - di quest'ultima. Inoltre il Tribunale non può che confermare la logica osservazione dell'UFM secondo cui la stesura a verbale, da parte della polizia, di tali dichiarazioni, non può che dimostrare che le autorità del posto si adoperano in favore dei propri cittadini; se la ricorrente avesse effettivamente avuto dei problemi con le forze dell'ordine, è difficilmente immaginabile che la suocera si sarebbe recata presso le stesse autorità.
Infine il Tribunale ritiene che la verosimiglianza dai fatti addotti sarebbe anche compromessa dal fatto che i suoi figli rimasti in patria non sarebbero incorsi in alcun problema a causa della sua partenza (cfr. verbale 2, pag. 8).
6.2 Per il resto, circa i fatti addotti di cui sotto, il Tribunale considera che questi non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.
Nel concreto, quo alla situazione vigente nello Sri Lanka, il Tribunale ha rilevato un chiaro miglioramento della situazione nel Paese dal profilo della sicurezza e della stabilità da quando è terminato il conflitto militare nel maggio del 2009 (cfr. sulla tematica DTAF 2011/24). Dopo la soccombenza militare delle LTTE possono essere considerati cessati anche gli atti persecutori da parte di esse. La fine del conflitto ha poi permesso a centinaia di migliaia di rifugiati interni (IDPs = Internally Displaced Persons), in campi profughi, di fare rientro ai propri villaggi (cfr. U.S. Departement of State, 2009 Human Rights Report: Sri Lanka; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, ottobre 2010) e anche la libertà di movimento, grazie all'apertura dei campi, è aumentata. In generale, la situazione nello Sri Lanka si è dunque stabilizzata e le condizioni di vita sono migliorate e stanno migliorando progressivamente in tutto il Paese soprattutto nelle regioni del nord e dell'est, territori precedentemente occupati dalle LTTE durante la guerra civile (cfr. DTAF 2011/24, consid. 7.1-7.6). Non di meno, il Tribunale ha ritenuto che nonostante i cambiamenti intervenuti nel Paese, alcuni gruppi di persone siano a tuttora esposti a rischi di persecuzione in caso di rimpatrio. Si tratta di persone particolarmente esposte, quali oppositori politici, ossia persone che anche dopo la fine della guerra civile restano sospettate di legami con le LTTE o di essere sostenitori dell'ex capo dell'esercito Fonseka (cfr. ibidem, consid. 8.1), segnatamente giornalisti e attivisti dei diritti umani critici nei confronti del regime (cfr. ibidem, consid. 8.2), le vittime o i testimoni di gravi violazioni dei diritti umani (cfr. ibidem, consid. 8.3), oltre che le persone rientranti dalla Svizzera sospettati di avere avuto contatti con esponenti di spicco delle LTTE, come anche le persone che dispongono d'importanti mezzi finanziari (cfr. ibidem, consid. 8.4 e 8.5).
In casu, non emergono elementi tali da ritenere che l'interessata rientri nel novero dei profili a rischio sopra esposti. Il Tribunale non ritiene che le vicende legate al marito possano giustificare, per la ricorrente, un timore fondato di persecuzioni future. Infatti, stando alle dichiarazioni dell'interessata, dopo essere stato interrogato al campo militare di G._______, egli sarebbe stato rilasciato alla condizione di presentarsi settimanalmente a firmare il registro (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 4). Il Tribunale ritiene che, visto il facile rilascio, egli non doveva certo essere considerato un esponente delle LTTE. Anche il documento circa la permanenza del marito al campo profughi e il successivo rilascio, come pure la tessera per la distribuzione delle razioni alimentari, non contengono elementi tali da indurre il Tribunale a una diversa conclusione, come neppure le fotografie del cognato deceduto in battaglia e di un altro cognato "scomparso", considerata peraltro la fine del conflitto nel maggio del 2009. Come poi già menzionato, ella stessa ha dichiarato che i figli in patria non riscontrerebbero particolari problemi (cfr. verbale 2, pag. 8).
Alla luce di quanto precede, ne deriva che, nei limiti della verosimiglianza, i fatti addotti dalla ricorrente nella presente procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Su questo punto, la decisione impugnata va pertanto confermata.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
8.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo della ricorrente, quest'ultima non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv., RS 0.142.30).
Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposta in caso di rimpatrio al rischio reale e immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. Sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: Corte EDU] Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008). In altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione a un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.
La Corte EDU si è ripetutamente chinata sulla questione di un'eventuale rischio di trattamenti contrari alle disposizioni della CEDU per i Tamil che da un Paese europeo fanno rientro nello Sri Lanka. A questo riguardo, la Corte ha ritenuto che non vi sia da partire dal principio che ogni Tamil di rientro in patria corra il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani. Occorrerebbe infatti analizzare, invece, se nel caso di specie e alla luce di diversi fattori, vi sia da ritenere che l'interessata possa a giusto titolo temere che le autorità in patria possano avere interesse ad arrestarla o a interrogarla. Quali principali fattori di rischio, la Corte EDU cita in particolare la registrazione quale membro - sospetto o certo - delle LTTE, l'esistenza di una precedente condanna o di un ordine di arresto pendente, la fuga dal carcere o da oneri su cauzione, la firma di un'ammissione di colpevolezza o di simili documenti, il reclutamento quale confidente delle forze di sicurezza, la presenza sul corpo di cicatrici, il rientro nello Sri Lanka da Londra o da un'altra ubicazione nota quale centro di finanziamento delle LTTE, l'assenza di documenti d'identità, la deposizione di una domanda d'asilo all'estero o il legame di parentela con un membro delle LTTE. Allo stesso tempo la Corte ha sostenuto che questi fattori, considerati singolarmente, non sono di regola atti a costituire un "real risk". Tuttavia questa soglia potrebbe essere raggiunta nell'ambito di una valutazione d'insieme, prendendo in considerazione anche la situazione generale vigente al momento nel Paese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 10.4.2 con relativi riferimenti).
Per quanto attiene ai menzionati fattori di rischio nella fattispecie, nell'ambito di una valutazione d'insieme, secondo il Tribunale non vi è da ritenere, nonostante la ricorrente abbia chiesto asilo all'estero, che la soglia per ammettere un "real risk" sia raggiunta. A questo riguardo, al fine di evitare ripetizioni, si rinvia alle considerazioni suesposte circa l'analisi relativa all'adempimento della qualità di rifugiato (consid. 6.2).
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
8.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2009/52 consid. 10.1, DTAF 2009/51 consid. 5.5 e DTAF 2009/2 consid. 9.2.1).
Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'interessata conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente nello Sri Lanka, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro.
Nello Sri Lanka non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione nazionale. Infatti, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale, in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo della sicurezza e delle condizioni di vita in generale in detto Paese, un ritorno è ora di principio ragionevolmente esigibile anche verso il nord nonché verso l'est. L'esecuzione dell'allontanamento per i richiedenti l'asilo respinti è quindi ora da considerarsi di principio ragionevolmente esigibile verso tutto il Paese, ad eccezione delle persone che provengono dalla regione di Vanni e che non dispongono di una rete sociale al di fuori di detta regione (cfr. DTAF 2011/24 consid. 11.2.2).
Tuttavia, riguardo all'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dello Sri Lanka, occorre distinguere la situazione delle persone che hanno lasciato detta regione dopo la fine della guerra, nel maggio 2009 - per le quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile se possono beneficiare delle medesime condizioni di vita e di alloggio presenti al momento dell'espatrio e se nel caso di specie non si pongono particolari problemi circa il rientro (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.1) - e quelle che hanno lasciato il nord del Paese prima della fine della guerra o per le quali dagli atti si evince che le condizioni di vita potrebbero essere profondamente cambiate. Per queste persone è infatti necessario analizzare la situazione individualmente, verificando le attuali condizioni di vita e di alloggio. A questo riguardo il Tribunale ritiene che siano essenziali l'esistenza di una rete sociale e la possibilità di assicurarsi un alloggio nonché il minimo vitale. Se tali condizioni non fossero realizzate, va esaminata la possibilità di un'alternativa di soggiorno interna sul territorio nazionale, in particolare nella regione di Colombo, dove l'esecuzione dell'allontanamento è di principio esigibile (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.2 e 13.3).
Nel caso in esame la ricorrente ha dichiarato di avere in un primo tempo vissuto a E._______ e in seguito, dal (...) fino al momento dell'espatrio, avvenuto nel (...) del 2009 e quindi dopo la fine del conflitto, a F._______ (cfr. verbale 1, pagg. 1 seg.); entrambe le località si trovano nel distretto di Mannar e al di fuori della regione di Vanni (per la delimitazione della regione di Vanni cfr. DTAF 2010/44 consid. 13.2.2.1).
Il Tribunale osserva che la richiedente dispone in patria di una solida rete sociale. Infatti a F._______ abitano suo marito nonché i suoceri e poco lontano, a E._______, vivono la madre e, da quando l'interessata è espatriata, anche i figli. Inoltre a G._______ abitano tre sorelle e gli zii paterni. Ella è scolarizzata ed è stata mantenuta dapprima dai genitori e, da quando si è sposata, dal marito (cfr. verbale 1, pagg. 2-4). Il Tribunale ritiene quindi che la richiedente in caso di ritorno nel suo Paese sarà in grado di assicurarsi un alloggio nonché il minimo vitale. Infatti, anche partendo dal presupposto che la casa sia effettivamente stata venduta, ella potrà trovare alloggio ad esempio presso la famiglia di suo marito a F._______ oppure da sua madre a E._______, dove ora alloggerebbero peraltro, come menzionato, anche i suoi figli. Dagli atti non traspare inoltre alcun elemento tale da indurre a concludere a delle eventuali difficoltà finanziare delle due rispettive famiglie. Il Tribunale ritiene quindi che ella potrà ricevere il necessario sostentamento dal marito, di professione (...), come prima dell'espatrio. Infine la ricorrente è da ritenersi in buona salute, dato che non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2).
Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile.
8.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, la ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
8.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prima istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In casu, non essendo state le conclusioni ricorsuali, al momento dell'inoltro del gravame ed in precedenza allo sviluppo della giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. DTAF 2011/24), senz'altro sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che, sulla base delle circostanze del caso di specie, si può concludere allo stato d'indigenza dell'insorgente senza ulteriori accertamenti, vi è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese processuali.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti
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