Art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi; art. 83 cpv. 2-4 LStrI; removal of recognized refugees to Greece as a safe third country. For beneficiaries of international protection in Greece, admissibility and reasonableness are presumed; the presumption is rebutted only by concrete indications of a real risk of treatment contrary to international law or by particularly vulnerable circumstances that render subsistence impossible despite reasonable integration efforts. Families with children and a pregnant applicant remain subject to the presumption unless they make plausible that they exhausted available state and non-state support and nevertheless could not establish a dignified existence in Greece (consid. 10-11). Minor or non-serious health problems do not in themselves preclude removal; transfer planning must nevertheless account for pregnancy and medical condition.
Entscheiddatum: 21.01.2026Publikationsdatum: 20.05.2026
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4703/2025
Sentenza del 21 gennaio 2026 Composizione Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione del giudice Manuel Borla; cancelliera Anna Borner. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), C._______, nato il (...), D._______, nato il (...), E._______, nata l'(...), Afghanistan, tutti patrocinati da Sarah D'Andrea, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 20 giugno 2025.
Fatti:
A.
A.a In data 2 aprile 2025 A._______, sua moglie B._______, e i loro tre figli minorenni C._______, D._______ e E._______ (di seguito: interessati, richiedenti, ricorrenti o insorgenti), cittadini afghani, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera.
A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" del 4 aprile 2025 è risultato che i ricorrenti avessero già depositato domanda d'asilo in Grecia in data (...) febbraio 2025 e che in data (...) febbraio 2025 avevano ricevuto protezione.
A.c In data 8 aprile 2025, gli interessati, anche per conto dei loro tre figli minorenni, hanno conferito procura alla Protezione giuridica della Regione (...).
A.d Con scritto del 10 aprile 2025, i richiedenti hanno presentato le proprie osservazioni circa l'intenzione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) di non entrare nel merito della loro domanda d'asilo e di decretare il loro allontanamento verso la Grecia, nonché circa il loro stato di salute e la volontà di rinunciare ad esprimere un parere sul progetto di decisione qualora la SEM avesse concesso l'ammissione provvisoria in Svizzera all'intero nucleo famigliare.
A.e In data 14 aprile 2025, la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di ripresa a carico dei richiedenti in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008) e dell'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo del 28 agosto 2006 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]).
A.f In data 11 maggio 2025, le competenti autorità elleniche hanno accettato la riammissione degli interessati, poiché è stato concesso loro lo statuto di rifugiato in data (...) febbraio 2025 ed hanno ottenuto un permesso di soggiorno valido dal (...) febbraio 2025 al (...) febbraio 2028.
A.g In data 20 maggio 2025, gli interessati (ad esclusione dei tre figli data la loro giovane età) hanno sostenuto un colloquio individuale in merito al rinvio verso uno Stato terzo.
A.h Con scritto del 22 maggio 2025, i ricorrenti, per il tramite della loro rappresentante legale, hanno trasmesso copia del loro certificato di matrimonio.
A.i In data 12 giugno 2025, la ricorrente ha svolto una visita ginecologica durante la quale è stata confermata la sua gravidanza (cfr. atto SEM 65/3).
A.j Il 18 giugno 2025, i richiedenti, per il tramite della loro rappresentante, hanno inoltrato il loro parere circa il progetto di decisione della SEM del 17 giugno 2025.
A.k In corso di procedura, gli interessati sono stati sottoposti a diverse visite mediche di cui si dirà - se del caso e per quanto rilevante - in seguito nei considerandi in diritto. Essi hanno altresì versato agli atti i permessi di soggiorno e i titoli di viaggio greci di tutti i membri della famiglia in corso di validità.
B.
Con decisione del 20 giugno 2025, notificata il medesimo giorno, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo degli interessati ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato l'allontanamento dei richiedenti verso la Grecia e incaricato il Canton F._______ dell'esecuzione della misura.
C.
C.a In data 27 giugno 2025 (timbro postale: 27 giugno 2025; data d'entrata: 30 giugno 2025), gli interessati, per il tramite della loro rappresentante legale, sono insorti con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) e hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera, mentre, in subordine, la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione, segnatamente per interpellare le autorità greche al fine di ottenere garanzie concrete, verificabili e specifiche riguardo all'accesso a un alloggio dignitoso e all'assistenza sanitaria continuativa e adeguata; con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. Al gravame è stata allegata della documentazione già presente agli atti dell'autorità inferiore.
C.b Con decisione del 12 agosto 2025, la SEM ha attribuito gli insorgenti al Cantone F._______.
C.c In data 12 novembre 2025, gli insorgenti, per il tramite della loro rappresentante legale, hanno ribadito i medesimi fatti ed argomenti già esposti mediante ricorso del 27 giugno 2025 concludendo alla concessione dell'ammissione provvisoria anche alla luce della recente sentenza del TAF D-2590/2025 dell'11 settembre 2025, con allegata una lettera dell'ospedale di F._______ del 4 novembre 2025, da cui emerge che il termine del parto si situerebbe verso la metà di gennaio 2026.
Diritto:
1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
2.1 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto, sono legittimati ad aggravarsi contro di essa.
2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
Ai sensi dell'art. 49 PA, in materia di diritto degli stranieri, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).
Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
Oggetto della procedura nel caso in disamina risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Infatti, con il ricorso gli insorgenti, seppure abbiano formalmente chiesto l'annullamento della decisione impugnata (cfr. ricorso, pag. 15), hanno al contempo domandato unicamente l'ammissione provvisoria in Svizzera (cfr. ricorso, pag. 5 segg.).
7.1 Innanzitutto, occorre esaminare la censura formale avanzata dai ricorrenti nel gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore (cfr. pag. 5 del ricorso). In particolare, gli insorgenti lamentano che la SEM non avrebbe istruito sufficientemente la presente fattispecie, da un lato, in modo da chiarire se vi sarebbero circostanze favorevoli al rinvio della famiglia in Grecia - nel senso che avrebbe omesso di richiedere garanzie alle autorità greche in merito alla presa a carico adeguata dei ricorrenti una volta rimpatriati - e, dall'altro lato, non avrebbe tenuto debitamente conto dello stato di salute della ricorrente.
7.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
7.3 Dalla documentazione di cui agli atti si evince come al momento dell'emanazione della decisione impugnata, l'incarto dell'autorità inferiore conteneva già referti e rapporti medici riguardanti lo stato di salute dei ricorrenti, dai quali non risultavano problematiche mediche di rilievo, e tali atti sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore al momento della decisione impugnata (cfr. atti SEM 28/4, 32/4, da 42/2 a 51/3, 54/2, 57/1, 60/2, 65/3 e 67/4; cfr. anche infra, consid. 10.6). Per quanto concerne in particolare la ricorrente, questo Tribunale osserva che, se da un lato, la SEM era a conoscenza del suo stato di gravidanza (peraltro senza complicazioni di sorta) e ne ha tenuto debitamente conto (cfr. atti SEM 51/3, 57/1, 60/2 e 65/3), dall'altro lato l'autorità inferiore potrebbe essere stata un po' affrettata per quanto concerne la patologia psichiatrica tenuto conto che la ricorrente è stata sottoposta a visite specialistiche solo in seguito all'emanazione della decisione impugnata (cfr. atti SEM 74/2, 76/2, 82/4, 83/4 e 89/3), anche se al momento dell'emanazione della decisione impugnata all'autorità inferiore era già stata segnalata le necessità di eseguire delle visite psichiatriche (cfr. atto SEM 60/2, referto ginecologico del 21 maggio 2025, nel quale è stata richiesta una presa a carico psicologica abbastanza urgente). Tuttavia, questo Tribunale rileva che dai referti psichiatrici non è emersa una patologia grave (viene indicato un tono dell'umore "deflesso" rispettivamente "francamente depresso" senza che sia tuttavia stata posta una diagnosi specifica), che nella decisione impugnata la SEM ha rilevato che la Grecia dispone di infrastrutture sanitarie anche dal profilo psichiatrico (cfr. pag. 17 della decisione impugnata) e che - in sede ricorsuale - la ricorrente ha potuto fare valere le proprie ragioni. Pertanto, considerata in particolare la lieve portata della problematica psichiatrica, un rinvio degli atti all'autorità inferiore - affinché essa si determini alla luce dei referti psichiatrici specialistici posteriori alla decisione impugnata - sarebbe un mero esercizio formale; in questo contesto si può pacificamente ritenere che, al momento dell'emanazione della decisione impugnata, lo stato di salute della ricorrente, e più in generale dell'intera famiglia, risultava sufficientemente acclarato (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-734/2024 del 1° luglio 2024 consid. 3.1). Ne discende che l'autorità inferiore non ha violato il principio inquisitorio.
7.4 Infine, alla luce dei considerandi che seguono (cfr. infra, consid. 9 e segg.), non vi era alcuna necessità di richiedere garanzie alle autorità greche riguardo ad un'adeguata sistemazione dei ricorrenti una volta rimpatriati in Grecia.
8.1 In sede di colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo, entrambi i ricorrenti hanno dichiarato che la procedura d'asilo in Grecia sarebbe durata circa tre mesi, che dopo avere ricevuto la protezione internazionale avrebbero lasciato il Centro d'accoglienza sull'isola di Chios per recarsi ad Atene e che sarebbero partiti verso la Svizzera due giorni dopo avere ottenuto i documenti di viaggio (passaporti). Il viaggio verso la Svizzera sarebbe stato finanziato con aiuti ricevuti da loro parenti. Entrambi hanno affermato che in Grecia le condizioni di vita erano molto difficili, in particolare avrebbero alloggiato, con altre 15 famiglie, in una tenda termicamente mal isolata e priva di riscaldamento, il cibo sarebbe stato distribuito una sola volta al giorno e non avrebbero ricevuto assistenza medica quando la ricorrente e i figli si sarebbero ammalati d'influenza, tosse e raffreddore. Le autorità greche non avrebbero inoltre fornito informazioni sui loro diritti dopo la concessione della protezione internazionale, non avrebbero offerto assistenza per trovare un nuovo alloggio o un lavoro e avrebbero sospeso la distribuzione del cibo e dell'acqua. Infine, i figli non avrebbero potuto frequentare la scuola o accedere ad attività organizzate nel Centro d'accoglienza in quanto non vaccinati. In merito allo stato di salute, essi hanno confermato di stare bene e di non avere problemi rilevanti.
8.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha osservato che i ricorrenti avrebbero ottenuto in Grecia la protezione internazionale e non è quindi entrata nel merito della loro domanda d'asilo. Inoltre, essa ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per quanto concerne l'ammissibilità dell'allontanamento, dagli atti non emergerebbero elementi sufficienti a ritenere che le autorità greche violerebbero il diritto internazionale, non garantendo la necessaria protezione o esponendo i ricorrenti a condizioni di vita disumane, né che essi potrebbero trovarsi in una situazione di emergenza esistenziale per circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria. Nello specifico i ricorrenti avrebbero lasciato la Grecia poco tempo dopo aver ottenuto la protezione internazionale - in particolare pochi giorni dopo aver ottenuto i passaporti - senza essersi rivolti alle autorità greche, né ad assistenti sociali o a una ONG, per fare valere i loro diritti derivanti dal riconoscimento della protezione internazionale, segnatamente per ottenere alloggio, assistenza medica, sostegno per la formazione professionale, lavoro e istruzione, con la conseguenza che sarebbero assenti prove concrete in punto alla negazione dei loro diritti.
In merito all'esigibilità, la SEM ha rilevato che in Grecia esisterebbero un sistema di assistenza sociale e vari programmi di aiuto ai rifugiati, ma che gli interessati non avrebbero compiuto sforzi concreti per ivi stabilirsi e ottenere tali aiuti da parte delle autorità - aiuti che non sarebbero invece previsti per i richiedenti l'asilo. Pertanto, spetterebbe agli stessi - se del caso anche mediante l'aiuto di una delle ONG presenti sul posto - fare valere i propri diritti presso le autorità competenti, segnatamente per quanto riguarda l'accesso ad un alloggio, alle prestazioni sociali e sanitarie, al mercato del lavoro e a tutti gli altri servizi loro spettanti di diritto. In merito ai figli, la SEM ha osservato che in Grecia vigerebbe l'obbligo scolastico per tutti i bambini di età compresa tra i 5 e i 15 anni. Inoltre, ha sottolineato che la permanenza dei ricorrenti in Svizzera sarebbe stata di pochi mesi, troppo breve per configurare uno sradicamento dal contesto sociale e scolastico dei figli tale da rendere inesigibile l'allontanamento, e che il trasferimento in Grecia avverrebbe come nucleo familiare. Infine, neppure la situazione medica della famiglia sarebbe ostativa all'esecuzione dell'allontanamento, poiché in Grecia vi sarebbero le infrastrutture sanitarie, in particolare in ginecologia e in psichiatria, e poiché vi sarebbe la possibilità di ottenere un'assistenza al rimpatrio sotto forma di farmaci o di sostegno per il pagamento delle prime cure per il periodo iniziale successivo al trasferimento.
Infine, l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico, avendo le autorità elleniche consentito alla loro riammissione sul territorio.
8.3 In sede ricorsuale, i ricorrenti censurano l'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, essi fanno valere che essere beneficiari di protezione internazionale non garantirebbe una presa a carico effettiva degli impegni derivanti dal diritto internazionale da parte della Grecia e che anzi, la stessa sarebbe stata rimproverata dalla Commissione europea per le sue mancanze. Che infatti, da un lato, non vi sarebbero assistenza, aiuti finanziari, programmi d'integrazione né aiuti per l'accesso al mercato del lavoro o al sistema di salute pubblica e, dall'altro lato, l'accesso a tali aiuti sarebbe reso difficile da ostacoli burocratici di fatto insormontabili a chi non parlerebbe la lingua greca. A mente dei ricorrenti, sarebbe compito della Svizzera - procedendo agli accertamenti necessari - assicurarsi che i beneficiari di protezione internazionale rinviati non rischino di vivere un'esistenza degradante. La SEM non avrebbe inoltre eseguito un esame approfondito circa le circostanze particolarmente favorevoli al rinvio. Inoltre, essi ribadiscono che avrebbero vissuto per un mese in Grecia dopo l'ottenimento della protezione internazionale, ma non avrebbero ricevuto né aiuti di qualsiasi natura né informazioni in merito a dove reperire gli stessi, che non parlerebbero il greco, che non avrebbero avuto accesso al mercato del lavoro né ad un alloggio. Temono altresì che i figli non possano avere la possibilità di scolarizzarsi, ciò che comporterebbe una violazione dell'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107). La SEM non avrebbe perdipiù acclarato sufficientemente il loro stato di salute, in particolare essi non avrebbero terminato il ciclo vaccinale, mentre per quanto concerne la ricorrente, non sarebbe stata acclarata sufficientemente la necessità di una presa a carico psicologica e non sarebbe stata valutata la sua vulnerabilità dovuta alla gravidanza, la quale comporterebbe ulteriori rischi anche sulla sua salute mentale. Gli insorgenti hanno ribadito ancora le difficoltà ad accedere al servizio di sanità pubblica a causa di problemi burocratici, amministrativi e logistici, nonché linguistici.
9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).
9.2 Circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale di regola lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrl l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando il ritorno della persona straniera nel Paese d'origine o nello Stato terzo comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (in particolare degli art. 5 cpv. 1 LAsi, art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv. rifugiati, RS 0.142.30], art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [Conv. tortura, RS 0.105], art. 3 CEDU).
10.2 Giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, compreso il principio di non-respingimento.
10.3 Con particolare riferimento alla situazione generale dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, il Tribunale, nella sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022, ha rilevato che si deve ammettere l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo dell'ammissibilità unicamente in casi particolari, e meglio in presenza di indizi concreti circa il rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie (cfr. consid. 11.2). Nonostante sia stato rilevato un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 9), il Tribunale ha ritenuto che non vi è un rischio per ogni beneficiario di protezione internazionale - indipendentemente dalla situazione concreta - di trovarsi confrontato all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o confrontato ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2).
10.4 Il Tribunale ha recentemente ribadito questa conclusione nella sentenza D-2590/2025 dell'11 settembre 2025 (prevista per la pubblicazione come sentenza di riferimento), dopo aver condotto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). In particolare, per le famiglie vulnerabili con bambini, il Tribunale ha stabilito che l'esecuzione dell'allontanamento deve essere considerata inammissibile - anche in assenza di elementi favorevoli all'esecuzione dell'allontanamento - unicamente qualora i membri della famiglia non siano riusciti a costruirsi un'esistenza dignitosa in Grecia. In tale contesto, essi devono rendere verosimile di aver compiuto sforzi concreti per integrarsi - inclusi la ricerca attiva di lavoro e di un alloggio, la frequentazione di corsi di lingua, l'utilizzo dei servizi e delle prestazioni sociali disponibili, l'iscrizione dei figli a scuola - nonché l'esaurimento di tutti i servizi disponibili, statali e non (cfr. consid. 9.8, 9.9).
10.5
10.5.1 Di seguito, occorre verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie agli insorgenti, vi siano delle serie ragioni di credere che essi sarebbero esposti al rischio reale di subire, come censurato in sede ricorsuale, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale, in caso di un loro rinvio verso il succitato Paese, confutando la presunzione legale sopra menzionata (cfr. supra, consid. 9.2).
10.5.2 Nella fattispecie, i ricorrenti il (...) febbraio 2025 hanno ottenuto lo statuto di rifugiati in Grecia e sono stati posti al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) febbraio 2025 al (...) febbraio 2028. Quali beneficiari della protezione internazionale, possono quindi contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva qualificazione. In caso di violazione dei loro diritti, essi potranno pertanto adire i tribunali greci e, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, pure in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU).
10.5.3 Per il resto, dalle tavole processuali non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio degli insorgenti in Grecia le loro prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale. Di conseguenza, e a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non si parte dal presupposto che essi saranno confrontati con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. Invero, gli interessati hanno lasciato la Grecia due giorni dopo aver ottenuto i documenti di viaggio (cfr. atti SEM 58/9, D21 e D23 e 59/9, D22, D32 e D38) e dunque senza essersi sforzati a sufficienza, e nella misura del possibile, per costruirsi una vita in Grecia e garantirsi condizioni di esistenza durature. Infine, il trasferimento dei ricorrenti in Grecia non risulta nemmeno essere contrario all'interesse superiore dei fanciulli sancito dall'art. 3 CDF (cfr. infra, consid. 11; cfr. in merito anche la sentenza del Tribunale E-4497/2025 del 2 ottobre 2025 consid. 6.3.3.3).
10.6 In conclusione, gli insorgenti non riescono a confutare la presunzione legale sopra menzionata (cfr. supra, consid. 10.2) e l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è da considerarsi ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).
11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LstrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
11.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LstrI in combinato disposto con l'allegato 2 dell'art. 18 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 (OEAE; RS 142.281), l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile. Spetta ai richiedenti confutare tale presunzione legale che si applica, in linea di massima, anche alle persone vulnerabili.
11.3 Per quanto riguarda la Grecia, con la sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021, il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi (consid. 11.5.1). Al contrario, il Tribunale ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili sia di principio inesigibile, a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (consid. 11.5.3). Con la sentenza di riferimento D-2590/2025 il Tribunale ha precisato che - nonostante il sostentamento e l'integrazione in Grecia restino gravati da numerosi ostacoli, in particolare per quanto riguarda la ricerca di un alloggio - l'esecuzione dell'allontanamento di famiglie vulnerabili con bambini sarà da considerarsi inesigibile - anche in assenza di elementi favorevoli all'esecuzione dell'allontanamento - unicamente qualora i membri della famiglia non siano riusciti a costruirsi un'esistenza ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LAsi in Grecia. In tale contesto, devono rendere verosimile di aver compiuto invano sforzi concreti per integrarsi nonché di avere esaurito tutti i servizi disponili, statali e non (cfr. consid. 9.8, 9.9).
11.4 Nel caso in disamina, anzitutto e con riferimento alla giurisprudenza sopramenzionata, vi è modo di rilevare che le difficili condizioni presenti in Grecia (anche) per le persone beneficiarie di protezione internazionale non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. In questo contesto è bene sottolineare che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione; è quindi responsabilità degli insorgenti rivendicare i diritti che spettano loro direttamente presso le autorità di detto Paese (cfr. anche supra consid. 10.5.3). Quali rifugiati riconosciuti essi hanno infatti diritto ad essere trattati in modo equivalente ai cittadini greci segnatamente in relazione all'accesso all'occupazione, all'istruzione e all'assistenza sociale e sanitaria (cfr. in particolare gli art. 26, art. 27, art. 29 e art. 30 in combinato disposto con l'art. 20 cpv. 2 direttiva qualificazione). Inoltre, vi sono attualmente diversi programmi ed organizzazioni alle quali i ricorrenti potranno rivolgersi per ricevere (ulteriore) assistenza in tali ambiti.
11.5 Nella fattispecie, sulla base degli atti e come già correttamente ritenuto dall'autorità inferiore, non si può ritenere che gli insorgenti siano persone particolarmente vulnerabili ai sensi della giurisprudenza del Tribunale. Piuttosto, in quanto famiglia con tre bambini e tenuto conto della gravidanza della ricorrente, si ritiene che i ricorrenti appartengano alla categoria di persone vulnerabili per le quali si applica la presunzione legale dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non solo in presenza di elementi favorevoli, ma anche in quei casi in cui i ricorrenti non riescono a dimostrare di avere compiuto sforzi ragionevoli per evitare di cadere in uno stato di emergenza esistenziale in Grecia. Al riguardo può essere rinviato dapprima alle considerazioni dettagliate e motivate della decisione della SEM del 20 giugno 2025.
Senza ignorare il fatto che gli insorgenti possano vedersi confrontati con alcune difficoltà iniziali dopo il rientro in Grecia, va segnatamente sottolineato che il marito dispone della formazione professionale quale (...) (cfr. atto SEM 58/9, D45), mentre la moglie, che ha frequentato un percorso scolastico per undici anni, si è diplomata come (...) e sarebbe pronta ad intraprendere una nuova formazione professionale (cfr. atto SEM 59/9, D44 e D57); ne discende pertanto che gli stessi potranno, una volta rientrati in Grecia, cercare un lavoro al fine di mantenere la propria famiglia. Infatti, il mercato del lavoro greco risulta loro accessibile (cfr. supra, consid. 11.4).
Inoltre, avendo lasciato la Grecia all'incirca solo un mese dopo l'ottenimento della protezione internazionale e solo pochi giorni dopo l'ottenimento dei documenti di viaggio, gli insorgenti non hanno reso verosimile il rischio concreto di un'emergenza esistenziale in caso di rinvio in tale Paese. Ci si può attendere senz'altro, come richiesto dalla più recente giurisprudenza in materia, che essi compiano (maggiori) sforzi d'integrazione, segnatamente tramite la frequentazione di corsi di lingua, la ricerca attiva di un alloggio e - come già menzionato - di un lavoro, e rivolgendosi alle autorità competenti (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-2590/2025 consid. 9.8).
Nello specifico gli sforzi sinora compiuti dai genitori non appaiono manifestamente sufficienti. In particolare, il ricorrente ha dichiarato di aver chiesto aiuto (inutilmente) agli agenti di sicurezza del Centro di accoglienza per l'attivazione di una scheda SIM, ma di non avere chiesto ulteriore aiuto perché sapeva che "non esistono" come pure di essersi recato - nei tre mesi di permanenza - unicamente due o tre volte dal direttore del Centro per chiedere l'accesso a delle attività per i figli (atto SEM 58/9, D35, D36 e D47-D49); la ricorrente, d'altro canto, ha dichiarato che "[in Grecia] si sa che nessuno può beneficiare di aiuti da parte del governo" , riferendo poi di essersi rivolta più volte ai suoi compaesani anziché alle autorità nonostante la presenza di un interprete (atto SEM 59/9, D29, D30, D33, D35, D37, D47, D49, D50 e D54).
11.6
11.6.1 Per quanto riguarda lo stato di salute dei ricorrenti, il ricorrente ha riferito, in sede di colloquio, che tutti stanno bene, ma che lui ha incubi notturni, che non ha tratto giovamento dall'assunzione di un farmaco calmante e che è stato vaccinato (cfr. atto SEM 58/9, D14-D16). Dagli atti non emerge - e peraltro nel ricorso nemmeno è stato fatto valere - che il ricorrente necessiterebbe di eventuali ulteriori terapie per i suoi incubi notturni o che la problematica si sarebbe aggravata.
La ricorrente ha parimenti indicato che tutti stanno bene, di essere incinta e che sono tutti stati vaccinati (cfr. atto SEM 59/9, D13-D18). In proposito questo Tribunale osserva che la gravidanza prosegue senza complicazioni (cfr. atti SEM 51/3, 60/2 [uguale a 61/2], 65/3, 74/2 [uguale a 75/2], 81/3 e 88/3), che le è stata rilevata e trattata una possibile lesione da scabbia al (...) dito della mano (...), batteriuria asintomatica (cfr. atto SEM 60/2) e che, dal profilo psichiatrico, il 25 giugno 2025 la stessa ha avuto un verosimile attacco di panico trattato con (...) (cfr. atto SEM 74/2); la terapia psichiatrica riporta invece un tono dell'umore deflesso senza una diagnosi specifica e senza la prescrizione di farmaci (cfr. atti SEM 74/2, 76/2, 82/4, 83/4 e 89/3 [l'ultima visita di cui agli atti risale al 18 agosto 2025]).
In merito ai figli si rileva inoltre che gli stessi, oltre a essere stati vaccinati (cfr. atti SEM 28/4, 32/4, da 43/2 a 50/2, da 77/2 a 79/2 e 85/4), sono stati trattati per scabbia (cfr. atto SEM 60/2), che C._______ è stato curato al gluteo (...) in seguito a una caduta (cfr. atti SEM 42/2, 45/2 e 54/2) e gli è stato estratto un dente perché cariato e dolente (cfr. atto SEM 67/4), mentre D._______ è stato curato per un'eruzione cutanea (cfr. atto SEM 84/4).
11.6.2 Considerato quanto sopra illustrato, i problemi di salute che affliggono i ricorrenti - senza sminuirne l'entità, in particolare lo stato interessante e psichico della ricorrente - non costituiscono un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del TAF E-5296/2025 del 24 luglio 2025 consid. 6), nella misura in cui essi non presentano alcuna problematica medica rilevante e la Grecia dispone di strutture mediche sufficienti, alle quali i ricorrenti - beneficiari della protezione internazionale - potranno accedere, come del resto già evidenziato dalla SEM nella decisione impugnata alla quale si rinvia (cfr. anche supra consid. 11.4).
11.6.3 Infine, spetterà alle autorità incaricate dell'esecuzione del trasferimento degli insorgenti tenere in debita considerazione il loro stato di salute e la gravidanza della ricorrente - rispettivamente la presenza di un neonato - nell'ambito della pianificazione e dell'organizzazione del trasferimento (cfr. anche sentenza del TAF E-8738/2025 del 21 novembre 2025 consid. 8.2.3).
11.7 Ciò posto, i ricorrenti non sono riusciti a confutare la presunzione legale sopra menzionata (cfr. supra, consid. 11.2). L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno espressamente accettato la riammissione dei ricorrenti, i quali dispongono di un permesso di soggiorno in Grecia e documenti di viaggio validi.
Alla luce di quanto precede, risulta che la decisione impugnata non viola il diritto federale e non è censurabile per un altro motivo previsto dalla legge.
14.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo delle spese processuali è divenuta senza oggetto.
14.2 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
14.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.- vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Anna Borner
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